CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 settembre 2026
Cassazione n. 25052/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dell'Aglio-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e ricorrente incidentale-avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 10169/2024 depositata il25/11/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. ― [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] chiedendoal Giudice di pace di Milano la condanna della convenuta al risarcimentoNumero registro generale 12073/2025Numero sezionale 3006/2026Numero di raccolta generale 25052/2026Data pubblicazione 06/09/2026dei danni subiti in conseguenza della violazione degli obblighi informativiin occasione della sottoscrizione in data 13.10.2001 di due Buoni FruttiferiPostali del valore capitale di euro 2.500,00 ciascuno; deduceva di averottenuto dall’impiegato postale rassicurazione che si trattava di buoni didurata ventennale e che, tuttavia, recatosi nel luglio 2020 a riscattare ibuoni, i referenti di [OSCURATO:PERSONA] negavano il rimborso dei titoli,eccependo l'avvenuta prescrizione dei diritti connessi agli stessi; che ititoli consegnati all’appellante riportavano solo la dicitura «a termine»,senza indicazione né della serie di appartenenza, né della data di loroscadenza; che, inoltre, alla sottoscrizione dei titoli [OSCURATO:PERSONA] omettevadi consegnare il [OSCURATO:PERSONA], contenente le indicazionirelative al titolo, ossia la serie di appartenenza e la scadenza, ragion percui non era stato posto nelle condizioni di sapere quando avrebbe potutoesercitare il suo diritto al riscatto dei titoli; pertanto, il termineprescrizionale non poteva decorrere se non dalla data in cui dettainformazione era stata resa, ossia in occasione del tentativo di riscattodisatteso dai funzionari della convenuta; che, in ogni caso, [OSCURATO:PERSONA] responsabile per inadempimento contrattuale per aver omesso diconsegnare il FIA. [OSCURATO:PERSONA] affermava di aver regolarmenteconsegnato agli attori il FIA e, comunque, osservava che la scadenza deiBuoni era determinata normativamente e, pertanto, conoscibile dalsottoscrittore semplicemente accedendo al sito Internet delle Poste oconsultando il decreto ministeriale di riferimento per l’emissioneinteressata.2. ― Il Tribunale di Milano ha accolto il gravame del sig. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Giudice di pace che aveva respinto le domandedell’attore, condannando [OSCURATO:PERSONA] a pagare all’appellante a titolo dirisarcimento del danno la somma di euro 5.000,00, sulla base delleseguenti considerazioni:Numero registro generale 12073/2025Numero sezionale 3006/2026Numero di raccolta generale 25052/2026Data pubblicazione 06/09/2026a) il decreto ministeriale del 19.12.2000 ha previsto l’emissione dibuoni fruttiferi di due tipologie, quelli ordinari appartenenti alla serie«A1», di durata ventennale, e quelli cd. «a termine», appartenenti allaserie «AA1» connotata appunto dall’apposizione della generica dicitura «atermine» sul corpo del buono, della durata di anni 6; successivamente dal14.04.2001 al 22.10.2001 sono stati collocati i buoni postali fruttiferirelativi alla serie «AA2» della durata di anni 7, alla quale appartengono idue buoni oggetto di causa;b) la stessa normativa secondaria citata espressamente prevedel’obbligo da parte del collocatore di consegnare agli investitori il FoglioInformativo Analitico, a conferma del fatto che, anche sul pianomeramente astratto, si sia valutata non esauriente la possibilità diacquisire informazioni tramite accesso su siti internet, piuttosto chesecondaria riconosce e prevede l’inadeguatezza delle ulteriori modalitàinformative comunque previste, tanto da richiedere e imporre la consegnadel [OSCURATO:PERSONA];c) detta esigenza informativa assumeva rilievo ancor più spiccato inragione dell’evidente incompletezza delle indicazioni riportate sui titoli inquestione, anche volendo circoscrivere la disamina agli elementi essenzialie fondamentali degli stessi, non potendosi considerare esaustiva la meraindicazione «a termine» e la data di loro emissione, laddove si consideriche anche il buono ordinario ventennale per definizione è «a termine» eche è dalla data di emissione che diviene possibile comprendere fra i buoni«a termine», di quale serie sia quello sottoscritto