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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 8 marzo 2022

Cassazione n. 28457/2022

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[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorsoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale del Riesame di Napoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe, per quanto rileva in questa sede, ha confermato l'ordinanza in data 26 gennaio 2022 con la quale il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e altri la misura cautelare della custodia in carcere, in riferimento agli episodi di detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente, indicati ai capi 46), 47), 48), 49), 50), 51), 52), 53), 54), 55), 56), 57), 58), 59), 60), 61), 62), 63, 64), 65), 66), 67), 68), 69), 70), 71), 72), 73), 251), 253), 254) e 267) dell'imputazione provvisoria. [OSCURATO:PERSONA] rilevava che la lettura unitaria delle conversazioni intercettate nel periodo compreso tra ottobre 2019 e gennaio 2020 consentiva di attribuire a [OSCURATO:PERSONA] un ruolo di primo piano nel traffico di stupefacenti di [OSCURATO:PERSONA].

Al riguardo, il Tribunale valorizzava le numerose conversazioni intercettate, oggetto di frenetici contatti telefonici tra [OSCURATO:PERSONA] ed altri soggetti, nel corso delle quali conversazioni venivano concordati incontri espressamente finalizzati alla cessione di sostanza stupefacente.

In tali termini, il Tribunale del riesame evidenziava di condividere appieno l'apprezzamento del compendio indiziario effettuato dal giudice della cautela nel provvedimento genetico, anche per quanto concerne l'interpretazione dei sintetici dialoghi, ove i colloquianti dissimulavano il reale oggetto delle conversazioni, ricorrendo ad espressioni convenzionali ed allusive.

Ciò posto, nell'ordinanza ricorsa il Tribunale si soffermava, poi, sul compendio indiziario acquisito, rispetto a ciascuno degli episodi oggetto delle richiamate imputazioni provvisorie.

Il Tribunale del riesame evidenziava quindi che i gravi indizi di colpevolezza emergenti a carico di [OSCURATO:PERSONA] e degli altri coindagati portavano ad escludere la riferibilità delle condotte nell'alveo della fattispecie del consumo di gruppo di sostanze droganti, come pure l'operatività del fatto di lieve entità di cui al comma 5, dell'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Sul punto, il [OSCURATO:PERSONA] valorizza la diversa tipologia delle sostanze illecite detenute a fine di spaccio, il carattere organizzato dell'attività illecita, la pluralità dei soggetti indagati, i rilevanti quantitativi di droga acquistati per essere rivenduti nei territori di competenza, individuabili come vere e proprie piazze di spaccio, ove avvenivano le plurime cessioni al dettaglio, anche con l'ausilio di soggetti minorenni.

Sul versante cautelare, il Tribunale rilevava che i richiamati elementi erano indicativi del radicato e penetrante inserimento di [OSCURATO:PERSONA] nel circuito del narcotraffico, in territori storicamente controllati dalla criminalità organizzata.

Osservava, inoltre, che [OSCURATO:PERSONA] e gli altri indagati, ancora nell'attualità, potevanocontare su un'ampia rete di collaboratori e di appoggi logistici per esercitare l'illecita attività di spaccio.

A fronte di tali rilievi, il Tribunale osservava l'inadeguatezza della custodia domiciliare, a contenere le specifiche esigenze cautelari rappresentate, anche con l'ausilio di strumenti di controllo elettronico e con l'imposizione del divieto di comunicazione con persone diverse dai familiari conviventi.

Infine, il Tribunale del riesame rilevava che le misure in esecuzione apparivano assolutamente proporzionate alle pene irrogande all'esito del giudizio di merito.

2. Avverso la richiamata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore. 2.1 Con il primo motivo l'esponente deduce la carenza e l'illogicità della motivazionale, vizi emergenti dal testo del provvedimento impugnato.

La parte rileva che il Tribunale del riesame ha confermato l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] mutuando pedissequamente il percorso giustificativo del provvedimento genetico.

Il ricorrente si sofferma in particolare sui rapporti intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rilevando che il compendio indiziario non è dimostrativo della attività di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] ed i predetti indagati.

Sul punto, l'esponente sottolinea che il Tribunale del riesame, con distinto provvedimento reso esaminando la posizione di [OSCURATO:PERSONA], in riferimento al capo 60) dell'imputazione provvisoria, ha osservato che gli indizi raccolti non consentivano di ritenere che l'incontro richiamato nel capo anzidetto fosse realmente finalizzato alla cessione di droga a [OSCURATO:PERSONA] e neppure che [OSCURATO:PERSONA] fosse nel caso il fornitore dello stupefacente.

Il ricorrente richiama, quindi, ulteriori passi della citata ordinanza cautelare resa in riferimento alla posizione del coindagato [OSCURATO:PERSONA], osservando che il Tribunale ha ritenuto insufficienti i dialoghi intercettati a dimostrare la bontà dell'ipotesi accusatoria rispetto ai capi da 62) a 67).

Osserva di avere dedotto, in sede di udienza camerale, i temi di criticità del quadro indiziario relativo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA].

L'esponente si sofferma inoltre sull'ordinanza resa dal Tribunale del riesame analizzando la posizione del coindagato [OSCURATO:PERSONA], ordinanza con la quale è stato annullato il provvedimento cautelare genetico nei confronti del predetto, per assenza di gravità indiziaria rispetto ai fatti di cui ai capi 253) e 254), addebitati in concorso con [OSCURATO:PERSONA].

Osserva che, di converso, nel provvedimento oggi ih 3esame, il Tribunale ha illogicamente affermato la sussistenza della gravità indiziaria per i capi 253) e 254), nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente evidenzia che le richiamate ordinanze, rese nei confronti di soggetti coindagati nell'ambito degli stessi capi oggetto dell'imputazione provvisoria, basati sul medesimo compendio indiziario nell'ambito dell'unitario procedimento penale, si pongono reciprocamente in termini di contraddittorietà logica. 2.2 Con il secondo motivo la parte deduce la mancanza di motivazione ed il travisamento della prova con riguardo all'analisi dei fatti oggetto dei capi 49) e 50) dell'imputazione provvisoria.

L'esponente richiama il contenuto della memoria difensiva depositata in vista dell'udienza camerale celebrata avanti al Tribunale del riesame; e rileva che nell'ordinanza impugnata si fa unicamente riferimento alle sintetiche conversazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indicato come cessionario della sostanza stupefacente, ignorando il fatto che [OSCURATO:PERSONA] stesso ha riferito agli inquirenti che il soggetto dal quale era solito acquistare sostanza stupefacente era tale [OSCURATO:PERSONA] e non [OSCURATO:PERSONA]. 2.3 Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione di legge ed il vizio motivazionale in riferimento ai fatti oggetto dei capi 46), 47), 52), 53), 59), 68) e 72) dell'imputazione provvisoria.

L'esponente osserva che il Tribunale ha analizzato il contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate, sottese ai fatti oggetti dei capi ora richiamati, aventi ad oggetto l'asserita attività illecita snodatasi tra il mese di ottobre 2019 ed il mese di gennaio 2020, valorizzando i sequestri di modici quantitativi di sostanze stupefacenti avvenuti nel gennaio 2020 e nel giugno 2021.

La parte rileva che i richiamati sequestri possono fungere da riscontro rispetto ad una astratta attività di spaccio che sarebbe stata realizzata da [OSCURATO:PERSONA]; ma evidenzia che, con riguardo agli specifici episodi oggetto delle ora richiamate imputazioni provvisorie, non sono stati raccolti elementi idonei a sostenere le ipotesi di accusa.

Ciò posto, il ricorrente rileva che il Tribunale ha del tutto omesso di confrontarsi con le doglianze difensive, che erano state affidate alla citata memoria ed oggetto della discussione orale sviluppata nel corso dell'udienza camerale. 2.4 Con il quarto motivo la parte estende le censure ora richiamate in riferimento alle motivazioni sottese ai capi 48), 51), 54), 55), 56), 57), 58), 69), 70), 71), 251), 267) dell'imputazione provvisoria. 2.5 Con il quinto motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio motivazionale in riferimento a tutti i capi dell'imputazione provvisoria, rispetto alla 4valutazione riguardante le esigenze cautelari e la scelta del presidio di contenimento.

La parte rileva di avere depositato memoria, avanti al Tribunale del riesame, indicativa e dimostrativa del fatto che [OSCURATO:PERSONA] svolge regolare attività lavorativa, quale titolare di azienda agricola, da cui ricava lecite fonti di reddito per il proprio sostentamento.

Considera che tali aspetti, unitamente allo stato di incensuratezza di [OSCURATO:PERSONA] ed alla distanza temporale dai fatti, avrebbero dovuto essere oggetto di valutazione da parte del Tribunale, nell'apprezzare l'adeguatezza della estrema misura di cautela in atto.

Osserva che il Tribunale, nel valutare le esigenze cautelari, travisando i richiamati elementi di fatto, afferma che anche [OSCURATO:PERSONA] risulta gravato da precedenti penali e privo di occupazione lavorativa.

3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso impone i rilievi che seguono.

2. Come noto, il controllo di legittimità, relativo ai provvedimenti de libertate, secondo giurisprudenza consolidata, è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, la assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr. Sez. 4 sentenza n. 2146 del 25/5/95, dep. 16.06.1995, Rv. 201840; Sez. 2, Sentenza n. 56 del 07/12/2011, dep. 04/01/2012, Rv. 251760).

E il controllo di legittimità non riguarda né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa la attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 1, n. 1769 del 23.3.95, Rv. 201177), sicché, ove venga denunciato il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ed alle inferenze sul piano cautelare, alla Corte di Cassazione spetta solo il compito di verificare se il decidente abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze 5probatorie (Sez. 4 n. 22500 del 3.05.2007, Rv. 237012; si veda anche Sez.

U. n. 11 del 21.04.1995, Rv. 202001).

Tanto ribadito, giova in questa sede ricordare che la Corte regolatrice ha affermato che, in tema di procedimento di riesame di misure cautelari personali, sussiste l'obbligo del tribunale di esaminare compiutamente ogni censura difensiva sollevata all'udienza ex art. 309 cod. proc. pen., con la conseguenza che è da ritenersi affetta da vizio di motivazione l'ordinanza che, a fronte di un'eccezione ritualmente proposta, non contenga una compiuta disamina della stessa (Sez. 4, n. 21374 del 11.06.2020, Rv. 279297).

3. L'applicazione dei richiamati principi di diritto, che il [OSCURATO:PERSONA] condivide e riafferma, conduce ad apprezzare la fondatezza di tutti i motivi del ricorso in esame, tanto in riferimento alla valutazione riguardante la gravità indiziaria, quanto rispetto agli stilemi motivazionali posti a giustificazione della scelta della estrema misura in atto.

Sotto il primo profilo, si rileva che il Tribunale, nell'ordinanza che occupa, rispetto al compendio intercettativo, ha prima osservato che le difese degli indagati non avevano sollevato eccezioni rispetto alla identificazione dei soggetti loquenti; quindi, ha rilevato che le censure difensive si sostanziavano in una lettura decontestualizzata dei plurimi elementi di accusa, rappresentati in principalità dagli esiti dell'attività di intercettazione telefonica ed ambientale.

Nel soffermarsi poi sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA], rispetto ai diversi fatti oggetto delle imputazioni provvisorie, nell'ordinanza si fa ripetutamente riferimento ai colloqui intercorsi ed alla attività realizzata con il coindagato [OSCURATO:PERSONA] (pag. 10), senza richiamare e altrimenti censire i profili di inconciliabilità logica del ragionamento indiziario, che erano stati evidenziati e dedotti dalla difesa nella memoria depositata per l'udienza ex art. 309, cod. proc. pen., refluenti dalle valutazioni espresse con separati provvedimenti cautelari a carico del predetto coindagato [OSCURATO:PERSONA].

Sul punto, preme rilevare che secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in ordine al sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato, gli atti del procedimento invocati dal ricorrente a sostegno del dedotto vizio di motivazione non devono semplicemente porsi in contrasto con particolari accertamenti o valutazioni del giudicante, ma devono essere autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione risulti in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738, del 19.10.2011, Rv. 251516). 6Come si vede, nel caso di specie, oltre alla formale carenza motivazionale discendente dalla omessa disamina delle censure difensive che erano state affidate alla richiamata memoria d'udienza, si registra il mancato esame del tema introdotto dalla difesa, afferente alla incompatibilità logica tra il provvedimento impugnato ed altri atti del complessivo procedimento, riguardanti la valutazione della gravità indiziaria relativa a fatti ascritti a [OSCURATO:PERSONA] in concorso con i richiamati soggetti coindagati.

Il Tribunale del riesame, invero, nel provvedimento impugnato, non ha altrimenti esaminato le dedotte incongruenze, discendenti dalla apparente divaricazione sostanziale dei criteri di apprezzamento dell'unitario quadro indiziario, in relazione alla posizione di soggetti coindagati.

L'evenienza che occupa, afferente specificamente alla disamina dei fatti oggetto del capo 60) e dei successivi capi da 62) a 67), è tale da destrutturare la coerenza logica dell'intero impianto motivazionale, di talché si impone l'annullamento con rinvio al tribunale di Napoli per nuovo esame della regiudicanda, al fine di colmare le evidenziate lacune argomentative.

Resta perciò assorbito ogni ulteriore motivo di censura sul compendio indiziario.

4. Parimenti fondate risultano le censure affidate al quinto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio motivazionale in riferimento a tutti i capi dell'imputazione provvisoria, rispetto alla valutazione riguardante le esigenze cautelari e la scelta del presidio di contenimento.

Nel procedere all'esame delle dedotte censure, in punto di scelta della misura di contenimento, il Tribunale ha affermato, anche con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che la valutazione sulla gravità delle condotte discendeva vieppiù dai profili di personalità, trattandosi di soggetto gravato da precedenti penali e privo di fonti di lecito sostentamento.

Si tratta di affermazioni che contraddicono apoditticamente le allegazioni documentali, acquisite agli atti, anche in riferimento all'attività lavorativa stabilmente svolta da [OSCURATO:PERSONA] ed ai redditi dichiarati.

Per quanto detto si impone conclusivamente l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli.

Si dispone che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Direttore dell'Istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. 7 P.Q.MtEPOINTATOIN Cr oggi, Q21 .........

FUPO rnR1O UOIZIARIO tP [OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa i liendo 8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorsoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del Riesame di Napoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe, per quanto rileva in questa sede, ha confermato l'ordinanza in data 26 gennaio 2022 con la quale il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e altri la misura cautelare della custodia in carcere, in riferimento agli episodi di detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente, indicati ai capi 46), 47), 48), 49), 50), 51), 52), 53), 54), 55), 56), 57), 58), 59), 60), 61), 62), 63, 64), 65), 66), 67), 68), 69), 70), 71), 72), 73), 251), 253), 254) e 267) dell'imputazione provvisoria. [OSCURATO:PERSONA] rilevava che la lettura unitaria delle conversazioni intercettate nel periodo compreso tra ottobre 2019 e gennaio 2020 consentiva di attribuire a [OSCURATO:PERSONA] un ruolo di primo piano nel traffico di stupefacenti di [OSCURATO:PERSONA]. Al riguardo, il Tribunale valorizzava le numerose conversazioni intercettate, oggetto di frenetici contatti telefonici tra [OSCURATO:PERSONA] ed altri soggetti, nel corso delle quali conversazioni venivano concordati incontri espressamente finalizzati alla cessione di sostanza stupefacente. In tali termini, il Tribunale del riesame evidenziava di condividere appieno l'apprezzamento del compendio indiziario effettuato dal giudice della cautela nel provvedimento genetico, anche per quanto concerne l'interpretazione dei sintetici dialoghi, ove i colloquianti dissimulavano il reale oggetto delle conversazioni, ricorrendo ad espressioni convenzionali ed allusive. Ciò posto, nell'ordinanza ricorsa il Tribunale si soffermava, poi, sul compendio indiziario acquisito, rispetto a ciascuno degli episodi oggetto delle richiamate imputazioni provvisorie. Il Tribunale del riesame evidenziava quindi che i gravi indizi di colpevolezza emergenti a carico di [OSCURATO:PERSONA] e degli altri coindagati portavano ad escludere la riferibilità delle condotte nell'alveo della fattispecie del consumo di gruppo di sostanze droganti, come pure l'operatività del fatto di lieve entità di cui al comma 5, dell'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Sul punto, il [OSCURATO:PERSONA] valorizza la diversa tipologia delle sostanze illecite detenute a fine di spaccio, il carattere organizzato dell'attività illecita, la pluralità dei soggetti indagati, i rilevanti quantitativi di droga acquistati per essere rivenduti nei territori di competenza, individuabili come vere e proprie piazze di spaccio, ove avvenivano le plurime cessioni al dettaglio, anche con l'ausilio di soggetti minorenni. Sul versante cautelare, il Tribunale rilevava che i richiamati elementi erano indicativi del radicato e penetrante inserimento di [OSCURATO:PERSONA] nel circuito del narcotraffico, in territori storicamente controllati dalla criminalità organizzata. Osservava, inoltre, che [OSCURATO:PERSONA] e gli altri indagati, ancora nell'attualità, potevanocontare su un'ampia rete di collaboratori e di appoggi logistici per esercitare l'illecita attività di spaccio. A fronte di tali rilievi, il Tribunale osservava l'inadeguatezza della custodia domiciliare, a contenere le specifiche esigenze cautelari rappresentate, anche con l'ausilio di strumenti di controllo elettronico e con l'imposizione del divieto di comunicazione con persone diverse dai familiari conviventi. Infine, il Tribunale del riesame rilevava che le misure in esecuzione apparivano assolutamente proporzionate alle pene irrogande all'esito del giudizio di merito. 2. Avverso la richiamata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore. 2.1 Con il primo motivo l'esponente deduce la carenza e l'illogicità della motivazionale, vizi emergenti dal testo del provvedimento impugnato. La parte rileva che il Tribunale del riesame ha confermato l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] mutuando pedissequamente il percorso giustificativo del provvedimento genetico. Il ricorrente si sofferma in particolare sui rapporti intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rilevando che il compendio indiziario non è dimostrativo della attività di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] ed i predetti indagati. Sul punto, l'esponente sottolinea che il Tribunale del riesame, con distinto provvedimento reso esaminando la posizione di [OSCURATO:PERSONA], in riferimento al capo 60) dell'imputazione provvisoria, ha osservato che gli indizi raccolti non consentivano di ritenere che l'incontro richiamato nel capo anzidetto fosse realmente finalizzato alla cessione di droga a [OSCURATO:PERSONA] e neppure che [OSCURATO:PERSONA] fosse nel caso il fornitore dello stupefacente. Il ricorrente richiama, quindi, ulteriori passi della citata ordinanza cautelare resa in riferimento alla posizione del coindagato [OSCURATO:PERSONA], osservando che il Tribunale ha ritenuto insufficienti i dialoghi intercettati a dimostrare la bontà dell'ipotesi accusatoria rispetto ai capi da 62) a 67). Osserva di avere dedotto, in sede di udienza camerale, i temi di criticità del quadro indiziario relativo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. L'esponente si sofferma inoltre sull'ordinanza resa dal Tribunale del riesame analizzando la posizione del coindagato [OSCURATO:PERSONA], ordinanza con la quale è stato annullato il provvedimento cautelare genetico nei confronti del predetto, per assenza di gravità indiziaria rispetto ai fatti di cui ai capi 253) e 254), addebitati in concorso con [OSCURATO:PERSONA]. Osserva che, di converso, nel provvedimento oggi ih 3esame, il Tribunale ha illogicamente affermato la sussistenza della gravità indiziaria per i capi 253) e 254), nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente evidenzia che le richiamate ordinanze, rese nei confronti di soggetti coindagati nell'ambito degli stessi capi oggetto dell'imputazione provvisoria, basati sul medesimo compendio indiziario nell'ambito dell'unitario procedimento penale, si pongono reciprocamente in termini di contraddittorietà logica. 2.2 Con il secondo motivo la parte deduce la mancanza di motivazione ed il travisamento della prova con riguardo all'analisi dei fatti oggetto dei capi 49) e 50) dell'imputazione provvisoria. L'esponente richiama il contenuto della memoria difensiva depositata in vista dell'udienza camerale celebrata avanti al Tribunale del riesame; e rileva che nell'ordinanza impugnata si fa unicamente riferimento alle sintetiche conversazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indicato come cessionario della sostanza stupefacente, ignorando il fatto che [OSCURATO:PERSONA] stesso ha riferito agli inquirenti che il soggetto dal quale era solito acquistare sostanza stupefacente era tale [OSCURATO:PERSONA] e non [OSCURATO:PERSONA]. 2.3 Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione di legge ed il vizio motivazionale in riferimento ai fatti oggetto dei capi 46), 47), 52), 53), 59), 68) e 72) dell'imputazione provvisoria. L'esponente osserva che il Tribunale ha analizzato il contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate, sottese ai fatti oggetti dei capi ora richiamati, aventi ad oggetto l'asserita attività illecita snodatasi tra il mese di ottobre 2019 ed il mese di gennaio 2020, valorizzando i sequestri di modici quantitativi di sostanze stupefacenti avvenuti nel gennaio 2020 e nel giugno 2021. La parte rileva che i richiamati sequestri possono fungere da riscontro rispetto ad una astratta attività di spaccio che sarebbe stata realizzata da [OSCURATO:PERSONA]; ma evidenzia che, con riguardo agli specifici episodi oggetto delle ora richiamate imputazioni provvisorie, non sono stati raccolti elementi idonei a sostenere le ipotesi di accusa. Ciò posto, il ricorrente rileva che il Tribunale ha del tutto omesso di confrontarsi con le doglianze difensive, che erano state affidate alla citata memoria ed oggetto della discussione orale sviluppata nel corso dell'udienza camerale. 2.4 Con il quarto motivo la parte estende le censure ora richiamate in riferimento alle motivazioni sottese ai capi 48), 51), 54), 55), 56), 57), 58), 69), 70), 71), 251), 267) dell'imputazione provvisoria. 2.5 Con il quinto motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio motivazionale in riferimento a tutti i capi dell'imputazione provvisoria, rispetto alla 4valutazione riguardante le esigenze cautelari e la scelta del presidio di contenimento. La parte rileva di avere depositato memoria, avanti al Tribunale del riesame, indicativa e dimostrativa del fatto che [OSCURATO:PERSONA] svolge regolare attività lavorativa, quale titolare di azienda agricola, da cui ricava lecite fonti di reddito per il proprio sostentamento. Considera che tali aspetti, unitamente allo stato di incensuratezza di [OSCURATO:PERSONA] ed alla distanza temporale dai fatti, avrebbero dovuto essere oggetto di valutazione da parte del Tribunale, nell'apprezzare l'adeguatezza della estrema misura di cautela in atto. Osserva che il Tribunale, nel valutare le esigenze cautelari, travisando i richiamati elementi di fatto, afferma che anche [OSCURATO:PERSONA] risulta gravato da precedenti penali e privo di occupazione lavorativa. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso impone i rilievi che seguono. 2. Come noto, il controllo di legittimità, relativo ai provvedimenti de libertate, secondo giurisprudenza consolidata, è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, la assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr. Sez. 4 sentenza n. 2146 del 25/5/95, dep. 16.06.1995, Rv. 201840; Sez. 2, Sentenza n. 56 del 07/12/2011, dep. 04/01/2012, Rv. 251760). E il controllo di legittimità non riguarda né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa la attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 1, n. 1769 del 23.3.95, Rv. 201177), sicché, ove venga denunciato il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ed alle inferenze sul piano cautelare, alla Corte di Cassazione spetta solo il compito di verificare se il decidente abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze 5probatorie (Sez. 4 n. 22500 del 3.05.2007, Rv. 237012; si veda anche Sez. U. n. 11 del 21.04.1995, Rv. 202001). Tanto ribadito, giova in questa sede ricordare che la Corte regolatrice ha affermato che, in tema di procedimento di riesame di misure cautelari personali, sussiste l'obbligo del tribunale di esaminare compiutamente ogni censura difensiva sollevata all'udienza ex art. 309 cod. proc. pen., con la conseguenza che è da ritenersi affetta da vizio di motivazione l'ordinanza che, a fronte di un'eccezione ritualmente proposta, non contenga una compiuta disamina della stessa (Sez. 4, n. 21374 del 11.06.2020, Rv. 279297). 