Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:T:2008:71
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)
12 marzo 2008
Causa T‑107/07 P
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«[OSCURATO:PERSONA] – Funzione pubblica – Funzionari – Rapporto di evoluzione della carriera – Esercizio di valutazione 2003 – Valutazione dei fatti – Onere e produzione della prova – [OSCURATO:PERSONA] irricevibile – [OSCURATO:PERSONA] infondata»
Oggetto:
[OSCURATO:PERSONA] diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funziona pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione)
1° febbraio 2007, causa F‑42/05, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (non ancora pubblicata nella Raccolta).
Decisione:
L’impugnazione è respinta. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] – Motivi di ricorso – Mera ripetizione dei motivi e degli argomenti dedotti dinanzi al Tribunale della funzione
pubblica – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Controllo da parte del Tribunale della valutazione degli elementi
probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Onere e produzione della prova
(Art. 225 A CE; Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11, n. 1)
Dall’art. 225 A del Trattato CE e dall’art. 11, n. 1, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia risulta che un’impugnazione
deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti
di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda.
Non è conforme a tali requisiti l’impugnazione che si limiti a ripetere o a riprodurre pedissequamente i motivi e gli argomenti
già presentati dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, compresi quelli basati su fatti da questo espressamente disattesi.
L’impugnazione può basarsi solo sui motivi relativi alla violazione di norme giuridiche, ad esclusione di ogni valutazione
dei fatti. Il giudice di primo grado è l’unico competente, da una parte, ad accertare i fatti, salvo nei casi in cui l’inesattezza
materiale dei suoi accertamenti risulti dagli atti del fascicolo sottoposti al suo giudizio, e, dall’altra, a valutare tali
fatti. La valutazione dei fatti, salvo il caso dello snaturamento degli elementi di prova prodotti dinanzi a tale giudice,
non costituisce quindi una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato del Tribunale. Un siffatto snaturamento deve
risultare manifestamente dai documenti del fascicolo, senza che sia necessario effettuare una nuova valutazione dei fatti
e delle prove.
Tuttavia, rientra nel potere di sindacato del giudice dell’impugnazione sugli accertamenti di fatto effettuati dal giudice
di primo grado stabilire se le norme in materia di onere e produzione della prova siano state rispettate. Pertanto, un motivo
di impugnazione fondato sul fatto che il giudice di primo grado avrebbe respinto una censura, senza aver preliminarmente invitato
la controparte a produrre le informazioni idonee a dimostrare la fondatezza di tale censura, dev’essere dichiarato ricevibile.
Per quanto riguarda l’esame di merito di un siffatto motivo di impugnazione, occorre tener conto che il giudice di primo grado
è l’unico competente a giudicare della necessità eventuale di integrare gli elementi di informazione di cui dispone sulle
cause ad esso sottoposte. D’altro canto, per orientare il convincimento del giudice dell’impugnazione in merito alle allegazioni
di una parte o, quanto meno, per ottenerne l’intervento diretto nella ricerca degli elementi di prova, non è sufficiente asserire
taluni fatti a sostegno delle proprie pretese; bisogna anche fornire indizi sufficientemente precisi, obiettivi e concordanti,
atti a suffragare la veridicità o la verosimiglianza dei fatti medesimi. Di conseguenza, il coinvolgimento del giudice nella
ricerca degli elementi di prova a beneficio dei ricorrenti deve limitarsi a casi eccezionali in cui, in particolare, i ricorrenti
hanno bisogno, per suffragare i propri argomenti, di taluni elementi detenuti dalla parte convenuta e incontrano difficoltà
nell’ottenere tali documenti, o addirittura un rifiuto da parte di quest’ultima.
(v. punti 26-31 e 36-39)
Riferimento: Corte 17 settembre 1996, causa C‑19/95 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑4435, punto 37); Corte 28 maggio
1998, causa C‑8/95 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑3175, punti 23 e 25); Corte 17 dicembre 1998, causa C‑185/95 P,
Baustahlgewerbe/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑8417, punto 93); Corte 6 marzo 2001, causa C‑274/99 P, Connolly/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑1611,
punto 113); Corte 10 luglio 2001, causa C‑315/99 P, [OSCURATO:PERSONA]/Corte dei conti (Racc. pag. I‑5281, punto 19); Corte 6 aprile
2006, causa C‑551/03 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑3173, punto 54); Corte 21 settembre 2006, causa C‑167/04 P,
JCB Service/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑8935, punto 108); Corte 25 gennaio 2007, cause riunite C‑403/04 P e C‑405/04 P, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑729, punto 39); Tribunale 25 settembre 2002, cause riunite T‑201/00
e T‑384/00, Ajour e a./[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑167 e II‑885, punto 75), e Tribunale 12 luglio 2007, causa T‑252/06 P,
Beau/[OSCURATO:PERSONA] (non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 45‑47)