CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026
Cassazione n. 26747/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di D’[OSCURATO:PERSONA];ritenuto che il primo motivo di ricorso in punto di accertamento dellaresponsabilità in relazione alla sostenuta inattendibilità della persona offesa,risulta privo di concreta specificità, oltre che meramente reiterativo (Sez. 3, n.18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018,Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv.271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01) in assenzadi confronto con le logiche e non censurabili argomentazioni della Corte diappello, e tendono quindi a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatoriee/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi daquelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizioed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti diemergenze processuali valorizzate dai giudicanti;che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non soloper la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza dicorrelazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisioneimpugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez.4, n. 256 del18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157-02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007,Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv.255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2,n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 -01);che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto i fatti, percome ricostruiti, nelle fattispecie oggetto di contestazione e condannaampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento, specificamenteanalizzando la portata delle testimonianze assunte in dibattimento e delmateriale documentale a riscontro (si vedano pagg. 4 e seg. dove è statavalorizzata la portata delle dichiarazioni della persona offesa, il riscontrorappresentato dalla documentazione medica di pronto soccorso e dalla attività diprimo intervento del personale operante, affrontando specificamente anche lecensure della difesa volta a sostenere una versione alternativa, tuttavia risultatadel tutto sfornita di valido supporto probatorio);considerato conseguentementeche tali doglianze inerenti alla prova della penaleresponsabilità ed alla caratterizzazione circostanziale delle condotte imputatesono del tutto prive dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità,dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senzala puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e deicorrelati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato;osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura, dopo aversottolineato la mancata proposizione di specifico motivo di appello o conclusionein tal senso, la mancata concessione della c.d. attenuante costituzionale èmanifestamente infondato, atteso che la decisione della Corte costituzionaleevocata è intervenuta in data antecedente alla decisione di appello e la parteavrebbe dovuto specificamente introdurre il tema al fine di ottenere unavalutazione sul punto della possibile applicazione di tale attenuante, conconseguente preclusione sul punto;rilevato che in tema di impugnazioni, non è deducibile con ricorso per cassazionel'omessa motivazione del giudice di appello in ordine al denegato riconoscimentodell'attenuante della lieve entità del delitto di rapina, prevista dalla sentenzadella Corte cost. n. 86 del 2024, ove la questione, già proponibile in quella sede,non sia stata prospettata in appello con i motivi aggiunti ovvero in sede diformulazione delle conclusioni (Sez. 6, n. 18513, P., non massimata; Sez. 2,19543 del 27/03/2024, G., Rv. 286536-01 in tema di attenuante costituzionaleriferibile al delitto di estorsione, con principio applicabile anche al caso dispecie);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]