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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 22434/2026

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lo di Roma.Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 5 novembre 2025, la Corte di appello di Roma haconfermato la sentenza emessa dal Tribunale di Cassino nei confronti di RaffaeleDi [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 186, commi 2, lett. c), 2 bise 2 sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 per essersi posto alla guida di unautoveicolo in stato di ebbrezza alcoolica, con le aggravanti di aver provocato unincidente stradale e di aver commesso il fatto alle ore 5:05 del 29 gennaio 2022.2.

Per miglior comprensione dei motivi di ricorso è necessario riferire che lasentenza confermata in appello è stata emessa a seguito di giudizio abbreviatocondizionato all’esame di una consulente nominata dalla difesa la quale, dopo averreso dichiarazioni, ha depositato una relazione scritta sottolineando che al [OSCURATO:PERSONA] stato contestato un tasso alcolemico di 2,19 g/l risultante da un refertorilasciato dall’Ospedale di Cassino sulla base di un test di screening che, secondogli stessi refertanti (come emerge dall’annotazione da loro apposta in calce alreferto), era idoneo a fornire un risultato «analitico preliminare ad esclusivo usodiagnostico», essendo necessario, per ottenere «un risultato analitico utilizzabilein ambito giuridico-amministrativo», eseguire un test di conferma «presso unlaboratorio accreditato».I giudici di merito hanno tenuto conto della consulenza tecnica di parte, mahanno sostenuto che, essendo idonea a fini diagnostici (quindi idonea a decidereun’eventuale terapia), la metodologia seguita doveva essere ritenuta idonea ancheper l’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza.

Hanno sottolineato a talfine che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il codice dellastrada e il relativo regolamento non prescrivono, ai fini dell’accertamento dellostato di ebrezza, alcuna particolare modalità di analisi del sangue, lasciando alpersonale medico la libertà di scegliere il metodo da utilizzare, purchéscientificamente corretto.3.

Per mezzo del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tempestivoricorso contro la sentenza della Corte di appello sviluppando tre articolati motiviche di seguito si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisione, comeprevisto dall’art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271.3.1.

Col primo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi dimotivazione quanto alla ritenuta affidabilità giuridico forense dell’accertamentoeseguito presso il [OSCURATO:PERSONA] dell’ospedale di Cassino.A tal fine rileva, in primo luogo, che, come risulta dalla documentazione in atti(allegata al ricorso ai fini dell’autosufficienza), [OSCURATO:PERSONA] giunse al pronto soccorsodell’ospedale di Cassino alle ore 9:57 del 29 gennaio 2022, sicché il prelievo disangue fu eseguito quasi cinque ore dopo l’incidente stradale col quale la guidaaveva avuto termine (verificatosi alle 5:05).

Osserva la difesa, che il tempotrascorso (non imputabile al comportamento del [OSCURATO:PERSONA], ma conseguente allaindisponibilità di un etilometro) avrebbe dovuto essere considerato ai fini dellavalutazione dell’affidabilità del risultato, anche verificando, sulla base di indicazioniscientificamente attendibili, quale potesse essere il tasso alcolemico al momentodella guida e se questo tasso fosse compatibile con la sintomatologia riscontratadagli operanti, secondo i quali [OSCURATO:PERSONA] presentava «alito vinoso, occhi lucidi edifficoltà a dialogare».Il difensore sottolinea che su questo punto, ampiamente sviluppato nei motividi appello, la sentenza impugnata non ha fornito risposta, soffermandosi solosull’affidabilità delle analisi e sostenendo quindi, implicitamente, che il tassoaccertato dai medici ospedalieri non fosse diverso da quello che sarebbe statoaccertato se le analisi fossero state eseguite subito dopo il fatto.Il difensore del ricorrente rileva inoltre che, nel caso di specie (come chiaritoanche dalla consulente dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]), l’inaffidabilità “quantitativa”del test eseguito è stata attestata dai sanitari che hanno redatto il referto, i qualihanno indicato con chiarezza che si trattava di un «test analitico preliminare adesclusivo uso diagnostico», sicché, per ottenere una affidabile indicazione del tassoalcolemico, era necessario un test di conferma in concreto mai eseguito.

Secondola difesa, la motivazione fornita sul punto dai giudici di merito è manifestamenteillogica perché, nel caso in esame, l’inaffidabilità dell’accertamento non è statasostenuta in ragione del metodo utilizzato, ma, soprattutto, per la mancataesecuzione di un test di conferma che gli stessi autori del test di screening avevanovalutato necessaria.Quanto al metodo utilizzato per le analisi, il difensore rileva che, secondo igiudici di merito (e anche secondo la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]), l’esame di laboratoriofu eseguito sul plasma e, come i giudici di merito riconoscono, la concentrazionedi alcol nel plasma è maggiore del 20% rispetto alla concentrazione di alcol nelsangue.

La difesa dà atto che i giudici di merito hanno ritenuto questo dato nonrilevante, sull’assunto che, anche riducendo del 20% il tasso rilevato (2,15 g/l), sigiungerebbe ad un risultato di 1,7 g/l, comunque superiore al limite indicatodall’art. 186, comma 2, lett. c) cod. strada; osserva però che, nel compiere talevalutazione, non si è tenuto conto del lungo lasso di tempo trascorso dalla guidaal prelievo e della modesta sintomatologia riferita dagli operanti.3.2.

Col secondo motivo, la difesa sviluppa l’argomento da ultimo illustratosottolineando che, nel valorizzare quanto riferito dagli operanti riguardo allasintomatologia manifestata dal [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata non haconsiderato: che questa sintomatologia («alito vinoso, occhi lucidi, difficoltà dieloquio») non è indicativa di uno stato di alterazione quale è quello chenormalmente consegue ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l; che [OSCURATO:PERSONA] risulta aver assunto alcolici dopo l’incidente e, pertanto, si deve ritenere chetale assunzione sia avvenuta prima delle 5:05.In tesi difensiva, nell’arco delle cinque ore successive, il tasso alcolemicosarebbe calato, pertanto, se il tasso di 2,7 g/l rilevato dall’esito delle analisi fossesuperiore ai 4 g/l, tale da determinare ubriachezza profonda, confusione mentale,disorientamento, apatia, marcate alterazioni percettive, incapacità di mantenerela stazione eretta: situazioni ben diverse da quelle riscontrate nel caso di specie.A questo proposito il difensore sottolinea che gli operanti hanno dato atto dellacondotta collaborativa tenuta dal [OSCURATO:PERSONA], il quale acconsentì a farsi accompagnareal [OSCURATO:PERSONA] e chiese di essere assistito, nell’esecuzione degli esami, dalproprio difensore di fiducia, prontamente intervenuto.

Osserva la difesa: che imedici del pronto soccorso non rilevarono uno stato di alterazione; che la difficoltàdi eloquio riscontrata alle 6:10 ben poteva essere determinata dallo shock dovutoall’incidente stradale; che l’alito vinoso è compatibile con l’assunzione di quantitàdi alcol anche modeste, tali da non determinare il superamento della soglia dirilevanza penale (indicata dall’art. 186, comma 2, cod. strada in un tassoalcolemico superiore a 0,8 g/l).3.3.

Col terzo motivo, la difesa si duole dell’applicazione dell’aggravante di cuiall’art. 186, comma 2 bis, cod. strada che sarebbe stata ritenuta sussistente, conmotivazione manifestamente illogica, attribuendo piena credibilità alle sommarieinformazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], conducente dell’autocarro [OSCURATO:PERSONA] targatoDY468XR adibito alla raccolta di rifiuti.

Dalle sentenze di merito emerge che alle5:05 del 29 gennaio 2022 quell’autocarro, che si trovava fermo sul lato destrodella via Casilina perché il conducente ne era sceso per svolgere il proprio lavoro,fu urtato nella parte posteriore sinistra dall’autovettura condotta dall’imputato e iltamponamento fu così violento da spostare l’autocarro in avanti di circa diecimetri.

Sentito dalla PG intervenuta, [OSCURATO:PERSONA] sostenne che al momento dell’urtol’autocarro era accostato al margine destro della carreggiata e le frecce di sostaerano inserite.

Così ricostruite le modalità dell’incidente, i giudici di merito hannoritenuto che lo stato di ebbrezza del [OSCURATO:PERSONA] avesse contribuito al sinistro.

Secondola difesa, si tratta di conclusioni manifestamente illogiche.

Sarebbero stateignorate, infatti, le spontanee dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA], il quale ha sostenutodi aver urtato l’autocarro perché le frecce di sosta erano spente e il mezzooccupava quasi totalmente la sede stradale.

A questo proposito il difensore deduceanche violazione di legge rilevando che l’aggravante di cui all’art. 186,comma 2 bis, cod. strada può essere ritenuta sussistente solo quando siaaccertato che lo stato di alterazione abbia avuto efficienza causale specifica nelverificarsi dell’incidente: una situazione che, nel caso di specie, non sarebberiscontrabile.4.

Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendodichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo di ricorso è fondato nei termini che saranno di seguitospecificati.

Gli altri sono assorbiti.2. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile della violazione dell’art. 186,comma 2, lett. c), cod. strada per essersi posto alla guida di un veicolo in stato diebbrezza alcolica.

La contestazione fa riferimento a un tasso alcolemico di 2,19 g/lche è stato accertato attraverso un prelievo ematico e l’esecuzione di analisi delsangue.Non è controverso in atti (pag. 3 della sentenza di primo grado) che la guidaabbia avuto termine alle 5:05 del 29 gennaio 2022, quando l’imputato tamponòun autocarro.

Neppure è controverso che l’intervento delle Forze dell’ordine – purtempestivamente richiesto – sia avvenuto circa un’ora dopo, alle 6:10.

Poiché DiNota era stato coinvolto in un incidente stradale e presentava alito alcolico, occhilucidi e difficoltà di eloquio, gli operanti gli chiesero di sottoporsi ad accertamentodel tasso alcolemico avvisandolo che aveva facoltà di farsi assistere da undifensore, purché prontamente reperibile. [OSCURATO:PERSONA] acconsentì all’accertamento eindicò i recapiti del difensore di fiducia.

La pattuglia intervenuta, tuttavia, nonaveva a disposizione un etilometro né fu possibile rintracciarne uno sicché l’attualeimputato fu accompagnato al [OSCURATO:PERSONA] dell’Ospedale di Cassino e, comerisulta dalla documentazione allegata al ricorso, vi giunse alle ore 9:57.

Il prelievofu eseguito, dunque, quasi cinque ore dopo i fatti, ma su questo dato, posto inluce nel corso del giudizio di primo grado dalla consulente tecnica della difesa, ilTribunale non ha speso parole.

Non ha chiarito, dunque, per quali ragioni il tassoalcolemico riscontrato cinque ore dopo i fatti dovesse corrispondere a quelloesistente cinque ore prima e non potesse essere inferiore o addirittura superiore(nel qual caso – sottolinea la difesa – [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato francamente ubriacoe la sintomatologia manifestata sarebbe stata diversa).La Corte di appello, pur sollecitata sul punto (a pag. 1 della sentenzaimpugnata si legge: «deduceva l’appellante che il notevole lasso temporale tra ilsinistro e gli accertamenti ematici non dimostrerebbe l’effettivo stato di alterazionealcolica al momento del sinistro»), si è limitata a richiamare sentenze di legittimitàsecondo le quali, «in tema di guida in stato di ebbrezza, il decorso di un intervallotemporale tra la condotta di guida incriminata e l’esecuzione del test alcolimetricoè inevitabile e non incide sulla validità del rilevamento alcolemico» (Sez. 4,n. 13149 del 12/03/2025, Rv. 287900; Sez. 4, n. 21991 del 28/11/2012,dep. 2013, Rv. 256191; Sez. 4, n. 13999 del 11/03/2014, Rv. 259694).

Non haconsiderato, però, che le sentenze citate si riferiscono a casi nei quali i giudici dimerito avevano valutato ininfluente il tempo trascorso tra la guida el’accertamento con una motivazione che, in sede di legittimità, è stata valutatacompleta e non manifestamente illogica.

Una motivazione che, invece, manca deltutto nel caso di specie ancorché ci si trovi in presenza di un lasso temporale bensuperiore a quelli comunemente valutati.Si osserva in proposito che, nel caso esaminato dalla sentenzan. 21991/2013, il tempo trascorso tra la guida e l’alcoltest (considerato inidoneoad incidere sulla validità del rilevamento alcolemico) era di 23-29 minuti ealtrettanto breve (circa 30 minuti) era il tempo trascorso tra la guida e l’alcoltestnel caso esaminato dalla sentenza n. 13999/2014.[OSCURATO:PERSONA] non ignora che, secondo alcune pronuncia di legittimità, neppure ildecorso di alcune ore basta da solo a togliere valore indiziario all’accertamento deltasso alcolemico purché tale accertamento trovi riscontro in elementi ulteriori.

Siè affermato in tal senso che: «il decorso di un intervallo temporale di alcune oretra la condotta di guida incriminata e l’esecuzione del test alcolemico rendenecessario verificare, ai fini della sussunzione del fatto in una delle due ipotesi dicui all’art. 186, comma secondo, lett. b) e c) C.d.s., la presenza di altri elementiindiziari» (Sez. 4, n. 42004 del 19/09/2019, Rv. 277689; Sez. 4, n. 47298 del11/11/2014, Rv. 261573).

Si è chiarito, dunque, che nel caso in cui dalla condottaall’accertamento passino «alcune ore», ai fini dell’affermazione della responsabilitàpenale non è sufficiente fare riferimento solo all’esito delle analisi eseguite, ma ènecessario valutarne la concreta affidabilità, tenendo conto: da un lato, dellamaggiore o minore estensione dell’intervallo di tempo trascorso tra la guida el’accertamento; dall’altro, della sintomatologia concretamente manifestata dalconducente e della compatibilità della stessa col tasso alcolemico rilevato.Nel caso di specie, dunque, i giudici di merito avrebbero dovuto argomentare(se del caso anche facendo ricorso al sapere scientifico) sulle ragioni per le quali iltasso alcolemico di 2,19 g/l – accertato sulla base di un prelievo eseguito alle9:59 – fosse necessariamente superiore a 1,5 g/l anche alle 5:05, quando [OSCURATO:PERSONA] trovava alla guida della propria auto.

La motivazione fornita, invece, è soloapparente perché ignora, nella sostanza, il notevole lasso di tempo (ben cinqueore) trascorso tra il fatto e il prelievo.Come questa Corte di legittimità ha avuto modo di chiarire, «le tempistiche diassorbimento e di smaltimento delle sostanze alcoliche ingerite non costituisconodati determinabili in astratto e validi per la generalità dei casi, ma, posto unandamento generale basato sulla nota “curva di Widmark” – secondo cui laconcentrazione di alcol, in andamento crescente tra i 20 ed i 60 minutidall’assunzione, assume un andamento decrescente dopo aver raggiunto il piccomassimo di assorbimento in detto intervallo di tempo – variano da soggetto asoggetto, dipendendo da numerosi fattori che sfuggono alla possibilità di astrattaprevisione» (Sez. 4, n. 3862 del 10/11/2017; sez. 4 n. 4521 del 13/09/2018, nonmassimate).

Dall’andamento, prima crescente, poi decrescente, di tale curva,dunque, non si può desumere – come vorrebbe la difesa – che al momentodell’incidente il tasso alcolemico fosse superiore a quello riscontrato cinque oredopo (e corrispondente al valore di 4,00 g/l, del tutto incompatibile con lasintomatologia riscontrata), ma neppure può ignorarsi che gli operanti giunserosul posto un’ora dopo l’incidente e nell’arco delle cinque ore successive nonrisultano aver riscontrato variazioni nella sintomatologia manifestata dall’indagato.La sentenza impugnata, peraltro, non sviluppa argomentazioni di caratterescientifico dalle quali possa desumersi che l’incidenza del tempo è differente sel’alcolemia non è accertata facendo uso di un etilometro, ma eseguendo unprelievo del sangue e analizzandolo.3.

Anche per quanto riguarda la ritenuta attendibilità del test alcolemicoeseguito presso il [OSCURATO:PERSONA] dell’ospedale di Cassino, la motivazione fornitadai giudici di merito appare carente e tale da non consentire di comprendereappieno le ragioni che hanno condotto all’affermazione della penale responsabilità.Il Tribunale e la Corte di appello si sono soffermati sulle modalità con le qualiil sangue prelevato fu analizzato e, facendo applicazione di un consolidatoorientamento giurisprudenziale, hanno sostenuto che l’accertamento dellaconcentrazione di alcol nel sangue può essere eseguita, oltre che con metodo gas-cromatografico, anche con metodo enzimatico, atteso che né il codice della stradané il relativo regolamento prescrivono particolari modalità per l’esecuzione diqueste analisi (sez. 4, n. 48637 del 22/10/2022, Rv. 283928; sez. 4, n. 8165 del13/02/2020, Rv 278969; Sez. 4, n. 6497 del 09/01/2018 Rv. 272500).

Non hannoconsiderato, però, che le sentenze citate hanno valutato irrilevante la scelta delmetodo di analisi in situazioni nelle quali la correttezza scientifica dellametodologia utilizzata non era stata posta in dubbio da coloro che l’avevano scelta;mentre, nel caso oggetto del presente ricorso, gli stessi sanitari refertanti hannostrumenti che avevano a disposizione) non forniva «un risultato analiticoutilizzabile in ambito giuridico-amministrativo» e il campione avrebbe dovutoessere nuovamente analizzato per essere utilizzato a fini diversi da quellidiagnostici.

I giudici di merito, dunque, non hanno considerato che, nel caso dispecie, non si trattava di valutare in astratto la dignità scientifica del metodoenzimatico e di quello gas-cromotografico, ma di verificare se le concrete modalitàutilizzate dai medici del [OSCURATO:PERSONA] dell’ospedale di Cassino per eseguire leanalisi richieste dalla [OSCURATO:PERSONA] fossero tali da assicurare la validitàscientifica dell’accertamento svolto.Ed invero, pur trovandosi in presenza di una annotazione con la quale gli stessisanitari refertanti ponevano in dubbio l’attendibilità delle analisi eseguite dal puntodi vista giuridico-amministrativo, i giudici di merito non hanno ritenuto di compierealcun approfondimento: non hanno chiesto agli autori del referto di precisare ilsignificato di quella annotazione; non hanno disposto un accertamento peritale.

Diconseguenza, le argomentazioni sviluppate dalla consulente della difesa, secondola quale l’esito delle analisi del sangue sarebbe inattendibile, sia per il metodoutilizzato che per il tempo trascorso dal fatto, non hanno trovato smentita in undiverso, affidabile, sapere scientifico.

Nel caso concreto, quindi, non è noto se laritenuta valenza dimostrativa delle analisi sia una logica conseguenza dellacorrettezza scientifica delle modalità utilizzate per eseguirle o la consulente delladifesa avesse ragione nel revocarla in dubbio.4.

