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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 10 novembre 2021

Cassazione n. 46491/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Napoli ha confermato la condanna emessa dal Tribunale in sede, in data 12 settembre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 81, comma 2, 624, 625 n. 2 cod. pen., alla pena di anni uno di reclusione ed euro trecento di multa, esclusa la recidiva.

2. Avverso la pronuncia ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo violazione dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen., stante l'omessa notifica del decreto di citazione in appello, avvenuta presso il domicilio dichiarato dal quale l'imputato ed il suo nucleo familiare erano momentaneamente assenti, durante !e ore diurne per impegni di lavoro, tanto da non avere avuto conoscenza della notifica medesima a mani proprie o attraverso avviso di giacenza dell'atto. 2.1.Con il secondo motivo l'imputato lamenta l'omessa valutazione di prove a discarico, con particolare riferimento alla deposizione del teste Pennacchio, circa l'esistenza di un accordo per la cogestione dell'attività di bar, gestione interrotta senza che a questa seguisse, tempestivamente, la voltura del contratto di fornitura dell'energia elettrica in capo all'effettivo utilizzatore Pennacchio, restando soltanto formalmente intestata all'imputato.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché deduce violazione di norme processuali, smentita dall'esame degli atti processuali e dunque, è manifestamente infondato.

L'esame del fascicolo processuale, consentito in relazione alla qualità dell'eccezione proposta (in materia processuale, la Corte di cassazione è anche giudice dei fatto, nel senso che, nella ricerca degli eventuali erro res in procedendo, opportunamente denunciati con specifico motivo di ricorso, occorre verificare, ex actis, l'osservanza della legge processuale: Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Rv. 220092) ha evidenziato che la notifica del decreto di citazione in appello, all'imputato, non è omessa.

Essa, invero, risulta effettuata ai sensi dell'art. 157, comma 8, cod. proc. pen., con doppio accesso all'indirizzo dichiarato dal destinatario (accesso debitamente annotato nella relata di notifica, quanto ad orari e giorni, l'ultimo dei quali il 14 gennaio 2020) con indicazione dell'avvenuto deposito di copia dell'atto nella Casa comunale, attività seguita da rituale trasmissione della raccomandata al destinatario in data 15 gennaio 2020, il cui ricevimento da parte del destinatario risulta verificato attraverso interrogazione del sito delle Poste italiane.

Del resto, alcuna eccezione, sul punto, risulta puntualmente svolta, posto che si denuncia, genericamente, l'omessa notifica e il mancato avviso di deposito, mentre eventualmente andava dedotto l'omesso completamento del complesso iter notificatorio di cui all'art. 157, comma 8, cod. proc. pen., per carenza di prova del ricevimento dell'avviso di deposito dell'atto presso la Casa comunale.

E' noto, infatti, che in tema di notificazioni eseguite ai sensi dell'art. 157, comma 8, cod. proc. pen., la conoscenza dell'atto e i conseguenti effetti decorrono dal ricevimento della raccomandata con la quale si avvisa l'interessato dell'avvenuto deposito, presso la casa comunale, dell'atto da notificare (non trovando applicazione la disciplina delle notificazioni a mezzo posta di cui all'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, riguardante la cosiddetta giacenza dell'atto da notificare presso l'ufficio postale: Sez. 6, n. 21352 del 18/06/2020, Rv. 279285; Sez. 2, n. 15471 del 13/03/2001, dep. 2003, Rv. 224291; Sez. 4, n. 4463 del 12/01/2006, Rv. 233407; Sez. 4, n. 3124 del 12/10/1999, Rv. 215541).

Tuttavia, nei caso di specie si denuncia genericamente, da un lato, l'omessa notifica.

Dall'altro non viene attinta da espressa e specifica critica, la modalità di accertamento dell'avvenuta consegna della raccomandata con avviso di ricevimento, spedita senz'altro ai sensi dell'art. 157, comma 8, cod. proc. pen.

Sicché l'eccezione proposta appare genericamente formulata oltre che manifestamente infondata.

3.1. Il secondo motivo è manifestamente infondato e, comunque, inammissibile in quanto mira alla rivalutazione alternativa delle dichiarazioni del teste a discarico Pennacchio e delle altre fonti di prova a carico dell'imputato, non consentita in sede di legittimità.

Non può, invero, integrare il denunciato vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099).

4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equítatívamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ii ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Napoli ha confermato la condanna emessa dal Tribunale in sede, in data 12 settembre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 81, comma 2, 624, 625 n. 2 cod. pen., alla pena di anni uno di reclusione ed euro trecento di multa, esclusa la recidiva. 2. Avverso la pronuncia ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo violazione dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen., stante l'omessa notifica del decreto di citazione in appello, avvenuta presso il domicilio dichiarato dal quale l'imputato ed il suo nucleo familiare erano momentaneamente assenti, durante !e ore diurne per impegni di lavoro, tanto da non avere avuto conoscenza della notifica medesima a mani proprie o attraverso avviso di giacenza dell'atto. 2.1.Con il secondo motivo l'imputato lamenta l'omessa valutazione di prove a discarico, con particolare riferimento alla deposizione del teste Pennacchio, circa l'esistenza di un accordo per la cogestione dell'attività di bar, gestione interrotta senza che a questa seguisse, tempestivamente, la voltura del contratto di fornitura dell'energia elettrica in capo all'effettivo utilizzatore Pennacchio, restando soltanto formalmente intestata all'imputato. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché deduce violazione di norme processuali, smentita dall'esame degli atti processuali e dunque, è manifestamente infondato. L'esame del fascicolo processuale, consentito in relazione alla qualità dell'eccezione proposta (in materia processuale, la Corte di cassazione è anche giudice dei fatto, nel senso che, nella ricerca degli eventuali erro res in procedendo, opportunamente denunciati con specifico motivo di ricorso, occorre verificare, ex actis, l'osservanza della legge processuale: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Rv. 220092) ha evidenziato che la notifica del decreto di citazione in appello, all'imputato, non è omessa. Essa, invero, risulta effettuata ai sensi dell'art. 157, comma 8, cod. proc. pen., con doppio accesso all'indirizzo dichiarato dal destinatario (accesso debitamente annotato nella relata di notifica, quanto ad orari e giorni, l'ultimo dei quali il 14 gennaio 2020) con indicazione dell'avvenuto deposito di copia dell'atto nella Casa comunale, attività seguita da rituale trasmissione della raccomandata al destinatario in data 15 gennaio 2020, il cui ricevimento da parte del destinatario risulta verificato attraverso interrogazione del sito delle Poste italiane. Del resto, alcuna eccezione, sul punto, risulta puntualmente svolta, posto che si denuncia, genericamente, l'omessa notifica e il mancato avviso di deposito, mentre eventualmente andava dedotto l'omesso completamento del complesso iter notificatorio di cui all'art. 157, comma 8, cod. proc. pen., per carenza di prova del ricevimento dell'avviso di deposito dell'atto presso la Casa comunale. E' noto, infatti, che in tema di notificazioni eseguite ai sensi dell'art. 157, comma 8, cod. proc. pen., la conoscenza dell'atto e i conseguenti effetti decorrono dal ricevimento della raccomandata con la quale si avvisa l'interessato dell'avvenuto deposito, presso la casa comunale, dell'atto da notificare (non trovando applicazione la disciplina delle notificazioni a mezzo posta di cui all'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, riguardante la cosiddetta giacenza dell'atto da notificare presso l'ufficio postale: Sez. 6, n. 21352 del 18/06/2020, Rv. 279285; Sez. 2, n. 15471 del 13/03/2001, dep. 2003, Rv. 224291; Sez. 4, n. 4463 del 12/01/2006, Rv. 233407; Sez. 4, n. 3124 del 12/10/1999, Rv. 215541). Tuttavia, nei caso di specie si denuncia genericamente, da un lato, l'omessa notifica. Dall'altro non viene attinta da espressa e specifica critica, la modalità di accertamento dell'avvenuta consegna della raccomandata con avviso di ricevimento, spedita senz'altro ai sensi dell'art. 157, comma 8, cod. proc. pen. Sicché l'eccezione proposta appare genericamente formulata oltre che manifestamente infondata. 3.1. Il secondo motivo è manifestamente infondato e, comunque, inammissibile in quanto mira alla rivalutazione alternativa delle dichiarazioni del teste a discarico Pennacchio e delle altre fonti di prova a carico dell'imputato, non consentita in sede di legittimità. Non può, invero, integrare il denunciato vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099). 4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equítatívamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile ii ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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