Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14671/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.16106/2014 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in liquidazione, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv.

M. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura a margine della memoria di costituzione per sostituzione di difensore ed elettivamente domiciliata presso lo studio deimedesimi sit i in Roma alla via Crescenzio n. 91 ; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, allavia dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta a difende, ope legis; -controricorrente– [OSCURATO:PERSONA] PAGAMENTOavverso la sentenza n. 204 / 3 8 /201 3 della Commissione tributaria regionale del Piemonte , pronunciata in data 7 ottobre 201 3 e pubblicata in data 20dicembre 2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 aprile 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, ricevuta in data 27 gennaio 2010 la cartella di pagamento n. 11020100001581938 relativa all’anno di imposta 2004 per Ires, Irap e Iva, proponeva ricorso per l’annullamento del ruolon. 2010/39 formato dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale di Rivoli, a seguito di decisione della Commissione tributaria provinciale di Torino reiettiva dell’impugnazione contro l’avviso di accertamento n.

R28030500454.

2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Torino rigettava il ricorso.

3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Piemonte rigettava l’appello della societàcontribuente, condannandola al pagamento delle spese di lite, ritenendo infondati tutti i motivi di appello attinenti alla notifica del ruolo e della cartella, alla omessa indicazione nella cartella dell’autorità cuiproporre il ricorso giurisdizionale e del responsabile del procedimento, all’asserita violazione dell’art. 68, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 e 15 d.P.R. n. 602 del 1973 e all’assenza di sottoscrizione del ruolo.

4. Contro tale decisione propone ricorso la società contribuente, affidandosi a settemotivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

In corso di causa si sono costituiti, in luogo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], nuovi procuratori per la società.

La causa è stata fissata per l’adunanza camerale del 27aprile 2023.

Considerato che:1.

Col primo motivo la ricorrente deduce violazione e mancata applicazione dell’art. 26, primo comma, primo e secondo periodo, d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 21, primo comma, d.lgs. n. 546 del 1992,sotto il profilo degli artt. 62 d.lgs. n. 546 del 1992 e 360, primo comma, n. 3 e 5 cod. proc. civ., in relazione alla notificazione mediante raccomandata effettuata da personaledi [OSCURATO:PERSONA].

Col secondo motivo la ricorrente deduce violazione e mancata applicazione dell’art. 26, primo comma, primo e secondo periodo, d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 21, primo comma, d.lgs. n. 546 del 1992, sotto il profilo degli artt. 62 d.lgs. n. 546 del 1992 e 360, primo comma, n. 3 e 5 cod. proc. civ., in relazione alla carenza della qualifica di messo notificatore in capo al soggetto che ha notificato l’iscrizione a ruolo.

Col terzo motivo deduce la violazione e mancata applicazione dell’art. 26, primo comma, d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 148 cod. proc. civ., sotto il profilo degli artt. 62 d.lgs. n. 546 del 1992 e 360, primo comma, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., in relazione alla inesistenza della notifica per mancanza di sottoscrizione sulla relata non potendosi dare rilievo all’avviso di ricevimento.

Col quarto motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 26, primo comma, d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 3, secondo comma, d.lgs. n. 890 del 1982, dell’art. 21, primo comma, d. lgs. n. 546 del 1992, sotto il profilo degli artt. 62 d.lgs. n. 546 del 1992 e 360, primo comma, n. 3 e 5 cod. proc. civ., in relazione alla inesistenza della notifica per mancanza di sottoscrizione, registro cronologico e sigillo dell’ente sulla relata.

Col quinto motivo deduce la violazione e mancata applicazione dell’art. 12, primo e quarto comma, d.P.R. n. 602 del 1973, violazione delle norme in tema di diritto amministrativo, violazione e mancata applicazione dell’art. 42, primo comma, d.P .

R. n. 600 del 1973, violazione e mancata applicazione dell’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 165 del 2001, dell’art. 3, comma 129, l. n. 662 del 1996, sotto il profilo degli artt. 62 d.lgs. n. 546 del 1992 e 360, primo comma, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., lamentando l’errata decisione relativa all’assenza di prova della sottoscrizione del ruolo da parte del titolare dell’ufficio e alla assenza di prova della delega da parte di questi, deducendo che non spetti al contribuente dare la prova dell’assenza di firma o di poteri del sottoscrittore.

Con il sesto motivo deduce la violazione e mancata applicazione dell’art. 12,quarto comma, d.

P. R. n. 602 del 1973, dell’art. 2, comma 1, D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 321, de l l’art. 4, comma 2, d.l.gs. n. 165 del 2001, dell’art. 19 e dell’art. 53 del d.lgs. n. 300 del 1999, dell’art. 2697 cod. civ.,sotto il profilo dell’art. 62 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., in relazione allacarenza di qualifica dirigenziale del sottoscrittore del ruolo.

Col settimo motivo deduce violazione e mancata applicazione dell’art. 68, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, dell’ar.t. 15 d.p.r. n. 602 del 1973, sotto il profilo dell’art. 62 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., deducendo di aver proposto ricorso per cassazione contro la sentenza reiettiva della sua impugnazione contro il presupposto avviso di accertamento.

2. La società ricorrente ha depositato telematicamente, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022 (pubblicata sulla G.U. n. 303 del 29/12/2022, entrata in vigore il 1/1/2023), istanza di sospensione della presente controversia, definibile in base alla normativa contenuta nell’anzidetta legge (art. 1, commi da 186 a 202).

Dispone l’art. 1, comma 186, della l. n. 197 del 2022 come modificato dall’ art. 20, comma 1, lett. c d.l. n. 34/2023, che   Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

Il valore dellacontroversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 mentre l’art. 1, comma 197, prevede che   Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta algiudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.

In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.

4. Pertanto la causa va sospesa fino al 10 ottobre 2023 in applicazione dell’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.16106/2014 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in liquidazione, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. M. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura a margine della memoria di costituzione per sostituzione di difensore ed elettivamente domiciliata presso lo studio deimedesimi sit i in Roma alla via Crescenzio n. 91 ; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, allavia dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta a difende, ope legis; -controricorrente– [OSCURATO:PERSONA] PAGAMENTOavverso la sentenza n. 204 / 3 8 /201 3 della Commissione tributaria regionale del Piemonte , pronunciata in data 7 ottobre 201 3 e pubblicata in data 20dicembre 2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 aprile 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, ricevuta in data 27 gennaio 2010 la cartella di pagamento n. 11020100001581938 relativa all’anno di imposta 2004 per Ires, Irap e Iva, proponeva ricorso per l’annullamento del ruolon. 2010/39 formato dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale di Rivoli, a seguito di decisione della Commissione tributaria provinciale di Torino reiettiva dell’impugnazione contro l’avviso di accertamento n. R28030500454. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Torino rigettava il ricorso. 3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Piemonte rigettava l’appello della societàcontribuente, condannandola al pagamento delle spese di lite, ritenendo infondati tutti i motivi di appello attinenti alla notifica del ruolo e della cartella, alla omessa indicazione nella cartella dell’autorità cuiproporre il ricorso giurisdizionale e del responsabile del procedimento, all’asserita violazione dell’art. 68, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 e 15 d.P.R. n. 602 del 1973 e all’assenza di sottoscrizione del ruolo. 4. Contro tale decisione propone ricorso la società contribuente, affidandosi a settemotivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. In corso di causa si sono costituiti, in luogo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], nuovi procuratori per la società. La causa è stata fissata per l’adunanza camerale del 27aprile 2023. Considerato che:1. Col primo motivo la ricorrente deduce violazione e mancata applicazione dell’art. 26, primo comma, primo e secondo periodo, d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 21, primo comma, d.lgs. n. 546 del 1992,sotto il profilo degli artt. 62 d.lgs. n. 546 del 1992 e 360, primo comma, n. 3 e 5 cod. proc. civ., in relazione alla notificazione mediante raccomandata effettuata da personaledi [OSCURATO:PERSONA]. Col secondo motivo la ricorrente deduce violazione e mancata applicazione dell’art. 26, primo comma, primo e secondo periodo, d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 21, primo comma, d.lgs. n. 546 del 1992, sotto il profilo degli artt. 62 d.lgs. n. 546 del 1992 e 360, primo comma, n. 3 e 5 cod. proc. civ., in relazione alla carenza della qualifica di messo notificatore in capo al soggetto che ha notificato l’iscrizione a ruolo. Col terzo motivo deduce la violazione e mancata applicazione dell’art. 26, primo comma, d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 148 cod. proc. civ., sotto il profilo degli artt. 62 d.lgs. n. 546 del 1992 e 360, primo comma, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., in relazione alla inesistenza della notifica per mancanza di sottoscrizione sulla relata non potendosi dare rilievo all’avviso di ricevimento. Col quarto motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 26, primo comma, d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 3, secondo comma, d.lgs. n. 890 del 1982, dell’art. 21, primo comma, d. lgs. n. 546 del 1992, sotto il profilo degli artt. 62 d.lgs. n. 546 del 1992 e 360, primo comma, n. 3 e 5 cod. proc. civ., in relazione alla inesistenza della notifica per mancanza di sottoscrizione, registro cronologico e sigillo dell’ente sulla relata. Col quinto motivo deduce la violazione e mancata applicazione dell’art. 12, primo e quarto comma, d.P.R. n. 602 del 1973, violazione delle norme in tema di diritto amministrativo, violazione e mancata applicazione dell’art. 42, primo comma, d.P . R. n. 600 del 1973, violazione e mancata applicazione dell’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 165 del 2001, dell’art. 3, comma 129, l. n. 662 del 1996, sotto il profilo degli artt. 62 d.lgs. n. 546 del 1992 e 360, primo comma, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., lamentando l’errata decisione relativa all’assenza di prova della sottoscrizione del ruolo da parte del titolare dell’ufficio e alla assenza di prova della delega da parte di questi, deducendo che non spetti al contribuente dare la prova dell’assenza di firma o di poteri del sottoscrittore. Con il sesto motivo deduce la violazione e mancata applicazione dell’art. 12,quarto comma, d. P. R. n. 602 del 1973, dell’art. 2, comma 1, D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 321, de l l’art. 4, comma 2, d.l.gs. n. 165 del 2001, dell’art. 19 e dell’art. 53 del d.lgs. n. 300 del 1999, dell’art. 2697 cod. civ.,sotto il profilo dell’art. 62 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., in relazione allacarenza di qualifica dirigenziale del sottoscrittore del ruolo. Col settimo motivo deduce violazione e mancata applicazione dell’art. 68, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, dell’ar.t. 15 d.p.r. n. 602 del 1973, sotto il profilo dell’art. 62 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., deducendo di aver proposto ricorso per cassazione contro la sentenza reiettiva della sua impugnazione contro il presupposto avviso di accertamento. 2. La società ricorrente ha depositato telematicamente, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022 (pubblicata sulla G.U. n. 303 del 29/12/2022, entrata in vigore il 1/1/2023), istanza di sospensione della presente controversia, definibile in base alla normativa contenuta nell’anzidetta legge (art. 1, commi da 186 a 202). Dispone l’art. 1, comma 186, della l. n. 197 del 2022 come modificato dall’ art. 20, comma 1, lett. c d.l. n. 34/2023, che   Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore dellacontroversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 mentre l’art. 1, comma 197, prevede che   Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta algiudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata. 4. Pertanto la causa va sospesa fino al 10 ottobre 2023 in applicazione dell’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022 P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 14671/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris