Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2021

Cassazione n. 44031/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di BOLOGNA, con sentenza in data 5/2/2021, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la sentenza di condanna pronunciata dal GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di BOLOGNA il 21/10/2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 56 e 628 e 628 cod. pen. 1.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La doglianza è manifestamente infondata.

La sentenza impugnata, infatti, fa buon governo della legge penale e dà conto delle ragioni che hanno guidato l'esercizio del potere discrezionale ex art. 132 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, alla gravità dei fatti (una pluralità di episodi, uno dei quali caratterizzato dall'uso di una bottiglia rotta) che evidenzia la personalità dell'imputato.

Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono meramente assertive, inconsistenti e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez.

Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818).

La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419).

In tale corretto contesto interpretativo è perciò sufficiente il diniego anche soltanto in base a un solo elemento, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], RV. 265826; n.3609 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Sermone, RV. 249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 29/10/2021 Il Consigliere tenso.5e [OSCURATO:PERSONA]()[OSCURATO:PERSONA] D'Agostini

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di BOLOGNA, con sentenza in data 5/2/2021, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la sentenza di condanna pronunciata dal GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di BOLOGNA il 21/10/2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 56 e 628 e 628 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La doglianza è manifestamente infondata. La sentenza impugnata, infatti, fa buon governo della legge penale e dà conto delle ragioni che hanno guidato l'esercizio del potere discrezionale ex art. 132 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, alla gravità dei fatti (una pluralità di episodi, uno dei quali caratterizzato dall'uso di una bottiglia rotta) che evidenzia la personalità dell'imputato. Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono meramente assertive, inconsistenti e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818). La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419). In tale corretto contesto interpretativo è perciò sufficiente il diniego anche soltanto in base a un solo elemento, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], RV. 265826; n.3609 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Sermone, RV. 249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 Il Consigliere tenso.5e [OSCURATO:PERSONA]()[OSCURATO:PERSONA] D'Agostini
Sentenza Cassazione n. 44031/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris