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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2022

Cassazione n. 45658/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 11 aprile 2022, in riforma della decisione del GIP del Tribunale di Roma del 6 aprile 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia per i delitti di rapina impropria aggravata e resistenza a pubblico ufficiale, ha escluso la rilevanza della recidiva contestata e l'aggravante delle più persone riunite e, ritenute prevalenti le circostanze attenuanti generiche sulla residua aggravante, ha per l'effetto rideterminato la pena, confermando nel resi:o la sentenza impugnata.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come rapina impropria consumata e non come tentato furto, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, facendo corretta applicazione della legge e dei principi di diritto sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, ha smentito le deduzioni difensive, già oggetto di appello, sia in relazione alla sussistenza nel caso di specie del necessario nesso tra la sottrazione e la violenza ai fini della configurabilità della rapina in luogo del furto (v.

Sez. 7, n. 34056 del 29/05/2018, Rv. 273617- 01), sia in relazione alla sottrazione del bene, idonea ad integrare la consumazione del delitto contestato, atteso che sotto la sorveglianza altrui ciò che viene ad essere impedita non è l'apprensione ma l'acquisizione di un'autonoma disponibilità del bene (v.

Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv. 281117-01; v. anche Sez.

U, n. 52117 del 17.7.2014, Prevete e altro, Rv. 261186).

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il difetto della motivazione in relazione al mancato assorbimento del delitto di resistenza al pubblico ufficiale nella fattispecie di rapina impropria contestata, è manifestamente infondato perché riproduce censura già adeguatamente disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

In proposito, a pagina 6, il giudice di appello ha richiamato la giurisprudenza in tema sottolineando che l'imputato e la complice, nel darsi alla fuga, avevano posto in essere manovre di guida pericolose proprio al fine di opporsi ai pubblici ufficiali, nella piena consapevolezza della loro qualità.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu -o tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 15 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 11 aprile 2022, in riforma della decisione del GIP del Tribunale di Roma del 6 aprile 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia per i delitti di rapina impropria aggravata e resistenza a pubblico ufficiale, ha escluso la rilevanza della recidiva contestata e l'aggravante delle più persone riunite e, ritenute prevalenti le circostanze attenuanti generiche sulla residua aggravante, ha per l'effetto rideterminato la pena, confermando nel resi:o la sentenza impugnata. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come rapina impropria consumata e non come tentato furto, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, facendo corretta applicazione della legge e dei principi di diritto sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, ha smentito le deduzioni difensive, già oggetto di appello, sia in relazione alla sussistenza nel caso di specie del necessario nesso tra la sottrazione e la violenza ai fini della configurabilità della rapina in luogo del furto (v. Sez. 7, n. 34056 del 29/05/2018, Rv. 273617- 01), sia in relazione alla sottrazione del bene, idonea ad integrare la consumazione del delitto contestato, atteso che sotto la sorveglianza altrui ciò che viene ad essere impedita non è l'apprensione ma l'acquisizione di un'autonoma disponibilità del bene (v. Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv. 281117-01; v. anche Sez. U, n. 52117 del 17.7.2014, Prevete e altro, Rv. 261186). Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il difetto della motivazione in relazione al mancato assorbimento del delitto di resistenza al pubblico ufficiale nella fattispecie di rapina impropria contestata, è manifestamente infondato perché riproduce censura già adeguatamente disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. In proposito, a pagina 6, il giudice di appello ha richiamato la giurisprudenza in tema sottolineando che l'imputato e la complice, nel darsi alla fuga, avevano posto in essere manovre di guida pericolose proprio al fine di opporsi ai pubblici ufficiali, nella piena consapevolezza della loro qualità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu -o tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 15 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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