Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 aprile 2026

Cassazione n. 10384/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Corbyons unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-Agenzia delle Entrate-Riscossione;- Intimata -avverso la sentenza della Comm.trib.reg.

Lombardia n. 12/2022 depositatail 07/01/2022.Numero registro generale 8286/2022Numero sezionale 883/2026Numero di raccolta generale 10384/2026Data pubblicazione 20/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza n. 12/26/2022 la CTR della Lombardia confermava lasentenza di primo grado in forza della quale era stata rigettatal’impugnazione del contribuente avverso la cartella in tema di contributiconsortili relativi all’annualità 2017.I giudici territoriali osservavano che: - nel caso di specie risultava esserestato predisposto il Piano di Classifica del [OSCURATO:PERSONA] AddaSerio predisposto in conformità alle indicazioni contenute nella l.r.Lombardia 5 dicembre 2008, n. 31 e nell’allegato 1 della deliberazione diGiunta Regionale 17 aprile 2015, n.

X/3420, regolarmente pubblicato; ilConsorzio aveva comprovato l’effettuazione di lavori in favore del fondo delricorrente a mezzo di consulenza tecnica mentre il contribuente, gravato diuno specifico onere probatorio, non aveva mai dato prova dell’assenza delbeneficio né aveva mai contestato le risultanze emerse dalla relazionetecnica difensiva.2.

Ricorre per la cassazione della sentenza, sulla base di un unico motivoAmbrogio Manzoni.3. [OSCURATO:PERSONA] Serio resiste con controricorso 4.L’Agenzia delle Entrate-Riscossione è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con un unico motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3 violazione dell’art. 2697 c.c. con riferimento agli oneri probaoricirca la esistenza per il proprio immobile di vantaggi fondiari immediati ediretti derivanti dalla esecuzione di opere di bonifica.

Nel richiamare unprecedente inter partes favorevole al contribuente, ha dedotto che lacontestazione del piano da parte del consorziato in sede di impugnazioneNumero registro generale 8286/2022Numero sezionale 883/2026Numero di raccolta generale 10384/2026Data pubblicazione 20/04/2026della cartella impedirebbe di ritenere assolto da parte del Consorzio ilproprio onere probatorio e che il giudice di merito avrebbe dovutoprocedere all’accertamento dell’esistenza di vantaggi fondiari diretti eimmediati derivanti delle opere di bonifica per gli immobili situati all’internodel perimetro di contribuenza.Da ciò consegue, secondo il ricorrente, che il Consorzio non avrebbe provatoin cosa sia consistita la utilitas per i fondi di sua proprietà, limitandosi allaproduzione di precisazioni tecniche a firma del direttore generale dellostesso Consorzio, senza alcuna indicazione specifica circa i vantaggi agliimmobili e che, in definitiva, vi sarebbe totale mancanza di beneficio afavore dei beni di sua proprietà.2.

Il ricorso è manifestamente infondato.2.1.

Va osservato che i giudici di appello hanno fatto corretta applicazionedei principi di diritto costantemente rabiditi in materia dalla Suprema Cortesecondo cui:- i contributi consortili di bonifica costituiscono oneri reali, giusta l'art. 21del r.d. n. 215 del 1933, dovuti da chi, al tempo della loro esazione, siaproprietario del fondo situato nel perimetro del comprensorio e trovanogiustificazione nei benefici, concreti o anche solo potenziali, che sipresumono apportati al terreno dalle opere eseguite dal consorzio, senzache quest'ultimo ne sia onerato della prova, spettando, invece, alproprietario dimostrare il contrario, vale a dire l'assenza di benefici senzache, a tal fine, rilevi l'aver manifestato, per scelta personale o per situazioniparticolari, l'intenzione di non usufruire di quanto realizzato dal primo (cfr.Cass. n. 23815/2015);- l'adozione del piano di classifica ingenera una presunzione di vantaggiositàdell'attività di bonifica svolta dal Consorzio per i fondi ricompresi nell'areadi intervento, e qualora il piano di classifica venga specificamenteimpugnato dal consorziato, il suddetto beneficio deve essere provato dalConsorzio che lo deduca, secondo la regola generale di cui all'articolo 2697Numero registro generale 8286/2022Numero sezionale 883/2026Numero di raccolta generale 10384/2026Data pubblicazione 20/04/2026cod. civ., mentre qualora non vi sia stata impugnativa specifica del piano diclassifica, la presunzione in oggetto (di natura non assoluta, ma juristantum) deve essere superata con onere della prova a carico del consorziato(Cass. 6839/2020);- quando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi dibonifica sia motivata con riferimento ad un "piano di classifica" approvatodalla competente autorità regionale, la contestazione di tale piano da partedi un consorziato, in sede di impugnazione della cartella, impedisce diritenere assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio, ed ilGiudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell'oneredella prova, all'accertamento dell'esistenza di vantaggi fondiari immediati ediretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà delconsorziato stesso situati all'interno del perimetro di contribuenza; inquanto, se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nelperimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazionedell"an" del contributo, determinante ai fini del "quantum" è l'accertamentodella legittimità e congruità del "piano di classifica" con la precisaidentificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati aglistessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio (cfr. Cass.

SS.UU. n.11722/2010);- in tema di contributi consortili, allorquando la cartella esattoriale emessaper la riscossione dei contributi medesimi sia motivata con riferimento adun "piano di classifica" approvato dalla competente autorità regionale, èonere del contribuente che voglia disconoscere il debito contestarespecificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto,nessun ulteriore onere probatorio gravando sul Consorzio, in difetto dispecifica contestazione», ma «resta ovviamente ferma la possibilità daparte del Giudice tributario di avvalersi dei poteri ufficiosi previsti dall'art.7, d.lgs. n. 546 del 1992, ove ritenga necessaria una particolare indagineNumero registro generale 8286/2022Numero sezionale 883/2026Numero di raccolta generale 10384/2026Data pubblicazione 20/04/2026riguardo alle modalità con le quali il Consorzio stesso è in concretopervenuto alla liquidazione del contributo (vedi SS.UU. n. 26009/2008).2.2.

I giudici di appello dopo aver partitamente e diffusamente dato contodei contenuti del piano di classifica – hanno, peraltro, che: l’appellatoConsorzio DUNAS ha fornito prova degli interventi effettuati a favore degliimmobili di proprietà dell’Appenante MANZONI.

Si rileva, infatti, che sonostati effettuati lavori di manutenzione come emerge dal doc.11 allegato allaperizia prodotta .In ogni caso, nessuna violazione delle regole di ripartizione dell’onereprobatorio può imputarsi al giudice di appello.Difatti, l’infrazione alla regola generale dell’art. 2697 c.c. (che è statalamentata dalla ricorrente) si può configurare, soltanto, nell’ipotesi in cui ilgiudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quellasu cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione dellefattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (tra letante: Cass., 23 ottobre 2018, n. 26769; Cass. 20 aprile 2020, n. 7919;Cass., 19 agosto 2020, n. 17313; Cass., 20 ottobre 2021, n. 29041; Cass.,26 gennaio 2022, n. 2286; Cass., 7 aprile 2023, n. 9529; Cass., 23 maggio2024, n. 14482; Cass., 25 novembre 2024, n. 30389; Cass., 14 febbraio2025, n. 3761), ma non anche nell’ipotesi in cui oggetto di censura sia lavalutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti,ritenendo che la parte onerata abbia assolto tale onere, poiché in questocaso vi è (nella prospettazione del ricorrente) un fallace apprezzamentosull'esito della prova, che è sindacabile in sede di legittimità solo per il viziodi cui all'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., nei limiti in cui questacensura è ammessa (tra le tante: Cass., 19 agosto 2020, n. 17313; Cass.,20 ottobre 2021, n. 29041; Cass., 28 marzo 2022, n. 9933; Cass., 26maggio 2023, n. 14766; Cass., 26 marzo 2025, n. 8031).In tal senso, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, ilricorrente per cassazione non può rimettere in discussione,Numero registro generale 8286/2022Numero sezionale 883/2026Numero di raccolta generale 10384/2026Data pubblicazione 20/04/2026contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici delmerito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sécoerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto alsindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non èconferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma soloquello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezzagiuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservatodi individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare leprove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelleritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (vedi, ex plurimis, Cass.,22 novembre 2023, n. 32505).Le superiori considerazioni rendono chiara ed evidente la manifestainfondatezza delle censure mosse con l’odierno ricorso.3.

In conclusione il ricorso va respinto; le spese seguono la soccombenza evanno liquidate come da dispositivo.3.1.

Ritiene questo Collegio che sussistono i presupposti per la condanna diparte ricorrente per lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c.In punto di diritto occorre evidenziare che la condanna ex art. 96, comma3, c.p.c. deve giungere all'esito di un accertamento che il giudicante èchiamato a compiere caso per caso, anche tenendo conto della fase in cuisi trova il giudizio e del comportamento complessivo della partesoccombente, onde verificare se essa abbia esercitato le sue prerogativeprocessuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessiconfliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente osproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile;detto abuso del processo non richiede che il Giudice indaghi, nel senso chenormalmente si attribuisce a tale espressione, l’eventuale riprovevolezzadel comportamento del soggetto agente, ma non lo esonera dalla necessitàdi ricavare detta riprovevolezza in termini oggettivi dagli atti del processoperché la colpa o il dolo rilevanti sono quelli che si manifestano proprioNumero registro generale 8286/2022Numero sezionale 883/2026Numero di raccolta generale 10384/2026Data pubblicazione 20/04/2026l'adozione di certe condotte processuali e non sono percepibiliseparatamente da essi, dovendo escludersi, pertanto, che il giudiziosull’antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivareautomaticamente dal rigetto della domanda o dall’inammissibilità odall'infondatezza dell’impugnazione, atteso che l'esercizio delle prerogativeprocessuali, costituendo esplicazione del diritto costituzionalmentegarantito del diritto di azione e di difesa, merita la sanzione di cui all'art.96, comma 3, c.p.c. quando il suo concreto atteggiarsi, nonostante ilrispetto in senso stretto della legge processuale, a seguito di unaindefettibile valutazione secondo correttezza, si connoti in concreto intermini di antigiuridicità, dovendo il Giudice, pur potendo attingere elementidi valutazione dall'assunzione di comportamenti processuali sleali, tenerconto che il comportamento scorretto non coincide con quelloprocessualmente non leale, essendo la correttezza un parametro divalutazione esclusivamente giuridico ed ex ante imposto all'agente (cfr.Cass. n. 26545 del 2021).Come statuito dalla Corte, difatti, la condanna ex art. 96, comma 3, cit.,applicabile d’ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione dicarattere pubblicistico, autonoma e indipendente rispetto alle ipotesi diresponsabilità aggravata ex art. 96, cc. 1 e 2, cod. proc. civ., e con questecumulabile, volta, – con finalità deflattive del contenzioso, – alla repressionedell’abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, nonrichiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontrodell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condottaoggettivamente valutabile alla stregua di «abuso del processo», quale l’averagito o resistito pretestuosamente (Cass., 4 agosto 2021, n. 22208; Cass.,15 febbraio 2021, n. 3830; Cass., 24 settembre 2020, n. 20018; Cass., 18novembre 2019, n. 29812; Cass., 21 novembre 2017, n. 27623; v., altresì,Corte Cost., 6 giugno 2019, n. 139; Corte Cost., 23 giugno 2016, n. 152).Numero registro generale 8286/2022Numero sezionale 883/2026Numero di raccolta generale 10384/2026Data pubblicazione 20/04/2026E, come si è rimarcato in ordine alla quantificazione della misura, il terzocomma dell’art. 96 cod. proc. civ., rinviando all’equità, richiama il criteriodi proporzionalità secondo le tariffe forensi e quindi la somma da taledisposizione prevista va rapportata alla misura dei compensi liquidabili inrelazione al valore della causa, ovvero ad un loro multiplo, nei limiti segnatiad ogni modo da ragionevolezza (v. già Cass., 30 novembre 2012, n. 21570cui adde Cass., 21 novembre 2017, n. 27623; v., altresì, Cass., 4 agosto2021, n. 22208; Cass., 18 novembre 2019, n. 29812 nonché Corte Cost.,6 giugno 2019, n. 139).Orbene nel caso in esame emerge che parte ricorrente ha insistitocolpevolmente su argomentazioni giuridiche totalmente in contrasto conampia e copia giurisprudenza in materia, peraltro risalente, prospettandotesi totalmente infondate.3.2.

Il ricorrente, dunque, va condannato al risarcimento del danno per litetemeraria nella misura che può equitativamente determinarsi per ilcontroricorrente [OSCURATO:PERSONA] in euro in euro500,00.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a pagare in favore delconsorzio controricorrente le spese del presente giudizio liquidatenell'importo di euro 1.000,00, per compensi, ed € 200,00 per esborsi, oltrerimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altriaccessori di legge, nonché al pagamento in favore della partecontroricorrente della somma di euro 500,00 ai sensi dell’art. 96, terzocomma, c.p.c.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoper il ricorso, a norma del comma 1 — bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Numero registro generale 8286/2022Numero sezionale 883/2026Numero di raccolta generale 10384/2026Data pubblicazione 20/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, indata 29 gennaio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Corbyons unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-Agenzia delle Entrate-Riscossione;- Intimata -avverso la sentenza della Comm.trib.reg. Lombardia n. 12/2022 depositatail 07/01/2022.Numero registro generale 8286/2022Numero sezionale 883/2026Numero di raccolta generale 10384/2026Data pubblicazione 20/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza n. 12/26/2022 la CTR della Lombardia confermava lasentenza di primo grado in forza della quale era stata rigettatal’impugnazione del contribuente avverso la cartella in tema di contributiconsortili relativi all’annualità 2017.I giudici territoriali osservavano che: - nel caso di specie risultava esserestato predisposto il Piano di Classifica del [OSCURATO:PERSONA] AddaSerio predisposto in conformità alle indicazioni contenute nella l.r.Lombardia 5 dicembre 2008, n. 31 e nell’allegato 1 della deliberazione diGiunta Regionale 17 aprile 2015, n. X/3420, regolarmente pubblicato; ilConsorzio aveva comprovato l’effettuazione di lavori in favore del fondo delricorrente a mezzo di consulenza tecnica mentre il contribuente, gravato diuno specifico onere probatorio, non aveva mai dato prova dell’assenza delbeneficio né aveva mai contestato le risultanze emerse dalla relazionetecnica difensiva.2. Ricorre per la cassazione della sentenza, sulla base di un unico motivoAmbrogio Manzoni.3. [OSCURATO:PERSONA] Serio resiste con controricorso 4.L’Agenzia delle Entrate-Riscossione è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con un unico motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3 violazione dell’art. 2697 c.c. con riferimento agli oneri probaoricirca la esistenza per il proprio immobile di vantaggi fondiari immediati ediretti derivanti dalla esecuzione di opere di bonifica. Nel richiamare unprecedente inter partes favorevole al contribuente, ha dedotto che lacontestazione del piano da parte del consorziato in sede di impugnazioneNumero registro generale 8286/2022Numero sezionale 883/2026Numero di raccolta generale 10384/2026Data pubblicazione 20/04/2026della cartella impedirebbe di ritenere assolto da parte del Consorzio ilproprio onere probatorio e che il giudice di merito avrebbe dovutoprocedere all’accertamento dell’esistenza di vantaggi fondiari diretti eimmediati derivanti delle opere di bonifica per gli immobili situati all’internodel perimetro di contribuenza.Da ciò consegue, secondo il ricorrente, che il Consorzio non avrebbe provatoin cosa sia consistita la utilitas per i fondi di sua proprietà, limitandosi allaproduzione di precisazioni tecniche a firma del direttore generale dellostesso Consorzio, senza alcuna indicazione specifica circa i vantaggi agliimmobili e che, in definitiva, vi sarebbe totale mancanza di beneficio afavore dei beni di sua proprietà.2. Il ricorso è manifestamente infondato.2.1. Va osservato che i giudici di appello hanno fatto corretta applicazionedei principi di diritto costantemente rabiditi in materia dalla Suprema Cortesecondo cui:- i contributi consortili di bonifica costituiscono oneri reali, giusta l'art. 21del r.d. n. 215 del 1933, dovuti da chi, al tempo della loro esazione, siaproprietario del fondo situato nel perimetro del comprensorio e trovanogiustificazione nei benefici, concreti o anche solo potenziali, che sipresumono apportati al terreno dalle opere eseguite dal consorzio, senzache quest'ultimo ne sia onerato della prova, spettando, invece, alproprietario dimostrare il contrario, vale a dire l'assenza di benefici senzache, a tal fine, rilevi l'aver manifestato, per scelta personale o per situazioniparticolari, l'intenzione di non usufruire di quanto realizzato dal primo (cfr.Cass. n. 23815/2015);- l'adozione del piano di classifica ingenera una presunzione di vantaggiositàdell'attività di bonifica svolta dal Consorzio per i fondi ricompresi nell'areadi intervento, e qualora il piano di classifica venga specificamenteimpugnato dal consorziato, il suddetto beneficio deve essere provato dalConsorzio che lo deduca, secondo la regola generale di cui all'articolo 2697Numero registro generale 8286/2022Numero sezionale 883/2026Numero di raccolta generale 10384/2026Data pubblicazione 20/04/2026cod. civ., mentre qualora non vi sia stata impugnativa specifica del piano diclassifica, la presunzione in oggetto (di natura non assoluta, ma juristantum) deve essere superata con onere della prova a carico del consorziato(Cass. 6839/2020);- quando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi dibonifica sia motivata con riferimento ad un "piano di classifica" approvatodalla competente autorità regionale, la contestazione di tale piano da partedi un consorziato, in sede di impugnazione della cartella, impedisce diritenere assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio, ed ilGiudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell'oneredella prova, all'accertamento dell'esistenza di vantaggi fondiari immediati ediretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà delconsorziato stesso situati all'interno del perimetro di contribuenza; inquanto, se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nelperimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazionedell"an" del contributo, determinante ai fini del "quantum" è l'accertamentodella legittimità e congruità del "piano di classifica" con la precisaidentificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati aglistessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio (cfr. Cass. SS.UU. n.11722/2010);- in tema di contributi consortili, allorquando la cartella esattoriale emessaper la riscossione dei contributi medesimi sia motivata con riferimento adun "piano di classifica" approvato dalla competente autorità regionale, èonere del contribuente che voglia disconoscere il debito contestarespecificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto,nessun ulteriore onere probatorio gravando sul Consorzio, in difetto dispecifica contestazione», ma «resta ovviamente ferma la possibilità daparte del Giudice tributario di avvalersi dei poteri ufficiosi previsti dall'art.7, d.lgs. n. 546 del 1992, ove ritenga necessaria una particolare indagineNumero registro generale 8286/2022Numero sezionale 883/2026Numero di raccolta generale 10384/2026Data pubblicazione 20/04/2026riguardo alle modalità con le quali il Consorzio stesso è in concretopervenuto alla liquidazione del contributo (vedi SS.UU. n. 26009/2008).2.2. I giudici di appello dopo aver partitamente e diffusamente dato contodei contenuti del piano di classifica – hanno, peraltro, che: l’appellatoConsorzio DUNAS ha fornito prova degli interventi effettuati a favore degliimmobili di proprietà dell’Appenante MANZONI. Si rileva, infatti, che sonostati effettuati lavori di manutenzione come emerge dal doc.11 allegato allaperizia prodotta .In ogni caso, nessuna violazione delle regole di ripartizione dell’onereprobatorio può imputarsi al giudice di appello.Difatti, l’infrazione alla regola generale dell’art. 2697 c.c. (che è statalamentata dalla ricorrente) si può configurare, soltanto, nell’ipotesi in cui ilgiudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quellasu cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione dellefattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (tra letante: Cass., 23 ottobre 2018, n. 26769; Cass. 20 aprile 2020, n. 7919;Cass., 19 agosto 2020, n. 17313; Cass., 20 ottobre 2021, n. 29041; Cass.,26 gennaio 2022, n. 2286; Cass., 7 aprile 2023, n. 9529; Cass., 23 maggio2024, n. 14482; Cass., 25 novembre 2024, n. 30389; Cass., 14 febbraio2025, n. 3761), ma non anche nell’ipotesi in cui oggetto di censura sia lavalutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti,ritenendo che la parte onerata abbia assolto tale onere, poiché in questocaso vi è (nella prospettazione del ricorrente) un fallace apprezzamentosull'esito della prova, che è sindacabile in sede di legittimità solo per il viziodi cui all'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., nei limiti in cui questacensura è ammessa (tra le tante: Cass., 19 agosto 2020, n. 17313; Cass.,20 ottobre 2021, n. 29041; Cass., 28 marzo 2022, n. 9933; Cass., 26maggio 2023, n. 14766; Cass., 26 marzo 2025, n. 8031).In tal senso, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, ilricorrente per cassazione non può rimettere in discussione,Numero registro generale 8286/2022Numero sezionale 883/2026Numero di raccolta generale 10384/2026Data pubblicazione 20/04/2026contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici delmerito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sécoerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto alsindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non èconferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma soloquello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezzagiuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservatodi individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare leprove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelleritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (vedi, ex plurimis, Cass.,22 novembre 2023, n. 32505).Le superiori considerazioni rendono chiara ed evidente la manifestainfondatezza delle censure mosse con l’odierno ricorso.3. In conclusione il ricorso va respinto; le spese seguono la soccombenza evanno liquidate come da dispositivo.3.1. Ritiene questo Collegio che sussistono i presupposti per la condanna diparte ricorrente per lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c.In punto di diritto occorre evidenziare che la condanna ex art. 96, comma3, c.p.c. deve giungere all'esito di un accertamento che il giudicante èchiamato a compiere caso per caso, anche tenendo conto della fase in cuisi trova il giudizio e del comportamento complessivo della partesoccombente, onde verificare se essa abbia esercitato le sue prerogativeprocessuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessiconfliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente osproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile;detto abuso del processo non richiede che il Giudice indaghi, nel senso chenormalmente si attribuisce a tale espressione, l’eventuale riprovevolezzadel comportamento del soggetto agente, ma non lo esonera dalla necessitàdi ricavare detta riprovevolezza in termini oggettivi dagli atti del processoperché la colpa o il dolo rilevanti sono quelli che si manifestano proprioNumero registro generale 8286/2022Numero sezionale 883/2026Numero di raccolta generale 10384/2026Data pubblicazione 20/04/2026l'adozione di certe condotte processuali e non sono percepibiliseparatamente da essi, dovendo escludersi, pertanto, che il giudiziosull’antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivareautomaticamente dal rigetto della domanda o dall’inammissibilità odall'infondatezza dell’impugnazione, atteso che l'esercizio delle prerogativeprocessuali, costituendo esplicazione del diritto costituzionalmentegarantito del diritto di azione e di difesa, merita la sanzione di cui all'art.96, comma 3, c.p.c. quando il suo concreto atteggiarsi, nonostante ilrispetto in senso stretto della legge processuale, a seguito di unaindefettibile valutazione secondo correttezza, si connoti in concreto intermini di antigiuridicità, dovendo il Giudice, pur potendo attingere elementidi valutazione dall'assunzione di comportamenti processuali sleali, tenerconto che il comportamento scorretto non coincide con quelloprocessualmente non leale, essendo la correttezza un parametro divalutazione esclusivamente giuridico ed ex ante imposto all'agente (cfr.Cass. n. 26545 del 2021).Come statuito dalla Corte, difatti, la condanna ex art. 96, comma 3, cit.,applicabile d’ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione dicarattere pubblicistico, autonoma e indipendente rispetto alle ipotesi diresponsabilità aggravata ex art. 96, cc. 1 e 2, cod. proc. civ., e con questecumulabile, volta, – con finalità deflattive del contenzioso, – alla repressionedell’abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, nonrichiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontrodell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condottaoggettivamente valutabile alla stregua di «abuso del processo», quale l’averagito o resistito pretestuosamente (Cass., 4 agosto 2021, n. 22208; Cass.,15 febbraio 2021, n. 3830; Cass., 24 settembre 2020, n. 20018; Cass., 18novembre 2019, n. 29812; Cass., 21 novembre 2017, n. 27623; v., altresì,Corte Cost., 6 giugno 2019, n. 139; Corte Cost., 23 giugno 2016, n. 152).Numero registro generale 8286/2022Numero sezionale 883/2026Numero di raccolta generale 10384/2026Data pubblicazione 20/04/2026E, come si è rimarcato in ordine alla quantificazione della misura, il terzocomma dell’art. 96 cod. proc. civ., rinviando all’equità, richiama il criteriodi proporzionalità secondo le tariffe forensi e quindi la somma da taledisposizione prevista va rapportata alla misura dei compensi liquidabili inrelazione al valore della causa, ovvero ad un loro multiplo, nei limiti segnatiad ogni modo da ragionevolezza (v. già Cass., 30 novembre 2012, n. 21570cui adde Cass., 21 novembre 2017, n. 27623; v., altresì, Cass., 4 agosto2021, n. 22208; Cass., 18 novembre 2019, n. 29812 nonché Corte Cost.,6 giugno 2019, n. 139).Orbene nel caso in esame emerge che parte ricorrente ha insistitocolpevolmente su argomentazioni giuridiche totalmente in contrasto conampia e copia giurisprudenza in materia, peraltro risalente, prospettandotesi totalmente infondate.3.2. Il ricorrente, dunque, va condannato al risarcimento del danno per litetemeraria nella misura che può equitativamente determinarsi per ilcontroricorrente [OSCURATO:PERSONA] in euro in euro500,00. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a pagare in favore delconsorzio controricorrente le spese del presente giudizio liquidatenell'importo di euro 1.000,00, per compensi, ed € 200,00 per esborsi, oltrerimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altriaccessori di legge, nonché al pagamento in favore della partecontroricorrente della somma di euro 500,00 ai sensi dell’art. 96, terzocomma, c.p.c.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoper il ricorso, a norma del comma 1 — bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Numero registro generale 8286/2022Numero sezionale 883/2026Numero di raccolta generale 10384/2026Data pubblicazione 20/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, indata 29 gennaio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
Sentenza Cassazione n. 10384/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris