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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 26 maggio 2021

Cassazione n. 27708/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 26/05/2021 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 26 maggio 2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione misure di prevenzione, ha respinto l'istanza di revoca (art.7

I. n.1423 del 1956) della misura di prevenzione della sorvegl anza speciale con obbligo di soggiorno per anni quattro applicata ad [OSCURATO:PERSONA] ( con il decreto emesso dal medesimo Tribunale in data 18 dicembre 2007 ) .

In motivazione si evidenzia l'attualità della pericolosità qualificata dell'istante, già condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso, anche in ragione del mancato venir meno dei legami con il vecchio sodalizio e dalla assenza di occupazione lavorativa.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge in relazione all'art. 14 D.Igs. 159/2011 e vizio di motivazione„

3. Il ricorso per cassazione va qualificato come ricorso in appello, trattandosi di procedura di revoca disciplinata dall'art.7 della legge n.1423 del 1956, applicabile ratione temporis.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come ricorso in appello, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Napoli.

Così deciso in data 10 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 26/05/2021 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 26 maggio 2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione misure di prevenzione, ha respinto l'istanza di revoca (art.7 I. n.1423 del 1956) della misura di prevenzione della sorvegl anza speciale con obbligo di soggiorno per anni quattro applicata ad [OSCURATO:PERSONA] ( con il decreto emesso dal medesimo Tribunale in data 18 dicembre 2007 ) . In motivazione si evidenzia l'attualità della pericolosità qualificata dell'istante, già condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso, anche in ragione del mancato venir meno dei legami con il vecchio sodalizio e dalla assenza di occupazione lavorativa. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge in relazione all'art. 14 D.Igs. 159/2011 e vizio di motivazione„ 3. Il ricorso per cassazione va qualificato come ricorso in appello, trattandosi di procedura di revoca disciplinata dall'art.7 della legge n.1423 del 1956, applicabile ratione temporis. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come ricorso in appello, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Napoli. Così deciso in data 10 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente
Decreto Cassazione n. 27708/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris