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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 40793/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 7ARDI rato a SERIATE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso ia sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e h ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore SABRiNA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]., Gen. si riporta alla requisitoria depositata in atti e conclude per l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni ex art 616 C.P.P. udito ,.:sif-zisore L'avvocatci [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accegiirnento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata del 14.03.2021, la Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 7.02.2020 dal Tribunale di Verona, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle condotte di minaccia grave di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen. per essere í reati ascritti estinti per remissione di querela, accettata; ha, altresì, rideterminato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche nonché la sospensione condizionale ex. art. 163 cod. pen., la pena per le residue imputazioni - sostituzione di persona ex. art. 494 cod. pen. - in giorni venti di reclusione; e ha, infine, revocato le statuizioni civili.

2. Avverso la predetta sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, prospettando due motivi. 2.1.Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per avere, la Corte di appello, ritenuto erroneamente integrata la fattispecie di cui all'art. 494 cod. pen. (sostituzione di persona) in luogo di quella prevista dall'art. 640 cod. pen. (truffa).

In particolare, si evidenzia che l'art. 494 cod. pen. punisce colui che per procurare a sé o ad altri un vantaggio o per recare ad alti un danno induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o artribuendo a sé o ad altri un falso nome o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, mentre la fattispecie di cui all'art. 640 cod. pen. punisce chi induce la vittima in errore a mezzo di artifizio raggiri per procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto con altrui danno; pertanto, le due fattispecie sono poste a tutela di beni giuridici differenti, atteso che la truffa mira a preservare il patrimonio della vittima raggirata, mentre l'oggetto di tutela riguardo al delitto di cui all'art. 494 cod. pen., secondo la richiamata giurisprudenza di legittimità (vd.

Cass. n. 46674/2007), è l'interesse relativo alla pubblica fede, che può essere sorpresa da inganni relativi alla vera essenza di una persona o alla sua identità o ai suoi attributi sociali, ovvero da inganni che possono superare a ristretta cerchia di un determinato destinatario; sicchè il legislatore na ravvisato in essi una costante insidia alla fede pubblica e non soltanto alla fede privata e alla tutela civilistica del diritto al nome; ne discende che occorre valutare caso per caso quale fattispecie ricorra in concreto laddove nel caso di specie I bene giuridico offeso non è altro che il patrimonio della vittima persona offesa; persona offesa che, dapprima, si era costituita parte civile, salvo successivamente rimettere la querela sporta a seguito dell'avvenuto risarcimento del danno operato dall'Horvat.

Aspetto su cui la Corte non argomenta.

Ne consegue che, per l'avvenuta remissione della querela, anche per l'ipotesi della truffa debba necessariamente pronunciarsi sentenza di non doversi procedere poiché è venuta meno una condizione di procedibilità. 2.2.Con il seconoo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'ad, 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., laddove, ia Corte di Appello, nel rideterminare la pena in capo al ricorrente, senza motivare adeguatamente sul punto la propria scelta, condanna Horvat a giorni venti di reclusione, concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena in luogo deil'applicazione dell'art. 53 della L. n. 689/1981 che prevede la sostituzione delle pene detentive brevi in pena pecuniaria della specie corrispondente, in considerazione del disposto dall'art. 57, comma 2,

I. 689/1981. [OSCURATO:PERSONA] 1.II ricorso è inammissibile.

1.1. Il primo motivo è inedito.

Dalla sentenza impugnata si evince che con il primo motivo d'appello non è stato specificamente impugnato il capo della decisione relativo alla sostituzione di persona e che l'ini:ero primo motivo d'appello si incentra esclusivamente sui fatti oggetto del capo d'imputazione integranti minaccia grave.

In ogni caso quanto dedotto in ricorso in punto di qualificazione giuridica del fatto è manifestamente infondato.

Il ruolo centrale svolto nei reato di sostituzione di persona dall'evento "errore altrui' ha nato la stura alla tesi, sostenuta in dottrina e, in buona sostanza, sposata in ricorso, secondo cui sarebbe più opportuno affiancare tale reato allo schema oeila tregfa e tanto nonostante che per la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 494 cod. pen. non sia necessario il verificarsi di un vantaggio o di un danno.

Si è anche osservato al riguardo, a sostegno di tale tesi, che con tale delitto si tradirebbe sei npre eci esclusivamente la fede privata e non la pubblica e che, in ogni caso, ailorche linciano in errore sia un privato possa aversi la lesione della •iede pr:vata. aie argomento non è però decisivo.

La possibilità che sia indotto in errore un numero indeterminato di persone, e specialmente la pubbiica utohtà, è rovo sufficiente per annoverare il diritto tra quelli contro la fede pubblica e su questa base la dottrina dominante in uno alla giurisprudenza costante di questa Corte (Cass. Pen. Sez.

