CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 22781/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A' di Milano.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] MariaRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 27 gennaio 2026 (depositata il 4 febbraio 2026), ilTribunale di Milano ha rigettato l’appello proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] il provvedimento in data 27 novembre 2025 col quale il Giudicedell’udienza preliminare del medesimo Tribunale aveva respinto l’istanza direvoca della misura cautelare della custodia in carcere.2. Per miglior comprensione della vicenda e dei motivi di ricorso ènecessario riferire che [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto a giudizio per violazionedell’art. 74, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 [capo 1] e per violazionidegli artt. 81, comma 2, 61 bis, 110 cod. pen., 73, comma 4, e 80 comma 2,d.P.R. n. 309/90 [capi 69) 78), 114), 120) e 121)] e giudicato con ritoabbreviato. All’esito, con sentenza del 21 marzo 2025, egli è stato ritenutoresponsabile di tutti i reati a lui ascritti – diversamente qualificato il fattocontestato al capo 1) quale violazione degli artt. 110 cod. pen. e 74 d.P.R.n. 309/90 – e, ritenuta la continuazione tra questi reati e quello giudicato dalGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Alessandria con sentenza del15 settembre 2022 (irrevocabile il 2 marzo 2023), è stato condannato alla penadi anni undici e mesi otto di reclusione.Dopo la conclusione del giudizio di primo grado, la Procura della [OSCURATO:PERSONA] ha appreso che [OSCURATO:PERSONA] era indagato ad Asti a seguito di unadenuncia-querela sporta da [OSCURATO:PERSONA] (un connazionale che era stato suocompagno di cella). Questi aveva riferito di aver contratto un debito con Hametajper l’acquisto di cinquecento grammi di cocaina, di non essere riuscito a saldarloe di aver subito, per questo, un tentativo di sequestro di persona, al quale si erasottratto trovando riparo in un esercizio commerciale e chiedendo aiuto altitolare. Tali dichiarazioni trovavano conferma nella constatazione che, quasicontemporaneamente al commerciante cui era stato chiesto aiuto (e avevasollecitato l’intervento delle forze dell’ordine), anche la moglie di [OSCURATO:PERSONA] avevatelefonato al 118 segnalando il sequestro del marito, e sostenendo che questi erastato costretto a salire su un’autovettura, della quale aveva fornito parte dellatarga, corrispondente a quella dell’auto in uso ad [OSCURATO:PERSONA].Sulla base di questi elementi, in data 11 aprile 2025, la Procura dellaRepubblica presso il Tribunale di Milano ha chiesto al G.u.p. procedente diapplicare ad [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere per i reatioggetto della sentenza di condanna del 21 marzo 2025. La richiesta è stataaccolta con ordinanza del 14 aprile 2025 che è stata impugnata di fronte alTribunale del riesame di Milano e confermata – solo per la ritenuta sussistenzadelle esigenze cautelari di cui all’art. 274 lett. c) cod. proc. pen. con esclusionedi un concreto ed attuale pericolo di fuga – dapprima, limitatamente ai reati dicui ai capi 69), 78) e 121) e poi (a seguito di annullamento con rinvio dispostodalla Corte di cassazione in accoglimento del ricorso proposto dal PM), anche peri reati di cui ai capi 1), 114) e 220).Essendo detenuto dal 14 aprile 2025, in data 26 novembre 2025 ZigurHametaj ha chiesto la revoca o attenuazione della misura cautelaredocumentando che, il 15 aprile 2025, il G.i.p. del Tribunale di Asti, su conformerichiesta del P.M. aveva disposto l’archiviazione del procedimento aperto aseguito della denuncia di [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la difesa, non essendo stataraggiunta la prova che [OSCURATO:PERSONA] fosse stato sequestrato ed essendo state valutateinattendibili le sue dichiarazioni, le ragioni per le quali era stato ritenutosussistente il pericolo concreto e attuale di reiterazione di reati erano venutemeno e assumevano rilevanza gli elementi di segno contrario. In specie: il tempotrascorso dai fatti (commessi tra il 30 novembre 2020 e il 16 novembre 2021);la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] non era stato ritenuto partecipe, ma concorrenteesterno nel sodalizio ex art. 74 d.P.R. n. 309/90; l’avvio di un percorsolavorativo che il provvedimento cautelare del 14 aprile 2025 aveva interrotto.L’istanza è stata respinta dal G.u.p. con ordinanza del 27 novembre 2025appellata dall’imputato ex art. 310 cod. proc. pen. Il 27 gennaio 2026 ilTribunale per il riesame di Milano ha respinto l’appello. Ha rilevato a tal fine chel’intervenuta archiviazione del procedimento per sequestro di persona, pur nonessendo priva di rilievo sotto il profilo dell’attualità delle esigenze cautelari, nonconsente di ritenerle cessate né attenuate in ragione della gravità dei fattiascritti all’imputato e della condotta precedente e successiva ai reati per cui siprocede e ha sottolineato che l’archiviazione della denuncia sporta da [OSCURATO:PERSONA] hariguardato il sequestro di persona, non essendo stata compiuta valutazionealcuna sul rapporto di debito credito esistente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricondottodal denunciante alla cessione di ben cinquecento grammi di cocaina.3. Contro l’ordinanza del Tribunale del riesame [OSCURATO:PERSONA] ha propostotempestivo ricorso per mezzo del difensore di fiducia articolando un unicocomplesso motivo col quale ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazionequanto alla ritenuta esistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 lett. c)cod. proc. pen. e alla ritenuta esclusiva adeguatezza della custodia in carcere.Osserva la difesa che la misura cautelare in corso di esecuzione è statadisposta per la ritenuta sussistenza di un fatto che è risultato sfornito di prova eper il quale è stata chiesta l’archiviazione e sottolinea la manifesta illogicitàdell’ordinanza impugnata, secondo la quale il provvedimento di archiviazione nonsi sarebbe pronunciato sulla cessione di sostanza stupefacente che, nellanarrazione di [OSCURATO:PERSONA], aveva fatto sorgere il credito che aveva dato luogoal preteso sequestro di persona. Osserva la difesa che, se il sequestro non èprovato, allora le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non hanno trovato riscontro el’inattendibilità del dichiarante si riverbera necessariamente anche sulla presuntacessione di stupefacenti che del sequestro di persona sarebbe l’antefatto.In tesi difensiva, escluso ogni riferimento alla vicenda denunciata da [OSCURATO:PERSONA],la concretezza e attualità delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 lett. c) cod.proc. pen. non avrebbe potuto essere ritenuta sussistente. [OSCURATO:PERSONA], infatti, èstato indagato e processato da persona libera; i fatti per i quali è statocondannato risalgono al 2021 e, da quella data, egli non risulta aver commessoaltri reati; il fatto di cui al capo 1) è stato diversamente qualificato ai sensi degliartt. 110 cod. pen e 74 d.P.R. n. 309/90 e questa diversa qualificazione,escludendo il vincolo associativo, consente di ritenere superata presunzione dipericolosità (e, a maggior ragione, la presunzione di esclusiva adeguatezza dellacustodia in carcere) perché incide sulla possibilità che il contributo resodall’extraneus all’attività dell’associazione possa essere reiterato.Sotto diverso profilo, la difesa osserva che alcuni dei coimputati, sono statisottoposti agli arresti domiciliari in ragione «dell’avvenuta definizione delprocedimento» e sostiene che è contraddittorio aver concesso gli arrestidomiciliari ai coimputati per poi ritenere [OSCURATO:PERSONA], imputato di quei medesimifatti e in ragione della gravità degli stessi, così pericoloso da dover esseresottoposto alla custodia cautelare in carcere. Sottolinea, inoltre: che il ricorrentefu tratto in arresto in data 11 dicembre 2021 per una violazione degli artt. 73,comma 4, e 80, comma 2, d.P.R. n.309/90 connessa ai fatti per cui si procede;che, infatti, con la sentenza del 21 marzo 2025 il G.u.p. ha ritenuto lacontinuazione tra i fatti oggetto del giudizio abbreviato e quelli per i quali eraintervenuto l’arresto (per i quali è intervenuta condanna definitiva); che, dopol’arresto in flagranza, [OSCURATO:PERSONA] è rimasto ristretto in carcere fino al 3 dicembre2022, ma, in seguito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari e, divenutadefinitiva la condanna, è stato affidato in prova al servizio sociale ai sensidell’art. 94 d.P.R. n. 309/90; beneficio che è stato revocato a seguitodell’applicazione dell’ordinanza custodiale della quale si chiede la revoca.4. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è, nel complesso, infondato.2. [OSCURATO:PERSONA] è sottoposto a misura cautelare custodiale per il reato dicui agli artt. 110 cod. pen. e 74 d.P.R. n. 309/90 e per cinque violazioni degliartt. 110, 61 bis, cod. pen., 73, comma 4, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90.Risulta dagli atti che, a differenza dei coimputati, egli è giunto a processo a piedelibero perché era stato tratto in arresto l’11 dicembre 2021 per un reatoconnesso ex art. 12 cod. proc. pen. a quelli oggetto del presente giudizio e lamisura custodiale, che era stata richiesta dal PM per lui come per altri indagati,non gli fu applicata essendo stata ritenuta operante, nella fase delle indagini, laretrodatazione prevista dall’art. 297, comma 3, cod. proc. pen.La custodia in carcere è stata applicata dopo la pronuncia della sentenza diprimo grado (e la condanna alla pena di anni undici e mesi otto di reclusione)anche perché [OSCURATO:PERSONA] era stato denunciato da un ex compagno di cella (AnxheloZejno) che sosteneva di aver acquistato da lui cinquecento grammi di cocaina,dei quali [OSCURATO:PERSONA] aveva preteso il pagamento con violenza, privando [OSCURATO:PERSONA] dellalibertà personale.3. Nel chiedere la revoca della misura cautelare la difesa ha documentatoche il procedimento aperto a seguito della denuncia sporta da [OSCURATO:PERSONA] era statoarchiviato e tale dato, di evidente rilievo a fini cautelari, non è stato ignorato daigiudici di merito secondo i quali l’attualità e concretezza del pericolo direiterazione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede devecomunque ritenersi sussistente essendo desumibile, oltre che dall’episodiooggetto della denuncia poi archiviata, da numerosi altri elementi.3.1. L’ordinanza impugnata ha valorizzato a tal fine la circostanza che ladenuncia di [OSCURATO:PERSONA] sia stata archiviata solo nella parte in cui sosteneva esservistato un sequestro di persona, e, per questa parte, la motivazione è assertiva.Come noto, infatti, la valutazione frazionata della credibilità delledichiarazioni testimoniali è ammissibile solo a condizione che non vi siainterferenza fattuale e logica tra le parti del narrato che sono state ritenuteveritiere e quelle giudicate inattendibili. Ed invero, se tra le dichiarazioni valutateinattendibili e quelle ritenute veritiere vi è «un rapporto di causalità necessaria odi imprescindibile antecedenza logica», la parziale valutazione di inattendibilitàpuò far venir meno la credibilità complessiva e la plausibilità dell’intero racconto,ma l’ordinanza impugnata non chiarisce perché, nel caso di specie, ciò nonsarebbe avvenuto (Sez. 5, n. 25940 del 30/06/2020. M., Rv. 280103; Sez. 6,n. 20037 del 19/03/2014, L., Rv. 260160; Sez. 3, n. 3256 del 18/10/2012,dep. 2013, B., Rv. 254133).3.2. Tuttavia, nel ritenere sussistenti le esigenze cautelari di cui all’art. 274lett. c) cod. proc. pen. ed esclusivamente adeguata la misura della custodia incarcere, l’ordinanza impugnata non si è limitata a tale apodittica affermazione.Ha rilevato infatti che, nel caso concreto, il pericolo di reiterazione emergeevidente dal numero degli episodi delittuosi oggetto di imputazione, dalla gravitàdegli stessi e dalla professionalità con la quale [OSCURATO:PERSONA] operò nel narcotrafficoper circa un anno, a cavallo tra il 2020 e il 2021. Ha sottolineato a tal fine chesolo l’arresto dell’11 dicembre 2021 pose fine a tale attività delittuosa e che, almomento dell’arresto, [OSCURATO:PERSONA] fu trovato in possesso di un’arma con matricolaabrasa, circostanza che ne conferma la pericolosità. Ha rilevato, inoltre, che lecontribuì, sia pure quale concorrente esterno e non come associato.Secondo l’ordinanza impugnata, depone nel senso indicato anche laconstatazione che, prima dei fatti per cui si procede, [OSCURATO:PERSONA] era statocondannato a pena sospesa per un reato in tutto analogo (art. 73, comma 4, 80,comma 2, d.P.R. n. 309/90) e tale condanna non ebbe alcuna efficaciadeterrente come non la ebbe la sospensione condizionale della pena. Ed invero,la partecipazione al narcotraffico da parte di [OSCURATO:PERSONA] si rinnovò rapidamente, ead un livello particolarmente elevato, senza che fossero neppure passati i cinqueanni nei quali la pena sarebbe stata condizionalmente sospesa.Con specifico riferimento al tempo decorso tra i fatti per cui si procede(commessi dal 29 novembre 2020 al 12 novembre 2021) e l’esecuzione dellamisura cautelare (avvenuta il 14 aprile 2025), l’ordinanza impugnata osserva chenon si tratta di tempo “silente” perché solo l’arresto dell’11 dicembre 2021interruppe la condotta illecita e, per quel fatto, l’imputato è stato primadetenuto, poi sottoposto agli arresti domiciliari. Rileva inoltre che, divenutairrevocabile la condanna (ad anni tre e mesi due di reclusione), il condannato haottenuto l’affidamento in prova ex art. 94 d.P.R. n. 309/90, ma tale beneficio èstato revocato; non soltanto – come sostenuto dalla difesa – in ragione delladenuncia di [OSCURATO:PERSONA] (poi archiviata), ma anche perché «i fatti antecedenti alprovvedimento concessivo, giunti solo in quel momento alla cognizione delTribunale, erano di una tale gravità da imporre una rivalutazione della prognosifavorevole formulata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in occasione della concessione delbeneficio (in data 4.10.2023) perché, ove conosciuti “avrebbero orientato ilCollegio in senso difforme”» (pag. 40 dell’ordinanza impugnata).3.3. La motivazione è completa, non presenta profili di contraddittorietà omanifesta illogicità e sottolinea che la concretezza e attualità del pericolo direiterazione di reati si fonda su dati diversi e ulteriori rispetto alla denunciasporta da [OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza, non è travolto dall’archiviazione di quelladenuncia. Con questa motivazione il ricorso non si confronta perché si limita arilevare che dai fatti all’esecuzione della misura sono trascorsi più di tre anni e avalorizzare il percorso avviato dall’imputato dopo l’affidamento ex art. 94 d.P.R.309/90. Un beneficio che, come detto, risulta essere stato revocato anche per lagravità dei fatti oggetto della misura, in precedenza ignoti al Tribunale diSorveglianza.Va ricordato allora che, secondo un consolidato orientamento, espresso dalleSezioni unite (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01), esuccessivamente ribadito dalle Sezioni semplici (Sez. F, n. 47748 del11/08/2014, Contarini, Rv. 261400 - 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013,Tiana, Rv. 255460 - 01; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698 -01), quando è chiamata al controllo di legittimità su ordinanze in materiacautelare la Corte di cassazione deve verificare la sussistenza delle ragionigiustificative della scelta adottata nonché l’assenza nella motivazione di evidentiillogicità ed incongruenze. Per poter essere rilevato, quindi, il vizio dimotivazione di un’ordinanza, deve assumere i connotati indicati nell’art. 606,lett. e), cod. proc. pen., e riferirsi alla mancanza della motivazione o alla suamanifesta illogicità, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Diconseguenza, quando la motivazione è adeguata, coerente ed esente da errorilogici e giuridici, il controllo di legittimità non può spingersi oltre, coinvolgendo ilgiudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di meritosull’attendibilità e la capacità dimostrativa delle fonti di prova, nonchésull’esistenza e l’intensità delle esigenze cautelari.A ciò deve aggiungersi che il requisito dell’attualità di cui all’art. 274,comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all’imminenza di specificheopportunità di ricaduta nel delitto e richiede una valutazione prognostica sullapossibilità di condotte reiterative; dunque, un’analisi accurata della fattispecieconcreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, dellapersonalità del soggetto e del contesto socio-ambientale. Com’è stato chiarito,inoltre, questa valutazione deve essere tanto più approfondita quanto maggioresia la distanza temporale dai fatti, ma non richiede la previsione di specifiche edimmediate occasioni di recidiva (Sez. 4, n. 25442 del 10/06/2025, Patanè, nonmass.; Sez. 4, n. 25450 del 17/06/2025, Giorgi, non mass.; Sez. 3, n. 9041 del15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891 - 01; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022,Mungiguerra, Rv. 282767 - 01; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu,Rv. 282991 - 01).4. Non ha alcun pregio l’ulteriore argomento sviluppato dalla difesa, secondola quale il G.u.p. sarebbe caduto in contraddizione avendo disposto nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] la custodia in carcere pur avendo concesso gli arresti domiciliari adalcuni coimputati in ragione «dell’avvenuta definizione del procedimento».Si osserva in proposito che le esigenze cautelari devono essere valutate conriferimento a ciascun indagato (o imputato) e, correlativamente, la scelta dellamisura più adeguata deve essere effettuata secondo i criteri fissati dall'art.275cod. proc. pen in rapporto alle esigenze rilevate per ognuno. Ed invero, come èstato opportunamente sottolineato, «il “fatto nuovo” rilevante ai fini della revocadella misura cautelare deve essere costituito da risultanze procedimentali nuoveo anche preesistenti, ma non valutate precedentemente e non può consisterenella mera decisione cautelare favorevole assunta nei confronti di uncoindagato» (Sez. 2, n. 54298 del 16/09/2016, Baldassarri, Rv. 268634; Sez. 2,n. 39785 del 26/09/2007, Poropat, Rv. 238763)A ciò deve aggiungersi che, secondo l’ordinanza impugnata (pag. 40), gliimputati nei confronti dei quali sarebbe stata disposta l’attenuazione eranodetenuti dall’ottobre 2023 e, nell’unico caso documentato, l’attenuazione siriferiva a persona imputata per condotte diverse e di minor gravità.5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 21 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLucia [OSCURATO:PERSONA]