Per quanto esposto, la sentenza impugnata deve essere annullata conrinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Roma chedovrà attenersi nella decisione ai principi di diritto sopra indicati.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezionedella Corte di appello di Roma.Così deciso il 10 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLucia [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lo di Roma.Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 5 novembre 2025, la Corte di appello di Roma haconfermato la sentenza emessa dal Tribunale di Cassino nei confronti di RaffaeleDi [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 186, commi 2, lett. c), 2 bise 2 sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 per essersi posto alla guida di unautoveicolo in stato di ebbrezza alcoolica, con le aggravanti di aver provocato unincidente stradale e di aver commesso il fatto alle ore 5:05 del 29 gennaio 2022.2. Per miglior comprensione dei motivi di ricorso è necessario riferire che lasentenza confermata in appello è stata emessa a seguito di giudizio abbreviatocondizionato all’esame di una consulente nominata dalla difesa la quale, dopo averreso dichiarazioni, ha depositato una relazione scritta sottolineando che al [OSCURATO:PERSONA] stato contestato un tasso alcolemico di 2,19 g/l risultante da un refertorilasciato dall’Ospedale di Cassino sulla base di un test di screening che, secondogli stessi refertanti (come emerge dall’annotazione da loro apposta in calce alreferto), era idoneo a fornire un risultato «analitico preliminare ad esclusivo usodiagnostico», essendo necessario, per ottenere «un risultato analitico utilizzabilein ambito giuridico-amministrativo», eseguire un test di conferma «presso unlaboratorio accreditato».I giudici di merito hanno tenuto conto della consulenza tecnica di parte, mahanno sostenuto che, essendo idonea a fini diagnostici (quindi idonea a decidereun’eventuale terapia), la metodologia seguita doveva essere ritenuta idonea ancheper l’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza. Hanno sottolineato a talfine che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il codice dellastrada e il relativo regolamento non prescrivono, ai fini dell’accertamento dellostato di ebrezza, alcuna particolare modalità di analisi del sangue, lasciando alpersonale medico la libertà di scegliere il metodo da utilizzare, purchéscientificamente corretto.3. Per mezzo del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tempestivoricorso contro la sentenza della Corte di appello sviluppando tre articolati motiviche di seguito si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisione, comeprevisto dall’art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271.3.1. Col primo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi dimotivazione quanto alla ritenuta affidabilità giuridico forense dell’accertamentoeseguito presso il [OSCURATO:PERSONA] dell’ospedale di Cassino.A tal fine rileva, in primo luogo, che, come risulta dalla documentazione in atti(allegata al ricorso ai fini dell’autosufficienza), [OSCURATO:PERSONA] giunse al pronto soccorsodell’ospedale di Cassino alle ore 9:57 del 29 gennaio 2022, sicché il prelievo disangue fu eseguito quasi cinque ore dopo l’incidente stradale col quale la guidaaveva avuto termine (verificatosi alle 5:05). Osserva la difesa, che il tempotrascorso (non imputabile al comportamento del [OSCURATO:PERSONA], ma conseguente allaindisponibilità di un etilometro) avrebbe dovuto essere considerato ai fini dellavalutazione dell’affidabilità del risultato, anche verificando, sulla base di indicazioniscientificamente attendibili, quale potesse essere il tasso alcolemico al momentodella guida e se questo tasso fosse compatibile con la sintomatologia riscontratadagli operanti, secondo i quali [OSCURATO:PERSONA] presentava «alito vinoso, occhi lucidi edifficoltà a dialogare».Il difensore sottolinea che su questo punto, ampiamente sviluppato nei motividi appello, la sentenza impugnata non ha fornito risposta, soffermandosi solosull’affidabilità delle analisi e sostenendo quindi, implicitamente, che il tassoaccertato dai medici ospedalieri non fosse diverso da quello che sarebbe statoaccertato se le analisi fossero state eseguite subito dopo il fatto.Il difensore del ricorrente rileva inoltre che, nel caso di specie (come chiaritoanche dalla consulente dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]), l’inaffidabilità “quantitativa”del test eseguito è stata attestata dai sanitari che hanno redatto il referto, i qualihanno indicato con chiarezza che si trattava di un «test analitico preliminare adesclusivo uso diagnostico», sicché, per ottenere una affidabile indicazione del tassoalcolemico, era necessario un test di conferma in concreto mai eseguito. Secondola difesa, la motivazione fornita sul punto dai giudici di merito è manifestamenteillogica perché, nel caso in esame, l’inaffidabilità dell’accertamento non è statasostenuta in ragione del metodo utilizzato, ma, soprattutto, per la mancataesecuzione di un test di conferma che gli stessi autori del test di screening avevanovalutato necessaria.Quanto al metodo utilizzato per le analisi, il difensore rileva che, secondo igiudici di merito (e anche secondo la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]), l’esame di laboratoriofu eseguito sul plasma e, come i giudici di merito riconoscono, la concentrazionedi alcol nel plasma è maggiore del 20% rispetto alla concentrazione di alcol nelsangue. La difesa dà atto che i giudici di merito hanno ritenuto questo dato nonrilevante, sull’assunto che, anche riducendo del 20% il tasso rilevato (2,15 g/l), sigiungerebbe ad un risultato di 1,7 g/l, comunque superiore al limite indicatodall’art. 186, comma 2, lett. c) cod. strada; osserva però che, nel compiere talevalutazione, non si è tenuto conto del lungo lasso di tempo trascorso dalla guidaal prelievo e della modesta sintomatologia riferita dagli operanti.3.2. Col secondo motivo, la difesa sviluppa l’argomento da ultimo illustratosottolineando che, nel valorizzare quanto riferito dagli operanti riguardo allasintomatologia manifestata dal [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata non haconsiderato: che questa sintomatologia («alito vinoso, occhi lucidi, difficoltà dieloquio») non è indicativa di uno stato di alterazione quale è quello chenormalmente consegue ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l; che [OSCURATO:PERSONA] risulta aver assunto alcolici dopo l’incidente e, pertanto, si deve ritenere chetale assunzione sia avvenuta prima delle 5:05.In tesi difensiva, nell’arco delle cinque ore successive, il tasso alcolemicosarebbe calato, pertanto, se il tasso di 2,7 g/l rilevato dall’esito delle analisi fossesuperiore ai 4 g/l, tale da determinare ubriachezza profonda, confusione mentale,disorientamento, apatia, marcate alterazioni percettive, incapacità di mantenerela stazione eretta: situazioni ben diverse da quelle riscontrate nel caso di specie.A questo proposito il difensore sottolinea che gli operanti hanno dato atto dellacondotta collaborativa tenuta dal [OSCURATO:PERSONA], il quale acconsentì a farsi accompagnareal [OSCURATO:PERSONA] e chiese di essere assistito, nell’esecuzione degli esami, dalproprio difensore di fiducia, prontamente intervenuto. Osserva la difesa: che imedici del pronto soccorso non rilevarono uno stato di alterazione; che la difficoltàdi eloquio riscontrata alle 6:10 ben poteva essere determinata dallo shock dovutoall’incidente stradale; che l’alito vinoso è compatibile con l’assunzione di quantitàdi alcol anche modeste, tali da non determinare il superamento della soglia dirilevanza penale (indicata dall’art. 186, comma 2, cod. strada in un tassoalcolemico superiore a 0,8 g/l).3.3. Col terzo motivo, la difesa si duole dell’applicazione dell’aggravante di cuiall’art. 186, comma 2 bis, cod. strada che sarebbe stata ritenuta sussistente, conmotivazione manifestamente illogica, attribuendo piena credibilità alle sommarieinformazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], conducente dell’autocarro [OSCURATO:PERSONA] targatoDY468XR adibito alla raccolta di rifiuti. Dalle sentenze di merito emerge che alle5:05 del 29 gennaio 2022 quell’autocarro, che si trovava fermo sul lato destrodella via Casilina perché il conducente ne era sceso per svolgere il proprio lavoro,fu urtato nella parte posteriore sinistra dall’autovettura condotta dall’imputato e iltamponamento fu così violento da spostare l’autocarro in avanti di circa diecimetri. Sentito dalla PG intervenuta, [OSCURATO:PERSONA] sostenne che al momento dell’urtol’autocarro era accostato al margine destro della carreggiata e le frecce di sostaerano inserite. Così ricostruite le modalità dell’incidente, i giudici di merito hannoritenuto che lo stato di ebbrezza del [OSCURATO:PERSONA] avesse contribuito al sinistro. Secondola difesa, si tratta di conclusioni manifestamente illogiche. Sarebbero stateignorate, infatti, le spontanee dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA], il quale ha sostenutodi aver urtato l’autocarro perché le frecce di sosta erano spente e il mezzooccupava quasi totalmente la sede stradale. A questo proposito il difensore deduceanche violazione di legge rilevando che l’aggravante di cui all’art. 186,comma 2 bis, cod. strada può essere ritenuta sussistente solo quando siaaccertato che lo stato di alterazione abbia avuto efficienza causale specifica nelverificarsi dell’incidente: una situazione che, nel caso di specie, non sarebberiscontrabile.4. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendodichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è fondato nei termini che saranno di seguitospecificati. Gli altri sono assorbiti.2. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile della violazione dell’art. 186,comma 2, lett. c), cod. strada per essersi posto alla guida di un veicolo in stato diebbrezza alcolica. La contestazione fa riferimento a un tasso alcolemico di 2,19 g/lche è stato accertato attraverso un prelievo ematico e l’esecuzione di analisi delsangue.Non è controverso in atti (pag. 3 della sentenza di primo grado) che la guidaabbia avuto termine alle 5:05 del 29 gennaio 2022, quando l’imputato tamponòun autocarro. Neppure è controverso che l’intervento delle Forze dell’ordine – purtempestivamente richiesto – sia avvenuto circa un’ora dopo, alle 6:10. Poiché DiNota era stato coinvolto in un incidente stradale e presentava alito alcolico, occhilucidi e difficoltà di eloquio, gli operanti gli chiesero di sottoporsi ad accertamentodel tasso alcolemico avvisandolo che aveva facoltà di farsi assistere da undifensore, purché prontamente reperibile. [OSCURATO:PERSONA] acconsentì all’accertamento eindicò i recapiti del difensore di fiducia. La pattuglia intervenuta, tuttavia, nonaveva a disposizione un etilometro né fu possibile rintracciarne uno sicché l’attualeimputato fu accompagnato al [OSCURATO:PERSONA] dell’Ospedale di Cassino e, comerisulta dalla documentazione allegata al ricorso, vi giunse alle ore 9:57. Il prelievofu eseguito, dunque, quasi cinque ore dopo i fatti, ma su questo dato, posto inluce nel corso del giudizio di primo grado dalla consulente tecnica della difesa, ilTribunale non ha speso parole. Non ha chiarito, dunque, per quali ragioni il tassoalcolemico riscontrato cinque ore dopo i fatti dovesse corrispondere a quelloesistente cinque ore prima e non potesse essere inferiore o addirittura superiore(nel qual caso – sottolinea la difesa – [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato francamente ubriacoe la sintomatologia manifestata sarebbe stata diversa).La Corte di appello, pur sollecitata sul punto (a pag. 1 della sentenzaimpugnata si legge: «deduceva l’appellante che il notevole lasso temporale tra ilsinistro e gli accertamenti ematici non dimostrerebbe l’effettivo stato di alterazionealcolica al momento del sinistro»), si è limitata a richiamare sentenze di legittimitàsecondo le quali, «in tema di guida in stato di ebbrezza, il decorso di un intervallotemporale tra la condotta di guida incriminata e l’esecuzione del test alcolimetricoè inevitabile e non incide sulla validità del rilevamento alcolemico» (Sez. 4,n. 13149 del 12/03/2025, Rv. 287900; Sez. 4, n. 21991 del 28/11/2012,dep. 2013, Rv. 256191; Sez. 4, n. 13999 del 11/03/2014, Rv. 259694). Non haconsiderato, però, che le sentenze citate si riferiscono a casi nei quali i giudici dimerito avevano valutato ininfluente il tempo trascorso tra la guida el’accertamento con una motivazione che, in sede di legittimità, è stata valutatacompleta e non manifestamente illogica. Una motivazione che, invece, manca deltutto nel caso di specie ancorché ci si trovi in presenza di un lasso temporale bensuperiore a quelli comunemente valutati.Si osserva in proposito che, nel caso esaminato dalla sentenzan. 21991/2013, il tempo trascorso tra la guida e l’alcoltest (considerato inidoneoad incidere sulla validità del rilevamento alcolemico) era di 23-29 minuti ealtrettanto breve (circa 30 minuti) era il tempo trascorso tra la guida e l’alcoltestnel caso esaminato dalla sentenza n. 13999/2014.[OSCURATO:PERSONA] non ignora che, secondo alcune pronuncia di legittimità, neppure ildecorso di alcune ore basta da solo a togliere valore indiziario all’accertamento deltasso alcolemico purché tale accertamento trovi riscontro in elementi ulteriori. Siè affermato in tal senso che: «il decorso di un intervallo temporale di alcune oretra la condotta di guida incriminata e l’esecuzione del test alcolemico rendenecessario verificare, ai fini della sussunzione del fatto in una delle due ipotesi dicui all’art. 186, comma secondo, lett. b) e c) C.d.s., la presenza di altri elementiindiziari» (Sez. 4, n. 42004 del 19/09/2019, Rv. 277689; Sez. 4, n. 47298 del11/11/2014, Rv. 261573). Si è chiarito, dunque, che nel caso in cui dalla condottaall’accertamento passino «alcune ore», ai fini dell’affermazione della responsabilitàpenale non è sufficiente fare riferimento solo all’esito delle analisi eseguite, ma ènecessario valutarne la concreta affidabilità, tenendo conto: da un lato, dellamaggiore o minore estensione dell’intervallo di tempo trascorso tra la guida el’accertamento; dall’altro, della sintomatologia concretamente manifestata dalconducente e della compatibilità della stessa col tasso alcolemico rilevato.Nel caso di specie, dunque, i giudici di merito avrebbero dovuto argomentare(se del caso anche facendo ricorso al sapere scientifico) sulle ragioni per le quali iltasso alcolemico di 2,19 g/l – accertato sulla base di un prelievo eseguito alle9:59 – fosse necessariamente superiore a 1,5 g/l anche alle 5:05, quando [OSCURATO:PERSONA] trovava alla guida della propria auto. La motivazione fornita, invece, è soloapparente perché ignora, nella