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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00224/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del terzo motivo di ricorso e l'annullamento con rinvio in parte qua e il rigetto del ricorso nel resto; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, per la parte civile, ha depositato conclusioni scritte e nota spese;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 6 aprile 2021 la Corte di appello di Salerno, per quel che qui rileva, a seguito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] (cltre che da [OSCURATO:PERSONA], non ricorrente) ha confermato la pronuncia in data 18 novembre 2019, con la quale il Tribunale di Salerno, all'esito di giudizio abbreviato, aveva affermato la responsabilità dell'imputato (in concorso con la [OSCURATO:PERSONA]) per il delitto aggravato di minaccia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e li aveva condannati alla pena di mesi due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, con le conseguenti statuizioni civili in favore di [OSCURATO:PERSONA], costituitosi parte civile.

2. Avverso la sentenza di appello il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, per i motivi di seguito esposti (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo - richiamando 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. - è stata denunciata la violazione egli artt. 192 e 546, comma :L, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla valutazione «delle dichiarazioni testimoniali e della persona offesa».

Ad avviso della difesa, la Corte di appello avrebbe errato nel non ritenere che le modalità di raccolta delle deposizioni, in forma corale, non abbia inficiato la attendibilità dei dichiaranti sotto il profilo della intrinseca autonomia del narrato, profilo sul quale la Corte territoriale non avrebbe eseguito alcun vaglio; avrebbe dovuto compiersi un vaglio cingente della attendibilità delle persone offese (soggetti adusi alla inosservanza delle leggi statali perché privi di permesso di vendita e forse introdottisi nel territorio dello Stato clandestinamente); le stesse dichiarazioni della parte civile/persona offesa avrebbero dovuto essere sottoposte a un vaglio ancor più stringente poiché non sono state confermate dal teste oculare [OSCURATO:PERSONA] né dagli accertamenti di polizia (che hanno escluso sia la presenza di un'arma sia le minacce da parte degli imputati alla loro presenza); le dichiarazioni degli offesi (nella parte in cui hanno affermato che alcuni soggetti, compresi gli imputati, si sarebbero a loro avvicinati dopo che i Carabinieri si erano allontanati) avrebbero pure trovato parziale smentita nella relazione redatta proprio dagli operanti; [OSCURATO:PERSONA] sarebbe sprovvista ai documenti di riconoscimento e dunque la sua mancata identificazione determinerebbe la nullità della denuncia da lei sporta.

2.2. Con il secondo motivo - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), d) ed ), cod. proc. pen. - sono state dedotte l'omessa valutazione di una prova a discarico e il vizio di motivazione, e in particolare l'illogicità di essa che avrebbe qualificato come minacciosa la condotta dell'imputato prendendo in considerazione soltanto il fatto che egli abbia impugnato un'arma, prescindendo dalla frase che egli contestualmente ha pronunciato (non specificata in imputazione ne né nelle sentenze di merito) che era, invece, manifestazione di un intento difensivo rispetto a una aggressione in corso (come si trarrebbe da una relazione di polizia in atti e dalle dichiarazioni dell'Apicella»), tanto che in sua difesa è intervenuta la [OSCURATO:PERSONA].Inoltre, anche a volere ritenere che la sola ostensione di un'arma possa integrare una minaccia, ciò non potrebbe affermarsi quando l'autore del fatto intende prevenire un'azione illecita altrui, poiché in tal caso si tratterebbe di una reazione legittima.

Inoltre, da nessun atto processuale si trarrebbe che al momento del fatto l'Infante impugnasse un coltello.

2.3. Con il terzo motivo è stato dedotto il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della aggravante del reato di minaccia poiché commesso con uso di un'arma e in relazione alla ritenuta effettiva pericolosità della stessa.

Non sarebbe stato adeguatamente considerato il fatto che l'imputato non è stato trovato in possesso del coltello in imputazione, che il teste Apicella ha riferito di non aver visto alcun coltello e che neppure la coimputata [OSCURATO:PERSONA] (erroneamente qualificata come coniuge dell'Infante e che non è neppure un soggetto che lo coadiuvava nella vendita) non disponesse di un coltello, come riscontrato direttamente dagli operanti (che hanno eseguito una perquisizione negativa); tanto che non è stata elevata nei confronti né l'imputato alcuna imputazione in relazione alla detenzione e al porto della stessa.

2.4. Con il quarto motivo è stato denunciato il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod pen.

La Corte avrebbe argomentato alla luce del tenore delle minacce e degli insulti a sfondo razziale rivolti alle persone offese brandendo un coltello, come esposto mai rinvenuto, e ritenuto che esse si siano dimostrate ancora più serie per la possibilità di successivi incontri tra le parti e della verificazione di ulteriori fatti della stessa specie, così valorizzando in maniera manifestamente illogica ipotetici incontri successivi.

Quanto alle modalità della condotta, non si comprenderebbe su cosa la Corte territoriale abbia fondato il proprio ragionamento, richiamando pure profili non rilevanti per l'applicazione dell'istituto invocato.

Inoltre, il razzismo del ricorrente sarebbe presunto e mai provato ed il fatto, come emerge già dalla sentenza impugnata, sarebbe di minima offensività.

3. Il difensore dell'imputato - non comparso all'udienza, celebrata in presenza della parti a seguito della richiesta avanzata dalla parte civile - ha presentato conclusioni scritte, nel corpo delle quali ha contestato quanto rassegnato dal Procuratore generale nella requisitoria scritta già presentata; ha insistito nell'accoglimento del ricorso; ed ha addotto l'«improcedibilità per omessa notifica del ricorso della persona offesa». [OSCURATO:PERSONA]

1. Deve, anzitutto, rilevarsi che nella specie non può ravvisarsi alcuna improcedibilità che, secondo il laconico asserto della difesa dell'imputato, dovrebbe conseguire dalla mancata notifica del ricorso alla «persona offesa».

Tanto premesso, il ricorso è inammissibile.

2. I primi tre motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente.Anzitutto, deve rilevarsi che il primo motivo, nella parte in c:ui ha avanzato doglianza sulla rituale assunzione delle dichiarazioni delle persone offese nel corso delle indagini e sulla nullità del verbale di denuncia di [OSCURATO:PERSONA] (come dedotto dalla difesa, a cagione del fatto che ella era sprovvista di documento di identificazione) - che, qualora sussistesse un'incertezza assoluta sulle persone intervenute integrerebbe una nullità relativa ex art. 142 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 38658 del 05/10/2010, D'Avino, Rv. 248523 - 01) - è inedito e perciò inammissibile (cfr. Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 - 01; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/201.3, [OSCURATO:PERSONA]; cfr. Sez.

U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095 - 01).

Non è, allora, necessario dilungarsi per osservare che: - in atti sono presenti distinti verbali di denuncia (rispettivamente rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), non constando alcuna «raccolta corale» delle deposizioni in discorso; - la predetta nullità relativa sarebbe sanata ex art. 438, comrna 6 -bis, cod. proc. pen., poiché si è proceduto nelle forme del giudizio abbreviato; in ogni caso, - come già chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte - «in tema di nullità del verbale, perché possa ritenersi sussistere incertezza assoluta sulle persone intervenute è necessario che l'identità del soggetto partecipante all'atto non solo non sia documentata nella parte del verbale specificamente destinata a tale attestazione, ma altresì che non sia neppure desumibile da altri dati contenuti nello stesso, né da altri atti processuali in esso richiamati o ad esso comunque riconducibili», non essendo ex se sufficiente che la denunciante non fosse in grado di esibire un documento di riconoscimento quando la sua identità «è desumibile in maniera univoca dal complesso delle altre attività investigative svolte» (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253213 - 01; cfr. pure Sez. 6, Sentenza n. 21699 del 19/02/2013 Ud. (dep. 21/05/2013 ) [OSCURATO:PERSONA]. 255662 - 01); ragion per cui in parte qua il ricorso - che ha fondato il vizio sulla mancanza del documento di identità della donna allorché ne è stata raccolta la denuncia - difetta comunque della necessaria specificità.

Nel resto, e segnatamente con riguardo alle censure relative alla ricostruzione del fatto da parte dei Giudici di merito, i motivi in esame difettano di specificità perché non si sono confrontati con la motivazione del provvedimento impugnato, la quale ha attributo attendibilità al narrato degli offesi dando conto della coerenza e della convergenza del loro narrato, evidenziando che due di esse non si sono costituite parte civile (a riprova del difetto della volontà di calunniare e trarre vantaggi economici), ha esposto le ragioni per cui non ha ritenuto decisivo che le Forze dell'ordine non abbiano rinvenuto un c:oltello (evidenziando che la disponibilità di esso da parte dell'Infante, riportata dagli offesi, fosse coerente con l'attività di venditore di carne da lui svolta); infine, ha spiegato le ragioni per cui non ha considerato decisive le dichiarazioni dell'Apicella (alla luce della concitazione dell'accaduto), indicando pure gli elementi di conferma del narrato degli offesi che ha tratto dalla sua deposizione.

In tal modo, la Corte di appello ha indicato gli elementi decisivi ai fini del giudizio, sui quali ha fondato la propria statuizione di conferma in pan!-e qua della decisione di primo grado (cfr. Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935 - 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841 - 01).

Non può, allora, ravvisarsi con evidenza una motivazione illogica e contraddittoria.

Né essa può essere inficiata dalla denunciata discrasia tra il narrato delle persone offese e l'orario di intervento degli operanti: difatti, sotto tale profilo non può dirsi sia stato utilmente prospettato un travisamento della prova, poiché le indicazioni della difesa non fanno riferimento all'ora dei fatti ma all'ora in cui è stata verbalizzata la denuncia, cui - alla luce della generica allegazione difensiva - non consente di attribuire a tale dato il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale (Sez. 2, n. 7667/2015, cit.; cfr. pure Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789; Sez. 6, n. 14624 del 20/03/2006, Vecchio, Rv. 233621).

Né in questa sede può compiersi un diverso apprezzamento di fatto, che il ricorso in definitiva finisce col prospettare (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01).

Ancora, è manifestamente infondata la censura difensiva relativa all'ipotesi aggravata di minaccia, in quanto la sussistenza dell'aggravante è stata correttamente tratta dal fatto che l'imputato abbia espresso le minacce brandendo un coltello, atteso che «è integrato il reato di minaccia aggravato dall'uso dell'arma [...] allorché la minaccia verbale sia accompagnata dall'ostentata presenza di un'arma della quale il soggetto abbia immediata disponibilità, così da rendere credibile che essa possa essere adoperata in qualsiasi momento ed in stretta continuità con la condotta minatoria» (Sez. 5, n. 6496 del 14/12/2011 - dep. 2012, Fantoni, Rv. 251949 - 01), senza che in senso contrario possa ex se deporre la mancata elevazione da parte del Pubblico ministero di un'imputazione per la violazione delle norme sulle armi.

Inoltre, è inedita - e dunque inammissibile - l'allegazione secondo cui, nella specie, sia da ravvisare una minaccia condizionata volta a prevenire un'azione illecita degli offesi (Sez. 5, n. 37438 del 15/07/2021, Greco, RV. 281874 - 01), fermo restando che anche sotto tale profilo la difesa ha prospettato irritualmente una diversa ricostruzione del fatto.

3. Il quarto motivo è inammissibile.

Esso, infatti, non si è confrontato compiutamente con la motivazione posta a fondamento dell'esclusione della particolare tenuità del fatto, che la Corte di appello ha tratto anzitutto dallo specifico tenore delle minacce (di morte), dagli insulti a sfondo razziale proferiti dall'imputato e dall'uso del coltello, così esponendo compiutamente - rispetto alle allegazioni al limite dell'inammissibilità contenute nell'atto di appello (che in ampia misura si sono limitate a ricalcare il disposto degli artt. 131-bis e 133, comma 1, cod. pen.) - le ragioni a sostegno del proprio apprezzamento di merito, qui non sindacabile.

Inoltre, contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, la sentenza impugnata (cfr. p. 6) aveva già indicato il tenore delle espressioni indirizzate alle persone offese, ivi compreso il rferimento al colore della pelle degli offesi.

4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

L'imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Salerno con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

P. Q.114.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Salerno con separato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del terzo motivo di ricorso e l'annullamento con rinvio in parte qua e il rigetto del ricorso nel resto; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, per la parte civile, ha depositato conclusioni scritte e nota spese;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 6 aprile 2021 la Corte di appello di Salerno, per quel che qui rileva, a seguito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] (cltre che da [OSCURATO:PERSONA], non ricorrente) ha confermato la pronuncia in data 18 novembre 2019, con la quale il Tribunale di Salerno, all'esito di giudizio abbreviato, aveva affermato la responsabilità dell'imputato (in concorso con la [OSCURATO:PERSONA]) per il delitto aggravato di minaccia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e li aveva condannati alla pena di mesi due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, con le conseguenti statuizioni civili in favore di [OSCURATO:PERSONA], costituitosi parte civile. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, per i motivi di seguito esposti (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo - richiamando 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. - è stata denunciata la violazione egli artt. 192 e 546, comma :L, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla valutazione «delle dichiarazioni testimoniali e della persona offesa». Ad avviso della difesa, la Corte di appello avrebbe errato nel non ritenere che le modalità di raccolta delle deposizioni, in forma corale, non abbia inficiato la attendibilità dei dichiaranti sotto il profilo della intrinseca autonomia del narrato, profilo sul quale la Corte territoriale non avrebbe eseguito alcun vaglio; avrebbe dovuto compiersi un vaglio cingente della attendibilità delle persone offese (soggetti adusi alla inosservanza delle leggi statali perché privi di permesso di vendita e forse introdottisi nel territorio dello Stato clandestinamente); le stesse dichiarazioni della parte civile/persona offesa avrebbero dovuto essere sottoposte a un vaglio ancor più stringente poiché non sono state confermate dal teste oculare [OSCURATO:PERSONA] né dagli accertamenti di polizia (che hanno escluso sia la presenza di un'arma sia le minacce da parte degli imputati alla loro presenza); le dichiarazioni degli offesi (nella parte in cui hanno affermato che alcuni soggetti, compresi gli imputati, si sarebbero a loro avvicinati dopo che i Carabinieri si erano allontanati) avrebbero pure trovato parziale smentita nella relazione redatta proprio dagli operanti; [OSCURATO:PERSONA] sarebbe sprovvista ai documenti di riconoscimento e dunque la sua mancata identificazione determinerebbe la nullità della denuncia da lei sporta. 2.2. Con il secondo motivo - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), d) ed ), cod. proc. pen. - sono state dedotte l'omessa valutazione di una prova a discarico e il vizio di motivazione, e in particolare l'illogicità di essa che avrebbe qualificato come minacciosa la condotta dell'imputato prendendo in considerazione soltanto il fatto che egli abbia impugnato un'arma, prescindendo dalla frase che egli contestualmente ha pronunciato (non specificata in imputazione ne né nelle sentenze di merito) che era, invece, manifestazione di un intento difensivo rispetto a una aggressione in corso (come si trarrebbe da una relazione di polizia in atti e dalle dichiarazioni dell'Apicella»), tanto che in sua difesa è intervenuta la [OSCURATO:PERSONA].Inoltre, anche a volere ritenere che la sola ostensione di un'arma possa integrare una minaccia, ciò non potrebbe affermarsi quando l'autore del fatto intende prevenire un'azione illecita altrui, poiché in tal caso si tratterebbe di una reazione legittima. Inoltre, da nessun atto processuale si trarrebbe che al momento del fatto l'Infante impugnasse un coltello. 2.3. Con il terzo motivo è stato dedotto il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della aggravante del reato di minaccia poiché commesso con uso di un'arma e in relazione alla ritenuta effettiva pericolosità della stessa. Non sarebbe stato adeguatamente considerato il fatto che l'imputato non è stato trovato in possesso del coltello in imputazione, che il teste Apicella ha riferito di non aver visto alcun coltello e che neppure la coimputata [OSCURATO:PERSONA] (erroneamente qualificata come coniuge dell'Infante e che non è neppure un soggetto che lo coadiuvava nella vendita) non disponesse di un coltello, come riscontrato direttamente dagli operanti (che hanno eseguito una perquisizione negativa); tanto che non è stata elevata nei confronti né l'imputato alcuna imputazione in relazione alla detenzione e al porto della stessa. 2.4. Con il quarto motivo è stato denunciato il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod pen. La Corte avrebbe argomentato alla luce del tenore delle minacce e degli insulti a sfondo razziale rivolti alle persone offese brandendo un coltello, come esposto mai rinvenuto, e ritenuto che esse si siano dimostrate ancora più serie per la possibilità di successivi incontri tra le parti e della verificazione di ulteriori fatti della stessa specie, così valorizzando in maniera manifestamente illogica ipotetici incontri successivi. Quanto alle modalità della condotta, non si comprenderebbe su cosa la Corte territoriale abbia fondato il proprio ragionamento, richiamando pure profili non rilevanti per l'applicazione dell'istituto invocato. Inoltre, il razzismo del ricorrente sarebbe presunto e mai provato ed il fatto, come emerge già dalla sentenza impugnata, sarebbe di minima offensività. 3. Il difensore dell'imputato - non comparso all'udienza, celebrata in presenza della parti a seguito della richiesta avanzata dalla parte civile - ha presentato conclusioni scritte, nel corpo delle quali ha contestato quanto rassegnato dal Procuratore generale nella requisitoria scritta già presentata; ha insistito nell'accoglimento del ricorso; ed ha addotto l'«improcedibilità per omessa notifica del ricorso della persona offesa». [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve, anzitutto, rilevarsi che nella specie non può ravvisarsi alcuna improcedibilità che, secondo il laconico asserto della difesa dell'imputato, dovrebbe conseguire dalla mancata notifica del ricorso alla «persona offesa». Tanto premesso, il ricorso è inammissibile. 2. I primi tre motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente.Anzitutto, deve rilevarsi che il primo motivo, nella parte in c:ui ha avanzato doglianza sulla rituale assunzione delle dichiarazioni delle persone offese nel corso delle indagini e sulla nullità del verbale di denuncia di [OSCURATO:PERSONA] (come dedotto dalla difesa, a cagione del fatto che ella era sprovvista di documento di identificazione) - che, qualora sussistesse un'incertezza assoluta sulle persone intervenute integrerebbe una nullità relativa ex art. 142 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 38658 del 05/10/2010, D'Avino, Rv. 248523 - 01) - è inedito e perciò inammissibile (cfr. Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 - 01; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/201.3, [OSCURATO:PERSONA]; cfr. Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095 - 01). Non è, allora, necessario dilungarsi per osservare che: - in atti sono presenti distinti verbali di denuncia (rispettivamente rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), non constando alcuna «raccolta corale» delle deposizioni in discorso; - la predetta nullità relativa sarebbe sanata ex art. 438, comrna 6 -bis, cod. proc. pen., poiché si è proceduto nelle forme del giudizio abbreviato; in ogni caso, - come già chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte - «in tema di nullità del verbale, perché possa ritenersi sussistere incertezza assoluta sulle persone intervenute è necessario che l'identità del soggetto partecipante all'atto non solo non sia documentata nella parte del verbale specificamente destinata a tale attestazione, ma altresì che non sia neppure desumibile da altri dati contenuti nello stesso, né da altri atti processuali in esso richiamati o ad esso comunque riconducibili», non essendo ex se sufficiente che la denunciante non fosse in grado di esibire un documento di riconoscimento quando la sua identità «è desumibile in maniera univoca dal complesso delle altre attività investigative svolte» (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253213 - 01; cfr. pure Sez. 6, Sentenza n. 21699 del 19/02/2013 Ud. (dep. 21/05/2013 ) [OSCURATO:PERSONA]. 255662 - 01); ragion per cui in parte qua il ricorso - che ha fondato il vizio sulla mancanza del documento di identità della donna allorché ne è stata raccolta la denuncia - difetta comunque della necessaria specificità. Nel resto, e segnatamente con riguardo alle censure relative alla ricostruzione del fatto da parte dei Giudici di merito, i motivi in esame difettano di specificità perché non si sono confrontati con la motivazione del provvedimento impugnato, la quale ha attributo attendibilità al narrato degli offesi dando conto della coerenza e della convergenza del loro narrato, evidenziando che due di esse non si sono costituite parte civile (a riprova del difetto della volontà di calunniare e trarre vantaggi economici), ha esposto le ragioni per cui non ha ritenuto decisivo che le Forze dell'ordine non abbiano rinvenuto un c:oltello (evidenziando che la disponibilità di esso da parte dell'Infante, riportata dagli offesi, fosse coerente con l'attività di venditore di carne da lui svolta); infine, ha spiegato le ragioni per cui non ha considerato decisive le dichiarazioni dell'Apicella (alla luce della concitazione dell'accaduto), indicando pure gli elementi di conferma del narrato degli offesi che ha tratto dalla sua deposizione. In tal modo, la Corte di appello ha indicato gli elementi decisivi ai fini del giudizio, sui quali ha fondato la propria statuizione di conferma in pan!-e qua della decisione di primo grado (cfr. Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935 - 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841 - 01). Non può, allora, ravvisarsi con evidenza una motivazione illogica e contraddittoria. Né essa può essere inficiata dalla denunciata discrasia tra il narrato delle persone offese e l'orario di intervento degli operanti: difatti, sotto tale profilo non può dirsi sia stato utilmente prospettato un travisamento della prova, poiché le indicazioni della difesa non fanno riferimento all'ora dei fatti ma all'ora in cui è stata verbalizzata la denuncia, cui - alla luce della generica allegazione difensiva - non consente di attribuire a tale dato il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale (Sez. 2, n. 7667/2015, cit.; cfr. pure Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789; Sez. 6, n. 14624 del 20/03/2006, Vecchio, Rv. 233621). Né in questa sede può compiersi un diverso apprezzamento di fatto, che il ricorso in definitiva finisce col prospettare (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01). Ancora, è manifestamente infondata la censura difensiva relativa all'ipotesi aggravata di minaccia, in quanto la sussistenza dell'aggravante è stata correttamente tratta dal fatto che l'imputato abbia espresso le minacce brandendo un coltello, atteso che «è integrato il reato di minaccia aggravato dall'uso dell'arma [...] allorché la minaccia verbale sia accompagnata dall'ostentata presenza di un'arma della quale il soggetto abbia immediata disponibilità, così da rendere credibile che essa possa essere adoperata in qualsiasi momento ed in stretta continuità con la condotta minatoria» (Sez. 5, n. 6496 del 14/12/2011 - dep. 2012, Fantoni, Rv. 251949 - 01), senza che in senso contrario possa ex se deporre la mancata elevazione da parte del Pubblico ministero di un'imputazione per la violazione delle norme sulle armi. Inoltre, è inedita - e dunque inammissibile - l'allegazione secondo cui, nella specie, sia da ravvisare una minaccia condizionata volta a prevenire un'azione illecita degli offesi (Sez. 5, n. 37438 del 15/07/2021, Greco, RV. 281874 - 01), fermo restando che anche sotto tale profilo la difesa ha prospettato irritualmente una diversa ricostruzione del fatto. 3. Il quarto motivo è inammissibile. Esso, infatti, non si è confrontato compiutamente con la motivazione posta a fondamento dell'esclusione della particolare tenuità del fatto, che la Corte di appello ha tratto anzitutto dallo specifico tenore delle minacce (di morte), dagli insulti a sfondo razziale proferiti dall'imputato e dall'uso del coltello, così esponendo compiutamente - rispetto alle allegazioni al limite dell'inammissibilità contenute nell'atto di appello (che in ampia misura si sono limitate a ricalcare il disposto degli artt. 131-bis e 133, comma 1, cod. pen.) - le ragioni a sostegno del proprio apprezzamento di merito, qui non sindacabile. Inoltre, contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, la sentenza impugnata (cfr. p. 6) aveva già indicato il tenore delle espressioni indirizzate alle persone offese, ivi compreso il rferimento al colore della pelle degli offesi. 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). L'imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Salerno con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. P. Q.114. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Salerno con separato
Sentenza Cassazione n. 00224/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris