CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 26430/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso 16683-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 35, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 21, p resso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1780/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 24.04.2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30.11.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - POSSESSO Dott.[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Dott.[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] - CC Dott.[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - R.G.N.16683/2018 Dott.[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. - Ric. 2018 n. 16683 sez. S2 -ud. 30-11-2022 - 2 - 1. Con ricorso proposto al giudice monocratico del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] – Sezione Distaccata di Sorrento, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedevano, ai sensi degli artt. 1168 cod. civ. e 703 cod. proc. civ., l’immediata rimozione di tutto quanto ostacolava l’esercizio del diritto di passaggio dei ricorrenti, esercitato da tempo immemorabile sulla strada comunale di via Rivezzoli in Sorrento per poter accedere aifondi di cui sono proprietari, nel tratto della predetta strada che costeggia la proprietà della convenuta [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultima, infatti, a partire dal gennaio 2002 aveva collocato pali di ferro collegati tra loro da filo metallico al centro della strada Rivezzoli e all’altezza del suo fondo, così ostruendo il libero passaggio carrabile ai ricorrenti. Il giudice di prime cure in sede cautelare , nonché il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in fase di reclamo, accoglievano il ricorso, e il giudice di merito, con sentenza n. 9/2010 in accoglimento della domanda, ordinava a [OSCURATO:PERSONA] la rimozione di paletti e catena, e di quant’altro potesse ostacolare il passaggio ai ricorrenti su via Rivezzoli. 2. La sentenza veniva appellata da [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla Corte d’Appello di Napoli, la quale – con sentenza n. 1780/2017 - rigettava integralmente il gravame, condannano l’appellante alla rifusione delle spese di lite. A sostegno della sua decisione, osservava la Corteche: -nonostante la sua laconicità, la pronuncia di merito di prime cure integra i requisiti minimi richiesti dall’art. 132, comma 2, n. 4) cod. proc. civ., sia per il richiamo per relationem, con piena condivisione, della motivazione dell’ordinanza resa all’esito della fase cautelare; sia perché è comunque identificabile il percorso logico che ha condotto il giudice di prime cure alla decisione adottata; Ric. 2018 n. 16683 sez. S2 -ud. 30-11-2022 - 3 - - non era improcedibile l’azione proposta in primo grado dagli odierni appellatiper decorrenza dei termini, in quanto l’apposizione dei picchetti in fasi successive non configura un collegamentotra i diversi atti, come richiede l’orientamento costante della Corte di legittimità. Dalle risultanze istruttorie emerge, invece, che i picchetti in metallo affissi dalla [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (termine di decorrenza dell’azione annuale di spoglio, a giudizio dell’appellante), per le loro caratteristiche, non integravano gliestremi dello spoglio del possesso del passo, in quanto apposti raso suolo e,pertanto, non impeditivi del passaggio veicolare. Oltre al fatto che risulta dimostrato con certezza che essi furono rimossi già nel maggio 2001, così facendo venir meno l’eventuale ostacolo all’esercizio del passaggio. Invece, tra la nuova apposizione dei picchetti nell’ottobre 2001 e l’installazione dei paletti nel mese di dicembre dello stesso anno non vi è soluzione di continuità, trattandosi di attività entrambe funzionali alla realizzazione dello scopo di molestia e di spoglio ai danni degli appellati . Pertanto, la proposizione dell’azione di spoglio da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] risulta effettuata nei termini, e l’eccezione di inammissibilità dell’azione deve ritenersiinfondata; - sussistono gli elementi soggettivo ed oggettivo dello spoglio; il primo (animus spoliandi) è in re ipsa (Cass. Sez. 2, n. 2316 del 31.01.2011); il secondo (violenza o clandestinità ) ricorre anche in ipotesi di privazione dell’altrui possesso mediante alterazione dello stato di fatto eseguita contro la sua volontà, come nel caso di specie. La presenza occasionale del [OSCURATO:PERSONA] alle operazioni di apposizione dei confini non deve essere, infatti,travisata, in quanto egli aveva ben rappresentato la sua contrarietà all’apposizione dei paletti e aveva preannunciato di opporsi a quanto visto; Ric. 2018 n. 16683 sez. S2 -ud. 30-11-2022 - 4 - -devono essere respinte le eccezioni di carenza di legittimazione attiva (degli appellati) e passiva (dell’appellante). E’ vero che con sentenza n. 2099/2015 passata in giudicato, la Corte d’Appello di Napoli, II sezione civile, aveva definito una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] e l’Ente proprietario della strada di cui si discute, avente ad oggetto la determinazione della linea di confine tra il fondo di proprietà esclusiva della [OSCURATO:PERSONA] e la via pubblica Rivezzoli. Tuttavia, detto giudicato aveva ad oggetto la definizione di una situazione di natura petitoria, qual è il regolamento di confini, che non può estendersi al giudizio pendente, avente ad oggetto la tutela possessoria della servitù di passaggio su via Rivezzoli a favore degli appellanti, terzi rispetto al richiamato giudizio. Né, prosegue la Corte, l’eventuale immissione nel possesso della [OSCURATO:PERSONA] da parte del Comune della porzione di carreggiata della strada comunale può ledere il possesso del diritto di passaggio vantato da terzi; - stabilito che l’esame delle risultanze istruttorie, documentali e testimoniali, permette di ritenere provato nel merito che gli appellati da molti anni si servivano delpassaggio, anche veicolare, attraverso la via Rivezzoli per accedere ai fondi di loro proprietà; in ogni caso, anche se la via Rivezzoli fosse diventata carrabile solo a seguito dei lavori dell’ARIPS dal marzo 2000, ciò non inficerebbe la tutelabilità della situazione possessoria del [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], la quale non necessita dei requisiti occorrenti per l’usucapione, né occorre che esistano opere siano visibili e permanenti ai fini dell’esercizio del passaggio, essendo sufficiente la prova del durevole e pacifico utilizzo del passaggio in epoca prossima a quella dello spoglio e, altresì, che il transito sia stato effettuato nella qualità di possessore di un fondo cui si accede mediante quello attraversato (Cass. 2367/2012; Cass.15545/2014). Ric. 2018 n. 16683 sez. S2 -ud. 30-11-2022 - 5 - 3. Avverso la predetta sentenza proponeva ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],affidandolo a cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] controricorso. CONSIDERATOCHE: 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 4 ) cod. proc. civ., con riferimento al motivo di gravame afferente la nullità della sentenza d i primo grado per omessa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a base del rigetto delle eccezioni di decadenza ed improcedibilità dell’azione di cui all’art. 1168 cod. civ. per decorrenza del termine decennale. 1.1. Il motivo è i nammissibile . Deve ricordarsi che la sentenza d'appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente alla sentenza di primo grado. Privi di pregio sono, sono pertanto, i continui riferimenti del ricorso ai pretesi vizi della pronuncia del giudice di prime cure. Priva di pregio è la doglianza con la quale, nel primo mezzo, la ricorrente lamenta i vizi della sentenza di prime cure: la Corte d’Appello si è pronunciata in modo esauriente sulla questione dell’improcedibilità già posta dall’odierna ricorrente in prime cure. 2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1168 cod. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5) cod. proc. civ. –errata applicazione del dies a quo in ordine al termine decadenziale previsto dall’art. 1168 cod. civ. Nella prospettazione della ricorrente, i picchetti in ferrosarebbero stati apposti sulla via Rivezzoli per la prima volta il 26 ottobre 2000 in contraddittorio con il tecnico comunale: fatto pacifico, in quanto risultante dal verbale del geometra del Comune di Sorrento, e non contestato, posto che all’apposizione era presente [OSCURATO:PERSONA]. Poiché i picchetti non erano più presenti in Ric. 2018 n. 16683 sez. S2 -ud. 30-11-2022 - 6 - loco,paletti sfilabili furono infissi nuovamente nell’ott obre e dicembre del 2001in luogo dei picchetti di ferro, sempre con la stessa finalità di delimitare la proprietà della [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, seguendo l’orientamento di questa Corte, l’apposizione di paletti per la stessa finalità in diverse date risponderebbe ad un disegno unico; poiché, contrariamente alla conclusione cui era giunta la Corte d’Appello, si è in presenza di atti di turbativa del possesso tra loro collegati ne deriva la conseguenza giuridica che il dies a quoda cui far decorrere il termine annuale di decadenza per la proposizione dell’azione di spoglio è quello del 26 ottobre 2000, e non dell’ottobre 2001 . Da ciò deriva l’improcedibilità della domanda in prime cure e, di conseguenza, anche la nullità dell’impugnata sentenza d’appello. 3. Il motivo è infondato. 3.1. La questione dell’improcedibilità dell’azione di spoglio per l’avvenuto decorso del termine di un annoposta nel secondo mezzo del gravame,postula una valutazione del materiale probatorio espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito,ed è in quanto tale estranea ai compiti istituzionali della Corte di legittimità (con la conseguenza che non è denunciabile, dinanzi a quest'ultima, come vizio della decisione di merito, a seguito della definitiva riformulazione dell'art. 360, n. 5, cod.proc. civ.) restando totalmente interdetta alle parti la possibilità di discutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale il giudice di merito ha compiuto le proprie valutazioni discrezionali di carattere probatorio(ex plurimis , di recente: Cass. n. 9507 del 06.04.2023). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto buon governo delprincipio più volte espress o da questa Corte in virtù del quale «nel caso di spoglio o turbativa posti in essere con una pluralità di atti, il termine utile per l'esperimento dell'azione possessoria decorre dal primo di essi soltanto se quelli successivi, Ric. 2018 n. 16683 sez. S2 -ud. 30-11-2022 - 7 - essendo strettamente collegati e connessi, devono ritenersi prosecuzione della stessa attività» ( Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20134 del 17/08/2017, Rv. 645701 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8148 del 23/05/2012, Rv. 622430 - 01) : a valle di un attento esame dellerisultanze istruttorie - espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito,estranea ai compiti istituzionali di questa Corte, stante la congruità logico- giuridica del ragionamento articolato dalla pronuncia in parte qua– il giudice di seconde cure ritiene indubbio che l’apposizione dei paletti impeditivi del passaggio risalga al mese di ottobre 2001, e che da questo momento decorra il termine decadenziale dell’azione di spoglio ex art. 1168 cod. civ. (v. sentenza, p. 10, 2° capoverso). 4. Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1168 cod. civ.Il ricorrente censura la pronuncia impugnata in quanto nulla avrebbe detto sia in merito al requisito oggettivo della privazione del possesso, violento e clandestino, sia in merito al requisito soggettivo dell’animus spoliandi, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. 4.1. Il motivo è infondato. La Corte d’Appello ha accuratamente analizzato le risultanze istruttorie prima di giungere alla conclusione – scevra da incoerenze o contraddizioni logico/giuridiche – della sussistenza della lesione del possesso degli odierni resistenti. Facendo corretta applicazione dei principi espressi da questa Corte in merito alla manifestazione univoca, e alla sufficienza dellaprova, del consenso del possessore rispetto agli atti di turbativa posti in essere da terzi, quale requisito oggettivo per la tutela possessoria, il giudice di seconde cure ha escluso tale consenso(v. sentenza, p. 10, ultimo capoverso –p. 11, righi 1-17), ricondotto dall’odierno ricorrente alla presenza occasionale del [OSCURATO:PERSONA], posto che questi proprio in tale occasione aveva Ric. 2018 n. 16683 sez. S2 -ud. 30-11-2022 - 8 - rappresentato la sua contrarietà all’apposizione dei paletti , preannunciando di opporsi a quanto visto. Anche sull’elemento soggettivo si è espressa la Corte d’Appello, correttamente richiamando quanto precisato da questa Corte in merito all’animus spoliandi, rispetto al quale è richiesta la coscienza e volontà dello spoglio, non già la convinzione di agire secondo diritto( Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2316 del 31/01/2011, Rv. 615958 –01; più di recente: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14797 del 14/06/2017, Rv. 644484 – 01 , ove si fa riferimento alla consapevolezza di agir e contro la volontà del lo spogliato). 5. Con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3)e 4) cod. proc. civ. – difetto di motivaz ione in ordine alla carenza di legittimazione attiva dei sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; carenza di legittimazione passiva della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] – Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.Nella prospettazione della ricorrente, la sentenza n. 2099/2015 emessa dalla Corte d’Appello di Napoli, dopo aver rigettato la domanda riconvenzionale spiegata dal Comune di Sorrento per sentire dichiarare acquisita per usucapione la predetta porzione di fondo, aveva definito i confini tra la proprietà privata della [OSCURATO:PERSONA] e la strada pubblica, dichiarando altresì il fondo di propr ietà della ricorrente libero da servitù di uso pubblico in favore del Comune di Sorrento. Le operazioni di apposizione dei picchetti rappresentano, dunque, la materiale e giuridica apprensione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], della parte di fondocontesa ad alios excludendi . Ne deriva, a giudizio della ricorrente, sia la carenza di legittimazione attiva degli allora attori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], essendo la legittimazione attribuibile , semmai,al Comune di Sorrento per la parte di fondo in contestazione; Ric. 2018 n. 16683 sez. S2 -ud. 30-11-2022 - 9 - sia la carenza di legittimazione passiva della [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento di merito, poiché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero dovuto proporre domanda nei confronti del Comune di Sorrento uti cives, al fine di poter continuare ad esercitare il passaggio, anche carraio, sulla strada comunale di via Rivezzoli, ridimensionata a seguito della sentenza di definizione dei confini tra proprietà [OSCURATO:PERSONA] e strada pubblica. 6. Con il quinto motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., in riferimento alla sussistenza della servitù di passo, pedonale e carrabile, esercitata dagli odierni resistenti sull’area oggetto di causa. Lamenta la ricorrente che della predetta sentenza n. 2099/2015 emessa dalla Corte d’Appello di Napoli e passata in giudicato, depositata dall’odierna ricorrente nel giudizio di appello pendente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la sentenza qui impugnata non avrebbe minimamente tenuto conto, limitandosi a negare gli effetti estensivi del giudicato rispetto agli appellati, terzi rispetto al richiamato giudizio. Nella prospettazione della ricorrente l’aver omesso tale fatto decisivo è errato in diritto, e conduce ad un ulteriore errore: l’aver ritenuto sussistente la servitù di passaggio , pedonale e veicolare , asseritamente esercitata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla porzione di fondo riconosciuta come di proprietà esclusiva della [OSCURATO:PERSONA] dall a sentenza n. 2099/2015 che aveva definito i confini tra la proprietà privata della [OSCURATO:PERSONA] e la strada pubblica. Come evidenziato dalla C.T.U., il passaggio veicolare su tale tratto di strada non era possibile, anteriormente ai lavori effettuati da ARIPS, conclusi nella primavera del 2000, che avevano reso carrabile il tratto confinante con la proprietà della ricorrente. La piccola porzione di fondo era stata, dunque, oggetto di occupazione da parte dell’ente territoriale per i lavori di adeguamento dell’acquedotto sorrentino; a seguito Ric. 2018 n. 16683 sez. S2 -ud. 30-11-2022 - 10 - dell’intervento dell’Autorità giudiziaria il Comune avevatrasferito l’area alla [OSCURATO:PERSONA] mediante l’immissione in possesso avvenuta tramite infissione al suolo di picchetti metallici (“dimensionamento ”) , nell’ottobre del 2000. 6.1. Per ragioni logiche, è opportuno esaminare unitamente il quarto e il quinto motivo, edentrambi sono in parte infondati, in parte inammissibili. Occorre premettere – come del resto rilevato nel controricorso - che l'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. , nell'attuale testo, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019 -Rv. 655413 – 01; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018 -Rv. 651305 – 01; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 14802 del 14/06/2017 -Rv. 644485 - 01). Secondo i principi fissati da Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 (Rv. 629831 -01), quindi, l’ipotesi di cui all’art. 360, n. 5), cod. proc. civ., deve essere riferita ad un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6), e 369, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare: 1) il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso; 2) il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente; 3) il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di Ric. 2018 n. 16683 sez. S2 -ud. 30-11-2022 - 11 - discussione processuale tra le parti; 4) la sua "decisività". Ciò fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018 - Rv. 651028 - 01), e ciò in quanto le deduzioni aventi ad oggetto la persuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie attengono alla mera sufficienza della motivazione, e cioè ad un profilo non (più) deducibile come motivo di ricorso (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11863 del 15/05/2018 - Rv. 648686 -01). 6.2. Tanto premesso, è infondato il quarto motivo di gravame: l a pronuncia ha affrontato la questione dell’assenza dell a legittimazione attiva degli allora attori e passiva dell’allora convenuta, distinguendo tra il giudizio petitorio, cui va riferita la sentenza n. 2099/2015avente ad oggetto il regolamento di confini tra il Comune di Sorrento e la [OSCURATO:PERSONA];e giudizio vertente sulla tutela possessori a , cui va riferita la pronuncia impugnata ( v. sentenza, p. 13, 1° capoverso) . Correttamente il giudice di seconde cure – di nuovo richiamando principi consolidati espressi da questa Corte - sottolinea come nel giudizio possessorio assume rilievo esclusivo la situazione di fatto esistente al momento dello spoglio tutelata in quanto corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale sulla cosa. Nel giudizio possessorio, infatti, l'accoglimento della domanda prescinde dall'accertamento della legittimità del possesso, perché è finalizzato a dare tutela a una mera situazione di fatto avente i caratteri esteriori della proprietà o di un altro diritto reale; sicché l'accoglimento della domanda prescinde dall'accertamento della legittimità del possesso (ex Ric. 2018 n. 16683 sez. S2 -ud. 30-11-2022 - 12 - plurimis, di recente: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27513 del 02/12/2020, Rv. 659689 –01; Cass . S ez. 2 , 16/04/2019, n. 10590; Cass. Sez. 2, n. 21233 del 2009). 6.3. E’, inoltre , inammissibile la censura laddove lamenta (nel quinto mezzo di gravame) il difetto di motivazione in merito alla sussistenza della servitù di passo a favore degli odierni resistenti. Si tratta di questione di merito, attinente alla valutazione delle prove, correttamente ed esaurientemente motivata dalla Corte d’Appello (v. sentenza, pp. 15-17), pertanto sottratta al sindacato di legittimità. 7. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso, liquida le spese secondo soccombenza come da dispositivo. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in 1.800,00 per compensi, oltre ad€200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussisten