Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2024
ECLI:EU:C:2024:974
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0061
SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
21 novembre 2024 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Trasporti su strada – Disposizioni tributarie – Direttiva 1999/62/CE – Tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture – Sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in applicazione di tale direttiva – Articolo 9
bis
– Requisito di proporzionalità – Normativa nazionale che sanziona tutti gli illeciti con un’ammenda di importo forfettario»
Nella causa C‑61/23,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Administrativen sad – Haskovo (Tribunale amministrativo di Haskovo, Bulgaria), con decisione del 31 gennaio 2023, pervenuta in cancelleria il 7 febbraio 2023, nel procedimento
«Еkоstroy» EOOD
contro
[OSCURATO:PERSONA] «Patna infrastruktura»,
con l’intervento di:
Okrazhna prokuratura – Haskovo,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta da T. von Danwitz, vicepresidente della Corte, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, A. Kumin (relatore) e I. Ziemele, giudici,
avvocato generale: P. Pikamäe
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
–
per la «Еkоstroy» EOOD, da A.P. Petrova, advokat;
–
per il governo bulgaro, da T. Mitova e S. Ruseva, in qualità di agenti;
–
per la Commissione europea, da P. Messina e I. Zaloguin, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 9
bis
della direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture (
GU 1999, L 187, pag. 42
), come modificata dalla direttiva 2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011 (
GU 2011, L 269, pag. 1
) (in prosieguo: la «direttiva 1999/62»).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la «Еkоstroy» EOOD, una società stabilita in Bulgaria, e l’[OSCURATO:PERSONA] «Patna infrastruktura» (Agenzia delle infrastrutture stradali, Bulgaria; in prosieguo: l’«API») relativamente ad una sanzione pecuniaria irrogata alla Еkоstroy per l’uso di un tratto autostradale senza aver versato l’importo del pedaggio richiesto nonché senza il pagamento eventuale di un onere stradale compensativo forfettario.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3
Il considerando 1 della direttiva 1999/62 enuncia quanto segue:
«[Considerando] che l’eliminazione delle distorsioni di concorrenza tra le imprese di trasporto degli [OSCURATO:PERSONA] membri richiede nel contempo l’armonizzazione dei sistemi di prelievo e l’istituzione di equi meccanismi di imputazione ai trasportatori dei costi delle infrastrutture».
4
L’articolo 1, primo comma, di tale direttiva prevede che:
«La presente direttiva riguarda le tasse sugli autoveicoli nonché i pedaggi e i diritti d’utenza gravanti sugli autoveicoli, quali definiti all’articolo 2».
5
L’articolo 2 della direttiva in parola così dispone:
«Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:
(...)
b)
“pedaggio”, il pagamento di una somma determinata per un autoveicolo sulla base della distanza percorsa su una certa infrastruttura e del tipo di veicolo, comprendente un onere per l’infrastruttura e/o un onere per i costi esterni;
(...)
d)
“autoveicolo”, un veicolo a motore o un insieme di autoarticolati, adibito o usato per il trasporto su strada di merci e che abbia un peso totale a pieno carico autorizzato superiore a 3,5 tonnellate;
e)
“autoveicolo della categoria [OSCURATO:PERSONA] 0, [OSCURATO:PERSONA] I, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] V, EEV”, un autoveicolo conforme ai limiti di emissione indicati nell’allegato 0;
f)
“tipo di autoveicolo”, categoria nella quale un autoveicolo è classificato sulla base del numero di assi, delle sue dimensioni o del suo peso o altri criteri di classificazione dell’autoveicolo in base al danno arrecato alla strada (...)
(...)».
6
Gli articoli da 7 a 7
duodecies
della medesima direttiva riguardano in particolare i principi e le regole fondamentali riguardanti l’introduzione e/o la manutenzione di un sistema di pedaggio, i diritti d’utenza, gli oneri nonché la tariffazione.
7
Ai sensi dell’articolo 9
bis
della direttiva 1999/62:
«[OSCURATO:PERSONA] membri pongono in essere gli adeguati controlli e determinano il regime sanzionatorio applicabile alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva; adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive».
Diritto bulgaro
Legge sulle sanzioni e sugli illeciti amministrativi
8
L’articolo 2, paragrafo 1, dello zakon za administrativnite narushenia i nakazania (legge sulle sanzioni e sugli illeciti amministrativi, DV n. 92, del 28 novembre 1969), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: lo «ZANN»), prevede quanto segue:
«Gli atti che costituiscono illeciti amministrativi e le sanzioni di cui sono passibili sono determinati da una legge o da un decreto».
9
L’articolo 13 dello ZANN enuncia quanto segue:
«(1) Gli illeciti amministrativi sono puniti con le seguenti sanzioni amministrative:
(...)
b) l’ammenda;
(...)».
10
Secondo l’articolo 15, paragrafo 1, dello ZANN, l’ammenda è una sanzione che si traduce nel pagamento di una determinata somma di denaro.
11
L’articolo 27 dello ZANN così dispone:
«(1) La sanzione amministrativa è fissata conformemente alle disposizioni della presente legge nei limiti della sanzione prevista in caso di commissione dell’illecito.
(2) Nel determinare la sanzione, si deve tenere conto della gravità dell’illecito, dei motivi per cui è stato commesso e delle altre circostanze attenuanti e aggravanti, nonché della situazione patrimoniale dell’autore.
(3) Le circostanze attenuanti comportano l’applicazione di una sanzione più lieve, le circostanze aggravanti l’applicazione di una sanzione più severa.
(4) Salvo nei casi di cui all’articolo 15, paragrafo 2, le sanzioni previste per gli illeciti non possono essere sostituite da sanzioni meno severe.
(5) Non è neppure autorizzata la fissazione di una sanzione inferiore all’importo minimo previsto per le sanzioni costituite dall’ammenda o dall’interdizione temporanea dall’esercizio di una determinata professione o attività, salvo nei casi previsti dalla legge».
12
Ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, dello ZANN:
«In caso di illecito amministrativo di lieve entità, l’autorità investita del potere sanzionatorio non infligge al contravventore alcuna sanzione, ma emette nei suoi confronti un avvertimento scritto, indicando che, se entro un anno dalla data di efficacia dell’avvertimento commette un altro illecito amministrativo della stessa natura, costituente un caso di lieve entità, gli sarà inflitta una sanzione amministrativa per tale altro illecito. L’autorità investita del potere sanzionatorio applica, con l’avvertimento, l’articolo 20, paragrafi da 2 a 4, e l’articolo 21».
13
L’articolo 83, paragrafi 1 e 2, dello ZANN enuncia quanto segue:
«(1) Nei casi previsti dalle leggi, dai decreti, dai provvedimenti del Consiglio dei Ministri o dalle delibere municipali pertinenti, alle persone giuridiche e ai singoli imprenditori può essere inflitta una sanzione pecuniaria per mancata ottemperanza, nell’esercizio della loro attività, agli obblighi ad essi incombenti verso lo Stato o verso la municipalità.
(2) La sanzione di cui al paragrafo precedente è inflitta secondo le modalità previste dalla presente legge, qualora l’atto normativo corrispondente non disponga altrimenti».
14
Il paragrafo 1 delle disposizioni complementari dello ZANN contiene il seguente passaggio:
«Ai fini della presente legge:
1. La “scheda elettronica” è una dichiarazione elettronica su supporto cartaceo, magnetico o altro, redatta mediante un sistema amministrativo e informatico a partire da dati relativi ad illeciti ricevuti e processati da dispositivi o sistemi tecnici automatizzati.
(...)
4. Il “caso di lieve entità” è quello in cui l’illecito commesso da una persona fisica o l’inadempimento di un obbligo da parte di un imprenditore individuale, o ancora da parte di una persona giuridica presso lo Stato o il Comune, rappresenta un pericolo sociale inferiore rispetto ai casi abituali di illecito o di inadempimento del tipo di obbligo in questione, tenuto conto dell’assenza o del carattere insignificante degli effetti pregiudizievoli o di altre circostanze attenuanti».
Codice della strada
15
L’articolo 10 dello zakon za patishtata (codice della strada, DV n. 26, del 29 marzo 2000), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: lo «ZP»), prevede quanto segue:
«(1) Per l’utilizzo della rete stradale soggetta a pedaggio, è istituito un sistema misto di tassazione delle diverse categorie di veicoli stradali, nonché di oneri calcolati in funzione della durata e di oneri calcolati in funzione della distanza percorsa:
1.
un diritto d’utenza per la rete stradale soggetta a pedaggio – un bollo per i veicoli stradali ai sensi dell’articolo 10a, paragrafo 7; il pagamento del bollo conferisce a un solo veicolo stradale il diritto di utilizzare la rete stradale soggetta a pedaggio per una durata determinata;
2.
un onere per la distanza percorsa – un pedaggio per i veicoli stradali a norma dell’articolo 10b, paragrafo 3; il pagamento del pedaggio conferisce a un solo veicolo stradale il diritto di percorrere la distanza tra due punti della strada o del tratto stradale in questione; la distanza percorsa si calcola sulla base del totale dei diversi segmenti di pedaggio utilizzati dal veicolo stradale interessato e gli oneri dovuti sono determinati sulla base del totale degli oneri calcolati per i segmenti di pedaggio in questione; l’onere per la distanza percorsa è determinato secondo le caratteristiche tecniche della strada o del tratto stradale, della distanza percorsa, della categoria del veicolo stradale, del numero di assi, nonché delle sue caratteristiche ecologiche, ed è determinato per ogni strada o tratto stradale considerato isolatamente.
(2) In caso di constatazione della circolazione, sulla rete stradale soggetta a pedaggio, di un veicolo stradale per il quale l’onere corrispondente di cui al paragrafo 1 non sia stato versato, il conducente del veicolo stradale, il proprietario di quest’ultimo o un terzo può pagare un onere compensativo; in tal caso, egli è liberato dalla responsabilità amministrativa a carattere penale. In tal caso, sono altresì liberate dalla responsabilità amministrativa a carattere penale tutte le altre persone chiamate ad assumersi una tale responsabilità relativa a siffatto veicolo stradale.
(...)
(6) L’importo degli oneri di cui ai paragrafi 1, 2, 4 e 5, nonché all’articolo 10b, paragrafo 5, è determinato da un tariffario del Consiglio dei ministri su proposta del ministro dello sviluppo regionale e dei lavori pubblici. Le condizioni e la procedura di riscossione degli oneri di cui ai paragrafi 4 e 5 sono determinate con decreto del Consiglio dei ministri su proposta del ministro dello sviluppo regionale e dei lavori pubblici. (...)
(7) Le condizioni, la procedura e le regole per l’istituzione e il funzionamento di un sistema misto di tassazione delle diverse categorie di veicoli stradali, calcolato in funzione della durata e della distanza percorsa, sono determinate con decreto del Consiglio dei ministri conformemente ai requisiti della direttiva [1999/62] e della direttiva 2004/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l’interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità [(
GU 2004, L 166, pag. 124
)]. Il decreto determina altresì le condizioni e la procedura di riscossione degli oneri di cui ai paragrafi 1 e 2 e all’articolo 10b, paragrafo 5.
(...)».
16
L’articolo 10b dello ZP dispone quanto segue:
«(1) I pedaggi sono fissati in funzione delle caratteristiche tecniche della strada o del tratto stradale, della distanza percorsa, della categoria di veicoli stradali e del numero dei suoi assi, nonché delle sue caratteristiche ecologiche, e sono determinati per ogni strada o tratto stradale.
(2) Il controllo del veicolo stradale all’entrata e all’uscita dalla rete stradale soggetta a pedaggio, la contabilizzazione della distanza che ha percorso, nonché il pagamento del pedaggio sono effettuati tramite il sistema di rilevamento elettronico del pedaggio. (...)
(3) Il pedaggio è pagato dal proprietario o dal conducente del veicolo stradale per tutti i veicoli stradali di massa totale massima tecnicamente ammissibile superiore a 3,5 tonnellate, diversi da quelli di cui all’articolo 10a, paragrafo 9, ed il pagamento di tale pedaggio conferisce il diritto al veicolo stradale per il quale è stato versato di percorrere una distanza determinata tra due punti.
(4) L’importo del pedaggio dovuto è determinato sulla base dei dati di pedaggio effettivamente ottenuti, certificati secondo le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 10, paragrafo 7, o mediante l’acquisto della carta stradale unica che conferisce all’utente della strada il diritto di percorrere la distanza che egli abbia previamente dichiarato su una determinata strada, poiché quest’ultima è valida solo per il veicolo stradale il cui numero di immatricolazione sia stato correttamente dichiarato dal proprietario o dal conducente del veicolo. Il decreto di cui all’articolo 10, paragrafo 7, stabilisce altresì le modalità di calcolo e di pagamento del pedaggio dovuto.
(4a) La responsabilità per i dati erroneamente dichiarati nella carta stradale incombe al proprietario o al conducente. In caso di dati erroneamente dichiarati per quanto concerne il numero di immatricolazione del veicolo stradale, ivi incluso lo Stato in cui è immatricolato, o il periodo di validità della carta stradale, il pedaggio sarà considerato non pagato per il veicolo stradale.
(5) Nel caso in cui la distanza realmente percorsa sia impossibile da stabilire per ragioni non imputabili a un malfunzionamento tecnico del sistema di rilevamento elettronico del pedaggio gestito da[ll’API], si considera che il veicolo stradale in questione abbia percorso una distanza corrispondente al più lungo tratto tra due punti della rete stradale soggetta a pedaggio, determinato in funzione della strada più diretta lungo la rete stradale soggetta a pedaggio, nel qual caso il proprietario o il conducente paga un onere massimo, determinato nel tariffario di cui all’articolo 10, paragrafo 6.
(...)».
17
Il paragrafo 1 delle disposizioni complementari dello ZP contiene il seguente passaggio:
«Punto 31: La “rete stradale soggetta a pedaggio” è un sistema di strade e dei loro tratti il cui accesso è subordinato alla riscossione di un bollo o di un pedaggio: tale sistema è stato stabilito dal Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3.
(...)
Punto 35: Il “segmento di pedaggio” designa una parte specifica di strada o di tratto stradale della rete stradale soggetta a pedaggio, individuata mediante un numero di identificazione e la direzione della circolazione, il cui accesso è subordinato a un pedaggio in funzione della lunghezza del segmento di pedaggio e del tasso determinato nel tariffario di cui all’articolo 10, paragrafo 6, per la strada o, a seconda dei casi, per il tratto stradale».
Legge sulla circolazione stradale
18
L’articolo 102, paragrafo 2 dello zakon za dvizhenieto po patishtata (legge sulla circolazione stradale, DV n. 20, del 5 marzo 1999), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: lo «ZDP»), dispone quanto segue:
«Il proprietario non può autorizzare la circolazione di un veicolo stradale su una strada facente parte della rete stradale soggetta a pedaggio se per tale veicolo stradale non sono stati adempiuti gli obblighi relativi alla determinazione dell’importo e al pagamento dell’onere corrispondente ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, dello [ZP] in funzione della categoria del veicolo stradale. Se un conducente del veicolo è menzionato nel certificato di immatricolazione, costui adempie l’obbligo».
19
L’articolo 167a dello ZDP enuncia quanto segue:
«(1) L’[API] esercita un controllo sul pagamento dell’onere corrispondente di cui all’articolo 10, paragrafo 1, dello [ZP], mediante il sistema di rilevamento elettronico del pedaggio.
(...)
(3) Il sistema di rilevamento elettronico del pedaggio di cui all’articolo 10, paragrafo 1, dello [ZP] genera rapporti per ciascun illecito constatato ai sensi dell’articolo 179, paragrafi 3 – 3c, ai quali sono automaticamente allegate immagini statiche sotto forma di fotografie e/o immagini in movimento [sotto forma di] registrazioni video. I rapporti, accompagnati dalle immagini statiche sotto forma di fotografie e/o immagini in movimento [sotto forma di] registrazioni video, che vi sono allegate, costituiscono la prova delle circostanze che vi si riflettono per quanto riguarda il veicolo stradale, la targa di immatricolazione, la data, l’ora e il luogo di circolazione su un tratto stradale facente parte della rete stradale soggetta a pedaggio, nonché la localizzazione del dispositivo tecnico facente parte del sistema.
(...)».
20
L’articolo 179 dello ZDP, ai paragrafi 3 – 3b, enuncia che:
«(3) Il conducente di un veicolo stradale che circola su una strada facente parte della rete stradale soggetta a pedaggio, senza aver versato l’onere dovuto in virtù dell’articolo 10, paragrafo 1, punto 1, dello [ZP] per tale veicolo, è passibile di ammenda pari a 300 [leva bulgari (BGN)].
(3а) Il conducente di un veicolo stradale della categoria di cui all’articolo 10b, paragrafo 3, dello [ZP] che circola su una strada facente parte della rete stradale a pedaggio senza che siano stati adempiuti i corrispondenti obblighi inerenti a tale veicolo attinenti alla determinazione della distanza percorsa, conformemente ai requisiti dello [ZP], sul tratto stradale facente parte della rete stradale a pedaggio che ha iniziato ad utilizzare, o che non ha acquistato una carta stradale di tale rete, è passibile, a seconda della categoria di veicolo stradale, di ammenda di importo pari a BGN 1800.
(3b) Il proprietario di un veicolo stradale della categoria di cui all’articolo 10b, paragrafo 3, dello [ZP] per il quale l’onere dovuto ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, punto 2, della medesima legge non è stato versato, in tutto o in parte, ivi incluso a causa di una dichiarazione inesatta di dati, di cui all’articolo 10b, paragrafo 1, della medesima legge, è passibile di ammenda di importo pari a BGN 2500. Se un conduttore del veicolo stradale è stato registrato, l’ammenda è a costui inflitta. Se il proprietario o il conduttore registrato è una persona giuridica, a quest’ultima è inflitta una sanzione pecuniaria pari a BGN 2500».
21
L’articolo 187a, paragrafi 1 e 2, dello ZDP prevede che:
«(1) In caso di constatazione di illeciti di cui all’articolo 179, paragrafi 3 – 3b, in assenza di contravventore, si considera che il veicolo stradale sia stato guidato dal suo proprietario o dal conducente, qualora un conducente del veicolo sia menzionato nel certificato di immatricolazione del veicolo, salvo che sia dimostrato che il veicolo stradale era guidato da un terzo.
(2) Se il proprietario del veicolo stradale è una persona giuridica o un imprenditore individuale, il proprietario che ha autorizzato la circolazione del veicolo stradale, senza aver adempiuto gli obblighi relativi alla determinazione dell’importo e al pagamento dell’onere corrispondente di cui all’articolo 10, paragrafo 1, dello [ZP], è passibile di sanzione pecuniaria determinata come segue:
1.
ai sensi dell’articolo 179, paragrafo 3 – un importo di BGN 300;
2.
ai sensi dell’articolo 179, paragrafo 3a – un importo di BGN 1800;
3.
ai sensi dell’articolo 179, paragrafo 3b – un importo di BGN 2500».
22
In forza dell’articolo 189h dello ZDP, le violazioni di tale legge non sono disciplinate dagli articoli 28 e 58d dello ZANN.
Tariffario degli oneri per la percorrenza e l’utilizzo della rete stradale nazionale
23
L’articolo 27 del tariffario degli oneri per la percorrenza e l’utilizzo della rete stradale nazionale, adottato con decreto del Consiglio dei Ministri n. 370, del 20 dicembre 2019 (DV n. 101, del 27 dicembre 2019), nella versione applicabile ai fatti del procedimento principale (in prosieguo: il «tariffario degli oneri»), fissa l’importo dell’onere per la distanza percorsa, al pagamento del quale è assoggettato l’utilizzo da parte dei veicoli stradali dell’infrastruttura stradale a pagamento. Per quanto riguarda le autostrade, tale pedaggio ammonta a BGN/km 0,08 per un autoveicolo pesante della categoria [OSCURATO:PERSONA] III, di massa tecnicamente ammissibile superiore a 12 tonnellate e avente due o tre assi, e a BGN/km 0,16 per un autoveicolo pesante di tale categoria ma avente quattro e più assi.
24
L’articolo 28, paragrafo 1, del tariffario degli oneri prevede che, qualora sia constatata la circolazione di un veicolo stradale sulla rete stradale soggetta a pedaggio, quando l’onere corrispondente di cui all’articolo 10, paragrafo 1, punto 2, dello ZP non sia stato versato ai sensi dell’articolo 10b, paragrafo 3, dello ZP, l’onere compensativo che deve pagare il conducente del veicolo stradale immatricolato in Bulgaria, il suo proprietario o un terzo ammonta a BGN 750 nel caso in cui il veicolo sia un autoveicolo pesante con una massa totale massima tecnicamente ammissibile superiore a 12 tonnellate, avente quattro e più assi.
25
Secondo l’articolo 29, paragrafo 1, del tariffario degli oneri, nel caso in cui la distanza realmente percorsa sia impossibile da stabilire per ragioni non imputabili a un malfunzionamento tecnico del sistema di rilevamento elettronico del pedaggio, si considera che il veicolo stradale immatricolato in Bulgaria abbia percorso una distanza corrispondente al tratto più lungo tra due punti della rete stradale soggetta a pedaggio, determinato in funzione della strada più diretta lungo la rete stradale soggetta a pedaggio, nel qual caso il proprietario o il conducente paga un onere massimo di BGN 167 qualora il veicolo sia un veicolo pesante adibito al trasporto di merci della categoria [OSCURATO:PERSONA], di massa totale massima tecnicamente ammissibile superiore a 12 tonnellate, avente quattro e più assi.
Procedimento principale e questione pregiudiziale
26
Il 18 gennaio 2022 su un’autostrada facente parte della rete stradale soggetta a pedaggio della Bulgaria, è stata accertata la circolazione di un veicolo pesante adibito al trasporto di merci, di massa totale massima tecnicamente ammissibile di 44 tonnellate, facente parte della categoria [OSCURATO:PERSONA], avente cinque assi e appartenente alla [OSCURATO:PERSONA]. In conformità all’articolo 27 del tariffario degli oneri, l’importo dell’onere per un veicolo di questo tipo è di BGN 0,16/km.
27
Dopo aver rilevato che le caratteristiche tecniche reali del veicolo controllato non corrispondevano a quelle che la [OSCURATO:PERSONA] aveva indicato il giorno stesso nella sua dichiarazione di pedaggio, vale a dire un veicolo dotato soltanto di due assi, per il quale il pedaggio è di BGN/km 0,08, l’API ha constatato un’infrazione all’articolo 102, paragrafo 2, dello ZDP.
28
Con una scheda elettronica, l’API ha inflitto alla [OSCURATO:PERSONA] una sanzione pecuniaria di BGN 2500 sulla base dell’articolo 187a, paragrafo 2, punto 3, dello ZDP, in combinato disposto con l’articolo 179, paragrafo 3b, di tale legge. L’API le ha altresì chiesto il pagamento di un onere stradale di BGN 167 ai sensi dell’articolo 10b, paragrafo 5, dello ZP, a causa dell’impossibilità di stabilire la distanza realmente percorsa dal veicolo. Tuttavia, questa stessa scheda indicava che era possibile per la [OSCURATO:PERSONA], in forza dell’articolo 10, paragrafo 2, dello ZP, liberarsi dalla sanzione pecuniaria e dall’onere stradale mediante il pagamento, entro un termine di quattordici giorni a decorrere dalla ricezione della scheda elettronica, di un onere stradale compensativo pari a BGN 750.
29
[OSCURATO:PERSONA] ha contestato la scheda elettronica dinanzi al Rayonen sad – Svilengrad (Tribunale distrettuale di Svilengrad, Bulgaria). Con sentenza del 12 luglio 2022, tale giudice ha confermato la decisione dell’API e ha respinto il ricorso.
30
[OSCURATO:PERSONA] ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi all’Administrativen sad – Haskovo (Tribunale amministrativo di Haskovo, Bulgaria), giudice del rinvio.
31
Tale giudice esprime dubbi quanto alla questione se le sanzioni, previste all’articolo 179, paragrafi 3 –3b, dello ZDP irrogate in caso di violazione degli obblighi previsti dagli atti legislativi che recepiscono l’articolo 9
bis
della direttiva 1999/62, vale a dire un’ammenda se il contravventore è una persona fisica e una sanzione pecuniaria se il contravventore è una persona giuridica, soddisfino i requisiti previsti in quest’ultima disposizione. Infatti, tale ammenda e l’onere compensativo che il contravventore può assolvere per liberarsi dalla responsabilità amministrativa a carattere penale, sarebbero anche forfettari.
32
Il giudice del rinvio precisa al riguardo di non essere autorizzato a riformare, in funzione della natura o della gravità dell’illecito, gli importi delle sanzioni previste all’articolo 179, paragrafi 3 –3b, dello ZDP. Infatti, l’articolo 189h di tale legge gli vieterebbe di fissare una sanzione più mite o di ritenere che un fatto costituisca un caso di lieve entità alla luce della disciplina normativa, quand’anche così fosse.
33
Il giudice del rinvio non si ritiene quindi in grado di procedere a una valutazione della proporzionalità di tali sanzioni e di prendere in considerazione i diversi elementi che caratterizzano ciascun caso specifico, come la questione se l’onere dovuto non sia stato pagato in tutto o in parte, quale distanza sia stata percorsa senza che l’onere fosse stato versato o se l’illecito sia stato commesso intenzionalmente o per negligenza.
34
Tale giudice sottolinea tuttavia che il regime sanzionatorio in esame nel procedimento principale presenta differenze rispetto a quello in esame nella causa sfociata nella sentenza del 22 marzo 2017, [OSCURATO:PERSONA]-Team e Spirál-Gép.A (
C‑497/15 e C‑498/15
,
EU:C:2017:229
). Infatti, in primo luogo, la normativa applicabile in tale causa non prevedeva la possibilità di sottrarsi all’irrogazione di una sanzione mediante il pagamento di un «onere compensativo» di un importo determinato in un tariffario corrispondente. In secondo luogo, la legislazione bulgara di cui al procedimento principale prevedrebbe che, indipendentemente dall’irrogazione delle sanzioni, la persona fisica o giuridica interessata debba versare l’importo non pagato del pedaggio inerente all’utilizzo della rete stradale. Quest’ultimo sarebbe determinato, nel caso in cui fosse impossibile stabilire la distanza realmente percorsa, secondo un importo massimo forfettario, alla tariffa di cui all’articolo 10, paragrafo 6, dello ZP, fermo restando che, in forza dell’articolo 10b, paragrafo 5, della medesima legge, si ritiene che il veicolo stradale in questione abbia percorso una distanza corrispondente al tratto più lungo tra due punti della rete stradale soggetta a pedaggio, determinato sulla strada più diretta lungo la rete stradale soggetta a pedaggio.
35
In tali circostanze l’Administrativen sad – Haskovo (Tribunale amministrativo di Haskovo) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 9
bis
della direttiva [1999/62] debba essere interpretato nel senso che il requisito, previsto [a] detto articolo, del carattere proporzionato delle sanzioni per le violazioni delle disposizioni nazionali adottate ai sensi di detta direttiva osta a una disciplina nazionale come quella oggetto del procedimento principale che prevede l’imposizione […] di una sanzione pecuniaria in misura forfettaria per violazioni delle disposizioni sull’obbligo di previa determinazione e previo pagamento di un pedaggio per l’utilizzo dell’infrastruttura stradale nazionale a prescindere dalla tipologia e dalla gravità di dette violazioni, fermo restando che è prevista la possibilità di liberarsi dalla responsabilità a titolo di illecito amministrativo mediante il pagamento di una cosiddetta “tassa compensativa”».
Sulla questione pregiudiziale
36
Con la sua unica questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 9
bis
della direttiva 1999/62 debba essere interpretato nel senso che il requisito di proporzionalità che esso pone osta a un regime sanzionatorio che prevede l’irrogazione di un’ammenda o di una sanzione pecuniaria di importo forfettario per tutte le violazioni, indipendentemente dalla loro natura e dalla loro gravità, delle norme relative all’obbligo di pagamento preventivo del pedaggio inerente all’utilizzo di un’infrastruttura stradale, con la possibilità di essere esonerati da tali sanzioni pagando un «onere compensativo» di importo forfettario.
37
L’articolo 9
bis
della direttiva 1999/62 prevede che gli [OSCURATO:PERSONA] membri pongono in essere gli adeguati controlli e determinano il regime sanzionatorio applicabile alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in applicazione di tale direttiva, che essi adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione e che le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
38
Nel caso di specie, il giudice del rinvio si limita a interrogare la Corte sulla portata del principio di proporzionalità delle sanzioni previsto da tale disposizione.
39
A tal riguardo, perché sia attuato il principio di proporzionalità in virtù della direttiva 1999/62, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono adottare i necessari atti giuridici ai sensi del diritto interno, l’articolo 9
bis
di tale direttiva enuncia un obbligo che, per sua natura, richiede l’intervento di un atto degli [OSCURATO:PERSONA] membri, i quali dispongono di un ampio margine di discrezionalità al momento di trasporre tale obbligo (sentenza del 4 ottobre 2018, [OSCURATO:PERSONA] N&N,
C‑384/17
,
EU:C:2018:810
, punto
51
).
40
Tuttavia, la direttiva
de qua
non contiene norme più precise per quanto attiene alla fissazione delle sanzioni nazionali e non stabilisce, in particolare, alcun criterio esplicito in ordine alla valutazione della proporzionalità delle sanzioni medesime (sentenza del 4 ottobre 2018, [OSCURATO:PERSONA] N&N,
C‑384/17
,
EU:C:2018:810
, punto
52
e giurisprudenza citata).
41
Secondo una giurisprudenza costante, in mancanza di armonizzazione della normativa dell’Unione nel settore delle sanzioni applicabili in caso di inosservanza delle condizioni previste da un regime istituito da tale normativa, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono scegliere le sanzioni che sembrano loro appropriate. Essi tuttavia sono tenuti ad esercitare questa competenza nel rispetto del diritto dell’Unione e dei suoi principi generali (sentenza del 22 marzo 2017, [OSCURATO:PERSONA]-Team e Spirál-Gép.A,
C‑497/15 e C‑498/15
,
EU:C:2017:229
, punto
39
nonché giurisprudenza citata).
42
Il principio di proporzionalità fa parte dei principi generali del diritto dell’Unione che devono essere rispettati da una normativa nazionale che rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione o che costituisce attuazione del medesimo, anche in assenza di armonizzazione della normativa dell’Unione nel settore delle sanzioni applicabili (sentenza del 4 maggio 2023, Agenția Națională de Integritate,
C‑40/21
,
EU:C:2023:367
, punto
49
e giurisprudenza citata).
43
Così, le misure repressive consentite dalla normativa nazionale rilevante non devono eccedere i limiti di ciò che è idoneo e necessario al conseguimento degli scopi legittimamente perseguiti da tale normativa, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (sentenza del 22 marzo 2017, [OSCURATO:PERSONA]-Team e Spirál-Gép.A,
C‑497/15 e C‑498/15
,
EU:C:2017:229
, punto
40
nonché giurisprudenza citata). In particolare, la severità della sanzione irrogata deve essere adeguata alla gravità dell’infrazione che essa intende sanzionare (sentenza del 4 maggio 2023, Agenția Națională de Integritate,
C‑40/21
,
EU:C:2023:367
, punto
51
e giurisprudenza citata).
44
Per quanto concerne gli scopi perseguiti dalla direttiva 1999/62, dal considerando 1 della medesima risulta che questi ultimi consistono nel contempo nell’armonizzazione dei sistemi di prelievo e nell’istituzione di equi meccanismi di imputazione ai trasportatori dei costi delle infrastrutture, in vista dell’eliminazione delle distorsioni di concorrenza tra le imprese di trasporto degli [OSCURATO:PERSONA] membri.
45
La Corte ha statuito, in tale contesto, che la severità delle sanzioni deve essere adeguata alla gravità delle violazioni che esse reprimono e comportare, in particolare, un effetto realmente dissuasivo, fermo restando il rispetto del principio generale di proporzionalità (sentenza del 22 marzo 2017, [OSCURATO:PERSONA]-Team e Spirál-Gép.A,
C‑497/15 e C‑498/15
,
EU:C:2017:229
, punto
42
nonché giurisprudenza citata).
46
Inoltre il principio di proporzionalità si impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri non solamente per quanto concerne la determinazione degli elementi costitutivi di un’infrazione e delle norme relative all’importo delle sanzioni, ma anche riguardo alla valutazione degli elementi di cui si può tenere conto per la fissazione dell’importo della sanzione (sentenza del 22 marzo 2017, [OSCURATO:PERSONA]-Team e Spirál-Gép.A,
C‑497/15 e C‑498/15
,
EU:C:2017:229
, punto
43
nonché giurisprudenza citata).
47
Pertanto, tale principio non esige solamente che la sanzione inflitta rifletta la gravità della violazione, ma anche che, nella determinazione della sanzione nonché dell’importo dell’ammenda, si tenga conto delle specifiche circostanze del caso di specie (sentenza del 4 ottobre 2018, [OSCURATO:PERSONA] N&N,
C‑384/17
,
EU:C:2018:810
, punto
45
).
48
Nel caso di specie, l’articolo 179, paragrafi 3 –3b, dello ZDP prevede, in caso di violazione di diverse disposizioni sostanziali di tale legge, ammende e sanzioni pecuniarie che ammontano a un importo forfettario, rispettivamente, di BGN 300, di BGN 1800 o di BGN 2500.
49
Inoltre, come il giudice del rinvio indica, lo ZDP non autorizza il Tribunale adito a riformare le ammende o le sanzioni pecuniarie inflitte e, in particolare, a ridurne gli importi forfettari in funzione della natura o della gravità della violazione commessa. Più in particolare, il regime sanzionatorio in esame nel procedimento principale non consente di tenere conto del grado di intenzionalità o di negligenza dell’inadempienza commessa ed esclude segnatamente, come risulta dall’articolo 189h dello ZDP, l’applicazione delle circostanze attenuanti in linea di principio prevista dallo ZANN.
50
Pertanto, la sola graduazione delle ammende prevista da tale regime è quella relativa alla categoria in cui rientra il veicolo in esame, la quale è stabilita in base al numero dei suoi assi. Orbene, una tale graduazione, priva di qualsivoglia rapporto con il comportamento del titolare del veicolo o del suo conducente, non tiene conto della natura e della gravità dell’illecito commesso. Così, in particolare, il giudice adito non può prendere in considerazione, in sede di irrogazione della sanzione, la distanza percorsa dal veicolo senza che il conducente abbia versato l’importo del pedaggio richiesto, poiché l’importo dell’ammenda che sanziona l’inosservanza dell’obbligo di pagamento è forfettario e non varia in funzione né dei chilometri percorsi senza autorizzazione, né tanto meno del fatto che il contravventore abbia o meno versato preventivamente l’importo di un pedaggio per un determinato itinerario. Inoltre, qualsiasi graduazione è esclusa anche se la distanza può essere calcolata successivamente.
51
Inoltre, occorre ricordare che, in conformità con i requisiti della direttiva 1999/62, previsti segnatamente agli articoli da 7 a 7
duodecies
di quest’ultima, il sistema di pedaggio stradale in esame nel procedimento principale è stato concepito in modo tale che la partecipazione degli utenti alla manutenzione dell’infrastruttura sia proporzionale al suo utilizzo e tenga in considerazione la categoria di emissione in cui rientra il veicolo utilizzato. Orbene, l’assenza di possibilità di graduare le ammende o le sanzioni pecuniarie secondo la gravità dell’illecito commesso può essere contraria a tale principio di partecipazione.
52
Così, con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio, il regime sanzionatorio in esame nel procedimento principale non prevede alcuna possibilità di individualizzazione della sanzione da parte dei giudici nazionali.
53
In tale contesto, l’applicazione di un’ammenda o di una sanzione pecuniaria di importo forfettario per qualsivoglia violazione di taluni obblighi previsti dalla legge, senza graduazione dell’importo di tale ammenda o di tale sanzione pecuniaria in funzione della gravità dell’illecito, come previsto dal regime sanzionatorio in esame nel procedimento principale, risulta sproporzionata rispetto agli scopi contemplati dalla normativa dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 22 marzo 2017, [OSCURATO:PERSONA]-Team e Spirál-Gép.A,
C‑497/15 e C‑498/15
,
EU:C:2017:229
, punto
49
nonché giurisprudenza citata).
54
La circostanza che, nel caso di specie, la normativa nazionale in esame nel procedimento principale preveda la possibilità di essere esonerato dalla responsabilità amministrativa a carattere penale in cui si è incorsi versando un «onere compensativo» non è tale da modificare la conclusione secondo cui una siffatta normativa nazionale è contraria al diritto dell’Unione.
55
Infatti, tale «onere compensativo» è fissato in un importo forfettario, che è pari a BGN 750 qualora il veicolo sia un autoveicolo pesante adibito al trasporto di merci di massa totale massima tecnicamente ammissibile superiore a 12 tonnellate, avente almeno quattro assi, e tale importo non sembra essere graduabile neppure in funzione della gravità dell’illecito, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
56
Inoltre, dal fascicolo di cui dispone la Corte sembra emergere che l’importo dell’«onere compensativo» varia in funzione del tipo di veicoli. In un caso del genere, fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, la normativa relativa all’«onere compensativo» confermerebbe altresì il carattere sproporzionato del regime sanzionatorio in esame nel procedimento principale alla luce degli scopi previsti dalla normativa dell’Unione quali menzionati al punto 44 della presente sentenza.
57
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 9
bis
della direttiva 1999/62 deve essere interpretato nel senso che il requisito di proporzionalità che esso pone osta a un regime sanzionatorio che prevede l’irrogazione di un’ammenda o di una sanzione pecuniaria di importo forfettario per tutte le violazioni, indipendentemente dalla loro natura e dalla loro gravità, delle norme relative all’obbligo di pagamento preventivo del pedaggio inerente all’utilizzo di un’infrastruttura stradale, ivi incluso qualora tale regime offra la possibilità di essere esonerati dalla responsabilità amministrativa a carattere penale pagando un «onere compensativo» di importo forfettario.
Sulle spese
58
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:
L’articolo 9
bis
della direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture, come modificata dalla direttiva 2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011,
deve essere interpretato nel senso che il requisito di proporzionalità che esso pone osta a un regime sanzionatorio che prevede l’irrogazione di un’ammenda o di una sanzione pecuniaria di importo forfettario per tutte le violazioni, indipendentemente dalla loro natura e dalla loro gravità, delle norme relative all’obbligo di pagamento preventivo del pedaggio inerente all’utilizzo di un’infrastruttura stradale, ivi incluso qualora tale regime offra la possibilità di essere esonerati dalla responsabilità amministrativa a carattere penale pagando un «onere compensativo» di importo forfettario.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il bulgaro.