VI, 19.5.1987, in Riv.

Pen. 1988, 398; Cass. Pen. sez.

VI 8.11.2007, n. 46674, in Riv.

Pen. 2008, 3, 258) ha individuato proprio nella pubblica fede personale o nei contrassegni personali (di identità, di qualità, eccetera) il bene giuridico protetto dalla fattispecie: il fatto di reato, invero, lede l'interesse collettivo a che non sia ingannata la fiducia che i singoli e la generalità dei cittadini ripongono nell'identità personale, nello stato e nelle qualità giuridicamente rilevanti dichiarati nell'esplicarsi di rapporti pubblici e privati (il tutto nel solco di un indistinto dovere di solidarietà tra consociati rinveniente daii'art. 2 Cost.).

Secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata dallo stesso ricorrente (Sez. 5, n. 46674 del 08/11/2007, Rv. 238504 - 01), l'oggetto di tutela riguardo al delitto di cui all'art. 494 cod pen. è l'interesse relativo aila pubblica fede, che può essere sorpresa da inganni relativi alla vera essenza di una persona o alia sua identità o ai suoi attributi sociali, ovvero da inganni che possono superare la ristretta cerchia di un determinato destinatario; sicché ii legislatore ha ravvisato in essi una costante insidia alla fede pubblica e non soltanto alla fede privata e alla tutela civilistica del diritto al nome; costante insidia alla fede pubblica che - a differenza di quanto si assume in ricorso - costituisce di per sé la ragione stessa dell'incriminazione (laddove è la specifica finalità del vantaggio o dell'altrui danno a dar-e conto del contesto specifico in cui essa si inserisce che evidentemente nulla toglie all'essenza della falsità che nell'estrinsecarsi si connota per la sua potenzialità lesiva della fede pubblica).

In altri termini, ciò che rileva è la potenziale lesione della fede pubblica insita in una siffatta condotta ingannatoria ricadente su elementi indentificativi della persona o su qualità aventi rilievo giuridico, è cioè la sua attitudine a ledere la fede pubblica.

D'aitronde è pacifico che il reato di sostituzione di persona può concorrere formalmente con queiio di truffa, stante la diversità dei beni giuridici protetti, consistenti rispettivamente nella fede pubblica e nella tutela del patrimonio (Sez. 2, n. 26539 dei 13109/2020, Rv. 279647 - 01), ed è altrettanto pacifico che il delitto di sost:tuAone ci persona (art. 494 cod. pen.) ha natura plurioffensiva, essendo precirdinato non solo alla tutela di interessi pubblici ma anche di quelli dei soggettò privato nella cui sfera giuridica l'atto sia destinato ad incidere concretamente (cosi ,Sez. 5, n. 2:1574 del 27/03/2009, Rv. 243884 - 01; e più in generale, in relazione ai delitti contro la fede pubblica, cfr. Sez.

U, n. 46982 del 25/10/2007, kv, 237855 - 01), Sicchè a nera circosanzd - .-,orido cui la condotta tenuta dal ricorrente avrebbe avuto riperc. i nella sra giuridica - patrimoniale - del soggetto privato nulla toglie alla possibilità di integrazione da parte della stessa del reato di sostituzione di persona; il falso è concetto indissolubilmente legato all'inganno, ma non ogni inganno presuppone un falso, sicchè può dirsi ingannevole la condotta di chi induce altri in errore, procurandogli una falsa conoscenza della realtà, con la conseguenza che è ravvisabile il concorso tra il reato di falso e quello di truffa e che la configurabilità del secondo non esclude la possibilità di ravvisare gli estremi identificativi del primo.

1.2. Il secondo motivo di ricorso è generico, oltre che, anch'esso, inedito, risultando che, anzi, nell'atto dì appello, in caso di riduzione della pena, si era i chiesta espressamente la conferma della già concessa sospensione condizionale 7') della pena.

Ci'd ndi là del fatto che il ricorrente si limita a lamentare, in maniera ( dei tutto generica, la mancata sostituzione della pena detentiva breve con quella pecuniaria corrispondente senza allegare alcun elemento idoneo a suffragare tale richiesta.

Ed invero, come affermato da questa Corte nel suo massimo consesso, il giudice di appello non ha il potere di applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi se nell'atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto della decisione, dal momento che l'ambito di tale potere è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., che costituisce una eccezione alla regola generale dei principio devolutivo dell'appello e che segna anche il limite del potere discrezionale dei giudice di sostituire la pena detentiva previsto dall'art. 58 della legge n. 689 dei 1981; laddove nel caso di specie, nell'invocarsi la riduzione della pena, sì è piuttosto chiesta la conferma della sospensione condizionale della pena. 2.Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, [per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento deile spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnacorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle Questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inarnrffissibile il ricorso e condanna il ricorrente al p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 7ARDI rato a SERIATE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso ia sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e h ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore SABRiNA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]., Gen. si riporta alla requisitoria depositata in atti e conclude per l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni ex art 616 C.P.P. udito ,.:sif-zisore L'avvocatci [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accegiirnento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata del 14.03.2021, la Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 7.02.2020 dal Tribunale di Verona, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle condotte di minaccia grave di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen. per essere í reati ascritti estinti per remissione di querela, accettata; ha, altresì, rideterminato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche nonché la sospensione condizionale ex. art. 163 cod. pen., la pena per le residue imputazioni - sostituzione di persona ex. art. 494 cod. pen. - in giorni venti di reclusione; e ha, infine, revocato le statuizioni civili. 2. Avverso la predetta sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, prospettando due motivi. 2.1.Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per avere, la Corte di appello, ritenuto erroneamente integrata la fattispecie di cui all'art. 494 cod. pen. (sostituzione di persona) in luogo di quella prevista dall'art. 640 cod. pen. (truffa). In particolare, si evidenzia che l'art. 494 cod. pen. punisce colui che per procurare a sé o ad altri un vantaggio o per recare ad alti un danno induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o artribuendo a sé o ad altri un falso nome o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, mentre la fattispecie di cui all'art. 640 cod. pen. punisce chi induce la vittima in errore a mezzo di artifizio raggiri per procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto con altrui danno; pertanto, le due fattispecie sono poste a tutela di beni giuridici differenti, atteso che la truffa mira a preservare il patrimonio della vittima raggirata, mentre l'oggetto di tutela riguardo al delitto di cui all'art. 494 cod. pen., secondo la richiamata giurisprudenza di legittimità (vd. Cass. n. 46674/2007), è l'interesse relativo alla pubblica fede, che può essere sorpresa da inganni relativi alla vera essenza di una persona o alla sua identità o ai suoi attributi sociali, ovvero da inganni che possono superare a ristretta cerchia di un determinato destinatario; sicchè il legislatore na ravvisato in essi una costante insidia alla fede pubblica e non soltanto alla fede privata e alla tutela civilistica del diritto al nome; ne discende che occorre valutare caso per caso quale fattispecie ricorra in concreto laddove nel caso di specie I bene giuridico offeso non è altro che il patrimonio della vittima persona offesa; persona offesa che, dapprima, si era costituita parte civile, salvo successivamente rimettere la querela sporta a seguito dell'avvenuto risarcimento del danno operato dall'Horvat. Aspetto su cui la Corte non argomenta. Ne consegue che, per l'avvenuta remissione della querela, anche per l'ipotesi della truffa debba necessariamente pronunciarsi sentenza di non doversi procedere poiché è venuta meno una condizione di procedibilità. 2.2.Con il seconoo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'ad, 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., laddove, ia Corte di Appello, nel rideterminare la pena in capo al ricorrente, senza motivare adeguatamente sul punto la propria scelta, condanna Horvat a giorni venti di reclusione, concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena in luogo deil'applicazione dell'art. 53 della L. n. 689/1981 che prevede la sostituzione delle pene detentive brevi in pena pecuniaria della specie corrispondente, in considerazione del disposto dall'art. 57, comma 2, I. 689/1981. [OSCURATO:PERSONA] 1.II ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo è inedito. Dalla sentenza impugnata si evince che con il primo motivo d'appello non è stato specificamente impugnato il capo della decisione relativo alla sostituzione di persona e che l'ini:ero primo motivo d'appello si incentra esclusivamente sui fatti oggetto del capo d'imputazione integranti minaccia grave. In ogni caso quanto dedotto in ricorso in punto di qualificazione giuridica del fatto è manifestamente infondato. Il ruolo centrale svolto nei reato di sostituzione di persona dall'evento "errore altrui' ha nato la stura alla tesi, sostenuta in dottrina e, in buona sostanza, sposata in ricorso, secondo cui sarebbe più opportuno affiancare tale reato allo schema oeila tregfa e tanto nonostante che per la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 494 cod. pen. non sia necessario il verificarsi di un vantaggio o di un danno. Si è anche osservato al riguardo, a sostegno di tale tesi, che con tale delitto si tradirebbe sei npre eci esclusivamente la fede privata e non la pubblica e che, in ogni caso, ailorche linciano in errore sia un privato possa aversi la lesione della •iede pr:vata. aie argomento non è però decisivo. La possibilità che sia indotto in errore un numero indeterminato di persone, e specialmente la pubbiica utohtà, è rovo sufficiente per annoverare il diritto tra quelli contro la fede pubblica e su questa base la dottrina dominante in uno alla giurisprudenza costante di questa Corte (Cass. Pen. Sez. VI, 19.5.1987, in Riv. Pen. 1988, 398; Cass. Pen. sez. VI 8.11.2007, n. 46674, in Riv. Pen. 2008, 3, 258) ha individuato proprio nella pubblica fede personale o nei contrassegni personali (di identità, di qualità, eccetera) il bene giuridico protetto dalla fattispecie: il fatto di reato, invero, lede l'interesse collettivo a che non sia ingannata la fiducia che i singoli e la generalità dei cittadini ripongono nell'identità personale, nello stato e nelle qualità giuridicamente rilevanti dichiarati nell'esplicarsi di rapporti pubblici e privati (il tutto nel solco di un indistinto dovere di solidarietà tra consociati rinveniente daii'art. 2 Cost.). Secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata dallo stesso ricorrente (Sez. 5, n. 46674 del 08/11/2007, Rv. 238504 - 01), l'oggetto di tutela riguardo al delitto di cui all'art. 494 cod pen. è l'interesse relativo aila pubblica fede, che può essere sorpresa da inganni relativi alla vera essenza di una persona o alia sua identità o ai suoi attributi sociali, ovvero da inganni che possono superare la ristretta cerchia di un determinato destinatario; sicché ii legislatore ha ravvisato in essi una costante insidia alla fede pubblica e non soltanto alla fede privata e alla tutela civilistica del diritto al nome; costante insidia alla fede pubblica che - a differenza di quanto si assume in ricorso - costituisce di per sé la ragione stessa dell'incriminazione (laddove è la specifica finalità del vantaggio o dell'altrui danno a dar-e conto del contesto specifico in cui essa si inserisce che evidentemente nulla toglie all'essenza della falsità che nell'estrinsecarsi si connota per la sua potenzialità lesiva della fede pubblica). In altri termini, ciò che rileva è la potenziale lesione della fede pubblica insita in una siffatta condotta ingannatoria ricadente su elementi indentificativi della persona o su qualità aventi rilievo giuridico, è cioè la sua attitudine a ledere la fede pubblica. D'aitronde è pacifico che il reato di sostituzione di persona può concorrere formalmente con queiio di truffa, stante la diversità dei beni giuridici protetti, consistenti rispettivamente nella fede pubblica e nella tutela del patrimonio (Sez. 2, n. 26539 dei 13109/2020, Rv. 279647 - 01), ed è altrettanto pacifico che il delitto di sost:tuAone ci persona (art. 494 cod. pen.) ha natura plurioffensiva, essendo precirdinato non solo alla tutela di interessi pubblici ma anche di quelli dei soggettò privato nella cui sfera giuridica l'atto sia destinato ad incidere concretamente (cosi ,Sez. 5, n. 2:1574 del 27/03/2009, Rv. 243884 - 01; e più in generale, in relazione ai delitti contro la fede pubblica, cfr. Sez. U, n. 46982 del 25/10/2007, kv, 237855 - 01), Sicchè a nera circosanzd - .-,orido cui la condotta tenuta dal ricorrente avrebbe avuto riperc. i nella sra giuridica - patrimoniale - del soggetto privato nulla toglie alla possibilità di integrazione da parte della stessa del reato di sostituzione di persona; il falso è concetto indissolubilmente legato all'inganno, ma non ogni inganno presuppone un falso, sicchè può dirsi ingannevole la condotta di chi induce altri in errore, procurandogli una falsa conoscenza della realtà, con la conseguenza che è ravvisabile il concorso tra il reato di falso e quello di truffa e che la configurabilità del secondo non esclude la possibilità di ravvisare gli estremi identificativi del primo. 1.2. Il secondo motivo di ricorso è generico, oltre che, anch'esso, inedito, risultando che, anzi, nell'atto dì appello, in caso di riduzione della pena, si era i chiesta espressamente la conferma della già concessa sospensione condizionale 7') della pena. Ci'd ndi là del fatto che il ricorrente si limita a lamentare, in maniera ( dei tutto generica, la mancata sostituzione della pena detentiva breve con quella pecuniaria corrispondente senza allegare alcun elemento idoneo a suffragare tale richiesta. Ed invero, come affermato da questa Corte nel suo massimo consesso, il giudice di appello non ha il potere di applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi se nell'atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto della decisione, dal momento che l'ambito di tale potere è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., che costituisce una eccezione alla regola generale dei principio devolutivo dell'appello e che segna anche il limite del potere discrezionale dei giudice di sostituire la pena detentiva previsto dall'art. 58 della legge n. 689 dei 1981; laddove nel caso di specie, nell'invocarsi la riduzione della pena, sì è piuttosto chiesta la conferma della sospensione condizionale della pena. 2.Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, [per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento deile spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnacorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle Questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inarnrffissibile il ricorso e condanna il ricorrente al p
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