CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 agosto 1967
Cassazione n. 23648/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/08/1967 avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Potenza, con sentenza del 6 aprile 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Matera il 13 ottobre 2017, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art.635 cpv. n. 3 cod. pen. Considerato il primo motivo del ricorso, con cui si censura l'omessa applicazione dell'attenuante dello stato di ira, è reiterativo di una doglianza già affrontata e risolta dalla Corte di appello, che (v. pagina 4 dell'impugnata sentenza) ha rilevato che difettava qualsiasi elemento di giudizio utile per valutare la sussistenza di un comportamento ingiusto dell'amministrazione comunale, idoneo ad ingenerare l'invocato stato d'ira, che avrebbe animato l'azione violenta dell'imputato; rilevato che la richiesta di applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. è priva di specificità, essendo stata del tutto genericamente formulata sempre nel primo motivo del ricorso; considerato che il secondo motivo, con cui si deduce l'erronea applicazione della recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale, è manifestamente infondato, atteso che, come evidenziato nella sentenza impugnata, l'imputato annovera 16 condanne, di cui 14 per furti, 1 per danneggiamento e 1 per estorsione, che denotano il suo modus vivendi e la spiccata propensione a commettere in modo continuativo reati contro il patrimonio; inoltre, il 16 febbraio 2010, nel quinquennio precedente rispetto al reato in esame è divenuta irrevocabile la sentenza emessa dal Tribunale di Matera, avente ad oggetto una condanna per il reato di furto aggravato con riconoscimento della recidiva reiterata ed infraquinquennale; il 3 giugno 2013 è divenuta irrevocabile la sentenza del GUP presso il Tribunale di Matera, avente ad oggetto una condanna per il reato di furto aggravato con riconoscimento della recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale, di talché la Corte territoriale ha confermato la pena di mesi 8 di reclusione, determinata dal primo giudice, muovendo dalla sanzione minima edittale prevista per la fattispecie di reato contestata, aumentata per effetto della recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale e ridotta di 1/3 per la scelta del rito abbreviato; ritenuto che il terzo motivo, con cui si censura l'omessa declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato, in ragione della ritenuta ed applicata recidiva, che porta a 10 anni dalla consumazione del reato (avvenuta nel 2014) il termine di prescrizione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci