CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 maggio 2026
Cassazione n. 12731/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaEmilia Romagna n. 1107 del 2023, depositata il 5 dicembre 2023, nonnotificata.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13156/2024Numero sezionale 3345/2026Numero di raccolta generale 12731/2026Data pubblicazione 05/05/20261. La controversia trae origine dall’impugnazione da parte delcontribuente [OSCURATO:PERSONA] della comunicazione preventiva di iscrizioneipotecaria prevista dall’ art. 77 comma 2-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, n.07876201500000636000, notificata in data 26.10.2015, con riferimento adiverse cartelle di pagamento notificate tra il 22.8.2014 ed il 27.6.2015.In particolare, il contribuente aveva eccepito l’omessa notificazione dellecartelle presupposte, operando il disconoscimento preventivo dellaconformità all’originale dell’eventuale documentazione in fotocopia dellecartelle e delle relate di notifica.2. La CTP di Parma aveva accolto il ricorso del contribuente ritenendo chel’Agenzia delle Entrate Riscossione non avesse provato la regolare notificadelle cartelle prodromiche in mancanza della produzione della cartolina diavvenuta notificazione ai sensi dell’ art. 140 c.p.c.3. La CGT di secondo grado dell’Emilia-Romagna, adita in appellodall’Agenzia delle Entrate Riscossione, aveva respinto il gravame in ragionedella mancata produzione documentazione originale della notificazione dellecartelle prodromiche all’atto impugnato, sempre necessaria in caso dicontestazione del contribuente.4. Avverso la sentenza della CGT di secondo grado ha proposto ricorsoper cassazione l’Agenzia delle Entrate Riscossione, affidandosi ad unmotivo, e precisando che il giudizio di impugnazione proseguelimitatamente alle cartelle di pagamento nn. 07820140008595643000,07820140007374818000, 07820140009340956000, essendo intervenutala definizione agevolata delle altre.Il contribuente non si è difeso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo, la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2719 c.c. edell’art. 22 ultimo comma d.lgs. n. 546 del 1992 per aver la CGT di secondoNumero registro generale 13156/2024Numero sezionale 3345/2026Numero di raccolta generale 12731/2026Data pubblicazione 05/05/2026grado ritenuto necessario, ai fini della prova della regolarità dellanotificazione delle cartelle prodromiche all’atto impugnato, il depositodell’originale della relativa documentazione ritualmente prodotta infotocopia dall’ente, a fronte di una contestazione del tutto generica da partedel contribuente dell’esistenza stessa del documento originale.La CGT di secondo grado avrebbe così violato l’art. 2719 c.c. che,nell’ipotesi di contestazione della conformità all’originale delladocumentazione prodotta in fotocopia, non consente al giudice di privarladi ogni rilevanza probatoria ma gli impone di valutare la contestazione allaluce degli elementi istruttori disponibili, ivi compresi quelli di naturapresuntiva.La CGT di secondo grado avrebbe, altresì, violato l’art. 22 d. lgs. n. 546 del1992 che gli impone, in caso di contestazione, di ordinare la produzione ingiudizio dell’originale dei documenti contestati.1.1. Il motivo è fondato.1.2. La giurisprudenza della Corte più recente ha delineato con chiarezzala differenza, anche sotto il profilo degli effetti giuridici, tra la contestazionedella conformità all’originale di un documento prodotto in copia, ai sensidell’art. 2719 c.c., e la contestazione della mancanza del documentooriginale corrispondente alla copia prodotta in giudizio, riconducibile allafattispecie del c.d. diniego di originale.1.3. Il disconoscimento della conformità della copia all’originale, ai sensidell’art. 2719 c.c., presuppone logicamente l’esistenza del documentooriginale oggetto di comparazione dal momento che attiene al contenutodella scrittura e la contestazione non può consistere in generiche clausoledi stile perché deve, a pena di inefficacia, essere svolta attraversol’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare sia deglielementi di fatto per cui si assume differisca dell’originale, qualicancellazioni, aggiunte, abrasioni, contraffazioni. Il disconoscimentocorrettamente svolto della conformità di una copia fotografica all'originaleNumero registro generale 13156/2024Numero sezionale 3345/2026Numero di raccolta generale 12731/2026Data pubblicazione 05/05/2026del documento previsto dall'art. 2719 c.c., a differenza del disconoscimentodella provenienza e paternità della scrittura privata previsto dall’ art. 215n. 2 c.p.c., non priva necessariamente la copia della sua valenza probatoriain mancanza della produzione in giudizio dell’originale perché non impedisceal giudice di accertarne aliunde la conformità all’originale anche attraversoil ricorso ad altri mezzi di prova ivi comprese le presunzioni (Cass. n. 27633del 2018; Cass. n. 23426 del 2020; Cass. n. 24029 del 2024; Cass. n. 134del 2025).1.4. Il c.d. diniego di originale consiste, invece, nella contestazionedell’esistenza stessa dell’originale a cui la fotocopia dovrebbe riferirsi e sisostanzia nella deduzione dell’artificiosa creazione della copia in mancanzadel relativo originale da farsi valere con la proposizione della querela di falsovolta a espungere dall’ordinamento il documento artificiosamente creato erimuovere l’efficacia probatoria piena della copia fotostatica (Cass. n. 24029del 2024). In mancanza della proposizione della querela di falso le copieconservano, quindi, la loro piena efficacia probatoria.1.5. Nel caso di specie, dallo stralcio delle contestazioni riportate nelricorso, emerge che il contribuente ha contestato, sin dall’atto introduttivodel giudizio, “la stessa esistenza del documento originale con laconseguenza che nessuna fotocopia sarebbe potuta essere prodotta dalleconvenute” relativa alle notifiche svolgendo così difese incompatibili con ildisconoscimento della conformità all’originale delle copie, previsto edisciplinato dall’art. 2719 c.c.In mancanza della proposizione da parte del contribuente della querela difalso avverso le copie fotostatiche che assume artificiosamente create, ladocumentazione prodotta in copia dall’Agenzia delle Entrate Riscossione perprovare la regolarità della notificazione delle cartelle prodromiche all’attoimpugnato conserva, quindi, la sua piena efficacia probatoria senza alcunanecessità della produzione in giudizio dell’originale.Numero registro generale 13156/2024Numero sezionale 3345/2026Numero di raccolta generale 12731/2026Data pubblicazione 05/05/20261.6. La CGT di secondo grado si è discostata dai principi richiamatiladdove ha ritenuto non provata la notifica delle cartelle in mancanza delladocumentazione in originale affermando che “in questo grado di giudizio laagenzia entrate e riscossione non ha fornito la prova documentale inoriginale della notifica delle cartelle prodromiche al preavviso di iscrizioneipotecaria, sempre necessaria nei casi di contestazione da parte delcontribuente della loro mancata/inesistente notifica.”2. Il ricorso va, dunque, accolto con conseguente cassazione dellasentenza impugnata e rinvio della causa per la valutazione dell’idoneitàdella documentazione prodotta da Agenzia delle Entrate Riscossione aprovare la regolarità della notifica delle cartelle, alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, che provvederà anche allaliquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MAccoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione,a cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 21.4.2026.Il PresidenteLUCIO NAPOLITANO