CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2024
Cassazione n. 43535/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r6 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen., con particolare riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo, risulta formulato in termini non consentiti perché articolato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr., pag. 5 della sentenza impugnata) con argomentazione "in fatto" non censurabile in questa sede perché immune da profili di manifesta illogicità; pacifica la detenzione dei prodotti con marchio contraffatto, la loro destinazione alla vendita è stata argomentata in termini che, sia pure sintetici, non appaiono manifestamente illogici anche laddove viene evocata la mancanza di spiegazioni alternative da parte del ricorrente; e, difatti, si è affermato che nell'ordinamento processuale penale, a fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta allora all'imputato allegare il contrario in forza di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l'imputato che, in considerazione del principio della cd. "vicinanza della prova", può acquisire D quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (cfr., Sez. 2 , n. 6734 del 30/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278373 - 01; Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013, Weng ed altro, Rv. 255916 - 01; Sez. 2, n. 7484 del 21/01/2014, PG e PC in proc. Baroni, Rv. 259245 - 01; Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, [OSCURATO:PERSONA]. 261657 - 01; Sez. 4, n. 12099 del 12/12/2018, Fiumefreddo, Rv. 275284 - 01); osservato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla responsabilità per il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. è manifestamente infondato a fronte di una analitica e corretta motivazione (cfr., pag. 4 della sentenza impugnata) che ha puntualmente applicato i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui integra certamente il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo, quindi, l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Assane, Rv. 275814); considerato che, ad ogni modo, la minore o maggiore "grossolanità" della contraffazione e la sua attitudine ingannatoria sono peraltro il frutto di un giudizio "di merito" non censurabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]