sostanza, il notevole lasso di tempo (ben cinqueore) trascorso tra il fatto e il prelievo.Come questa Corte di legittimità ha avuto modo di chiarire, «le tempistiche diassorbimento e di smaltimento delle sostanze alcoliche ingerite non costituisconodati determinabili in astratto e validi per la generalità dei casi, ma, posto unandamento generale basato sulla nota “curva di Widmark” – secondo cui laconcentrazione di alcol, in andamento crescente tra i 20 ed i 60 minutidall’assunzione, assume un andamento decrescente dopo aver raggiunto il piccomassimo di assorbimento in detto intervallo di tempo – variano da soggetto asoggetto, dipendendo da numerosi fattori che sfuggono alla possibilità di astrattaprevisione» (Sez. 4, n. 3862 del 10/11/2017; sez. 4 n. 4521 del 13/09/2018, nonmassimate). Dall’andamento, prima crescente, poi decrescente, di tale curva,dunque, non si può desumere – come vorrebbe la difesa – che al momentodell’incidente il tasso alcolemico fosse superiore a quello riscontrato cinque oredopo (e corrispondente al valore di 4,00 g/l, del tutto incompatibile con lasintomatologia riscontrata), ma neppure può ignorarsi che gli operanti giunserosul posto un’ora dopo l’incidente e nell’arco delle cinque ore successive nonrisultano aver riscontrato variazioni nella sintomatologia manifestata dall’indagato.La sentenza impugnata, peraltro, non sviluppa argomentazioni di caratterescientifico dalle quali possa desumersi che l’incidenza del tempo è differente sel’alcolemia non è accertata facendo uso di un etilometro, ma eseguendo unprelievo del sangue e analizzandolo.3. Anche per quanto riguarda la ritenuta attendibilità del test alcolemicoeseguito presso il [OSCURATO:PERSONA] dell’ospedale di Cassino, la motivazione fornitadai giudici di merito appare carente e tale da non consentire di comprendereappieno le ragioni che hanno condotto all’affermazione della penale responsabilità.Il Tribunale e la Corte di appello si sono soffermati sulle modalità con le qualiil sangue prelevato fu analizzato e, facendo applicazione di un consolidatoorientamento giurisprudenziale, hanno sostenuto che l’accertamento dellaconcentrazione di alcol nel sangue può essere eseguita, oltre che con metodo gas-cromatografico, anche con metodo enzimatico, atteso che né il codice della stradané il relativo regolamento prescrivono particolari modalità per l’esecuzione diqueste analisi (sez. 4, n. 48637 del 22/10/2022, Rv. 283928; sez. 4, n. 8165 del13/02/2020, Rv 278969; Sez. 4, n. 6497 del 09/01/2018 Rv. 272500). Non hannoconsiderato, però, che le sentenze citate hanno valutato irrilevante la scelta delmetodo di analisi in situazioni nelle quali la correttezza scientifica dellametodologia utilizzata non era stata posta in dubbio da coloro che l’avevano scelta;mentre, nel caso oggetto del presente ricorso, gli stessi sanitari refertanti hannostrumenti che avevano a disposizione) non forniva «un risultato analiticoutilizzabile in ambito giuridico-amministrativo» e il campione avrebbe dovutoessere nuovamente analizzato per essere utilizzato a fini diversi da quellidiagnostici. I giudici di merito, dunque, non hanno considerato che, nel caso dispecie, non si trattava di valutare in astratto la dignità scientifica del metodoenzimatico e di quello gas-cromotografico, ma di verificare se le concrete modalitàutilizzate dai medici del [OSCURATO:PERSONA] dell’ospedale di Cassino per eseguire leanalisi richieste dalla [OSCURATO:PERSONA] fossero tali da assicurare la validitàscientifica dell’accertamento svolto.Ed invero, pur trovandosi in presenza di una annotazione con la quale gli stessisanitari refertanti ponevano in dubbio l’attendibilità delle analisi eseguite dal puntodi vista giuridico-amministrativo, i giudici di merito non hanno ritenuto di compierealcun approfondimento: non hanno chiesto agli autori del referto di precisare ilsignificato di quella annotazione; non hanno disposto un accertamento peritale. Diconseguenza, le argomentazioni sviluppate dalla consulente della difesa, secondola quale l’esito delle analisi del sangue sarebbe inattendibile, sia per il metodoutilizzato che per il tempo trascorso dal fatto, non hanno trovato smentita in undiverso, affidabile, sapere scientifico. Nel caso concreto, quindi, non è noto se laritenuta valenza dimostrativa delle analisi sia una logica conseguenza dellacorrettezza scientifica delle modalità utilizzate per eseguirle o la consulente delladifesa avesse ragione nel revocarla in dubbio.4. Per quanto esposto, la sentenza impugnata deve essere annullata conrinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Roma chedovrà attenersi nella decisione ai principi di diritto sopra indicati. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezionedella Corte di appello di Roma.Così deciso il 10 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLucia [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22434/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris