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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08999/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto chiede di annullare con rinvio il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Napoli, pronunciando in sede di rinvio quale giudice dell'esecuzione, ha nuovamente respinto l'incidente di esecuzione promosso da [OSCURATO:PERSONA] al fine di contestare la determinazione della pena da espiare stabilita nell'ordine di esecuzione delle pene concorrenti emesso dal Procuratore generale presso la medesima Corte in data 9 gennaio 2019.

Il Procuratore generale aveva effettuato quattro cumuli parziali e aveva fissato: - per il primo cumulo parziale una pena detentiva interamente espiata; - per il secondo cumulo, la pena principale residua da espiarsi in anni uno, mesi otto e giorni quattro di reclusione; - per il terzo, la pena principale residua da espiarsi in anni uno, mesi tre e giorni venticinque di reclusione; - per il quarto, la pena principale residua da espiarsi in anni venticinque, mesi tre, giorni venticinque di reclusione.

Con il medesimo ordine di esecuzione il pubblico ministero aveva ordinato l'esecuzione della pena così calcolata, con decorrenza senza interruzione dal 12 marzo 2010 e scadenza al 5 luglio 2035, anticipata al 29 agosto 2033 per 675 giorni di liberazione anticipata.

L'ordine di esecuzione impugnato faceva seguito a un'ordinanza resa il 30 luglio 2018 ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., che aveva riconosciuto la continuazione fra reati per cui Nocerino aveva riportato separate condanne, con conseguente rideterminazione della pena detentiva complessiva in anni quarantasei (in motivazione, ma anni quarantatré in dispositivo) e contestuale applicazione del criterio moderatore ex art. 78 cod. pen., comportante la fissazione della pena complessiva in anni trenta di reclusione.

2. Avverso il provvedimento ricorre il condannato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo, con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione.

Secondo il ricorrente il giudice di rinvio sarebbe incorso nello stesso errore compiuto dal primo giudice, omettendo di dare applicazione ai principi sanciti nella sentenza rescindente (Sez. 1, n. 6753 del 9 dicembre 2020, dep. 2021).

Il ricorrente ripropone quindi la medesima doglianza che aveva condotto all'annullamento della prima ordinanza - e che si trova sintetizzata al paragrafo 3 del "ritenuto in fatto" della sentenza rescindente-: «le determinazioni assunte nel provvedimento del Pubblico ministero in data 9 gennaio 2019 in relazione ai cumuli "parziali", in cui erano state inserite le porzioni di pena riferibili ai diversi reati ritenuti in continuazione con la decisione del 30 luglio 2018, avevano annullato l'operatività del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., già incidente su una pena stabilita in esecuzione in violazione dell'art. 81 cod. pen.

Infatti, nel provvedimento appena citato, a fronte di una pena base di anni dodici di reclusione fissata per il reato più grave, era stato apportato un aumento complessivo superiore al triplo, posto che la somma aritmetica raggiungeva anni quarantatré secondo il dispositivo e anni quarantasei secondo la motivazione, alla quale è stata poi attribuita prevalenza.

In tal modo, a seguito del successivo scioglimento di tale cumulo giuridico e del superamento del criterio moderatore di cui all'ad. 78 cod. pen., già riconosciuto in relazione al medesimo cumulo dal giudice dell'esecuzione e tale da rendere comunque legittima la precedente decisione quanto alla pena finale determinata in anni trenta, è stata ritenuta eseguibile nei confronti del condannato, tramite i cumuli "frazionati" formati dal Pubblico ministero, l'intera pena nel complesso di anni quarantotto, mesi cinque e giorni ventinove». [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Vanno svolti alcuni chiarimenti.

2.1. Si vede in un giudizio di rinvio a seguito della pronuncia n. 6753 del 9 dicembre 2020, dep. 2021, con cui la Corte di cassazione ha annullato il primo provvedimento di rigetto dell'istanza del condannato.

2.2. La questione che si pone in questo procedimento non riguarda, in generale, la correttezza delle modalità di calcolo della pena attraverso cumuli frazionati.

Invero nessuno contesta la validità, in astratto, dei seguenti principi: - «La regola posta dall'ad. 78 cod. pen. (applicabile, in virtù del successivo art. 80, anche nel caso di pluralità di condanne susseguitesi nel tempo) non significa che un soggetto, il quale abbia riportato più condanne a pene detentive temporanee, non possa rimanere complessivamente detenuto, nel corso della sua vita, per un periodo eccedente il quintuplo della condanna più grave o comunque superiore a trenta anni.

Da ciò discenderebbe, infatti, l'impunità per i reati commessi da coloro che stiano scontando o abbiano già scontato una pena pari al limite anzidetto.

