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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 38075/2022

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la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n.

R.G. 11524 /202 1 proposto da [OSCURATO:PERSONA] in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentat a e difes a giusta delega in atti dall’avv. prof.

FrancescoDossena (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] d ella Calabrian. 2558 / 04 / 18 depositata i n data 1 9 / 02 /20 20 , Oggetto:impostagiochi escommesse Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 1 2 / 10 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - la società ricorrente impugnava, quale bookmaker obbligato in solidocon il centro trasmissione dati ditta Link di [OSCURATO:PERSONA], l’avvisodi accertamento notificatole per l’anno 2008 con il quale si richiedeva l’imposta unica sui giochi e gli spettacoli di cui al d.

Lgs.n. 504/1998; - la CTP rigettava i ricorsi; - parte ricorrente impugnava la ridetta pronuncia in grado di appello; - la CTR respingeva il gravame; - ricorre a questa Corte la società LOGISPI N [OSCURATO:PERSONA] con attoaffidato a un solo motivo; Consideratoche: - l’unico motivo di impugnazio ne censura la pronuncia gravata per violazione e /o falsa applicazione della Direttiva 112/2006 CE, avendola CTR mancato di ritenere che poiché l’imposta in parola costituisceun tributo sul volume di affari , come tale essa risulta duplicazionenon consentita dell’IVA; si deduce poi nel medesimo motivo, quale ulteriore profilo di doglianza, anche la ome ssa pronunciariguardo alla sopra posta questione; - il motivo , articolato in due censure tra di loro strettamente connesse,è in fondato ; - questa Corte con orientamento costante (Cass. Sez. 5 ord. n. 25450/2021,v. spec. p. 14 e 15; Cass. n. 3868/2022, spec. p. 6), ha affrontato la questione proposta con l'affermazione del seguenteprincipio: "'l’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse,di cui al d.

L gs. n. 504 del 1998, non ha il c:arattere di imposta sul volume d'affari per l e plurime ragioni che essa: riguarda unicamente operazioni relative all'esercizio delle scommesse,irrilevanti ai fini dell'IVA; non tiene conto del valore aggiuntodi ciascuna, difettando nel sistema il meccanismo della Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 detrazioneIVA e applicandosi il tr ibuto all'importo scommesso; è calcolatasenza alcun riconoscimento di deduzione degli acquisti di beni e servizi inerenti effettuati nel periodo in cui sono poste in esserele operazioni di scommessa.

Ne consegue che la previsione didetta imposta u nica n on contrasta con l'art. 401 della direttiva 2006/112/CE"(così Cass. n. 25450/2021, cit.); - quanto al secondo profilo dedotto, questa Corte costantemente afferma (Cass.

S ez. 5 , Sentenza n. 16171 del 28/06/2017 ) che alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole duratadel processo come costituzionalizzato nell'art. 111, comma 2, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel mer ito allorquando laquestione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivodella sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempr e che si tratti diquestione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto; - pertanto, il ricorso va rigettato; - la soccombenza regola le spese; p.q.m. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 2.300,00per compenso oltre a spese prenotate a debito.

Aisensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art.1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulterioreimporto a titolo di contrib uto unificato pari a quello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 11524 /202 1 proposto da [OSCURATO:PERSONA] in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentat a e difes a giusta delega in atti dall’avv. prof. FrancescoDossena (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] d ella Calabrian. 2558 / 04 / 18 depositata i n data 1 9 / 02 /20 20 , Oggetto:impostagiochi escommesse Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 1 2 / 10 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - la società ricorrente impugnava, quale bookmaker obbligato in solidocon il centro trasmissione dati ditta Link di [OSCURATO:PERSONA], l’avvisodi accertamento notificatole per l’anno 2008 con il quale si richiedeva l’imposta unica sui giochi e gli spettacoli di cui al d. Lgs.n. 504/1998; - la CTP rigettava i ricorsi; - parte ricorrente impugnava la ridetta pronuncia in grado di appello; - la CTR respingeva il gravame; - ricorre a questa Corte la società LOGISPI N [OSCURATO:PERSONA] con attoaffidato a un solo motivo; Consideratoche: - l’unico motivo di impugnazio ne censura la pronuncia gravata per violazione e /o falsa applicazione della Direttiva 112/2006 CE, avendola CTR mancato di ritenere che poiché l’imposta in parola costituisceun tributo sul volume di affari , come tale essa risulta duplicazionenon consentita dell’IVA; si deduce poi nel medesimo motivo, quale ulteriore profilo di doglianza, anche la ome ssa pronunciariguardo alla sopra posta questione; - il motivo , articolato in due censure tra di loro strettamente connesse,è in fondato ; - questa Corte con orientamento costante (Cass. Sez. 5 ord. n. 25450/2021,v. spec. p. 14 e 15; Cass. n. 3868/2022, spec. p. 6), ha affrontato la questione proposta con l'affermazione del seguenteprincipio: "'l’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse,di cui al d. L gs. n. 504 del 1998, non ha il c:arattere di imposta sul volume d'affari per l e plurime ragioni che essa: riguarda unicamente operazioni relative all'esercizio delle scommesse,irrilevanti ai fini dell'IVA; non tiene conto del valore aggiuntodi ciascuna, difettando nel sistema il meccanismo della Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 detrazioneIVA e applicandosi il tr ibuto all'importo scommesso; è calcolatasenza alcun riconoscimento di deduzione degli acquisti di beni e servizi inerenti effettuati nel periodo in cui sono poste in esserele operazioni di scommessa. Ne consegue che la previsione didetta imposta u nica n on contrasta con l'art. 401 della direttiva 2006/112/CE"(così Cass. n. 25450/2021, cit.); - quanto al secondo profilo dedotto, questa Corte costantemente afferma (Cass. S ez. 5 , Sentenza n. 16171 del 28/06/2017 ) che alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole duratadel processo come costituzionalizzato nell'art. 111, comma 2, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel mer ito allorquando laquestione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivodella sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempr e che si tratti diquestione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto; - pertanto, il ricorso va rigettato; - la soccombenza regola le spese; p.q.m. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 2.300,00per compenso oltre a spese prenotate a debito. Aisensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art.1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulterioreimporto a titolo di contrib uto unificato pari a quello
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