CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 febbraio 2022
Cassazione n. 09479/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile i! ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l'istanza nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere la correzione ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. della sentenza emessa il 14 novembre 2014 dallo stesso Giudice, in quanto affetta da errore materiale relativamente alla determinazione della pena inflitta e in particolare al calcolo della riduzione per il tentativo indicato in motivazione, risultando apportata tale riduzione in misura inferiore al minimo di un terzo. 2. Nel provvedimento si è rilevato che non solo non era stato specificato se quanto dedotto fosse stato rappresentato attraverso i motivi di impugnazione esaminati nei successivi gradi, ma anche che la questione posta non costituiva materia di correzione, non risultando irrogata una pena affetta dall'illegalità. 3. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, svolgendo doglianze esposte in due motivi: il primo lamenta violazione di legge sul rilievo che è stato applicato illegalmente il disposto dell'art. 56 cod. pen. con riguardo alla misura edittale minima delle diminuzione; il secondo denuncia vizi della motivazione, avendo il G.I.P. operato ragionamenti circa la rimodulazione della pena estranei alle sue competenze funzionali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. Come rilevato nel provvedimento impugnato, è stato impropriamente azionato lo strumento previsto dall'art. 130 cod. proc. pen., riguardante solo gli errori e le omissioni che non determinino nullità e la cui eliminazione non comporti una modificazione essenziale dell'atto e, quindi, del contenuto della decisione, trattandosi altrimenti di violazioni da dedurre in sede di impugnazione. Le illustrazioni intervenute, per altro verso, mostrano di rilevare che era stata censurata solamente un'erronea rappresentazione motivazionale del calcolo di una pena la quale, come all'esito stabilita, conservava i requisiti della legalità, non essendo diversa per specie da quella prevista e rientrando nei limiti di legge. 3. I rilievi esposti nei due motivi del ricorso non si rapportano al significato delle pertinenti risposte intervenute con riguardo all'impossibilità di considerare quale errore materiale emendabile ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. quello riguardante il calcolo della pena che invece va censurato con le impugnazioni. La difesa attribuisce alle chiare spiegazioni circa la corretta applicazione delle norme processuali profili valutativi che risultano però insussistenti, definendo macroscopicamente erronea una pena che, come rilevato nel provvedimento, a prescindere dalle inesatte illustrazioni solo motivazionali relative solo a passaggio interno, era invece irrogabile e rimane legalmente eseguibile per il ritenuto reato, considerando la specie e i limiti edittali previsti. 4. Pertanto, risultando tutte le censure mosse manifestamente infondate, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente va di conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 febbraio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]