Pertanto non è possibile includere tutte le pene in un cumulo indiscriminato e globale, soggetto alle limitazioni dell'ad. 78 e alla successiva unitaria e globale detrazione del presofferto, quando si sia in presenza di reati diversi e di periodi di carcerazione parimenti sofferti in tempi diversi, e in particolare allorché il nuovo reato sia stato commesso durante l'espiazione del cumulo precedente o comunque prima della totale espiazione del cumulo stesso.

In queste ultime ipotesi si deve unificare il residuo del cumulo precedente con la pena inflitta per il nuovo reato, dalla cui data di commissione (o dalla data del successivo arresto, se il reato non è stato commesso in corso di detenzione) ha inizio l'espiazione così unificata: mentre l'art. 78 cod. pen. esplica la sua efficacia sull'ambito e nei limiti di ciascuna operazione di cumulo (Sez. 1, n. 3923 del 08/10/1992, Tarataglia, Rv. 192443); - «In presenza di una pluralità di condanne inflitte e di periodi di detenzione sofferti in tempi diversi, non è consentito procedere a un unico cumulo di pene concorrenti e detrarre poi da esso il complesso di detenzioni imputabili a custodia cautelare e delle liberazioni anticipate concesse, qualora i periodi di detenzione preventiva e le liberazioni anticipate si riferiscano a condanne per reati commessi in tempi diversi, prima della detenzione o della liberazione anticipata e dopo di esse.

In tale ipotesi è necessario procedere alla formazione di cumuli parziali con computo separato, per ciascuno di essi, delle detrazioni che devono a vario titolo essere operate e con applicazione, prima sui cumuli parziali e poi su quello totale, del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., il quale non va applicato in modo unitario e alla fine, ma alle pene inflitte per i reati commessi prima dell'inizio della detenzione» (cfr. tra le altre Sez. 1, n. 17148 del 23/04/2010, [OSCURATO:PERSONA]. 247076 e tra le ultime Sez. 1, n. 47678 del 03/07/2019, Pilati, Rv. 277459).

2.3. In realtà, come risulta chiaramente dalla sentenza rescindente, il problema che sorge nel caso concreto - cui non hanno dato soluzione né il primo giudice dell'esecuzione né il giudice di rinvio - dipende dal fatto che il provvedimento del pubblico ministero, contestato dal condannato con l'incidente di esecuzione in esame, è stato preceduto da una ordinanza ex art. 671 cod. proc. pen. del giudice dell'esecuzione.

2.3.1. Con detta ordinanza, deliberata in data 8 novembre 2017 e depositata il 30 luglio 2018, la Corte di appello di Napoli ha riconosciuto, in executivis, la continuazione fra numerosi reati per i quali Nocerino aveva riportato separate condanne e ha rideterminato la pena detentiva complessiva in anni quarantasei di reclusione (in motivazione, ma anni quarantatré in dispositivo), muovendo da una pena base di anni dodici di reclusione, per poi applicare "in modo unitario e alla fine" il criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., pervenendo a fissare in anni trenta di reclusione la pena per tutti i reati uniti in continuazione.

2.3.2. Questa ordinanza non è stata impugnata con ricorso per cassazione; ergo deve considerarsi definitiva ed è vincolante per le parti non solo laddove determina i singoli aumenti di pena riconoscendo la continuazione, ma anche laddove applica, erroneamente, il limite di cui all'art. 78 cod. pen. sulla pena complessiva e quindi stabilisce la pena finale in anni trenta di reclusione; segnatamente è vincolante per il Procuratore generale che, non avendo impugnato il provvedimento, ne deve tenere conto al momento della emissione dell'ordine di carcerazione e del provvedimento di cumulo delle pene concorrenti.2.3.4.

È questo il principio di diritto consegnato al giudice di rinvio dalla sentenza rescindente lì dove ha ricordato che i provvedimenti emessi dal giudice dell'esecuzione una volta divenuti formalmente irrevocabili, precludono una nuova decisione sullo stesso oggetto.

E ciò è vero soprattutto per alcune decisioni del giudice dell'esecuzione che, come l'ordinanza assunta ai sensi dell'art. 671 cod., intervengono a «stabilizzare il giudicato» (in ragione della peculiare natura della ordinanza in parola e della irrimediabilità aliunde dell'eventuale errore di fatto commesso dal giudice di legittimità, le Sezioni Unite hanno riconosciuto la possibilità di attivare la procedura di correzione ex art. 625-bis cod. proc. pen., sentenza n. 13199 del 21/07/2016 dep. 2017, Nunziata, Rv. 269789).

