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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27545/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BOLZANOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOa Vv-i.5.9.7p p. a udita la relazicine svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che, in base al principio della tassatività dei mezzi di gravame, il provvedimento con cui il giudice dichiari la propria incompetenza per qualsiasi causa non è impugnabile per cassazione, potendo solo dare luogo ad un conflitto di competenza (da ultimo, Sez. 1, n. 31797 del 27/10/2020, Cusato, Rv. 279803-01); Rilevato, pertanto, che il ricorso del Procuratore generale territoriale deve essere dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi degli artt. 591, comma 1, lett. b), e 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 23/06/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BOLZANOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOa Vv-i.5.9.7p p. a udita la relazicine svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che, in base al principio della tassatività dei mezzi di gravame, il provvedimento con cui il giudice dichiari la propria incompetenza per qualsiasi causa non è impugnabile per cassazione, potendo solo dare luogo ad un conflitto di competenza (da ultimo, Sez. 1, n. 31797 del 27/10/2020, Cusato, Rv. 279803-01); Rilevato, pertanto, che il ricorso del Procuratore generale territoriale deve essere dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi degli artt. 591, comma 1, lett. b), e 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 23/06/
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