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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 gennaio 2026

Cassazione n. 23934/2026

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ati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]3140 TROIANIELLO, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];- intimata -per la correzione della ordinanza n. 1886/2026 della [OSCURATO:PERSONA] di ROMA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]R.G.N. 16379/2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di conNsuimgelrioo re gdisetrol generale 6931/2026Numero sezionale 3140/202630/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Numero di raccolta generale 23934/2026RILEVATO CHE Data pubblicazione 23/07/2026Questa Corte ha avviato d’ufficio, ex art. 391 bis c.p.c., ilprocedimento di correzione dell'errore materiale contenutonell’ordinanza n. 1886/2026 (pubblicata il 28.1.2026) nell'ambito delgiudizio (per regolamento di competenza) di cui al RG n. 16379/2025instaurato tra [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] (nonchè GierreSviluppo Reti commerciali di [OSCURATO:PERSONA], intimata), laddove indispositivo è stata omessa l’attestazione della sussistenza deipresupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115 del 2002.Il ricorso per correzione di errore materiale è stato notificato alleparti che non si sono costituite.CONSIDERATO CHEl’art. 13, comma 1-quater, vigente ratione temporis, recita:«Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respintaintegralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parteche l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione,principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.

Il giudice dà attonel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodoprecedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del depositodello stesso»;pertanto, il contributo unificato atti giudiziari costituisce un obbligonormativo di rimborso che deriva automaticamente dallasoccombenza (in rito o nel merito) della parte ricorrente; in ragionedella natura impugnatoria del ricorso per regolamento dicompetenza, ove lo stesso venga integralmente rigettato ilNumero registro generale 6931/2026Numero sezionale 3140/2026ricorrente può esserne obbligato al versamento Nu(mCerao sdis ra.c colnta .g enerale 23934/2026Data pubblicazione 23/07/202613636/2020);nel caso di specie, la società ricorrente è risultata, con riguardo alprocedimento di regolamento di competenza, totalmentesoccombente, in quanto – come risulta chiaramente dallamotivazione e dal dispositivo dell’ordinanza - la sua istanza è stataintegralmente respinta, e sussistono, dunque, i requisiti normativiper l’applicazione della suddetta disposizione di legge;il richiamo delle disposizioni vigenti in materia di contributo unificatocostituisce una statuizione di natura accessoria ed a contenutonormativamente obbligato, che richiede al giudice una meraoperazione tecnico-esecutiva, da svolgersi sulla base di presuppostie parametri oggettivi, con conseguente ammissibilità delprocedimento di correzione di errore materiale di cui all’art. 391 bisc.p.c.;il dispositivo dell’ordinanza n. 1886/2026 va, pertanto, corretto conl’integrazione di tutto il seguente periodo « Sussistono i presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato previsto dal d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013)pari a quello - ove dovuto - per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13».

P.Q.MLa Corte dispone che il dispositivo dell’ordinanza n. 1886/2026 siacorretto con l’integrazione di tutto il seguente periodo « Sussistonoi presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dald.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdottodalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge diNumero registro generale 6931/2026Numero sezionale 3140/2026stabilità 2013) pari a quello - ove dovuto - per il ricorsNoum, earo dni roacrcmoltaa g enerale 23934/2026Data pubblicazione 23/07/2026del comma 1-bis dello stesso art. 13».Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura dellaCancelleria, sull'originale della predetta ordinanza.

Dispone che lapresente ordinanza sia comunicata ad entrambe le parti delprocedimento R.G. n. 16379/2025.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 giugno 2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]3140 TROIANIELLO, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];- intimata -per la correzione della ordinanza n. 1886/2026 della [OSCURATO:PERSONA] di ROMA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]R.G.N. 16379/2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di conNsuimgelrioo re gdisetrol generale 6931/2026Numero sezionale 3140/202630/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Numero di raccolta generale 23934/2026RILEVATO CHE Data pubblicazione 23/07/2026Questa Corte ha avviato d’ufficio, ex art. 391 bis c.p.c., ilprocedimento di correzione dell'errore materiale contenutonell’ordinanza n. 1886/2026 (pubblicata il 28.1.2026) nell'ambito delgiudizio (per regolamento di competenza) di cui al RG n. 16379/2025instaurato tra [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] (nonchè GierreSviluppo Reti commerciali di [OSCURATO:PERSONA], intimata), laddove indispositivo è stata omessa l’attestazione della sussistenza deipresupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115 del 2002.Il ricorso per correzione di errore materiale è stato notificato alleparti che non si sono costituite.CONSIDERATO CHEl’art. 13, comma 1-quater, vigente ratione temporis, recita:«Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respintaintegralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parteche l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione,principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà attonel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodoprecedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del depositodello stesso»;pertanto, il contributo unificato atti giudiziari costituisce un obbligonormativo di rimborso che deriva automaticamente dallasoccombenza (in rito o nel merito) della parte ricorrente; in ragionedella natura impugnatoria del ricorso per regolamento dicompetenza, ove lo stesso venga integralmente rigettato ilNumero registro generale 6931/2026Numero sezionale 3140/2026ricorrente può esserne obbligato al versamento Nu(mCerao sdis ra.c colnta .g enerale 23934/2026Data pubblicazione 23/07/202613636/2020);nel caso di specie, la società ricorrente è risultata, con riguardo alprocedimento di regolamento di competenza, totalmentesoccombente, in quanto – come risulta chiaramente dallamotivazione e dal dispositivo dell’ordinanza - la sua istanza è stataintegralmente respinta, e sussistono, dunque, i requisiti normativiper l’applicazione della suddetta disposizione di legge;il richiamo delle disposizioni vigenti in materia di contributo unificatocostituisce una statuizione di natura accessoria ed a contenutonormativamente obbligato, che richiede al giudice una meraoperazione tecnico-esecutiva, da svolgersi sulla base di presuppostie parametri oggettivi, con conseguente ammissibilità delprocedimento di correzione di errore materiale di cui all’art. 391 bisc.p.c.;il dispositivo dell’ordinanza n. 1886/2026 va, pertanto, corretto conl’integrazione di tutto il seguente periodo « Sussistono i presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato previsto dal d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013)pari a quello - ove dovuto - per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13». P.Q.MLa Corte dispone che il dispositivo dell’ordinanza n. 1886/2026 siacorretto con l’integrazione di tutto il seguente periodo « Sussistonoi presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dald.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdottodalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge diNumero registro generale 6931/2026Numero sezionale 3140/2026stabilità 2013) pari a quello - ove dovuto - per il ricorsNoum, earo dni roacrcmoltaa g enerale 23934/2026Data pubblicazione 23/07/2026del comma 1-bis dello stesso art. 13».Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura dellaCancelleria, sull'originale della predetta ordinanza. Dispone che lapresente ordinanza sia comunicata ad entrambe le parti delprocedimento R.G. n. 16379/2025.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 giugno 2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]
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