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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 marzo 2026

Cassazione n. 16917/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Testa;- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3641/2022pubblicata il 17 maggio 2022.Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 5 marzo 2026dal [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 7437/2023Numero sezionale 565/2026Numero di raccolta generale 16917/2026lette e udite le conclusioni del P.M. in persona del SostitutoData pubblicazione 29/05/2026Procuratore Generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’accoglimento dei primi due motivi, con assorbimento del terzo;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per le parti ricorrenti e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] per il controricorrente.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOCon atto di citazione notificato nel dicembre 1993 GiovanniPassarella, nella qualità di imprenditore edile, premesso di averestipulato in data 27.04.1989 un preliminare di compravenditarelativamente ad un appartamento sito in Campobasso, per il qualeveniva pattuito il prezzo di £ 146.000.000, oltre IVA, di cui £50.000.000 versate a titolo di acconto sul prezzo alla sottoscrizionedel preliminare e il resto da corrispondere secondo le previsionicontrattuali, ha convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA], qualepromissario acquirente, e [OSCURATO:PERSONA], quale coniuge delprimo, in quanto immessa nel possesso dell’immobile, per farneaccertare l’inadempimento, con condanna alla restituzione del bene.Il Tribunale di Campobasso - costituito il [OSCURATO:PERSONA], che oltre aresistere, svolgeva anche domanda riconvenzionale per larisoluzione del contratto preliminare per inadempimento delpromittente venditore - con sentenza depositata il 22 ottobre 2002,ha rigettato sia la domanda di risoluzione per inadempimento delcontratto preliminare di compravendita dell’immobile e direstituzione dello stesso, avanzata da [OSCURATO:PERSONA], sia ladomanda riconvenzionale del [OSCURATO:PERSONA] (rimasta contumace laMarianera).Con sentenza depositata l’8 febbraio 2005 la Corte di appello diCampobasso, in parziale riforma della sentenza di primo grado,respinto l’appello principale del Passarella, accogliendo le istanze delCiancibello, qualificate come appello incidentale, ha risolto ilcontratto per inadempimento del Passarella, condannandolo arestituire al promissario acquirente gli acconti ricevuti, quantificati in€ 57.491,00 oltre interessi, nonché a rimborsare le spese legali allaNumero registro generale 7437/2023Numero sezionale 565/2026Marianera (costituitasi in sede di gravame), compensando per interoNumero di raccolta generale 16917/2026quelle tra l’appellante e l’appellato [OSCURATO:PERSONA].

Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Avverso quest’ultima decisione il Passarella ha proposto ricorsoper cassazione, corredato da quattro doglianze.La Corte di cassazione, con sentenza n. 5043 del 1° marzo 2012,ha accolto parzialmente il ricorso (così pronunciando «Accoglie perquanto di ragione il primo ed il terzo motivo del ricorso; dichiarainammissibili il secondo ed il quarto motivo…»), con rinvio alla Corted’Appello di L’Aquila, rilevando che con il primo motivo il Passarellasi era doluto della qualificazione quale appello incidentale delle difesedel [OSCURATO:PERSONA], il quale si era limitato a resistere all’appello evocandoi propri precedenti scritti defensionali, con la conseguenza che lacorte territoriale aveva deciso ultra petita; del pari con il terzo motivoera dedotta l’erronea interpretazione della domanda attorea, con laquale erano stati azionati due titoli: quello contrattuale nei confrontidel [OSCURATO:PERSONA] e quello dominicale verso la Marianera, che occupavasenza titolo opponibile il manufatto, domanda quest’ultima nonesaminata dal giudice del merito.La Corte di appello di L’Aquila, in sede di giudizio di rinvio, inparziale accoglimento dell’appello del Passarella, ha condannato laMarianera a restituire l’immobile e, dichiarate inammissibili lerestanti domande, ha compensato per intero fra le parti le speselegali di tutti i gradi del giudizio.Avverso quest’ultima decisione [OSCURATO:PERSONA] e MarianeraMargherita hanno proposto nuovo ricorso per cassazione, resistitodal Passarella che ha articolato anche ricorso incidentale.La Corte di cassazione, con sentenza n. 654 del 2017, ha accoltoil ricorso principale e quello incidentale, cassando con rinvio.Per l’esattezza, la Suprema Corte ha ritenuto: in accoglimentodel primo motivo di ricorso principale, che fosse ormai estraneaall’oggetto del giudizio ogni questione relativa alla risoluzione delcontratto per colpa; in accoglimento del secondo motivo del ricorsoprincipale, che fosse “lesiva del sinallagma la condanna allaNumero registro generale 7437/2023Numero sezionale 565/2026Numero di raccolta generale 16917/2026restituzione dell'immobile (sia pure rivolta alla Marianera, detentriceData pubblicazione 29/05/2026qualificata del [OSCURATO:PERSONA]), senza avere del pari previsto larestituzione della parte di prezzo versata, secondo la misura stimatadi giustizia” dal [OSCURATO:PERSONA] stesso; in accoglimento dell’unico motivodel ricorso incidentale, che dovesse essere esaminata la richiesta dicondanna al pagamento di somma pari ai canoni di locazione - qualemanifestazione del diritto restitutorio conseguente alla risoluzione -avanzata dal Passarella.

Ha rigettato, invece, il secondo motivo delricorso principale, concernente la condanna della Marianera arestituire l’immobile.Riassunto il giudizio, la Corte d’appello di Roma, con sentenza n.3641/2022, ha confermato la risoluzione del contratto preliminare,escludendo che fosse dipesa da colpa delle parti, con condanna dellaMarianera a rendere l’immobile e del Passarella a pagare alCiancibello € 7.650,00.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno propostoricorso per cassazione sulla base di tre motivi, cui ha resistitoGiovanni Passarella con controricorso.Il ricorso è stato avviato alla trattazione per la pubblica udienzadel 5-3-2026 e nei termini di cui all’art. 378 c.p.c. il Procuratoregenerale, nella persona del cons. [OSCURATO:PERSONA], ha depositatomemoria con le sue conclusioni; anche le parti hanno depositatomemoria illustrativa.MOTIVI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsaapplicazione degli artt. 382 e 394 c.p.c., la falsa applicazione degliartt. 1353 e 1372 c.c., in relazione agli artt. 1362 ss. c.c., laviolazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, anche in relazioneall’art. 118 disp. att. c.p.c., e la violazione dell’art. 112 c.p.c.Impugnano la sentenza del giudice del rinvio per avereaffermato, senza alcun esame sul punto, che “il contratto si è risoltosenza colpa di entrambe le parti”.Numero registro generale 7437/2023Numero sezionale 565/2026Osservano che l’accertamento della risoluzione del contratto perNumero di raccolta generale 16917/2026mutuo dissenso costituisce apprezzamento di fatto, esclusiDvaata mpubebnlictaezio ne 29/05/2026rimesso al giudice di merito, impugnabile ove non motivato.Sostengono che la mera contrapposizione di domande dirisoluzione per inadempimento di un contratto non permetterebbe algiudice di ritenere sussistente la volontà delle parti di scioglierlo permutuo dissenso e che non vi sarebbe stata né una volontà successivadelle parti tesa allo scioglimento del rapporto contrattuale né alcunodei presupposti per pronunciare una risoluzione senza colpa.Infine, prospettano che non sarebbe dovuto sfuggire alla corteterritoriale che era stata chiesta l’esecuzione in forma specifica, congiudizio sospeso innanzi al Tribunale di Campobasso.La censura è infondata.Innanzitutto, si evidenzia che la Corte di cassazione, con lasentenza n. 654 del 2017, ha riconosciuto, a pagina 5, che sia ilPassarella sia il [OSCURATO:PERSONA] avevano reciprocamente proposto delledomande di risoluzione.

Ha affermato, inoltre, che “non risultaesservi statuizione di risoluzione per inadempimento di alcuna delleparti (…)” e che “Restano salvi gli effetti del sopraggiungere di uneventuale mutuo dissenso che sciolga il contratto”.Queste statuizioni, ormai vincolanti nel presente giudizio,palesano come le parti volessero sciogliersi dal contratto e che lacorte territoriale ben poteva accertare l’esistenza di una risoluzionedell’accordo, purché non riferibile ad inadempimento imputabile.Premesso ciò, si rileva che, secondo l’ormai consolidatagiurisprudenza di legittimità, in presenza di reciproche domande dirisoluzione contrattuale fondate da ciascuna partesull’inadempimento dell’altra, il giudice che accerti l’inesistenza disingoli specifici addebiti, non potendo pronunciare la risoluzione percolpa di taluna di esse, deve dare atto dell’impossibilitàdell’esecuzione del contratto per effetto della scelta di entrambi icontraenti ex art. 1453, comma 2, c.c. e pronunciare, comunque, larisoluzione del contratto, con gli effetti di cui all’art. 1458 c.c.,Numero registro generale 7437/2023Numero sezionale 565/2026essendo le due contrapposte manifestazioni di volontà diretteNumero di raccolta generale 16917/2026all’identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziaDleat a (pCubablsicasz.io ne 29/05/2026Sez. 3, n. 13118 del 13 maggio 2024; Cass. Sez. 6-2, n. 19706 del21 settembre 2020).

Non vi è, pertanto, violazione del principio dicorrispondenza tra chiesto e pronunciato allorché il giudice,qualificando giuridicamente in modo diverso rispetto allaprospettazione della parte i fatti da questa posti a fondamento delladomanda, le attribuisca un bene della vita omogeneo, maridimensionato, rispetto a quello richiesto, sicché, propostereciproche domande di risoluzione per inadempimento contrattuale,non pronunzia ultra petita il giudice che dichiari risolto il contrattoper impossibilità sopravvenuta di esecuzione derivante dalle scelterisolutorie di entrambe le parti ex art. 1453, comma 2, c.c., ancorchéle due contrapposte manifestazioni di volontà non configurino unmutuo consenso negoziale risolutorio (Cass. Sez. 3, n. 6675 del 19marzo 2018).Ne deriva che il giudice di appello ben poteva come, invero, hafatto, dichiarare risolto il contratto in esame, a condizione che lacausa non fosse l’inadempimento delle parti.La giurisprudenza riportata palesa, quindi, come la corted’appello abbia legittimamente reputato risolto il negozio “senzacolpa di entrambe le parti” in presenza di due contrapposte domandedi risoluzione per inadempimento (non accolte).La sentenza, poi, è adeguatamente motivata sul punto delladichiarata risoluzione, in quanto richiama la pronuncia della corte dicassazione e valorizza, per sostenere la sua decisione, elementipresenti nell’ultimo arresto della Suprema Corte, ossia il fatto cheera ormai passata in giudicato la condanna alla restituzione della rese la circostanza che, attesa detta condanna, si mostrasse lesiva delsinallagma la mancata previsione della “restituzione della parteprezzo versata”.Numero registro generale 7437/2023Numero sezionale 565/2026Numero di raccolta generale 16917/2026Non può porsi, inoltre, un problema di requisiti formali dellaData pubblicazione 29/05/2026risoluzione, trovando la pronuncia in questione fondamento negli atti(scritti) processuali.Priva di rilievo è, poi, la dedotta pendenza di una richiesta diesecuzione in forma specifica, con giudizio sospeso innanzi alTribunale di Campobasso, non ponendosi neanche una questione dicontrasto di giudicati.2) Con il secondo motivo i ricorrenti prospettano la violazione efalsa applicazione dell’art. 1372 c.c., in relazione agli artt. 1350,1351 e 1362 ss., e degli artt. 2727 e 2729 c.c.Ad avviso dei ricorrenti, non era individuabile alcuna dinamicalogico-giuridica dalla quale emergesse il percorso argomentativoseguito dal giudice di merito a sostegno della sua dichiarazione dirisoluzione senza colpa delle parti, anche sotto il profilo dell’indaginepresuntiva.

Inoltre, il mutuo dissenso avrebbe dovuto farsi periscritto, concernendo un preliminare di compravendita immobiliare.Essendo necessario il ricorso alla forma scritta, non sarebbe statoammissibile l’utilizzo di presunzioni.La censura è infondata per le stesse ragioni che giustificano ilrigetto del primo motivo, come sopra argomentate.3) Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsaapplicazione degli artt. 382 e 394 c.p.c., degli artt. 1458 e 2033 c.c.in relazione agli artt. 1453 e 1463 c.c.Sostengono che l’ultima decisione della Suprema Corte nonavrebbe imposto di riconoscere il risarcimento del danno in favoredel controricorrente e che, in assenza di una risoluzione perinadempimento, il Passarella non avrebbe avuto diritto al pagamentodi una somma pari ai canoni di locazione a titolo di maggior dannosubito.Affermano che un’ipotetica risoluzione del contratto per mutuodissenso (o per impossibilità sopravvenuta) avrebbe potuto avereeffetto solo dalla data della pronunciata risoluzione.Numero registro generale 7437/2023Numero sezionale 565/2026Rilevano che la consegna anticipata del bene avrebbe portato alNumero di raccolta generale 16917/2026sorgere di un contratto di comodato che avrebbe reso Dleatag pitubtbimlicaazio ne 29/05/2026l’occupazione dell’immobile.La censura è fondata nei limiti che seguono.La semplice esclusione del verificarsi di una risoluzione perinadempimento non può condurre al rigetto della domanda dipagamento di una somma parametrata all’importo dei canoni dilocazione avanzata dal controricorrente.

Infatti, al momentodell’avvenuta risoluzione del contratto (per causa diversadall’inadempimento delle parti) era sorto l’obbligo del promissarioacquirente di restituire al proprietario la res.

Il ritardo, ingiustificato,nell’eseguire tale obbligo (nessuna giustificazione è stata addotta sulpunto), non può non comportare il sorgere di un autonomo dirittorisarcitorio del controricorrente, conseguente al mancatoadempimento degli obblighi restitutori nati dall’avvenuta risoluzione.D’altronde, a siffatta risoluzione era conseguito anche il venire menodel correlato contratto di comodato.Quanto alla decorrenza del diritto risarcitorio, si osserva che lasentenza n. 654 del 2017 della Corte di cassazione nulla dispone alriguardo e che la risoluzione del contratto per mutuo dissensocostituisce un caso di ritrattazione bilaterale del contratto con laconclusione di un nuovo negozio uguale e contrario a quello darisolvere.

L’efficacia della risoluzione per mutuo dissenso, comeavviene normalmente per ogni contratto, decorre ex nunc.

Neicontratti ad esecuzione continuata o periodica la risoluzione permutuo dissenso non pregiudica le prestazioni già eseguite (Cass.Sez. 3, n. 683 del 10 marzo 1966; Cass. Sez. 2, n. 4827 del 19febbraio 2019).

Più precisamente, l’efficacia del negozio dirisoluzione per mutuo dissenso non può decorrere da un momentosuccessivo alla sua stipulazione, attribuendo così efficacia ultrattivaal precedente contratto, in quanto ciò contraddirebbe l’essenza delnegozio solutorio e la natura degli interessi che, in riferimento allaNumero registro generale 7437/2023Numero sezionale 565/2026sua causa, esso è destinato a soddisfare (Cass. Sez. 3, n.Numero di raccolta generale 16917/202612476 dell’11 dicembre 1998).

Data pubblicazione 29/05/2026Se ne ricava che gli effetti restitutori della risoluzione in esame nonpossono partire dalla stipulazione dell’originario preliminare, maneppure dal passaggio in giudicato della sentenza che l’ha dichiarata.Il momento rilevante, in realtà, è quello del verificarsi dell’incontrodelle volontà che ha condotto alla risoluzione, ossia dallaproposizione della richiesta risolutoria dell’originario convenuto, inrisposta a quella dell’originario attore.Nella specie, la corte territoriale ha calcolato l’importo spettanteal Passarella prendendo in esame il periodo ricompreso tra la datadella consegna dell’immobile (1° giugno 1991) e quella dellarestituzione dello stesso (17 aprile 2015).Pertanto, non ha fatto corretta applicazione del principio sopraesposto, atteso che il giudizio è stato in origine introdotto neldicembre 1993 e che la riconvenzionale del primo convenuto è statadi certo proposta successivamente.I momenti rilevanti al fine di computare la somma dovuta alPassarella sono, quindi, la presentazione della riconvenzionale delCiancibello nel procedimento di primo grado instaurato davanti alTribunale di Campobasso e la restituzione della res.

Alle relative dateil giudice del rinvio dovrà fare riferimento per determinare il creditodel Passarella, unico aspetto della presente vicenda che resta ancorada definire.4) Il ricorso è accolto quanto al terzo motivo, rigettati il primo eil secondo.La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appellodi Roma, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nelmerito, in applicazione dei seguenti principi di diritto:«In presenza di reciproche domande di risoluzione contrattualefondate da ciascuna parte sugli inadempimenti dell’altra, il giudiceche accerti l’inesistenza di singoli specifici addebiti, non potendopronunciare la risoluzione per colpa di taluna di esse, deve dare attoNumero registro generale 7437/2023Numero sezionale 565/2026Numero di raccolta generale 16917/2026dell’impossibilità dell’esecuzione del contratto per effetto della sceltaData pubblicazione 29/05/2026di entrambi i contraenti ex art. 1453, comma 2, c.c. e pronunciare,comunque, la risoluzione del contratto, con gli effetti di cui all’art.1458 c.c., essendo le due contrapposte manifestazioni di volontàdirette all’identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale.«in tema di contratto preliminare di vendita immobiliare, larisoluzione dello stesso in ragione della proposizione di reciprochedomande di risoluzione per inadempimento contrattuale, poi respintedal giudice, decorre dal momento dell’introduzione dell’ultima diqueste, dovendosi ritenere il requisito della forma scritta rispettatoin ragione della presentazione di tali domande con le modalitàpreviste in ambito processuale».Il giudice del rinvio pronuncerà anche in ordine alle spese delpresente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte,accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati il primo e il secondo;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, conrinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, la qualedeciderà anche in ordine alle spese di lite di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 5 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDario [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Testa;- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3641/2022pubblicata il 17 maggio 2022.Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 5 marzo 2026dal [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 7437/2023Numero sezionale 565/2026Numero di raccolta generale 16917/2026lette e udite le conclusioni del P.M. in persona del SostitutoData pubblicazione 29/05/2026Procuratore Generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’accoglimento dei primi due motivi, con assorbimento del terzo;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per le parti ricorrenti e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] per il controricorrente.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOCon atto di citazione notificato nel dicembre 1993 GiovanniPassarella, nella qualità di imprenditore edile, premesso di averestipulato in data 27.04.1989 un preliminare di compravenditarelativamente ad un appartamento sito in Campobasso, per il qualeveniva pattuito il prezzo di £ 146.000.000, oltre IVA, di cui £50.000.000 versate a titolo di acconto sul prezzo alla sottoscrizionedel preliminare e il resto da corrispondere secondo le previsionicontrattuali, ha convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA], qualepromissario acquirente, e [OSCURATO:PERSONA], quale coniuge delprimo, in quanto immessa nel possesso dell’immobile, per farneaccertare l’inadempimento, con condanna alla restituzione del bene.Il Tribunale di Campobasso - costituito il [OSCURATO:PERSONA], che oltre aresistere, svolgeva anche domanda riconvenzionale per larisoluzione del contratto preliminare per inadempimento delpromittente venditore - con sentenza depositata il 22 ottobre 2002,ha rigettato sia la domanda di risoluzione per inadempimento delcontratto preliminare di compravendita dell’immobile e direstituzione dello stesso, avanzata da [OSCURATO:PERSONA], sia ladomanda riconvenzionale del [OSCURATO:PERSONA] (rimasta contumace laMarianera).Con sentenza depositata l’8 febbraio 2005 la Corte di appello diCampobasso, in parziale riforma della sentenza di primo grado,respinto l’appello principale del Passarella, accogliendo le istanze delCiancibello, qualificate come appello incidentale, ha risolto ilcontratto per inadempimento del Passarella, condannandolo arestituire al promissario acquirente gli acconti ricevuti, quantificati in€ 57.491,00 oltre interessi, nonché a rimborsare le spese legali allaNumero registro generale 7437/2023Numero sezionale 565/2026Marianera (costituitasi in sede di gravame), compensando per interoNumero di raccolta generale 16917/2026quelle tra l’appellante e l’appellato [OSCURATO:PERSONA]. Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Avverso quest’ultima decisione il Passarella ha proposto ricorsoper cassazione, corredato da quattro doglianze.La Corte di cassazione, con sentenza n. 5043 del 1° marzo 2012,ha accolto parzialmente il ricorso (così pronunciando «Accoglie perquanto di ragione il primo ed il terzo motivo del ricorso; dichiarainammissibili il secondo ed il quarto motivo…»), con rinvio alla Corted’Appello di L’Aquila, rilevando che con il primo motivo il Passarellasi era doluto della qualificazione quale appello incidentale delle difesedel [OSCURATO:PERSONA], il quale si era limitato a resistere all’appello evocandoi propri precedenti scritti defensionali, con la conseguenza che lacorte territoriale aveva deciso ultra petita; del pari con il terzo motivoera dedotta l’erronea interpretazione della domanda attorea, con laquale erano stati azionati due titoli: quello contrattuale nei confrontidel [OSCURATO:PERSONA] e quello dominicale verso la Marianera, che occupavasenza titolo opponibile il manufatto, domanda quest’ultima nonesaminata dal giudice del merito.La Corte di appello di L’Aquila, in sede di giudizio di rinvio, inparziale accoglimento dell’appello del Passarella, ha condannato laMarianera a restituire l’immobile e, dichiarate inammissibili lerestanti domande, ha compensato per intero fra le parti le speselegali di tutti i gradi del giudizio.Avverso quest’ultima decisione [OSCURATO:PERSONA] e MarianeraMargherita hanno proposto nuovo ricorso per cassazione, resistitodal Passarella che ha articolato anche ricorso incidentale.La Corte di cassazione, con sentenza n. 654 del 2017, ha accoltoil ricorso principale e quello incidentale, cassando con rinvio.Per l’esattezza, la Suprema Corte ha ritenuto: in accoglimentodel primo motivo di ricorso principale, che fosse ormai estraneaall’oggetto del giudizio ogni questione relativa alla risoluzione delcontratto per colpa; in accoglimento del secondo motivo del ricorsoprincipale, che fosse “lesiva del sinallagma la condanna allaNumero registro generale 7437/2023Numero sezionale 565/2026Numero di raccolta generale 16917/2026restituzione dell'immobile (sia pure rivolta alla Marianera, detentriceData pubblicazione 29/05/2026qualificata del [OSCURATO:PERSONA]), senza avere del pari previsto larestituzione della parte di prezzo versata, secondo la misura stimatadi giustizia” dal [OSCURATO:PERSONA] stesso; in accoglimento dell’unico motivodel ricorso incidentale, che dovesse essere esaminata la richiesta dicondanna al pagamento di somma pari ai canoni di locazione - qualemanifestazione del diritto restitutorio conseguente alla risoluzione -avanzata dal Passarella. Ha rigettato, invece, il secondo motivo delricorso principale, concernente la condanna della Marianera arestituire l’immobile.Riassunto il giudizio, la Corte d’appello di Roma, con sentenza n.3641/2022, ha confermato la risoluzione del contratto preliminare,escludendo che fosse dipesa da colpa delle parti, con condanna dellaMarianera a rendere l’immobile e del Passarella a pagare alCiancibello € 7.650,00.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno propostoricorso per cassazione sulla base di tre motivi, cui ha resistitoGiovanni Passarella con controricorso.Il ricorso è stato avviato alla trattazione per la pubblica udienzadel 5-3-2026 e nei termini di cui all’art. 378 c.p.c. il Procuratoregenerale, nella persona del cons. [OSCURATO:PERSONA], ha depositatomemoria con le sue conclusioni; anche le parti hanno depositatomemoria illustrativa.MOTIVI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsaapplicazione degli artt. 382 e 394 c.p.c., la falsa applicazione degliartt. 1353 e 1372 c.c., in relazione agli artt. 1362 ss. c.c., laviolazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, anche in relazioneall’art. 118 disp. att. c.p.c., e la violazione dell’art. 112 c.p.c.Impugnano la sentenza del giudice del rinvio per avereaffermato, senza alcun esame sul punto, che “il contratto si è risoltosenza colpa di entrambe le parti”.Numero registro generale 7437/2023Numero sezionale 565/2026Osservano che l’accertamento della risoluzione del contratto perNumero di raccolta generale 16917/2026mutuo dissenso costituisce apprezzamento di fatto, esclusiDvaata mpubebnlictaezio ne 29/05/2026rimesso al giudice di merito, impugnabile ove non motivato.Sostengono che la mera contrapposizione di domande dirisoluzione per inadempimento di un contratto non permetterebbe algiudice di ritenere sussistente la volontà delle parti di scioglierlo permutuo dissenso e che non vi sarebbe stata né una volontà successivadelle parti tesa allo scioglimento del rapporto contrattuale né alcunodei presupposti per pronunciare una risoluzione senza colpa.Infine, prospettano che non sarebbe dovuto sfuggire alla corteterritoriale che era stata chiesta l’esecuzione in forma specifica, congiudizio sospeso innanzi al Tribunale di Campobasso.La censura è infondata.Innanzitutto, si evidenzia che la Corte di cassazione, con lasentenza n. 654 del 2017, ha riconosciuto, a pagina 5, che sia ilPassarella sia il [OSCURATO:PERSONA] avevano reciprocamente proposto delledomande di risoluzione. Ha affermato, inoltre, che “non risultaesservi statuizione di risoluzione per inadempimento di alcuna delleparti (…)” e che “Restano salvi gli effetti del sopraggiungere di uneventuale mutuo dissenso che sciolga il contratto”.Queste statuizioni, ormai vincolanti nel presente giudizio,palesano come le parti volessero sciogliersi dal contratto e che lacorte territoriale ben poteva accertare l’esistenza di una risoluzionedell’accordo, purché non riferibile ad inadempimento imputabile.Premesso ciò, si rileva che, secondo l’ormai consolidatagiurisprudenza di legittimità, in presenza di reciproche domande dirisoluzione contrattuale fondate da ciascuna partesull’inadempimento dell’altra, il giudice che accerti l’inesistenza disingoli specifici addebiti, non potendo pronunciare la risoluzione percolpa di taluna di esse, deve dare atto dell’impossibilitàdell’esecuzione del contratto per effetto della scelta di entrambi icontraenti ex art. 1453, comma 2, c.c. e pronunciare, comunque, larisoluzione del contratto, con gli effetti di cui all’art. 1458 c.c.,Numero registro generale 7437/2023Numero sezionale 565/2026essendo le due contrapposte manifestazioni di volontà diretteNumero di raccolta generale 16917/2026all’identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziaDleat a (pCubablsicasz.io ne 29/05/2026Sez. 3, n. 13118 del 13 maggio 2024; Cass. Sez. 6-2, n. 19706 del21 settembre 2020). Non vi è, pertanto, violazione del principio dicorrispondenza tra chiesto e pronunciato allorché il giudice,qualificando giuridicamente in modo diverso rispetto allaprospettazione della parte i fatti da questa posti a fondamento delladomanda, le attribuisca un bene della vita omogeneo, maridimensionato, rispetto a quello richiesto, sicché, propostereciproche domande di risoluzione per inadempimento contrattuale,non pronunzia ultra petita il giudice che dichiari risolto il contrattoper impossibilità sopravvenuta di esecuzione derivante dalle scelterisolutorie di entrambe le parti ex art. 1453, comma 2, c.c., ancorchéle due contrapposte manifestazioni di volontà non configurino unmutuo consenso negoziale risolutorio (Cass. Sez. 3, n. 6675 del 19marzo 2018).Ne deriva che il giudice di appello ben poteva come, invero, hafatto, dichiarare risolto il contratto in esame, a condizione che lacausa non fosse l’inadempimento delle parti.La giurisprudenza riportata palesa, quindi, come la corted’appello abbia legittimamente reputato risolto il negozio “senzacolpa di entrambe le parti” in presenza di due contrapposte domandedi risoluzione per inadempimento (non accolte).La sentenza, poi, è adeguatamente motivata sul punto delladichiarata risoluzione, in quanto richiama la pronuncia della corte dicassazione e valorizza, per sostenere la sua decisione, elementipresenti nell’ultimo arresto della Suprema Corte, ossia il fatto cheera ormai passata in giudicato la condanna alla restituzione della rese la circostanza che, attesa detta condanna, si mostrasse lesiva delsinallagma la mancata previsione della “restituzione della parteprezzo versata”.Numero registro generale 7437/2023Numero sezionale 565/2026Numero di raccolta generale 16917/2026Non può porsi, inoltre, un problema di requisiti formali dellaData pubblicazione 29/05/2026risoluzione, trovando la pronuncia in questione fondamento negli atti(scritti) processuali.Priva di rilievo è, poi, la dedotta pendenza di una richiesta diesecuzione in forma specifica, con giudizio sospeso innanzi alTribunale di Campobasso, non ponendosi neanche una questione dicontrasto di giudicati.2) Con il secondo motivo i ricorrenti prospettano la violazione efalsa applicazione dell’art. 1372 c.c., in relazione agli artt. 1350,1351 e 1362 ss., e degli artt. 2727 e 2729 c.c.Ad avviso dei ricorrenti, non era individuabile alcuna dinamicalogico-giuridica dalla quale emergesse il percorso argomentativoseguito dal giudice di merito a sostegno della sua dichiarazione dirisoluzione senza colpa delle parti, anche sotto il profilo dell’indaginepresuntiva. Inoltre, il mutuo dissenso avrebbe dovuto farsi periscritto, concernendo un preliminare di compravendita immobiliare.Essendo necessario il ricorso alla forma scritta, non sarebbe statoammissibile l’utilizzo di presunzioni.La censura è infondata per le stesse ragioni che giustificano ilrigetto del primo motivo, come sopra argomentate.3) Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsaapplicazione degli artt. 382 e 394 c.p.c., degli artt. 1458 e 2033 c.c.in relazione agli artt. 1453 e 1463 c.c.Sostengono che l’ultima decisione della Suprema Corte nonavrebbe imposto di riconoscere il risarcimento del danno in favoredel controricorrente e che, in assenza di una risoluzione perinadempimento, il Passarella non avrebbe avuto diritto al pagamentodi una somma pari ai canoni di locazione a titolo di maggior dannosubito.Affermano che un’ipotetica risoluzione del contratto per mutuodissenso (o per impossibilità sopravvenuta) avrebbe potuto avereeffetto solo dalla data della pronunciata risoluzione.Numero registro generale 7437/2023Numero sezionale 565/2026Rilevano che la consegna anticipata del bene avrebbe portato alNumero di raccolta generale 16917/2026sorgere di un contratto di comodato che avrebbe reso Dleatag pitubtbimlicaazio ne 29/05/2026l’occupazione dell’immobile.La censura è fondata nei limiti che seguono.La semplice esclusione del verificarsi di una risoluzione perinadempimento non può condurre al rigetto della domanda dipagamento di una somma parametrata all’importo dei canoni dilocazione avanzata dal controricorrente. Infatti, al momentodell’avvenuta risoluzione del contratto (per causa diversadall’inadempimento delle parti) era sorto l’obbligo del promissarioacquirente di restituire al proprietario la res. Il ritardo, ingiustificato,nell’eseguire tale obbligo (nessuna giustificazione è stata addotta sulpunto), non può non comportare il sorgere di un autonomo dirittorisarcitorio del controricorrente, conseguente al mancatoadempimento degli obblighi restitutori nati