CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2022
Cassazione n. 19392/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 23/06/2021 della Corte di appello di Lecce -Sezione Distaccata di Taranto-, che ha confermato la sentenza in data 07/11/2019 del Tribunale di Taranto, che l'aveva condannata [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, che l'aveva condannata per dieci truffe, ritenute in continuazione. 1.1. Con due motivi deduce la manifesta illogicità e la mancanza della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità. 2. La parte civile [OSCURATO:PERSONA] si è costituita nel presente giudizio e ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio. 2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché aspecifico, risolvendosi in una eminentemente generica e apodittica asserzione di illogicità e di mancanza della motivazione del tutto priva di rilievi critici alla sentenza impugnata, le cui argomentazioni non vengono prese in alcuna considerazione, tanto da denunciare un vizio di omessa motivazione smaccatamente smentito dalla lettura della sentenza, che ha puntualmente affrontato tutti i temi sollevati con l'atto di gravame. Va, dunque, ricordato come la mancanza di specificità del motivo debba essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). La mancanza di correlazione con la sentenza impugnata emerge evidente ove si consideri che i motivi non sono specificamente rivolti ad alcuna delle dieci truffe per cui Blasi è stata condannata, risolvendosi nell'apodittica affermazione di illogicità manifesta e di mancanza di motivazione, del tutto priva di alcun ancoraggio alla motivazione della sentenza impugnata. 3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 4. Va, infine, disattesa la richiesta avanzata dalla parte civile, di liquidazione delle spese di patrocinio nel giudizio di Cassazione. ik\> A tal proposito va rimarcato che la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali quando abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione. Tale attività non si rinviene nel caso in esame, dove la richiesta di rifusione delle spese è accompagnata da una generica e apodittica richiesta di conferma della sentenza della Corte di appello, priva di alcuna argomentazione a supporto di tale conclusione. Da ciò discende che la richiesta di liquidazione non può avere alcun seguito. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11/1/2022 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] Verg