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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 46746/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 6 DICEMBRE 1980 avverso la sentenza del 9 luglio 2020 della CORTE APPELLO di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli; parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 27 febbraio 2019, ha confermato la responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di estorsione aggravata e ha ridotto la pena inflitta dal primo giudice. 2.Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato e alla qualificazione giuridica della condotta a lui ascritta, poiché nessuna minaccia era stata pronunziata e la persona offesa all'esito di un incontro decideva spontaneamente di consegnare all'imputato la somma di 2000 C per aiutarlo.

Vero è che la persona offesa ha precisato che l'atteggiamento dell'imputato lo aveva spaventato, ma lo stato di paura in cui si trovava la persona offesa scaturiva da una sua preoccupazione per un possibile coinvolgimento in fatti di natura penale, ma non dalla effettiva condotta dell'imputato; inoltre lo stato emotivo della persona offesa non può di per sé costituire prova della consumazione di un reato estorsivo.

La corte ha fornito invece una lettura suggestiva del fatto che non ha trovato conferma negli esiti della prova testimoniale, così incorrendo nel vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione.

Nel caso in esame ricorre di contro un'ipotesi di truffa poiché mentre gli elementi caratterizzanti la condotta estorsiva sono la violenza . e la minaccia, quelli qualificanti la truffa sono gli artifizi e raggiri e nel caso di specie la minaccia si riferiva ad un pericolo immaginario che assume i contorni dell'inganno. 2.2 Violazione di legge in relazione all'aggravante di cui all'articolo 7 legge 203/1991, riconosciuta nella forma del metodo mafioso in quanto il ricorrente non operava alcun riferimento al potere criminale della associazione di stampo mafioso ma, al contrario, rassicurava la persona offesa escludendo che potesse essere attinto dalle dichiarazioni del collaboratore Belforte. 2.3 violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche motivato sul rilievo che l'imputato commetteva il fatto mentre era sottoposto al regime di protezione come familiare di un collaboratore di giustizia e non aveva assunto un comportamento collaborativo, senza considerare la condizione di incensurato dell'imputato e la condotta comunque non allarmante da lui posta in essere estranea alle modalità della criminalità organizzata.

3. In data 3 novembre 2021 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria difensiva con cui insiste nei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

Va ribadito in questa sede che al Giudice di legittimità è preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.

Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudice della motivazione.

In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).

La sentenza impugnata risulta congruamente motivata in ordine al giudizio di colpevolezza, in relazione a tutti i profili dedotti dal ricorrente, e le argomentazioni della corte non risultano apparenti, né "manifestamente" illogiche o contraddittorie.

Per contro deve osservarsi che il ricorrente, pur deducendo formalmente vizi della motivazione e violazioni di legge nella valutazione del materiale probatorio, reitera in maniera pedissequa le censure formulate con l'atto di gravame, cui la corte ha fornito esaustive risposte, e tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito. 2.11 primo motivo è inammissibile Anche recentemente questa Sezione ha ribadito che il criterio distintivo tra il delitto di estorsione mediante minaccia e quello di truffa cd. vessatoria consiste nel diverso atteggiarsi del pericolo prospettato, sicché si ha truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, comma secondo, n.2, cod. pen. quando il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente dall'agente, di modo che la persona offesa non è coartata nella sua volontà, ma si determina all'azione od omissione versando in stato di errore, mentre ricorre il delitto di estorsione quando viene prospettata l'esistenza di un pericolo reale di un accadimento il cui verificarsi è attribuibile, direttamente o indirettamente, all'agente ed è tale da non indurre la persona offesa in errore, ma, piuttosto, nell'alternativa ineluttabile di subire lo spossessamento voluto dall'agente o di incorrere nel danno minacciato. (Sez. 2 , Sentenza n. 24624 del 17/07/2020 Ud. (dep. 01/09/2020 ) Rv. 279492 - 01).

In particolare si è precisato che l'elemento che distingue la truffa dall'estorsione, quando il fatto è connotato dalla minaccia di un male, è rappresentato dalla concreta efficacia coercitiva, e non meramente manipolativa, della condotta minacciosa rispetto alla volontà della vittima, da valutarsi con verifica "ex ante", che prescinde dalla effettiva realizzabilità del male prospettato.( Sez. 2, Sentenza n. 11453 del 17/02/2016 Ud. (dep. 18/03/2016 ) Rv. 267124 - 01) Con esaustiva e articolata motivazione la corte d'appello a pagina 5 e 6 della sentenza impugnata ha valorizzato il contenuto della intercettazione ambientale del 24 maggio 2016, nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] riferiva al fratello Francesco della richiesta estorsiva ricevuta dal cugino [OSCURATO:PERSONA] ad opera dell'odierno ricorrente; il contenuto della intercettazione, ritenuto inequivoco, è stato poi confermato punto per punto dal teste [OSCURATO:PERSONA]; Nonostante il tentativo di [OSCURATO:PERSONA] di edulcorare al dibattimento le accuse formulate nei confronti dell'imputato in sede di denunzia, la corte ha osservato che, all'esito delle contestazioni, la persona offesa ha comunque riconosciuto di avere versato una somma di denaro all'imputato perché questi lo aveva spaventato, nella sua veste di congiunto dei Belforte, ingenerando in lui la seria preoccupazione che un componente della sua famiglia potesse essere arrestato in breve, a causa di dichiarazioni calunniose del collaboratore.

Alla stregua di questi elementi probatori la corte ha correttamente qualificato la condotta come estorsione e non come truffa, poiché la larvata minaccia non si fondava su un inganno, ma sulle esplicite richieste avanzate dal ricorrente e produceva una coartazione della volontà della vittima. 3.11 secondo motivo è manifestamente infondato.

Dopo avere premesso che nel reato di estorsione la circostanza aggravante del metodo mafioso può essere integrata anche da un messaggio silente privo di richiesta, qualora l'associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito, oppure il ricorso a specifici comportamenti, la corte ha richiamato alcuni passaggi della intercettazione ambientale nei quali l'imputato, a detta del [OSCURATO:PERSONA], aveva fatto presente alla persona offesa cheipur essendo divenuti collaboratori di giustiziali Belforte avevano ancora la capacità di fare male, così evocando la capacità intimidatrice dei predetti in relazione al ruolo e al vincolo associativo. 4.11 terzo motivo è manifestamente infondato poiché la corte ha reso congrua ed esaustiva motivazione in merito al diniego delle attenuanti generiche, osservando che l'imputato ha posto in essere i reati mentre si trovava sottoposto al regime di protezione, quale familiare di un collaboratore di giustizia,e nella modulazione della pena ha tenuto in debito conto la condizione di incensurato del ricorrente, applicando il minimo edittale e un aumento molto contenuto per l'aggravante contestata. 5.Per tali considerazioni si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Roma 9 novembre 2021 il c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 6 DICEMBRE 1980 avverso la sentenza del 9 luglio 2020 della CORTE APPELLO di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli; parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 27 febbraio 2019, ha confermato la responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di estorsione aggravata e ha ridotto la pena inflitta dal primo giudice. 2.Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato e alla qualificazione giuridica della condotta a lui ascritta, poiché nessuna minaccia era stata pronunziata e la persona offesa all'esito di un incontro decideva spontaneamente di consegnare all'imputato la somma di 2000 C per aiutarlo. Vero è che la persona offesa ha precisato che l'atteggiamento dell'imputato lo aveva spaventato, ma lo stato di paura in cui si trovava la persona offesa scaturiva da una sua preoccupazione per un possibile coinvolgimento in fatti di natura penale, ma non dalla effettiva condotta dell'imputato; inoltre lo stato emotivo della persona offesa non può di per sé costituire prova della consumazione di un reato estorsivo. La corte ha fornito invece una lettura suggestiva del fatto che non ha trovato conferma negli esiti della prova testimoniale, così incorrendo nel vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione. Nel caso in esame ricorre di contro un'ipotesi di truffa poiché mentre gli elementi caratterizzanti la condotta estorsiva sono la violenza . e la minaccia, quelli qualificanti la truffa sono gli artifizi e raggiri e nel caso di specie la minaccia si riferiva ad un pericolo immaginario che assume i contorni dell'inganno. 2.2 Violazione di legge in relazione all'aggravante di cui all'articolo 7 legge 203/1991, riconosciuta nella forma del metodo mafioso in quanto il ricorrente non operava alcun riferimento al potere criminale della associazione di stampo mafioso ma, al contrario, rassicurava la persona offesa escludendo che potesse essere attinto dalle dichiarazioni del collaboratore Belforte. 2.3 violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche motivato sul rilievo che l'imputato commetteva il fatto mentre era sottoposto al regime di protezione come familiare di un collaboratore di giustizia e non aveva assunto un comportamento collaborativo, senza considerare la condizione di incensurato dell'imputato e la condotta comunque non allarmante da lui posta in essere estranea alle modalità della criminalità organizzata. 3. In data 3 novembre 2021 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria difensiva con cui insiste nei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. Va ribadito in questa sede che al Giudice di legittimità è preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudice della motivazione. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). La sentenza impugnata risulta congruamente motivata in ordine al giudizio di colpevolezza, in relazione a tutti i profili dedotti dal ricorrente, e le argomentazioni della corte non risultano apparenti, né "manifestamente" illogiche o contraddittorie. Per contro deve osservarsi che il ricorrente, pur deducendo formalmente vizi della motivazione e violazioni di legge nella valutazione del materiale probatorio, reitera in maniera pedissequa le censure formulate con l'atto di gravame, cui la corte ha fornito esaustive risposte, e tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito. 2.11 primo motivo è inammissibile Anche recentemente questa Sezione ha ribadito che il criterio distintivo tra il delitto di estorsione mediante minaccia e quello di truffa cd. vessatoria consiste nel diverso atteggiarsi del pericolo prospettato, sicché si ha truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, comma secondo, n.2, cod. pen. quando il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente dall'agente, di modo che la persona offesa non è coartata nella sua volontà, ma si determina all'azione od omissione versando in stato di errore, mentre ricorre il delitto di estorsione quando viene prospettata l'esistenza di un pericolo reale di un accadimento il cui verificarsi è attribuibile, direttamente o indirettamente, all'agente ed è tale da non indurre la persona offesa in errore, ma, piuttosto, nell'alternativa ineluttabile di subire lo spossessamento voluto dall'agente o di incorrere nel danno minacciato. (Sez. 2 , Sentenza n. 24624 del 17/07/2020 Ud. (dep. 01/09/2020 ) Rv. 279492 - 01). In particolare si è precisato che l'elemento che distingue la truffa dall'estorsione, quando il fatto è connotato dalla minaccia di un male, è rappresentato dalla concreta efficacia coercitiva, e non meramente manipolativa, della condotta minacciosa rispetto alla volontà della vittima, da valutarsi con verifica "ex ante", che prescinde dalla effettiva realizzabilità del male prospettato.( Sez. 2, Sentenza n. 11453 del 17/02/2016 Ud. (dep. 18/03/2016 ) Rv. 267124 - 01) Con esaustiva e articolata motivazione la corte d'appello a pagina 5 e 6 della sentenza impugnata ha valorizzato il contenuto della intercettazione ambientale del 24 maggio 2016, nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] riferiva al fratello Francesco della richiesta estorsiva ricevuta dal cugino [OSCURATO:PERSONA] ad opera dell'odierno ricorrente; il contenuto della intercettazione, ritenuto inequivoco, è stato poi confermato punto per punto dal teste [OSCURATO:PERSONA]; Nonostante il tentativo di [OSCURATO:PERSONA] di edulcorare al dibattimento le accuse formulate nei confronti dell'imputato in sede di denunzia, la corte ha osservato che, all'esito delle contestazioni, la persona offesa ha comunque riconosciuto di avere versato una somma di denaro all'imputato perché questi lo aveva spaventato, nella sua veste di congiunto dei Belforte, ingenerando in lui la seria preoccupazione che un componente della sua famiglia potesse essere arrestato in breve, a causa di dichiarazioni calunniose del collaboratore. Alla stregua di questi elementi probatori la corte ha correttamente qualificato la condotta come estorsione e non come truffa, poiché la larvata minaccia non si fondava su un inganno, ma sulle esplicite richieste avanzate dal ricorrente e produceva una coartazione della volontà della vittima. 3.11 secondo motivo è manifestamente infondato. Dopo avere premesso che nel reato di estorsione la circostanza aggravante del metodo mafioso può essere integrata anche da un messaggio silente privo di richiesta, qualora l'associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito, oppure il ricorso a specifici comportamenti, la corte ha richiamato alcuni passaggi della intercettazione ambientale nei quali l'imputato, a detta del [OSCURATO:PERSONA], aveva fatto presente alla persona offesa cheipur essendo divenuti collaboratori di giustiziali Belforte avevano ancora la capacità di fare male, così evocando la capacità intimidatrice dei predetti in relazione al ruolo e al vincolo associativo. 4.11 terzo motivo è manifestamente infondato poiché la corte ha reso congrua ed esaustiva motivazione in merito al diniego delle attenuanti generiche, osservando che l'imputato ha posto in essere i reati mentre si trovava sottoposto al regime di protezione, quale familiare di un collaboratore di giustizia,e nella modulazione della pena ha tenuto in debito conto la condizione di incensurato del ricorrente, applicando il minimo edittale e un aumento molto contenuto per l'aggravante contestata. 5.Per tali considerazioni si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 9 novembre 2021 il c
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