CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04665/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], costituitasi parte civile nel processo celebrato a carico di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di minaccia (capo a) e di getto pericoloso di cose (capo b), ricorre con tre motivi avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina in data 22 giugno 2022, che, in riforma della sentenza di condanna in primo grado pronunciata, ha assolto l'imputato dal reato ascrittogli al capo a) perché non punibile ex art. 131-bis cod. pen. e dal reato ascrittogli al capo b) perché il fatto non sussiste; considerato che: - il primo motivo, che denuncia il vizio di violazione di legge con riguardo alla mancata rinnovazione delle prove dichiarative è manifestamente infondato, posto che, per diritto vivente, il giudice d'appello, che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado, non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272430), come accaduto nel caso di specie; - il secondo motivo, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di esclusione del fatto integrativo del reato di cui al capo b), è generico e manifestamente infondato, nulla essendo stato dedotto dalla ricorrente, in maniera specifica ed autosufficiente, per contrastare quanto affermato nella sentenza impugnata, ossia che i rifiuti spazzati dal [OSCURATO:PERSONA], peraltro già presenti sulla pubblica via, fossero effettivamente idonei a cagionare un'offesa, come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 33817 del 06/10/2020, Rv. 280797); - il terzo motivo, che denuncia la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. in relazione all'assoluzione per non punibilità del reato di cui al capo a), è inammissibile per mancanza di interesse della parte civile ricorrente in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero, atteso che la sentenza con cui si è dichiarata la non punibilità per particolare tenuità del fatto non produce alcun effetto nel giudizio civile secondo quanto previsto dall'art. 651- bis cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 21906 del 21/02/2018, Rv. 273310; Sez. 5, n. 38762 del 28/06/2017, Rv. 270925); Ritenuto, pertanto, che il ricorso devono essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'll gennaio 2023 Il consigl e