La sentenza rescindente ha chiarito che non si tratta di un "giudicato", ma di statuizione dotata di stabilità "rebus sic stabbus" e ha specificato che la rivisitazione delle ordinanze in materia di esecuzione è consentita soltanto in presenza di nuovi elementi di fatto o di nuove questioni giuridiche, di cui però non vi è traccia nel provvedimento impugnato.

3. Il primo giudice dell'esecuzione, investito della istanza del condannato di contestazione dell'ordine di esecuzione emesso dalla Procura generale, non si era preoccupato di considerare la valenza complessiva della ordinanza ex art. 671 cod. proc. pen., deliberata in data 8 novembre 2017 e depositata il 30 luglio 2018.

La prima sezione della Corte di cassazione ha evidenziato l'errore, ha enucleato il principio di diritto sopra ricordato e ha demandato al giudice di rinvio il compito di conformarvisi.

Tuttavia il giudice di rinvio ha evitato di confrontarsi con il carattere tendenzialmente vincolante della ordinanza ex art. 671 cod. proc. pen., aderendo alla determinazione della pena che il Procuratore generale ha calcolato secondo criteri, in astratto, ineccepibili, ma privi del necessario adeguamento a tutte le statuizioni contenute nel provvedimento definitivo reso ex art. 671 cod. proc. pen., che ha fissato in trenta anni di reclusione la pena complessiva.

Fermo ciò, solo a margine, e per ragioni di chiarezza, si evidenzia che il provvedimento del giudice di rinvio si rifà, tra l'altro, a un orientamento giurisprudenziale superato dalla decisione delle Sezioni Unite Gargiulo (n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270073).

Con detta pronuncia, ponendo fine a un contrasto interpretativo, si è affermato che, nel riconoscere la continuazione in sede esecutiva, il giudice, nella determinazione della pena, è tenuto al rispetto, oltre che del criterio indicato dall'art. 671, comma secondo, cod. proc. pen., anche del limite del triplo della pena stabilita per la violazione più grave previsto dall'art. 81, commi primo e secondo, cod. pen..

5. Consegue che il provvedimento impugnato deve nuovamente essere annullato con rinvio alla Corte di appello di Napoli, perché ponga rimedio ai vizi rilevati.

P.Q.

M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Napoli.

Così deciso il 24/02/2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto chiede di annullare con rinvio il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Napoli, pronunciando in sede di rinvio quale giudice dell'esecuzione, ha nuovamente respinto l'incidente di esecuzione promosso da [OSCURATO:PERSONA] al fine di contestare la determinazione della pena da espiare stabilita nell'ordine di esecuzione delle pene concorrenti emesso dal Procuratore generale presso la medesima Corte in data 9 gennaio 2019. Il Procuratore generale aveva effettuato quattro cumuli parziali e aveva fissato: - per il primo cumulo parziale una pena detentiva interamente espiata; - per il secondo cumulo, la pena principale residua da espiarsi in anni uno, mesi otto e giorni quattro di reclusione; - per il terzo, la pena principale residua da espiarsi in anni uno, mesi tre e giorni venticinque di reclusione; - per il quarto, la pena principale residua da espiarsi in anni venticinque, mesi tre, giorni venticinque di reclusione. Con il medesimo ordine di esecuzione il pubblico ministero aveva ordinato l'esecuzione della pena così calcolata, con decorrenza senza interruzione dal 12 marzo 2010 e scadenza al 5 luglio 2035, anticipata al 29 agosto 2033 per 675 giorni di liberazione anticipata. L'ordine di esecuzione impugnato faceva seguito a un'ordinanza resa il 30 luglio 2018 ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., che aveva riconosciuto la continuazione fra reati per cui Nocerino aveva riportato separate condanne, con conseguente rideterminazione della pena detentiva complessiva in anni quarantasei (in motivazione, ma anni quarantatré in dispositivo) e contestuale applicazione del criterio moderatore ex art. 78 cod. pen., comportante la fissazione della pena complessiva in anni trenta di reclusione. 2. Avverso il provvedimento ricorre il condannato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo, con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione. Secondo il ricorrente il giudice di rinvio sarebbe incorso nello stesso errore compiuto dal primo giudice, omettendo di dare applicazione ai principi sanciti nella sentenza rescindente (Sez. 1, n. 6753 del 9 dicembre 2020, dep. 2021). Il ricorrente ripropone quindi la medesima doglianza che aveva condotto all'annullamento della prima ordinanza - e che si trova sintetizzata al paragrafo 3 del "ritenuto in fatto" della sentenza rescindente-: «le determinazioni assunte nel provvedimento del Pubblico ministero in data 9 gennaio 2019 in relazione ai cumuli "parziali", in cui erano state inserite le porzioni di pena riferibili ai diversi reati ritenuti in continuazione con la decisione del 30 luglio 2018, avevano annullato l'operatività del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., già incidente su una pena stabilita in esecuzione in violazione dell'art. 81 cod. pen. Infatti, nel provvedimento appena citato, a fronte di una pena base di anni dodici di reclusione fissata per il reato più grave, era stato apportato un aumento complessivo superiore al triplo, posto che la somma aritmetica raggiungeva anni quarantatré secondo il dispositivo e anni quarantasei secondo la motivazione, alla quale è stata poi attribuita prevalenza. In tal modo, a seguito del successivo scioglimento di tale cumulo giuridico e del superamento del criterio moderatore di cui all'ad. 78 cod. pen., già riconosciuto in relazione al medesimo cumulo dal giudice dell'esecuzione e tale da rendere comunque legittima la precedente decisione quanto alla pena finale determinata in anni trenta, è stata ritenuta eseguibile nei confronti del condannato, tramite i cumuli "frazionati" formati dal Pubblico ministero, l'intera pena nel complesso di anni quarantotto, mesi cinque e giorni ventinove». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Vanno svolti alcuni chiarimenti. 2.1. Si vede in un giudizio di rinvio a seguito della pronuncia n. 6753 del 9 dicembre 2020, dep. 2021, con cui la Corte di cassazione ha annullato il primo provvedimento di rigetto dell'istanza del condannato. 2.2. La questione che si pone in questo procedimento non riguarda, in generale, la correttezza delle modalità di calcolo della pena attraverso cumuli frazionati. Invero nessuno contesta la validità, in astratto, dei seguenti principi: - «La regola posta dall'ad. 78 cod. pen. (applicabile, in virtù del successivo art. 80, anche nel caso di pluralità di condanne susseguitesi nel tempo) non significa che un soggetto, il quale abbia riportato più condanne a pene detentive temporanee, non possa rimanere complessivamente detenuto, nel corso della sua vita, per un periodo eccedente il quintuplo della condanna più grave o comunque superiore a trenta anni. Da ciò discenderebbe, infatti, l'impunità per i reati commessi da coloro che stiano scontando o abbiano già scontato una pena pari al limite anzidetto. Pertanto non è possibile includere tutte le pene in un cumulo indiscriminato e globale, soggetto alle limitazioni dell'ad. 78 e alla successiva unitaria e globale detrazione del presofferto, quando si sia in presenza di reati diversi e di periodi di carcerazione parimenti sofferti in tempi diversi, e in particolare allorché il nuovo reato sia stato commesso durante l'espiazione del cumulo precedente o comunque prima della totale espiazione del cumulo stesso. In queste ultime ipotesi si deve unificare il residuo del cumulo precedente con la pena inflitta per il nuovo reato, dalla cui data di commissione (o dalla data del successivo arresto, se il reato non è stato commesso in corso di detenzione) ha inizio l'espiazione così unificata: mentre l'art. 78 cod. pen. esplica la sua efficacia sull'ambito e nei limiti di ciascuna operazione di cumulo (Sez. 1, n. 3923 del 08/10/1992, Tarataglia, Rv. 192443); - «In presenza di una pluralità di condanne inflitte e di periodi di detenzione sofferti in tempi diversi, non è consentito procedere a un unico cumulo di pene concorrenti e detrarre poi da esso il complesso di detenzioni imputabili a custodia cautelare e delle liberazioni anticipate concesse, qualora i periodi di detenzione preventiva e le liberazioni anticipate si riferiscano a condanne per reati commessi in tempi diversi, prima della detenzione o della liberazione anticipata e dopo di esse. In tale ipotesi è necessario procedere alla formazione di cumuli parziali con computo separato, per ciascuno di essi, delle detrazioni che devono a vario titolo essere operate e con applicazione, prima sui cumuli parziali e poi su quello totale, del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., il quale non va applicato in modo unitario e alla fine, ma alle pene inflitte per i reati commessi prima dell'inizio della detenzione» (cfr. tra le altre Sez. 1, n. 17148 del 23/04/2010, [OSCURATO:PERSONA]. 247076 e tra le ultime Sez. 1, n. 47678 del 03/07/2019, Pilati, Rv. 277459). 2.3. In realtà, come risulta chiaramente dalla sentenza rescindente, il problema che sorge nel caso concreto - cui non hanno dato soluzione né il primo giudice dell'esecuzione né il giudice di rinvio - dipende dal fatto che il provvedimento del pubblico ministero, contestato dal condannato con l'incidente di esecuzione in esame, è stato preceduto da una ordinanza ex art. 671 cod. proc. pen. del giudice dell'esecuzione. 2.3.1. Con detta ordinanza, deliberata in data 8 novembre 2017 e depositata il 30 luglio 2018, la Corte di appello di Napoli ha riconosciuto, in executivis, la continuazione fra numerosi reati per i quali Nocerino aveva riportato separate condanne e ha rideterminato la pena detentiva complessiva in anni quarantasei di reclusione (in motivazione, ma anni quarantatré in dispositivo), muovendo da una pena base di anni dodici di reclusione, per poi applicare "in modo unitario e alla fine" il criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., pervenendo a fissare in anni trenta di reclusione la pena per tutti i reati uniti in continuazione. 2.3.2. Questa ordinanza non è stata impugnata con ricorso per cassazione; ergo deve considerarsi definitiva ed è vincolante per le parti non solo laddove determina i singoli aumenti di pena riconoscendo la continuazione, ma anche laddove applica, erroneamente, il limite di cui all'art. 78 cod. pen. sulla pena complessiva e quindi stabilisce la pena finale in anni trenta di reclusione; segnatamente è vincolante per il Procuratore generale che, non avendo impugnato il provvedimento, ne deve tenere conto al momento della emissione dell'ordine di carcerazione e del provvedimento di cumulo delle pene concorrenti.2.3.4. È questo il principio di diritto consegnato al giudice di rinvio dalla sentenza rescindente lì dove ha ricordato che i provvedimenti emessi dal giudice dell'esecuzione una volta divenuti formalmente irrevocabili, precludono una nuova decisione sullo stesso oggetto. E ciò è vero soprattutto per alcune decisioni del giudice dell'esecuzione che, come l'ordinanza assunta ai sensi dell'art. 671 cod., intervengono a «stabilizzare il giudicato» (in ragione della peculiare natura della ordinanza in parola e della irrimediabilità aliunde dell'eventuale errore di fatto commesso dal giudice di legittimità, le Sezioni Unite hanno riconosciuto la possibilità di attivare la procedura di correzione ex art. 625-bis cod. proc. pen., sentenza n. 13199 del 21/07/2016 dep. 2017, Nunziata, Rv. 269789). La sentenza rescindente ha chiarito che non si tratta di un "giudicato", ma di statuizione dotata di stabilità "rebus sic stabbus" e ha specificato che la rivisitazione delle ordinanze in materia di esecuzione è consentita soltanto in presenza di nuovi elementi di fatto o di nuove questioni giuridiche, di cui però non vi è traccia nel provvedimento impugnato. 3. Il primo giudice dell'esecuzione, investito della istanza del condannato di contestazione dell'ordine di esecuzione emesso dalla Procura generale, non si era preoccupato di considerare la valenza complessiva della ordinanza ex art. 671 cod. proc. pen., deliberata in data 8 novembre 2017 e depositata il 30 luglio 2018. La prima sezione della Corte di cassazione ha evidenziato l'errore, ha enucleato il principio di diritto sopra ricordato e ha demandato al giudice di rinvio il compito di conformarvisi. Tuttavia il giudice di rinvio ha evitato di confrontarsi con il carattere tendenzialmente vincolante della ordinanza ex art. 671 cod. proc. pen., aderendo alla determinazione della pena che il Procuratore generale ha calcolato secondo criteri, in astratto, ineccepibili, ma privi del necessario adeguamento a tutte le statuizioni contenute nel provvedimento definitivo reso ex art. 671 cod. proc. pen., che ha fissato in trenta anni di reclusione la pena complessiva. Fermo ciò, solo a margine, e per ragioni di chiarezza, si evidenzia che il provvedimento del giudice di rinvio si rifà, tra l'altro, a un orientamento giurisprudenziale superato dalla decisione delle Sezioni Unite Gargiulo (n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270073). Con detta pronuncia, ponendo fine a un contrasto interpretativo, si è affermato che, nel riconoscere la continuazione in sede esecutiva, il giudice, nella determinazione della pena, è tenuto al rispetto, oltre che del criterio indicato dall'art. 671, comma secondo, cod. proc. pen., anche del limite del triplo della pena stabilita per la violazione più grave previsto dall'art. 81, commi primo e secondo, cod. pen.. 5. Consegue che il provvedimento impugnato deve nuovamente essere annullato con rinvio alla Corte di appello di Napoli, perché ponga rimedio ai vizi rilevati. P.Q. M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Napoli. Così deciso il 24/02/2022
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