dall’avvenuta risoluzione.D’altronde, a siffatta risoluzione era conseguito anche il venire menodel correlato contratto di comodato.Quanto alla decorrenza del diritto risarcitorio, si osserva che lasentenza n. 654 del 2017 della Corte di cassazione nulla dispone alriguardo e che la risoluzione del contratto per mutuo dissensocostituisce un caso di ritrattazione bilaterale del contratto con laconclusione di un nuovo negozio uguale e contrario a quello darisolvere. L’efficacia della risoluzione per mutuo dissenso, comeavviene normalmente per ogni contratto, decorre ex nunc. Neicontratti ad esecuzione continuata o periodica la risoluzione permutuo dissenso non pregiudica le prestazioni già eseguite (Cass.Sez. 3, n. 683 del 10 marzo 1966; Cass. Sez. 2, n. 4827 del 19febbraio 2019). Più precisamente, l’efficacia del negozio dirisoluzione per mutuo dissenso non può decorrere da un momentosuccessivo alla sua stipulazione, attribuendo così efficacia ultrattivaal precedente contratto, in quanto ciò contraddirebbe l’essenza delnegozio solutorio e la natura degli interessi che, in riferimento allaNumero registro generale 7437/2023Numero sezionale 565/2026sua causa, esso è destinato a soddisfare (Cass. Sez. 3, n.Numero di raccolta generale 16917/202612476 dell’11 dicembre 1998). Data pubblicazione 29/05/2026Se ne ricava che gli effetti restitutori della risoluzione in esame nonpossono partire dalla stipulazione dell’originario preliminare, maneppure dal passaggio in giudicato della sentenza che l’ha dichiarata.Il momento rilevante, in realtà, è quello del verificarsi dell’incontrodelle volontà che ha condotto alla risoluzione, ossia dallaproposizione della richiesta risolutoria dell’originario convenuto, inrisposta a quella dell’originario attore.Nella specie, la corte territoriale ha calcolato l’importo spettanteal Passarella prendendo in esame il periodo ricompreso tra la datadella consegna dell’immobile (1° giugno 1991) e quella dellarestituzione dello stesso (17 aprile 2015).Pertanto, non ha fatto corretta applicazione del principio sopraesposto, atteso che il giudizio è stato in origine introdotto neldicembre 1993 e che la riconvenzionale del primo convenuto è statadi certo proposta successivamente.I momenti rilevanti al fine di computare la somma dovuta alPassarella sono, quindi, la presentazione della riconvenzionale delCiancibello nel procedimento di primo grado instaurato davanti alTribunale di Campobasso e la restituzione della res. Alle relative dateil giudice del rinvio dovrà fare riferimento per determinare il creditodel Passarella, unico aspetto della presente vicenda che resta ancorada definire.4) Il ricorso è accolto quanto al terzo motivo, rigettati il primo eil secondo.La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appellodi Roma, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nelmerito, in applicazione dei seguenti principi di diritto:«In presenza di reciproche domande di risoluzione contrattualefondate da ciascuna parte sugli inadempimenti dell’altra, il giudiceche accerti l’inesistenza di singoli specifici addebiti, non potendopronunciare la risoluzione per colpa di taluna di esse, deve dare attoNumero registro generale 7437/2023Numero sezionale 565/2026Numero di raccolta generale 16917/2026dell’impossibilità dell’esecuzione del contratto per effetto della sceltaData pubblicazione 29/05/2026di entrambi i contraenti ex art. 1453, comma 2, c.c. e pronunciare,comunque, la risoluzione del contratto, con gli effetti di cui all’art.1458 c.c., essendo le due contrapposte manifestazioni di volontàdirette all’identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale.«in tema di contratto preliminare di vendita immobiliare, larisoluzione dello stesso in ragione della proposizione di reciprochedomande di risoluzione per inadempimento contrattuale, poi respintedal giudice, decorre dal momento dell’introduzione dell’ultima diqueste, dovendosi ritenere il requisito della forma scritta rispettatoin ragione della presentazione di tali domande con le modalitàpreviste in ambito processuale».Il giudice del rinvio pronuncerà anche in ordine alle spese delpresente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte,accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati il primo e il secondo;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, conrinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, la qualedeciderà anche in ordine alle spese di lite di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 5 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDario [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16917/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris