CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 05293/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4139 R.G.anno 2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]Marco, rappresentato e difes o dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa, rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , domiciliata presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza n. 1189/2020 depositata il 30 giugno 2020 del la Corte di appello di Firenze. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 novembre 2023 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Sez. I–RG 4139/2021 camera di consiglio22.11.2023 1. ― [OSCURATO:PERSONA] i coni ha proposto appello av verso la sentenza con la quale il Tribunale di Pistoiaha respinto l'opposizione da lui spiegata avverso il decreto ingiuntivo pronunciato nei suoi confrontisu ricorso di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] : decreto ingiuntivo emesso per l'importo complessivo di euro 189.350,71 a fronte del saldodi un conto corrente ordinario per il quale era operante unafideiussione rilasciata dall'appellante. La Corte di appello di Firenze, nel contraddittorio con la banca, costituitain giudizio, ha pronunciato in data 30 giugno 2020 sentenza con cui ha dichiarato inammissibile il gravame. 2. ― C ontro questa pronuncia r icorre per c assazione, con un unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] i riconi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa(già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]), la quale ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Il ricorrente denuncia per cassazione la nullità del procedimento e della sentenza per violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., oltre che l’ illogicità e contraddittorietà della motivazione . Contesta la pronunciadi inammissibilità del gravame assumendo che il proposto appello risulterebbe essere sufficientemente specifico ; rileva che il giudizio di genericità del gravame sarebbe errato in concreto , visto che l'atto di impugnazione consent i rebbe di individuare con certezza le ragioni dell’appello e le statuizioni impugnate ; sostiene , infine,che la Corte di appello sarebb e incorsa in alcuni travisamenti e che la stessa non avrebb e potuto pronunciarsi , nel merito , sulla fondatezza dei singoli motivi di gravame,avendo reso una statuizione di inammissibilità dell’impugnazione. 2. ─ Il motivo e nel complesso infondatoe il ricorso deve essere respinto. La Corte di appello ha rilevato che i motivi posti a fondamento dell'impugnazione costituivano mera riproposizione delle Sez. I–RG 4139/2021 camera di consiglio22.11.2023 argomentazioni difensive già spiegate in primo grado, e oggetto di valutazione da parte del Tribunale. Ha spiegato che dal raffronto tra le argomentazioni contenute nel provvedimento oggetto di gravame e le doglianze esposte nell'atto di appello,emergeva che quest'ultimo era carente di una parte argomentativa atta a contrastare le ragioni addotte dal primo Giudice, difettandoesso della rappresentazione delle ragioni di dissenso d a lla motivazione della pronuncia impugnata . Tale conclusione è statapoi illustrata avendo riguardo ai singoli motivi di appello. Come è noto, gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l.n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. U. 16 novembre 2017, n. 27199; in senso conforme, di recente, Cass. Sez. U. 13 dicembre 2022, n. 36481). La sentenza impugnata appare coerente con tale principio di diritto e i rilievi svolti dai ricorrenti non valgono a superare quanto affermato dallaCorte di merito. Va anzitutto osservato che ilricorso per cassazione risulta carente di specificità, in quanto,non riproducendo, nella parte che interessa, i passaggi della sentenza di primo grado investiti dall’impugnazione (e limitandosi a replicare «i passaggi fondamentali del percorso argomentativo seguito dal primo Giudice» riportati n ella pron uncia di Sez. I–RG 4139/2021 camera di consiglio22.11.2023 appello)non consente di comprendere se e in che misura le statuizioni di primo grado siano state efficacemente aggredite. Come è noto, la deduzione con il ricorso per cassazione di errores in procedendoimplica che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il «fatto processuale» (Cass. Sez. U. 25 luglio 2019, n. 20181): la deduzione con il ricorso per cassazione di errores in procedendo, in relazione ai quali la Corte è anche giudice del fatto, potendo accedere direttamente all'esame degli atti processuali del fascicolo di merito, non esclude, infatti, che preliminare ad ogni altro esame sia quello concernente l'ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando ne sia stata positivamente accertata l'ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell'ambito di quest'ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali (così Cass. 13 marzo 2018, n. 6014: cfr. pure: Cass. 29 settembre 2017, n. 22880; Cass. 8 giugno 2016, n. 11738; Cass. 30 settembre 2015, n. 19410). Sotto tale aspetto è da rilevare che il principio di autosufficienza, riferito alla specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda ai sensi dell'articolo 366, n. 6, c.p.c., anche interpretato alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte EDU, sez. I, 28 ottobre 2021, non può ritenersi rispettato qualora il motivo di ricorso faccia rinvio agli atti allegati e contenuti nel fascicolo di parte senza riassumerne il contenuto al fine di soddisfare il requisito ineludibile dell'autonomia del ricorso per cassazione, fondato sulla idoneità del contenuto delle censure a consentire la decisione (Cass. 1 marzo 2022, n. 6769). Il difetto di specificità sopra evidenziato non consente nemmeno di apprezzare l’esistenza o meno dei travisamenti in cui, a detta del ricorrente, sarebbe incorsa la Corte di merito ne ll’individuazione de i Sez. I–RG 4139/2021 camera di consiglio22.11.2023 conti interessati ad alcune delle censure contenute nell’atto di appello (quelle relativeagli estratti conto e all’affidamento : pagg. 18 ss. del ricorso per cassazione): né l’istante si mostra in grado di spiegare quale incidenza abbia l’errore nella qualificazione e nella numerazione dei suddetti rapportisulla statuizione di inammissibilità, qui censurata. Non merita condivisione, infine, la doglianza basatasul rilievo per cui la Corte di appello avrebbe proceduto all’esame , nel merito, di alcune dellecensure articolate nell’atto di appello. Èda ritenere, infatti, che detta evenienza implichi, puramente e semplicemente, che la Corte di appello abbia impropriamente qualificato inammissibile un appello che invece andava, nell’insieme, rigettato. Que s ta Corte ha avuto già modo di precisare che l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c. sussiste solo quando il vizio investa l'intero contenuto dell'atto, mentre quando sia possibile individuare motivi o profili autonomi di doglianza, sufficientemente identificati, è legittimo scrutinare questi ultimi nel merito, resecandoli dalle ragioni d'impugnazione viziate da genericità, sicché, ove la suddetta opera selettiva e l'esame che ne è derivato siano stati compiuti correttamente, l'eventuale errore del giudice sul tipo di formula adottata all'esito dello scrutinio dei motivi (dichiarati inammissibili o rigettati) non integra ragione di nullità della sentenza, risolvendosi in una irregolarità non incidente sul diritto di difesa(Cass.7 ottobre 2015, n. 20124). 3. ─ Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi,liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, Sez. I–RG 4139/2021 camera di consiglio22.11.2023 del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contr