CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 luglio 2023
Cassazione n. 16930/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 15207/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore costituito per la CIM [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nel procedimento iscritto al 4698/2016 R.G., rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 cod. proc. civ.; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate –intimata – enei confronti di CIM [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - intimata - per la correzione dell’ordinanza n. 20169/2023 della Corte di Cassazione, depositata in data 13 luglio 2023; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2024dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di difensore costituito per la CIM [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ha presentato Oggetto: Correzione errore materiale un’istanza volta ad ottenere la correzione dell’errore materiale contenuto nell'ordinanza di questa Corte n. 20169/2023, pubblicata il 13.07.2023, con la quale, dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate, quest’ultima è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA]; - che l'istanza di correzione si riferisce specificamente ed esclusivamente a tale ultima statuizione, deducendosi che essa è frutto di errore materiale dal momento che dagli atti di causa emerge che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la distrazione delle spese in proprio favore, ex art. 93 cod. proc. civ.; - che non risulta presentato un autonomo ricorso per correzione di errore materiale, quanto piuttosto un'istanza volta a sollecitare alla Corte il potere di emendare anche d'ufficio gli errori materiali, come previsto dalla novellata previsione di cui all'art. 391-bis cod. proc. civ.; - che può, quindi, procedersi alla correzione del provvedimento in questione, che manca della statuizione sulla distrazione , sebbene questa fosse statarichiesta con il controricorso nel definito giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte, pronunciando sul ricorso, dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nella motivazione e nel dispositivo della propria ordinanza n. 20169/2023, pubblicata il 13.07.2023, disponendo che, rispettivamente, dopo le parole, “delle spese di lite del presente giudizio” (cfr. p. 5 ultimo capoverso della motivazione) e “ e agli accessori di legge” (cfr. p. 5, penultimo e ultimo rigo del dispositivo) sia aggiunta la locuzione “con distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario ex art. 93 cod. proc. civ.”.Manda alla cancelleria per la prescritta annotazione sull’originale del provvedimento. Così deciso in Roma, nell