e, quindi, quale durataabbia, informazione acquisibile solo accedendo sul sito internetdell’emittente o verificando presso gli uffici postali le informazioni oggettodi affissione; sennonché, tali modalità informative sono riconosciute dallastessa normativa di settore come non sufficienti, tanto da imporre inaggiunta la consegna del foglio Informativo;Numero registro generale 12073/2025Numero sezionale 3006/2026Numero di raccolta generale 25052/2026Data pubblicazione 06/09/2026d) posto che la consegna del FIA deve essere considerata un momentofondamentale e imprescindibile ai fini dell’ottemperanza agli obblighiinformativi del collocatore, gravava su quest’ultimo provare di averecorrettamente adempiuto, secondo i principi dettati in materia diresponsabilità contrattuale dall’art. 1218 c.c., dovendosi escludere chetale onere probatorio possa considerarsi sovvertito per il fatto che, comeaffermato dalla convenuta, la normativa di settore non prevedaespressamente un obbligo per il collocatore di certificare o altrimentidocumentare la consegna del [OSCURATO:PERSONA], e ciò perché l’esigenza diprovare tale adempimento discende dai ricordati principi generali inmateria di riparto degli oneri probatori in materia di responsabilitàcontrattuale;e) l’invocato art. 119 TUB ― che disciplina gli obblighi di consegna dicopia della documentazione e, indirettamente, si ritiene circoscriva neltempo gli oneri di conservazione della documentazione a carico degliintermediari ― nel caso di specie era irrilevante, poiché una cosa è ildiritto dell’investitore di ottenere la consegna di un documento, altra è laprova di un fatto rappresentato da un documento di cui si chieda laconsegna quando non permanga un onere di conservazione in capoall’intermediario; e nella specie non si discuteva della messa adisposizione o meno in favore dell’investitore del documento, ma dellaprova dell’adempimento da parte dell’intermediario all’epoca dellasottoscrizione del buono, prova che questi avrebbe potuto forniredocumentalmente ma anche diversamente, attraverso dichiarazionitestimoniali o altro;f) l’inadempimento accertato aveva precluso all’appellante laconoscenza dei termini prescrizionali, con conseguente perdita del diritto ariscattare i buoni; e il danno patito, quale conseguenza diretta eimmediata della condotta illecita della appellata, andava quantificato, neiNumero registro generale 12073/2025Numero sezionale 3006/2026Numero di raccolta generale 25052/2026Data pubblicazione 06/09/2026limiti di quanto oggetto di domanda, nell’importo capitale pari a euro5.000,00.3. ― Avverso la sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] con ununico motivo di ricorso. Ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorsoformulando anche un motivo di ricorso incidentale. Entrambe le partihanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― Per ragioni di ordine logico giuridico va valutato per primo l’unicomotivo di ricorso incidentale con cui il controricorrente deduce un’omessapronuncia sulla sua domanda principale che asserisce aveva ad oggetto ildiritto al rimborso dei titoli: invero detta domanda si sarebbe fondata sullainsussistenza della prescrizione del diritto stesso, la quale costituisce ilpresupposto della condanna al risarcimento del danno che è impugnata invia principale dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA].1.1. ― Con detto motivo il ricorrente incidentale deduce, dunque, aisensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., violazione dell'art. 112 c.p.c. inquanto il giudice avrebbe omesso di provvedere circa la domandaproposta in via principale con riguardo alla richiesta di rimborso del buonopostale fruttifero oggetto di causa, in ragione del fatto che la mancataconsegna del FIA avrebbe impedito il decorso del termine di prescrizione ocomunque ne avrebbe determinato la sospensione.1.2. ― Il motivo è inammissibile giacché nello stesso controricorso (v.pag. 3) si legge che la domanda proposta al G.d.p era la seguente: «NELMERITO E [OSCURATO:PERSONA]: - Accertare e dichiarare, per tutti i motiviesposti in narrativa la responsabilità contrattuale ed extracontrattualedella convenuta, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., e per l’effetto, - Condannare laconvenuta, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., al risarcimento del danno patitodall’attore, nello specifico da quantificarsi in 5.000,00 €, per tutto quantoesposto in narrativa, o nella minore o maggior somma ritenuta digiustizia». La medesima domanda veniva riproposta in sede d’appello alNumero registro generale 12073/2025Numero sezionale 3006/2026Numero di raccolta generale 25052/2026Data pubblicazione 06/09/2026Tribunale (v. controricorso pag. 4: «Voglia l’Ecc.mo Tribunale di Milano,contrariis reiectis: - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]: - Accogliere per imotivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l’effetto,riformare in toto la sentenza n. 6150.23, resa inter partes dal Giudice diPace di Milano, Ottava Sezione Civile, in persona dell’Ill.mo Avv. [OSCURATO:PERSONA]Mencherini, nel procedimento di primo grado, R.G. n. 18550.22,pubblicata in data il 18.10.2023 e non notificata, accertando edichiarando, per tutti i motivi esposti in narrativa la responsabilitàcontrattuale e/o extracontrattuale della convenuta, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., eper l’effetto, condannare la convenuta, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., alrisarcimento del danno patito dall’attore, nello specifico da quantificarsi in5.000,00 €, per tutto quanto esposto in narrativa, o nella minore omaggior somma che sarà ritenuta di giustizia;(…)»). Perciò la sentenzagravata non è incorsa in alcuna omessa pronuncia.2. ― Con l’unico motivo di ricorso principale si deduce ex art. 360comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 3, c. 1, edell’art. 6 del D.M. Tesoro [OSCURATO:DATA_NASCITA] per asserita mancata consegna delfoglio informativo analitico, nonché dell’art. 2697 c.c. in materia di oneredella prova, nonché dei principi sanciti dalla Corte di Cassazione SS.UU.sent. n. 3963/2019.[OSCURATO:PERSONA] contesta la sentenza del Tribunale di Milano nella parte incui ha riconosciuto il diritto del controricorrente al risarcimento del dannoconsistente nell’estinzione del diritto al rimborso per mancata consegnatodel foglio informativo analitico.[OSCURATO:PERSONA], il giudice d’appello avrebbe errato perché:a) avrebbe considerato provata la mancata consegna del FIAonere gravava sulla controparte che non l’aveva assolto e, comunque,avrebbe trascurato il fatto che Poste non avrebbe potuto provare laconsegna del FIA essendo trascorso il termine relativo all’obbligo diNumero registro generale 12073/2025Numero sezionale 3006/2026Numero di raccolta generale 25052/2026Data pubblicazione 06/09/2026conservazione documentale ex art. 213 d.p.r. 256/1989 e, comunque exart. 119 TUB;b) in ogni caso, avrebbe trascurato l’irrilevanza giuridica della consegnadel FIA giacché: (i) i buoni fruttiferi postali non costituiscono titoli dicredito, ma rientrano nella categoria dei documenti di legittimazione, lacui funzione, ai sensi dell’art. 2002 c.c. è soltanto quella di identificarel’avente diritto alla prestazione; (ii) perciò il rapporto giuridicointercorrente tra emittente e risparmiatore è disciplinato dai decretiministeriali istitutivi delle diverse serie di buoni postali (ai sensi degli artt.3 d.lgs. n. 284/1999 e 2 d.m. 19 dicembre 2000), fonti normative idoneea integrare ab externo il contenuto del contratto, pubblicati in GazzettaUfficiale e, quindi, conoscibili da chiunque, che i risparmiatori sono tenutia consultare a prescindere dalla consegna del prospetto informativo daparte di [OSCURATO:PERSONA] non solo mediante gli avvisi sulle condizionipraticate disponibile negli [OSCURATO:PERSONA], ma mediante i siti internet diCassa Depositi e Prestiti e di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; (iii) pur tralasciando laquestione della parte sulla quale incombeva nella specie l’onere dellaprova, i termini della questione risulterebbero essere del tutto diversi dacome prospettati da controparte e condivisi dal Tribunale, poiché gliobblighi informativi e di comunicazione ai risparmiatori sono stati assoltipuntualmente attraverso la pubblicazione in [OSCURATO:PERSONA] sia del D.M.del [OSCURATO:DATA_NASCITA] sia del D.M. 19.12.2000; (iv) donde il fatto che laconsegna del foglio informativo era da considerarsi circostanza irrilevanteai fini della valutazione della domanda risarcitoria.Nella memoria [OSCURATO:PERSONA] insiste nella cassazione della sentenza allaluce del recente orientamento della Prima Sezione, pronunciatasi con lasentenza n.3686/2026 del 18.2.2026 cui ha fatto seguito l’ordinanza n.5384/2026 del 10.3.2026.2.1. ― Con detto motivo [OSCURATO:PERSONA] sottopone un vizio di violazionedi legge sotto due profili: l’uno riguarda un’asserita inversione dell’onereNumero registro generale 12073/2025Numero sezionale 3006/2026Numero di raccolta generale 25052/2026Data pubblicazione 06/09/2026della prova in violazione delle regole codicistiche circa il fatto dellamancata consegna del FIA; l’altro una violazione della disciplina specificain materia di BFP, che conduce, a sua volta, ad una duplice doglianza: siaa proposito dell’accertato contenuto del rapporto contrattuale - nondipendente dal foglio informativo, ma dalle fonti normative che integranoautomaticamente il contratto - sia a proposito dell’inadempimentocontrattuale fonte del riconosciuto risarcimento del danno, che nonsarebbe supportato da adeguata base normativa in quanto, anche inassenza del foglio informativo, il risparmiatore è, comunque, in grado diconoscere durata, scadenza e prescrizione grazie alla pubblicità legaledelle norme.Di dette due censure la seconda pone una questione che ha valorelogicamente preliminare, e, essendo fondata nei termini che si vanno achiarire, assorbe la prima.2.2. ― Va preliminarmente considerato che la ratio decidendi delTribunale ― che presuppone l’avvenuta prescrizione del diritto al rimborsodei buoni in questione ― si incentra sulla sussistenza di uno specificoobbligo di informazione previsto espressamente dalla normativasecondaria, ovvero dagli artt. 3 e 6 d.m. 19.12.2000, avente ad oggetto laconsegna di un [OSCURATO:PERSONA], che confermerebbe che lostesso legislatore ha valutato non «esauriente» la possibilità di acquisireinformazioni tramite accesso su siti Internet, piuttosto che attraversopubblicazioni in [OSCURATO:PERSONA], e, quindi, l’inadeguatezza di detteulteriori modalità informative; perciò la consegna del FIA deve essereconsiderata un momento imprescindibile «ai fini dell’ottemperanza agliobblighi informativi del collocatore», su cui grava l’onere di provare diavere correttamente adempiuto, secondo i principi dettati in materia diresponsabilità contrattuale dall’art. 1218 c.c. (laddove l’invocato art. 119TUB ― che disciplina gli obblighi di consegna di copia delladocumentazione e, indirettamente, si ritiene circoscriva nel tempo gli oneriNumero registro generale 12073/2025Numero sezionale 3006/2026Numero di raccolta generale 25052/2026Data pubblicazione 06/09/2026di conservazione della documentazione a carico degli intermediari ― nelcaso di specie era irrilevante, poiché nella specie non si discuteva dellamessa a disposizione o meno in favore dell’investitore del documento, madella prova dell’adempimento da parte dell’intermediario all’epoca dellasottoscrizione del buono); l’inadempimento accertato aveva preclusoall’appellante la conoscenza dei termini prescrizionali, con conseguenteperdita del diritto a riscattare i buoni; il danno patito, «quale conseguenzadiretta e immediata della condotta illecita della appellata», andavaquantificato, nei limiti di quanto oggetto di domanda, nell’importo capitalepari a euro 5.000,00.Dunque, il Tribunale fa le seguenti affermazioni: il buono offre, in sé,informazioni generiche e incomplete; è solo la specifica previsione di unobbligo informativo successivo a carico dell’ente intermediario checonsente al sottoscrittore di conoscere tutti gli aspetti regolatori nonemergenti dal tenore del titolo cartaceo consegnato; il suo inadempimentogenera, perciò, una responsabilità per il danno derivato dalla accertataprescrizione del diritto al rimborso.2.3. ― Ciò posto, coglie nel segno il motivo della ricorrente laddoveosserva che il congegno di cogenza normativa delle previsioni contenutenei decreti ministeriali, con la conseguente eterointegrazione delcontenuto del contratto, fa sì che l’inadempimento dell’obbligo ―successivo alla stipulazione ― di consegna del foglio informativo,quand’anche suscettibile di integrare un inadempimento contrattuale inexecutivis, non è idoneo, di per sé, a fondare la pretesa risarcitoriadedotta, non essendo questo l’unica fonte da cui il risparmiatore può/deve(attivandosi diligentemente) conoscere il contenuto della disciplina deltitolo rilevante agli effetti dell’esercizio tempestivo del diritto al rimborsoe, in particolare, della data di scadenza del buono quale dies a quo didecorrenza del termine della prescrizione ordinaria decennale di dettodiritto; pertanto erra il Tribunale laddove afferma che la consegna del FIANumero registro generale 12073/2025Numero sezionale 3006/2026Numero di raccolta generale 25052/2026Data pubblicazione 06/09/2026deve essere considerata un momento «imprescindibile ai finidell’ottemperanza agli obblighi informativi del collocatore».Pertanto, la allegata condotta di [OSCURATO:PERSONA] ― secondo la tesi delTribunale costituente inadempimento sul piano contrattuale ― non hacagionato la conseguenza della mancata conoscenza della scadenza delbuono e del dies a quo del termine decennale di prescrizione, perché leinformazioni che Poste non ha reso erano ricavabili dal d.m. fontedell’emissione della serie specifica pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA]. Né,d’altro canto, la corte territoriale ha chiarito perché la consegna del «foglioinformativo» (del cui contenuto concreto, peraltro, la sentenza impugnatanulla di specifico dice) avrebbe fatto sì che il titolare del buono nonlasciasse spirare il termine di prescrizione decennale del proprio diritto,impedendo così il verificarsi del preteso evento dannoso, identificato conla conseguente estinzione del diritto al rimborso.2.4. ― In definitiva, per le ragioni dette, il motivo è fondato laddovededuce l’irrilevanza giuridica dell’accertamento della mancata consegnadel foglio informativo, nel senso che, anche laddove si ammetta che Postenon aveva adempiuto all’obbligo della consegna del FIA, ciò non avrebbecomportato l’omissione di «un momento imprescindibile «ai finidell’ottemperanza agli obblighi informativi del collocatore», come lodefinisce il Tribunale, ma avrebbe mancato di adempiere ad un obbligo inexecutivis (del tutto diverso ed estraneo agli obblighi informativi chepresidiano, ex ante, la scelta di investimento imposti dal TUB) che nonavrebbe, perciò solo, impedito al risparmiatore di conoscere leinformazioni fondamentali necessarie per consentirgli di agiretempestivamente, né – tantomeno – avrebbe impedito il risultato prodottodal decorso della prescrizione, ovvero l’estinzione del diritto al rimborsoper inerzia del suo titolare. Si tratta, dunque, di una inconfigurabilità giàin astratto della sussistenza di un nesso di casualità tra il dedottoNumero registro generale 12073/2025Numero sezionale 3006/2026Numero di raccolta generale 25052/2026Data pubblicazione 06/09/2026inadempimento dell’obbligo informativo ed il danno lamentato per laestinzione del diritto al rimborso per prescrizione.2.5. ― Ad analoghe conclusioni, peraltro, questa Corte è già pervenutain una fattispecie analoga relativa alla questione se la mancata consegnadel foglio informativo analitico (FIA) sui buoni postali fruttiferi possa dareluogo a responsabilità risarcitoria quando il diritto al rimborso sia ormaiprescritto con la recente sentenza (cui sono seguite decisioni conformi) n.3686/2026 del 18.2.2026 – richiamata da [OSCURATO:PERSONA] in memoria – cheha negato il diritto al risarcimento affermando il seguente principio didiritto: «In materia di buoni postali fruttiferi, l'omessa consegna del FoglioInformativo Analitico, ex art. 3 del d.m. 19 dicembre 2000, alsottoscrittore - il quale lamenti di non essere stato, conseguentemente,nelle condizioni di conoscere la data di scadenza dei titoli - non determinal'insorgere di una pretesa al risarcimento del danno consistente nellaperdita del diritto di credito per prescrizione».2.6. ― Nella memoria il controricorrente critica detto recente arrestodella Prima Sezione e, riprendendo argomenti prospettati in commentidottrinali al medesimo, richiede la rimessione alle sezioni unite, senzaperò addurre ragioni che inducano a dissentire dal citato precedente ed adisporre tale rimessione, trattandosi, tra l’altro, di ragioni che perlopiù nontengono in alcun conto i limiti del giudizio di legittimità.2.6.1. ― Laddove si duole che la conoscibilità legale (attraverso lapubblicazione dei decreti in [OSCURATO:PERSONA]) sarebbe cosa diversa dallaconoscenza alla quale sarebbe strumentale l’obbligo contrattualeindividuale di informare ciascun risparmiatore tramite il FIA, la memoriaillustrativa solleva una questione che, come osservato in precedenza, nonè dirimente, una volta che si sia constatato che, secondo la legge, ilcontenuto del decreto ministeriale viene a far parte per via di integrazionedel contenuto contrattuale, di guisa che l’eventuale inadempimento diquell’obbligo non si ripercuote sulla conoscenza del regime regolatorio delNumero registro generale 12073/2025Numero sezionale 3006/2026Numero di raccolta generale 25052/2026Data pubblicazione 06/09/2026BFP né, tantomeno, sul fatto che il risparmiatore abbia lasciato decorrereil termine decennale di prescrizione dalla scadenza del buono; ed ancormeno rileva l’osservazione che, così ragionando, «tale obbligo rimarrebbeprivo di qualsiasi sanzione effettiva», giacché qui si tratta di prendere inconsiderazione la sola conseguenza che è stata dedotta in giudizio, vale adire il pregiudizio in tesi cagionato dall’estinzione del diritto perprescrizione per mancata consegna del foglio illustrativo.2.6.2. ― Laddove afferma che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe sistematicamenteomesso di fornire le informazioni dovute, traendone un beneficioeconomico rilevante attraverso la prescrizione di numerosi buoni, comeaccertato in via amministrativa dall'A.G.C.M. con provvedimento del 18ottobre 2022, confermato dal TAR Lazio con sentenza n. 15916 del 1°settembre 2025, la memoria illustrativa non solo introduce in causa unaquestione totalmente nuova e mai discussa, come tale inammissibile inquesta sede, ma pretende di attribuire a detto provvedimento un rilievoche esso non ha affatto, come già chiarito da Cass. n. 3686/2026 citato:fermo che si tratta comunque di provvedimento sub iudice, non definitivo,è qui sufficiente osservare che l’Autorità non si è per nulla occupata,specificamente, della mancata consegna del foglio informativo, in quanto ifatti oggetto del suo esame riguardavano buoni emessi successivamenteall’entrata in vigore del d.m. 6 ottobre 2004, per i quali, dunque, nonsussisteva più l’obbligo di consegna di tale documento; il che esimedall’osservare che l’accertamento del compimento di pratiche commercialiscorrette non produce automatiche ricadute sul singolo rapportocontrattuale, rilevabili dal giudice, neppure nel quadro di applicazione delrecentemente introdotto art. 27, comma 15 bis, del codice del consumo,in attuazione della Direttiva (UE) 2019/2161, art. 11 bis, peraltro nonapplicabile qui.Ancor più a monte, è agevole osservare, anche con riguardo al giàcitato tema dei limiti del giudizio di legittimità, che il provvedimentoNumero registro generale 12073/2025Numero sezionale 3006/2026Numero di raccolta generale 25052/2026Data pubblicazione 06/09/2026invocato dal [OSCURATO:PERSONA] si fonda sulla qualifica di [OSCURATO:PERSONA] comeprofessionista e guarda al suo comportamento nella fase di collocamento egestione dei buoni, considerando il sottoscrittore come consumatore, inapplicazione del Codice del consumo e della direttiva 2005/29/CE,qualifiche del tutto estranee al tema del contendere per almeno dueragioni: a) perché non sono state affatto dedotte in causa; b) perché leSezioni Unite di questa Corte, nella sentenza n. 3963/19, hanno esclusol’applicazione ai buoni postali fruttiferi della disciplina in materia di tuteladei consumatori ed in particolare delle norme relative all’imposizione diobblighi informativi personalizzati cui riconnettere facoltà e diritti volti agarantire la libera autodeterminazione (conclusioni ribadite nellasuccessiva Cass. n. 21905 del 2025).2.6.3. ― Laddove, poi, contesta che l’ignoranza del risparmiatore circala scadenza del titolo costituisca un ostacolo «di fatto», irrilevante ai finidella decorrenza del termine di prescrizione, trattandosi di unimpedimento di natura giuridica, poiché deriva direttamente dallaviolazione di un obbligo legale da parte dell’intermediario, sicché laprescrizione non dovrebbe iniziare a decorrere finché il risparmiatore nonsia concretamente posto in condizione di esercitare il proprio diritto ovverodi conoscere la scadenza del buono, la memoria illustrativa solleva unaquestione irrilevante, non trattata dal Tribunale, che anzi dà per scontatoche la prescrizione fosse maturata dato che la questione non era neppurestata discussa in sede d’appello, ed è per questo che riconosce ilrisarcimento del danno. E lo stesso è a dirsi laddove si sostiene lasospensione della prescrizione per dolo, per provare il quale non sarebbenecessario provare l’intenzione di danneggiare il singolo risparmiatore masufficiente l’omissione informativa sistematica, consapevole e vantaggiosaper il debitore, configurando così un dolo quantomeno eventuale: tutto ciònon ha assolutamente nulla a che vedere con il giudizio.Numero registro generale 12073/2025Numero sezionale 3006/2026Numero di raccolta generale 25052/2026Data pubblicazione 06/09/20262.6.4. ― Laddove evidenzia anche profili di incompatibilità con il dirittodell’Unione europea invoca, ancora una volta, il principio di effettività deldiritto dell'Unione, in combinato disposto con gli artt. 11 e 13 delladirettiva 2005/29/CE, che come noto attiene a principi di trasparenza insenso sostanziale e conoscenza effettiva che riguardano una categoria,quella dei consumatori, che nessuno tantomeno il controricorrente, hainvocato in questo giudizio, e li riferisce alla presenza di una praticacommerciale accertata come scorretta dall'autorità competente, della cuiirrilevanza in questo giudizio s’è già detto. Insomma, la memoriaillustrativa è anche qui scritta come se nel giudizio di cassazione potesseroavere ingresso questioni, fattuali e giuridiche, del tutto nuove.2.6.5. ― Infine, laddove denuncia un’incompatibilità con la Costituzione,in particolare con l’art. 47 sul risparmio, nonché con l'art. 3 Cost. perirragionevole disparità di trattamento rispetto all'investitore in strumentifinanziari regolati dal TUF che è garantito da obblighi informativi presidiatida rimedi civili in caso di violazione, non tiene conto del fatto che la Cortecostituzionale ha affermato che: «Da un altro punto di vista i buonifruttiferi, benché facciano parte delle forme ordinarie del risparmiopostale, sono assimilabili ai titoli del debito pubblico» (Corte. cost. n.508/1995) il che rende manifesto che la relativa disciplina è improntata adimprescindibili esigenze di bilancio che al Governo spetta perseguire ed alParlamento approvare, ai sensi dell’art. 81 Cost. (Corte cost.26/20) dunque non hanno nulla a che vedere con strumenti finanziariregolati dal TUF e gestiti dal sistema bancario. In definitiva, strumentifinanziari e buono postali fruttiferi sono figure eterogenee, sicché iltentativo di esportare nel primo campo regole dettate per il secondo èoperazione tutt’affatto vana ed impropria.3. ― In conclusione il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. deve essere accoltocon la conseguenza che la sentenza suddetta va cassata, mentrel’incidentale va dichiarato inammissibile. Inoltre, non essendo necessariNumero registro generale 12073/2025Numero sezionale 3006/2026Numero di raccolta generale 25052/2026Data pubblicazione 06/09/2026ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, exart. 384, comma 2, cod. proc. civ., rigettandosi la domanda dirisarcimento del danno formulata da [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto diuna invocata responsabilità da inadempimento contrattuale della societàoggi ricorrente per non avere consegnato il FIA al momento dell’acquistodei buoni postali fruttiferi.4. ― Le spese di entrambi i gradi merito e quelle di questo giudizio dilegittimità possono essere interamente compensate tra le parti, tenutoconto dell’eterogeneità delle plurime soluzioni ermeneutiche finora offertesulla questione giuridica oggi affrontata dalla giurisprudenza di merito edell’assenza, in proposito, di specifici precedenti di legittimità. Sussistono ipresupposti per il versamento da parte della parte ricorrente incidentale, ilcui ricorso incidentale va dichiarato inammissibile, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.MLa Corte accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. e dichiara inammissibile quello incidentale, cassa lasentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito,rigetta la domanda risarcitoria di [OSCURATO:PERSONA]. Compensa interamentetra le parti le spese di entrambi i gradi merito e quelle di questo giudizio dilegittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115, inserito dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228 dichiara la sussistenzadei presupposti per il versamento da parte del ricorrente incidentale,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima SezioneCivile, in data 3.7.2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]