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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 26999/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Milano, che ha indicato recapito PEC, avendo il ricorrente dichiarato domicilio presso lo studio del difensore, alla via Visconti di Modrone 3 in Milano; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2837, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 3.12.2020; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 21.6.2022, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa

1. L'Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA], "in quanto socio ed amministratore di fatto, nonché autore delle violazioni, unitamente" ad altri, "della società di fatto [OSCURATO:PERSONA], celata mediante interposizione soggettiva dietro la '[OSCURATO:PERSONA] società cooperativa'", l'avviso di accertamento n.

TK703400679, con il quale veniva accertato a carico della società un reddito d'impresa pari ad C 1.243.989,00" (controric., p. 1 s.), in relazione al quale erano richiesti maggiori importi per Iva, Irap e sanzioni, raggiungendosi un importo complessivo di C 497.952,00, in riferimento all'anno 2013.

In conseguenza era notificato a [OSCURATO:PERSONA], ai fini Irpef, anche l'avviso di accertamento n.

T93013F02730/2018 relativo al reddito di partecipazione presuntivamente percepito nel medesimo anno, ed imputato per c.d. trasparenza, nell'importo di Euro 335.038,00 (ibidem).

2. Il contribuente impugnava l'avviso di accertamento, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Varese, contestando di non aver mai rivestito la qualifica di amministratore di fatto della pretesa società di fatto, che era gestita da altre persone, svolgendo piuttosto il limitato compito di dipendente con funzioni di procacciatore d'affari.

La CTP rigettava il ricorso del contribuente.

3. [OSCURATO:PERSONA] spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, rinnovando le proprie censure.

Anche la CTR rigettava il ricorso proposto dal contribuente.

4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza adottata dalla CTR, affidandosi ad un motivo di ricorso.

Resiste mediante controricorso l'Amministrazione finanziaria.

4.1. In prossimità della data fissata per l'udienza il contribuente ha depositato anche memoria, con allegato provvedimento giudiziario (sent. Trib.

Penale collegiale di Milano n. 12647/21, dep. 3.2.2022) Ragioni della decisione

1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2639 cod. civ., in conseguenza alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto relative alla figura dell'amministratore di fatto.

2. Il contribuente critica la decisione adottata dalla CTR per aver fatto erronea applicazione delle regole legali e delle interpretazioni giurisprudenziali, in materia di definizione degli elementi che devono ricorrere perché possa essere attribuita ad un soggetto la qualifica di amministratore di fatto di una società.

2.1. Il contribuente lamenta che "la [OSCURATO:PERSONA] di Milano non può assolutamente conferire valenza di amministratore di fatto/socio occulto in capo al Sig. [OSCURATO:PERSONA], basandosi solo ed esclusivamente su sporadiche mai!, il cui contenuto, oltretutto, non assume quel carattere di poteri gestori tali da dimostrare lo svolgimento in modo non episodico ed occasionale di autonomi ed ampi poteri riconducibili ad un amministratore di società/cooperativa" (ric., p. 11), ed evidenzia che, in diverso giudizio, in primo grado, la CTP ha accolto le sue tesi.

Vero è piuttosto, sostiene il contribuente, che l'Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto dimostrare che il ricorrente svolgeva "attività di gestione in maniera continuativa, non episodica ed occasionale", disponendo di "autonomia decisionale interna ed esterna, con funzioni operative e di rappresentanza" (ric., p. 9).

Inoltre, sostiene il ricorrente, le testimonianze rese in sede penale dagli stessi operanti dell'Amministrazione finanziaria, che non lo nominano, dimostrano che non vi è stata ingerenza del Limido nell'Amministrazione della società.

2.1.1. In primo luogo occorre rilevare che, nella misura in cui il ricorrente, pur invocando un vizio di violazione di legge, domanda in realtà a questa Corte di legittimità di rinnovare l'esame delle prove non legali come effettuato dai giudici di merito, offendo una diversa lettura del materiale istruttorio raccolto, l'impugnazione proposta dal Limido risulta inammissibile.

2.2. In secondo luogo può evidenziarsi come l'Agenzia delle Entrate non sostenga che il Limido fosse l'unico amministratore di fatto della società, ma alleghi che collaborava con altri.

Deve quindi segnalarsi che la qualifica di amministratore di fatto della società, attribuita dall'Amministrazione finanziaria al contribuente, è stata ritenuta sussistente dalla CTR, condividendo le conclusioni cui erano pervenuti i giudici di primo grado, non solo sul fondamento di "sporadiche mail", ma anche "sul contenuto delle indagini penali in atti, sulle risultanze della verifica fiscale e sul contenuto delle intercettazioni telefoniche" (sent.

CTR, p. 4).2.3.

Più specificamente, il giudice dell'appello osserva che "come indicato nel decreto di rinvio a giudizio emesso dal gip presso il Tribunale di Milano nell'ambito del P.P. n. 56687/13 RGNR, l'appellante, lungi dall'essere un semplice dipendente del consorzio, svolgeva insieme agli altri soggetti del sodalizio criminoso, un ruolo di primo piano, curando i rapporti tra consorzio e cooperative, nonché tra cooperative e committenti, così gestendo l'amministrazione e la contabilità quotidiana'.

Tale assunto trova conferma nelle numerose e- mail rinvenute dagli operanti ...".

In particolare, da una di queste, del 2.8.2013, emerge che il Limido si propone quale "gestore diretto della cooperativa, sostenendo che [OSCURATO:PERSONA] non può non pagare gli stipendi per i parcheggi e che ciò potrebbe comportare problemi anche di natura sindacale".

2.3.1. Inoltre, "dagli atti del processo penale risulta che Limido gestisce direttamente anche i rapporti con gli ulteriori clienti presso cui risultano operare i lavoratori formalmente assunti dalla [OSCURATO:PERSONA]", e "sembra occupare un ruolo determinante nei rapporti con i clienti di sua competenza, probabilmente trasferendo gli stessi da GES ad EXPO, ma anche da GES a GECO, e risolvendo qualsiasi problematica insorta tra gli stessi ed il consorzio, specie di natura economica, come i pagamenti".

Senza trascurare il rilievo indiziario di questi elementi, occorre ancora rilevare come la CTR annoti pure che "Il contenuto delle intercettazioni telefoniche acquisite nell'ambito dell'attività di indagine preliminare, svolta dalla polizia giudiziaria del Tribunale di Milano, conferma come Limido cercasse di indottrinare 'le risposte che i soci di alcune cooperative avrebbero dovuto dare ai funzionari dell'Agenzia delle Entrate, nei giorni successivi all'inizio degli accessi e delle verifiche, con la chiara finalità di fare apparire assetti amministrativi e responsabilità gestionali diverse da quelle effettive'".

Ne desume la CTR, condividendo le valutazioni espresse dall'Amministrazione finanziaria, che [OSCURATO:PERSONA] si è occupato in prima persona "della gestione di importanti questioni gestionali relative all'andamento societario (il pagamento degli stipendi per i parcheggi e la salvaguardia dei rapporti sindacali), ai clienti (con loro spostamento da una società all'altra e con risoluzione delle relative questioni economiche), e ai rapporti delle singole cooperative con la pubblica amministrazione (Limido indicava ad alcuni soci cosa rispondere ai funzionari dell'Agenzia delle Entrate per far apparire una struttura societaria differente dalla realtà).

Limido, nella sua veste di amministratore di fatto, era del tutto consapevole dello schema societario utilizzato dalle compagini societarie in esame e dei fatti illeciti da esse perseguiti essendosi adoperato, in prima persona, per la loro realizzazione.

L'appellante, visto il suo sistematico e non occasionale intervento in diversi e importanti ambiti societari e gestionali, era un socio ed amministratore occulto delle cooperative denominate "Nostre", oltre che del consorzio [OSCURATO:PERSONA], insieme agli altri promotori ... tenuto anche conto che il suo ruolo di procacciatore di affari e di dipendente non avrebbe certo legittimato, anche agli occhi degli altri soci, tali tipologie di intervento" (sent.

CTR, p. 4 ss.).

2.4. Il giudice dell'appello non manca di pronunciarsi anche sulla tesi del contribuente secondo cui proprio le testimonianze rese dagli operanti dell'Amministrazione finanziaria, che non lo nominano, dimostrerebbero che non vi è stata ingerenza del Limido nell'Amministrazione della società, ed osserva, condivisibilmente, che "non sono ...dirimenti le testimonianze riportate nell'atto di appello trattandosi di due sole deposizioni, il cui contenuto veniva stralciato dall'intero contesto in cui venivano rese, e che, a fronte delle sopra evidenziate risultanze probatorie, non sono di per sé sole sufficienti a contrastare gli accertamenti svolti dall'Ufficio".

2.5. In proposito, questa Corte di legittimità ha avuto recentemente occasione di ribadire che "in tema di società, la persona che, benché priva della corrispondente investitura formale, si accerti essersi inserita nella gestione della società stessa, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative, va considerata amministratore di fatto ove tale ingerenza, lungi dall'esaurirsi nel compimento di atti eterogenei ed occasionali, riveli avere caratteri di sistematicità e completezza", Cass. sez.

V, 19.1.2022, n. 1546.

2.6. Può allora osservarsi, innanzitutto, che la selezione e valutazione degli elementi probatori non legali raccolti nel processo compete al giudice del merito, ed il ricorrente non ha proposto una critica specifica, indicando in quali violazioni di legge sarebbe incorsa la CTR nel proporre la sua ampia motivazione.

2.6.1. Merita poi di essere ricordato, anche in considerazione della produzione, da parte della difesa del contribuente, della sent. Trib.

Penale collegiale di Milano n. 12647/21, dep. 3.2.2022, che la valutazione delle condotte individuali da esprimersi ai fini degli accertamenti fiscali, risulta molto diversa rispetto all'accertamento della responsabilità penale, senza peraltro trascurare che nella ricordata sentenza il Limido ha riportato condanna per associazione a delinquere, nonché per il delitto di evasione fiscale continuata, commesso in concorso di persone.2.6.2.

Tanto premesso, il ricorrente non si confronta con la decisione impugnata, che propone valutazioni numerose e rilevanti, e ne critica solo un minimo numero, oltre a riproporre i propri argomenti e ad introdurre generiche censure.

Non spiega, il contribuente, perché le valutazioni espresse dal Gip nel rinvio a giudizio siano infondate o irrilevanti; non offre argomenti per ritenere non significative le intercettazioni telefoniche di cui si è detto; non chiarisce come mai lui, semplice dipendente in qualità di procacciatore d'affari, fornisca pareri gestionali, e addirittura suggerisca come regolarsi con le risposte da dare all'Amministrazione finanziaria.

2.7. Occorre ancora segnalare che, pur senza articolare una critica specifica, il ricorrente afferma di non aver tratto profitto personale dall'attività che gli viene contestata.

In proposito sembra opportuno ricordare come questa Corte di legittimità abbia già avuto recentemente modo di chiarire, esprimendo un principio estensibile alla vicenda in esame, la quale presenta in proposito profili di analogia, che "in materia di accertamento tributario, può ritenersi, in via presuntiva e secondo rid quod plerumque accidie, che l'amministratore di fatto di una società "cartiera" abbia direttamente incamerato i proventi dell'evasione fiscale addebitabile all'ente, anche in assenza di evidenze contabili dell'evasione, sicché spetta all'amministratore stesso fornire la prova contraria", Cass. sez.

V, 22.11.2021, n. 36003, e, nel caso di specie, il contribuente non ha neppure allegato di avere assicurato una simile prova contraria.

3. In definitiva il motivo di ricorso introdotto dal contribuente risulta per larga parte inammissibile, e per il resto è comunque infondato e deve essere respinto.3.1.

Le spese di lite seguono l'ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, in considerazione della natura della pronuncia emessa e del valore del giudizio.

Risulta dovuta dal ricorrente anche la corresponsione del c.d. doppio contributo.

La Corte, P.Q.M. rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese di lite in favore della costituita Agenzia delle Entrate, e le liquida nella complessiva misura di € 7.800,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Milano, che ha indicato recapito PEC, avendo il ricorrente dichiarato domicilio presso lo studio del difensore, alla via Visconti di Modrone 3 in Milano; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2837, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 3.12.2020; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 21.6.2022, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L'Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA], "in quanto socio ed amministratore di fatto, nonché autore delle violazioni, unitamente" ad altri, "della società di fatto [OSCURATO:PERSONA], celata mediante interposizione soggettiva dietro la '[OSCURATO:PERSONA] società cooperativa'", l'avviso di accertamento n. TK703400679, con il quale veniva accertato a carico della società un reddito d'impresa pari ad C 1.243.989,00" (controric., p. 1 s.), in relazione al quale erano richiesti maggiori importi per Iva, Irap e sanzioni, raggiungendosi un importo complessivo di C 497.952,00, in riferimento all'anno 2013. In conseguenza era notificato a [OSCURATO:PERSONA], ai fini Irpef, anche l'avviso di accertamento n. T93013F02730/2018 relativo al reddito di partecipazione presuntivamente percepito nel medesimo anno, ed imputato per c.d. trasparenza, nell'importo di Euro 335.038,00 (ibidem). 2. Il contribuente impugnava l'avviso di accertamento, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Varese, contestando di non aver mai rivestito la qualifica di amministratore di fatto della pretesa società di fatto, che era gestita da altre persone, svolgendo piuttosto il limitato compito di dipendente con funzioni di procacciatore d'affari. La CTP rigettava il ricorso del contribuente. 3. [OSCURATO:PERSONA] spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, rinnovando le proprie censure. Anche la CTR rigettava il ricorso proposto dal contribuente. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza adottata dalla CTR, affidandosi ad un motivo di ricorso. Resiste mediante controricorso l'Amministrazione finanziaria. 4.1. In prossimità della data fissata per l'udienza il contribuente ha depositato anche memoria, con allegato provvedimento giudiziario (sent. Trib. Penale collegiale di Milano n. 12647/21, dep. 3.2.2022) Ragioni della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2639 cod. civ., in conseguenza alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto relative alla figura dell'amministratore di fatto. 2. Il contribuente critica la decisione adottata dalla CTR per aver fatto erronea applicazione delle regole legali e delle interpretazioni giurisprudenziali, in materia di definizione degli elementi che devono ricorrere perché possa essere attribuita ad un soggetto la qualifica di amministratore di fatto di una società. 2.1. Il contribuente lamenta che "la [OSCURATO:PERSONA] di Milano non può assolutamente conferire valenza di amministratore di fatto/socio occulto in capo al Sig. [OSCURATO:PERSONA], basandosi solo ed esclusivamente su sporadiche mai!, il cui contenuto, oltretutto, non assume quel carattere di poteri gestori tali da dimostrare lo svolgimento in modo non episodico ed occasionale di autonomi ed ampi poteri riconducibili ad un amministratore di società/cooperativa" (ric., p. 11), ed evidenzia che, in diverso giudizio, in primo grado, la CTP ha accolto le sue tesi. Vero è piuttosto, sostiene il contribuente, che l'Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto dimostrare che il ricorrente svolgeva "attività di gestione in maniera continuativa, non episodica ed occasionale", disponendo di "autonomia decisionale interna ed esterna, con funzioni operative e di rappresentanza" (ric., p. 9). Inoltre, sostiene il ricorrente, le testimonianze rese in sede penale dagli stessi operanti dell'Amministrazione finanziaria, che non lo nominano, dimostrano che non vi è stata ingerenza del Limido nell'Amministrazione della società. 2.1.1. In primo luogo occorre rilevare che, nella misura in cui il ricorrente, pur invocando un vizio di violazione di legge, domanda in realtà a questa Corte di legittimità di rinnovare l'esame delle prove non legali come effettuato dai giudici di merito, offendo una diversa lettura del materiale istruttorio raccolto, l'impugnazione proposta dal Limido risulta inammissibile. 2.2. In secondo luogo può evidenziarsi come l'Agenzia delle Entrate non sostenga che il Limido fosse l'unico amministratore di fatto della società, ma alleghi che collaborava con altri. Deve quindi segnalarsi che la qualifica di amministratore di fatto della società, attribuita dall'Amministrazione finanziaria al contribuente, è stata ritenuta sussistente dalla CTR, condividendo le conclusioni cui erano pervenuti i giudici di primo grado, non solo sul fondamento di "sporadiche mail", ma anche "sul contenuto delle indagini penali in atti, sulle risultanze della verifica fiscale e sul contenuto delle intercettazioni telefoniche" (sent. CTR, p. 4).2.3. Più specificamente, il giudice dell'appello osserva che "come indicato nel decreto di rinvio a giudizio emesso dal gip presso il Tribunale di Milano nell'ambito del P.P. n. 56687/13 RGNR, l'appellante, lungi dall'essere un semplice dipendente del consorzio, svolgeva insieme agli altri soggetti del sodalizio criminoso, un ruolo di primo piano, curando i rapporti tra consorzio e cooperative, nonché tra cooperative e committenti, così gestendo l'amministrazione e la contabilità quotidiana'. Tale assunto trova conferma nelle numerose e- mail rinvenute dagli operanti ...". In particolare, da una di queste, del 2.8.2013, emerge che il Limido si propone quale "gestore diretto della cooperativa, sostenendo che [OSCURATO:PERSONA] non può non pagare gli stipendi per i parcheggi e che ciò potrebbe comportare problemi anche di natura sindacale". 2.3.1. Inoltre, "dagli atti del processo penale risulta che Limido gestisce direttamente anche i rapporti con gli ulteriori clienti presso cui risultano operare i lavoratori formalmente assunti dalla [OSCURATO:PERSONA]", e "sembra occupare un ruolo determinante nei rapporti con i clienti di sua competenza, probabilmente trasferendo gli stessi da GES ad EXPO, ma anche da GES a GECO, e risolvendo qualsiasi problematica insorta tra gli stessi ed il consorzio, specie di natura economica, come i pagamenti". Senza trascurare il rilievo indiziario di questi elementi, occorre ancora rilevare come la CTR annoti pure che "Il contenuto delle intercettazioni telefoniche acquisite nell'ambito dell'attività di indagine preliminare, svolta dalla polizia giudiziaria del Tribunale di Milano, conferma come Limido cercasse di indottrinare 'le risposte che i soci di alcune cooperative avrebbero dovuto dare ai funzionari dell'Agenzia delle Entrate, nei giorni successivi all'inizio degli accessi e delle verifiche, con la chiara finalità di fare apparire assetti amministrativi e responsabilità gestionali diverse da quelle effettive'". Ne desume la CTR, condividendo le valutazioni espresse dall'Amministrazione finanziaria, che [OSCURATO:PERSONA] si è occupato in prima persona "della gestione di importanti questioni gestionali relative all'andamento societario (il pagamento degli stipendi per i parcheggi e la salvaguardia dei rapporti sindacali), ai clienti (con loro spostamento da una società all'altra e con risoluzione delle relative questioni economiche), e ai rapporti delle singole cooperative con la pubblica amministrazione (Limido indicava ad alcuni soci cosa rispondere ai funzionari dell'Agenzia delle Entrate per far apparire una struttura societaria differente dalla realtà). Limido, nella sua veste di amministratore di fatto, era del tutto consapevole dello schema societario utilizzato dalle compagini societarie in esame e dei fatti illeciti da esse perseguiti essendosi adoperato, in prima persona, per la loro realizzazione. L'appellante, visto il suo sistematico e non occasionale intervento in diversi e importanti ambiti societari e gestionali, era un socio ed amministratore occulto delle cooperative denominate "Nostre", oltre che del consorzio [OSCURATO:PERSONA], insieme agli altri promotori ... tenuto anche conto che il suo ruolo di procacciatore di affari e di dipendente non avrebbe certo legittimato, anche agli occhi degli altri soci, tali tipologie di intervento" (sent. CTR, p. 4 ss.). 2.4. Il giudice dell'appello non manca di pronunciarsi anche sulla tesi del contribuente secondo cui proprio le testimonianze rese dagli operanti dell'Amministrazione finanziaria, che non lo nominano, dimostrerebbero che non vi è stata ingerenza del Limido nell'Amministrazione della società, ed osserva, condivisibilmente, che "non sono ...dirimenti le testimonianze riportate nell'atto di appello trattandosi di due sole deposizioni, il cui contenuto veniva stralciato dall'intero contesto in cui venivano rese, e che, a fronte delle sopra evidenziate risultanze probatorie, non sono di per sé sole sufficienti a contrastare gli accertamenti svolti dall'Ufficio". 2.5. In proposito, questa Corte di legittimità ha avuto recentemente occasione di ribadire che "in tema di società, la persona che, benché priva della corrispondente investitura formale, si accerti essersi inserita nella gestione della società stessa, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative, va considerata amministratore di fatto ove tale ingerenza, lungi dall'esaurirsi nel compimento di atti eterogenei ed occasionali, riveli avere caratteri di sistematicità e completezza", Cass. sez. V, 19.1.2022, n. 1546. 2.6. Può allora osservarsi, innanzitutto, che la selezione e valutazione degli elementi probatori non legali raccolti nel processo compete al giudice del merito, ed il ricorrente non ha proposto una critica specifica, indicando in quali violazioni di legge sarebbe incorsa la CTR nel proporre la sua ampia motivazione. 2.6.1. Merita poi di essere ricordato, anche in considerazione della produzione, da parte della difesa del contribuente, della sent. Trib. Penale collegiale di Milano n. 12647/21, dep. 3.2.2022, che la valutazione delle condotte individuali da esprimersi ai fini degli accertamenti fiscali, risulta molto diversa rispetto all'accertamento della responsabilità penale, senza peraltro trascurare che nella ricordata sentenza il Limido ha riportato condanna per associazione a delinquere, nonché per il delitto di evasione fiscale continuata, commesso in concorso di persone.2.6.2. Tanto premesso, il ricorrente non si confronta con la decisione impugnata, che propone valutazioni numerose e rilevanti, e ne critica solo un minimo numero, oltre a riproporre i propri argomenti e ad introdurre generiche censure. Non spiega, il contribuente, perché le valutazioni espresse dal Gip nel rinvio a giudizio siano infondate o irrilevanti; non offre argomenti per ritenere non significative le intercettazioni telefoniche di cui si è detto; non chiarisce come mai lui, semplice dipendente in qualità di procacciatore d'affari, fornisca pareri gestionali, e addirittura suggerisca come regolarsi con le risposte da dare all'Amministrazione finanziaria. 2.7. Occorre ancora segnalare che, pur senza articolare una critica specifica, il ricorrente afferma di non aver tratto profitto personale dall'attività che gli viene contestata. In proposito sembra opportuno ricordare come questa Corte di legittimità abbia già avuto recentemente modo di chiarire, esprimendo un principio estensibile alla vicenda in esame, la quale presenta in proposito profili di analogia, che "in materia di accertamento tributario, può ritenersi, in via presuntiva e secondo rid quod plerumque accidie, che l'amministratore di fatto di una società "cartiera" abbia direttamente incamerato i proventi dell'evasione fiscale addebitabile all'ente, anche in assenza di evidenze contabili dell'evasione, sicché spetta all'amministratore stesso fornire la prova contraria", Cass. sez. V, 22.11.2021, n. 36003, e, nel caso di specie, il contribuente non ha neppure allegato di avere assicurato una simile prova contraria. 3. In definitiva il motivo di ricorso introdotto dal contribuente risulta per larga parte inammissibile, e per il resto è comunque infondato e deve essere respinto.3.1. Le spese di lite seguono l'ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, in considerazione della natura della pronuncia emessa e del valore del giudizio. Risulta dovuta dal ricorrente anche la corresponsione del c.d. doppio contributo. La Corte, P.Q.M. rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese di lite in favore della costituita Agenzia delle Entrate, e le liquida nella complessiva misura di € 7.800,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte
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