3. L'applicazione dei richiamati principi di diritto, che il [OSCURATO:PERSONA] condivide e riafferma, conduce ad apprezzare la fondatezza di tutti i motivi del ricorso in esame, tanto in riferimento alla valutazione riguardante la gravità indiziaria, quanto rispetto agli stilemi motivazionali posti a giustificazione della scelta della estrema misura in atto. Sotto il primo profilo, si rileva che il Tribunale, nell'ordinanza che occupa, rispetto al compendio intercettativo, ha prima osservato che le difese degli indagati non avevano sollevato eccezioni rispetto alla identificazione dei soggetti loquenti; quindi, ha rilevato che le censure difensive si sostanziavano in una lettura decontestualizzata dei plurimi elementi di accusa, rappresentati in principalità dagli esiti dell'attività di intercettazione telefonica ed ambientale. Nel soffermarsi poi sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA], rispetto ai diversi fatti oggetto delle imputazioni provvisorie, nell'ordinanza si fa ripetutamente riferimento ai colloqui intercorsi ed alla attività realizzata con il coindagato [OSCURATO:PERSONA] (pag. 10), senza richiamare e altrimenti censire i profili di inconciliabilità logica del ragionamento indiziario, che erano stati evidenziati e dedotti dalla difesa nella memoria depositata per l'udienza ex art. 309, cod. proc. pen., refluenti dalle valutazioni espresse con separati provvedimenti cautelari a carico del predetto coindagato [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto, preme rilevare che secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in ordine al sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato, gli atti del procedimento invocati dal ricorrente a sostegno del dedotto vizio di motivazione non devono semplicemente porsi in contrasto con particolari accertamenti o valutazioni del giudicante, ma devono essere autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione risulti in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738, del 19.10.2011, Rv. 251516). 6Come si vede, nel caso di specie, oltre alla formale carenza motivazionale discendente dalla omessa disamina delle censure difensive che erano state affidate alla richiamata memoria d'udienza, si registra il mancato esame del tema introdotto dalla difesa, afferente alla incompatibilità logica tra il provvedimento impugnato ed altri atti del complessivo procedimento, riguardanti la valutazione della gravità indiziaria relativa a fatti ascritti a [OSCURATO:PERSONA] in concorso con i richiamati soggetti coindagati. Il Tribunale del riesame, invero, nel provvedimento impugnato, non ha altrimenti esaminato le dedotte incongruenze, discendenti dalla apparente divaricazione sostanziale dei criteri di apprezzamento dell'unitario quadro indiziario, in relazione alla posizione di soggetti coindagati. L'evenienza che occupa, afferente specificamente alla disamina dei fatti oggetto del capo 60) e dei successivi capi da 62) a 67), è tale da destrutturare la coerenza logica dell'intero impianto motivazionale, di talché si impone l'annullamento con rinvio al tribunale di Napoli per nuovo esame della regiudicanda, al fine di colmare le evidenziate lacune argomentative. Resta perciò assorbito ogni ulteriore motivo di censura sul compendio indiziario. 4. Parimenti fondate risultano le censure affidate al quinto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio motivazionale in riferimento a tutti i capi dell'imputazione provvisoria, rispetto alla valutazione riguardante le esigenze cautelari e la scelta del presidio di contenimento. Nel procedere all'esame delle dedotte censure, in punto di scelta della misura di contenimento, il Tribunale ha affermato, anche con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che la valutazione sulla gravità delle condotte discendeva vieppiù dai profili di personalità, trattandosi di soggetto gravato da precedenti penali e privo di fonti di lecito sostentamento. Si tratta di affermazioni che contraddicono apoditticamente le allegazioni documentali, acquisite agli atti, anche in riferimento all'attività lavorativa stabilmente svolta da [OSCURATO:PERSONA] ed ai redditi dichiarati. Per quanto detto si impone conclusivamente l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli. Si dispone che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Direttore dell'Istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. 7 P.Q.MtEPOINTATOIN Cr oggi, Q21 ......... FUPO rnR1O UOIZIARIO tP [OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa i liendo 8
Sentenza Cassazione n. 28457/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris