Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:F:2007:191
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
8 novembre 2007
Causa F‑50/07 AJ
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«Gratuito patrocinio»
Oggetto:
Domanda con la quale la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] chiede la sua ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, ai sensi dell’art. 94
del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, applicabile mutatis mutandis al Tribunale alla data di presentazione
della domanda di gratuito patrocinio, ai sensi dell’art. 3, n. 4, della decisione del Consiglio 2 novembre 2004, 2004/752/CE,
Euratom, che istituisce il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (GU L 333, pag. 7), al fine di proporre un
ricorso diretto ad ottenere l’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AST/14/06,
del 3 aprile 2007, di non ammetterla al detto concorso, indetto dall’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) per
la costituzione di una riserva di assunzione di assistenti di cittadinanza bulgara nel settore del segretariato (GU C 145 A,
pag. 22).
Decisione:
La ricorrente è ammessa al beneficio del gratuito patrocinio. Un importo corrispondente alle spese sostenute dalla ricorrente
sarà versato agli avvocati incaricati di assisterla, sulla base di documenti giustificativi, entro il limite di EUR 1 000
per la fase scritta e di EUR 1 000 per la fase orale del procedimento. Gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono designati
come avvocati per rappresentare la ricorrente.
Massime
Procedura – Domanda di gratuito patrocinio – Presupposti per la concessione
(Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, artt. 94, nn. 1‑3, e 96, n. 3; decisione del Consiglio 2004/752, art. 3,
n. 4)