CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27628/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; RG 2484/24 - [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Il motivo dedotto in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché generico e, in ogni caso, manifestamente infondato. In particolare, l'unico motivo di ricorso lamenta l'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Il ricorrente adduce in tal senso - peraltro in maniera del tutto apodittica - la mancanza di una "reale volontà" di violare la misura detentiva a suo carico, nonché la mera occasionalità della condotta. Tale prospettazione non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, il quale dà correttamente rilievo, in senso ostativo al riconoscimento del beneficio, ai numerosi precedenti penali del ricorrente e alla complessiva gravità del fatto desunta, inter al/a, dall'apprezzabile lasso temporale in cui il ricorrente si è sottratto all'esecuzione della misura (circa 5 ore). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis