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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2009

ECLI:EU:C:2009:53
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza della Corte (Terza Sezione) 5 febbraio 2009 – [OSCURATO:PERSONA] / Valstybinė mokesčių inspekcija prie [OSCURATO:PERSONA] finansų ministerijos (causa C‑119/08) «Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura – Prima direttiva IVA – Sesta direttiva IVA – Art. 33, n. 1 – Nozione di “imposte sulla cifra di affari” – Imposta calcolata in funzione della cifra di affari delle imprese destinata a finanziare un programma di manutenzione e sviluppo della rete stradale nazionale» Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra di affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Divieto di riscuotere altre imposte interne che abbiano natura di imposte sulla cifra d’affari (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 33, n. 1) (v. punti 34‑38 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] di pronuncia pregiudiziale – [OSCURATO:PERSONA] vyriausiasis administracinis teismas – Interpretazione della prima direttiva del Consiglio 11 aprile 1967, 67/227/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari (GU 71, pag. 1301) e dell’art. 33 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) – Tassa lituana sulla rete stradale calcolata in base al fatturato di un’impresa al fine di finanziare il programma di sviluppo e la manutenzione delle strade nazionali. [OSCURATO:PERSONA]. 33 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 16 dicembre 1991, 91/680/CEE, deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla riscossione di un’imposta quale la ritenuta sui redditi prevista dalla legge lituana sul finanziamento del programma di manutenzione e sviluppo della rete stradale ([OSCURATO:PERSONA] kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymas).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza della Corte (Terza Sezione) 5 febbraio 2009 – [OSCURATO:PERSONA] / Valstybinė mokesčių inspekcija prie [OSCURATO:PERSONA] finansų ministerijos (causa C‑119/08) «Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura – Prima direttiva IVA – Sesta direttiva IVA – Art. 33, n. 1 – Nozione di “imposte sulla cifra di affari” – Imposta calcolata in funzione della cifra di affari delle imprese destinata a finanziare un programma di manutenzione e sviluppo della rete stradale nazionale» Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra di affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Divieto di riscuotere altre imposte interne che abbiano natura di imposte sulla cifra d’affari (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 33, n. 1) (v. punti 34‑38 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] di pronuncia pregiudiziale – [OSCURATO:PERSONA] vyriausiasis administracinis teismas – Interpretazione della prima direttiva del Consiglio 11 aprile 1967, 67/227/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari (GU 71, pag. 1301) e dell’art. 33 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) – Tassa lituana sulla rete stradale calcolata in base al fatturato di un’impresa al fine di finanziare il programma di sviluppo e la manutenzione delle strade nazionali. [OSCURATO:PERSONA]. 33 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 16 dicembre 1991, 91/680/CEE, deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla riscossione di un’imposta quale la ritenuta sui redditi prevista dalla legge lituana sul finanziamento del programma di manutenzione e sviluppo della rete stradale ([OSCURATO:PERSONA] kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymas).
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