CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 22 febbraio 2023
Cassazione n. 38381/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], nel dell'inammissibilità dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna all'esito di giudizio abbreviato di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ciascuno alla pena di 8 anni di reclusione ed euro 80.000, di multa, per la fattispecie di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Avverso la sentenza d'appello gli imputati, tramite il comune difensore, hanno proposto autonomi ricorsi fondati ciascuno su un motivo (dì seguito enunciato ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale deducono violazione di legge e vizio congiunto di motivazione in merito al trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento anche alla ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti generiche, prospettando altresì la mancata considerazione degli elementi sottoposti al giudicante e positivamente valutabili ex artt. 133 e 62-bis cod. proc. pen. 3. La Procura generale ha concluso nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili per plurimi profili. 2. In primo luogo, l'inammissibilità deriva dall'assorbente considerazione per cui, come emerge dal raffronto con i motivi d'appello (esplicitati a pag. 4 e s. della sentenza impugnata), le censure in esame sono fondate esclusivamente su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale (pag. 5 e s.), dovendosi quindi le stessi considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). 3. Laddove le censure timidamente mostrano di lambire l'apparato argomentativo della sentenza impugnata esse si presentano inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto deducenti motivi diversi da quelli prospettabili in sede di legittimità in quanto costituiti da doglianze in fatto, con le quali si prospettano erronee valutazioni del giudice di merito, non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano ex plurimis: Sez. 4, n. 16098 del 22/02/2023, Lamacchia, in motivazione; Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, Fiore, in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 16/10/2022, Troplini, in motivazione; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584, oltre che, Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti, in motivazione; si veda altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi pertinenti anche al ricorso per cassazione). Ci si riferisce, in particolare, al tentativo di rivalutare il compendio probatorio con riferimento alla condotta di [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe dichiarato di aver «sbagliato per bisogno» e non sarebbe fuggito nonostante l'intervento della polizia giudiziaria nei confronti del correo, e a quella di [OSCURATO:PERSONA], che, colto in possesso dello stupefacente, avrebbe comunque reso dichiarazioni circa il denaro poi sequestrato. 4. Deve sul punto altresì ribadirsi che la valutazione dei vari elementi ai fini della commisurazione giudiziale della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice il cui esercizio, se effettuato, come nella specie, nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'art. 133 c.p., è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragguaglio illogico (ex plurimis, Sez. 4, n. 61 del 11/12/2019, dep. 2020, Tanga, in motivazione; Sez. 2, n. 45312 del 13/11/2015, Luparello, in motivazione). Quanto innanzi è da escludersi nella specie, per quanto emerge dall'apparato motivazionale della sentenza impugnata con il quale il ricorrente non confronta il suo dire. Il dato quanti-qualitativo dello stupefacente (16,701 kg per un principio attivo pari a 8.237,46 gr), il suo occultamento all'interno del vano airbag, il materiale per il confezionamento e l'ingente somma di denaro (pari a oltre cinque milioni di euro) sono stati difatti posti alla base della commisurazione giudiziale della pena, peraltro inferiore alla media edittale considerata anche l'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990, così come sono stati ritenuti non suscettibili di positivo apprezzamento, al fine della sussistenza delle circostanze attenuanti generiche, l'incensuratezza e le descritte condotte dei correi, tali da non evidenziare segni di resipiscenza. In particolare, in ordine alle circostanze attenuanti generiche, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, la loro applicazione non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto ma richiede elementi, di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego del riconoscimento delle stesse (Sez. 4, n. 20132 del 19/04/2022, Guccione, in motivazione; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590-01, nonché la conforme Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelinato, Rv. 195339-01). Il riconoscimento delle attenuanti in esame è quindi oggetto di un giudizio di fatto che presuppone l'emersione ovvero l'allegazione di elementi idonei a fondare l'invocata mitigazione sanzionatoria, la cui assenza ne legittima il diniego da parte del giudice di merito che, allo scopo di giustificarlo, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ovvero rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o, in ogni caso, rilevanti allo scopo di dimostrare la negativa connotazione della personalità dell'agente (ex plurimis: Sez. 4, n. 20132/2022, Guccione, in motivazione; Sez. 3, n. 16677 del 02/03/2021, Ballarini, in motivazione; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899- 01). Ne consegue la manifesta infondatezza dei relativi profili di censura avendo la Corte territoriale escluso elementi positivi ai fini del giudizio in merito alle attenuanti generiche in considerazione anche delle prospettazioni difensive. Il giudice di merito ha difatti ritenuto, oltre che normativamente irrilevante la mera incensuratezza (ex art. 62-bis, ult. comma, cod. pen.), la mancata fuga di [OSCURATO:PERSONA] frutto dell'inconsapevolezza di essere destinatario di attività d'indagine, successiva al controllo eseguito a carico del correo procedente con diversa vettura, e la condotta di [OSCURATO:PERSONA] invece volta solo a consegnare alle forze dell'ordine una parte del denaro, al fine di preservarsi la disponibilità dell'altra parte del denaro invece rivenuta d'iniziativa dalla polizia giudiziaria. 5. In conclusione, all'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di eu