CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 29590/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rel. R.G.N.: 22505/2020 dott. [OSCURATO:PERSONA] -Consigliere [OSCURATO:PERSONA].: dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio -Consigliere [OSCURATO:PERSONA].: dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere C.C.: 8 / 10 /2024 ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 22505- 20 20 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di [OSCURATO:PERSONA] – c.f. /p.i.v.a. 00 319590675 – in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e dife sa disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 68, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del Presidente dell a Giunta regionale pro tempore. [OSCURATO:SOCIETA]. –[OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] -in persona del legale rappresentante pro tempore. INTIMATA avverso la sentenza n. 5777dei 12/28.11.2019 della Corte d’Appello di N a poli , udita la relazione nella camera di consiglio dell’ 8 ottobre2024 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il ricorso per cassazione risulta alla “Finworld” s.p.a., contumace in grado d’appello, notificato all’indirizzo di posta elettronica dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensori in primo grado della stessa “Finworld”; ritenuto necessario, pur in esito all’esame del fascicolo d’ufficio relativo al giudizio tra la “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di [OSCURATO:PERSONA]” e la Regione [OSCURATO:PERSONA] e la “Finworld” s.p.a., far luogo alla rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione personalmente alla “Finworld”; ritenuto invero che questa Corte spiega chela notifica del ricorso per cassazione alla parte rimasta contumace in appello, effettuata nel domicilio eletto presso il procuratore domiciliatario della stessa in primo grado, è nulla e non inesistente, in quanto eseguita in un luogo diverso da quello previsto dall’art. 330, 3° co., cod.proc. c iv ., ma non privo di collegamento con il destinatario: ne deriva che, in difetto di costituzione della parte, deve essere disposta la rinnovazione di detta notifica ai sensi dell’art. 291 cod.proc. c iv ., che deve avvenire, peraltro, entro la metà del termine cd. breve per impugnare, salvo circostanze eccezionali delle quali deve essere data prova rigorosa (cfr. Cass. (o rd.) 11.5.2018, n. 11485); P.Q.M. dispone farsi luogo, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, alla rinnovazione della notifica del ricorso a questa Corte personalmente alla “Finworld” s.p.a.; rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, l’8 ottobre2024. Ilpresidente dottor [OSCURATO:PERSONA]