CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 06506/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] GRAZIOSI Consiglier a dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 27 / 01/2025 C . C . dott. [OSCURATO:PERSONA] GORGONI Consiglier a R.G. n. 3933 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 3933del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del le- gale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA]- marchio rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C. F.: [OSCURATO:PERSONA] 71S12 G224T) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : [OSCURATO:PERSONA] 69C19 D442E) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del diret- tore legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA]- zari rappresentata e difes a dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: MCRFNC 60A19 A662P ) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano n. 2853/2020, depositata in data 6 novembre 2020; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 27 gennaio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:SOCIETA]ha agito in giudizio nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito dell’esclu- sione da una gara pubblica di appalto alla quale aveva Ric. n. 3933/2021 –Sez. 3 – A d. 27 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 8 partecipato unitamente alla società convenuta, con la quale avrebbe dovuto costituire una associazione temporanea di im- prese, esclusione determinata da una non corretta dichiara- zione resa dalla stessa società convenuta in ordine ai requisiti necessari per la partecipazione alla gara. La domanda è stata parzialmente accolta dal Tribunale di Mi- lano, che ha condannato la [OSCURATO:SOCIETA]. a pagare in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. l’importo di € 1.000.000,00 a titolo risarcitorio, sulla base di una liquidazione equitativa del danno. La Corte d’appello di Milano, in riforma della decisione di primo grado, ha invece rigettato la domanda di [OSCURATO:SOCIETA]., ma tale sentenza è stata cassata con rinvio da questa Corte (ordinanza n. 30330 del 21 novembre 2019). All’esito del giudizio di rinvio, la domanda di [OSCURATO:SOCIETA]. è stata accolta, con liquidazione del danno, in via equitativa, an- cora una volta nella misura di € 1.000.000,00. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., sulla base di quattromotivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « a rt . 360 , comma 1 n. 4) c.p.c.“per nullità della sentenza o del proc edi mento ” in relazione all’art. 324 c.p.c. e 2909 c.c. , per aver ritenuto la Corte d’Appello del rinvio che la Corte di Cassazioneavesse sta- tuito in termini di positivo e definitivo accertamentodell’an de- beatur con conseguente giudicato (interno o implicito), quando, in realtà, il giudice di legit ti mità – nell ’ accogliere il solo primo motivo di impugnazione dedotto da [OSCURATO:PERSONA] –aveva pronunciato Ric. n. 3933/2021 –Sez. 3 – A d. 27 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 8 solo in merito all’individuazione del soggetto su cui grava l’onere di provare l’aliunde perceptum». Con il secondo motivo si denunzia « art. 360, comma 1 n. 4) c.p.c.per “nullità della sentenza o del procedimento ” in rela- zione all’art. 384 c.p.c., laddove il giudice di rinvio non si èuni- formato al principio di diritto formulato da [OSCURATO:PERSONA]- sima Suprema C orte di C assazione con la decisione n. 30330/2019». I primi due motivi del ricorso hanno oggetto analogo ed espon- gono censure connesse, logicamente e giuridicamente. La ricorrente lamental’omessa decisione, da parte della corte d’appello, in sede di rinvio, sulle contestazioni relative alla sus- sistenza del diritto al risarcimento (cioè, all’andella pretesa ri- sarcitoria), pur essendo stato dichiarato assorbito (e non, dun- que, rigettato) il ricorso incidentale per cassazione relativo a tale questione. Tali motivi, pertanto, possono essere esaminati congiunta- mente. Essi sono fondati. 1.1Il motivo di ricorso incidentale avanzato da [OSCURATO:SOCIETA]., attinente alla sussistenza (nell’an) della propria responsabilità per l’esclusione dalla gara di appalto, è stato dichiarato assor- bito e, quindi, non esaminato nel merito, nel corso del primo giudizio di legittimità. Ciò nonostante, nella decisione impugnata nella presente sede, emessa all’esito del giudizio di rinvio, la questione della sussi- stenza dell’andella responsabilità della società convenuta non è stata affatto presa in esame, essendosi la corte d’appello li- mitata a valutare la sussistenza e l’entità del danno e a liqui- darne il quantum, sul presupposto che si fosse formato il giudi- cato interno sulla questione della responsabilità (così si esprime la corte territoriale, in proposito: «I fatti così come accertati nei precedenti gradi di giudizio di merito, in particolare l’esclusione Ric. n. 3933/2021 –Sez. 3 – A d. 27 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 8 dell’ ATI dalla gara d’appalto indetta dal Comune di Bari per fatto di [OSCURATO:SOCIETA], sono ormai coperti dal giudicato, ciò di cui si deve di trattare in questa sede è il diritto della [OSCURATO:PERSONA] ad ot- tenere il risarcimento del danno per il pregiudizio economico conseguente all’esclusione dalla gara»). La corte d’appello, in verità,non chiarisce espressamente le ra- gioni per cui ha ritenuto sussistente il giudicato interno sulla questione dell’andella responsabilità. Secondo la controricorrente, tale questione non sarebbe stata espressamente riproposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nel giudizio di rinvio: di conseguenza, essa non avrebbe dovuto essere affatto esaminata, in quanto sulla stessa si sarebbe, proprio per tale ragione,formato il giudicato interno. La società ricorrente, al contrario, sostiene: a) in primo luogo,di avere riproposto la questione, in sede di rinvio; a sostegno, precisa di avere, in tale sede, ribadito « le ragioni, giàampiamente esposte nei precedenti gradi di giudi- zio, per cui nessuna responsabilità poteva esserle attribuita (v. p. 3, pto2; p. 5, penultimo cpv _ All. E- 33 ) » e trascrive il se- guente passo dellasua comparsa di costituzione nel giudizio di rinvio (trasfuso anche nella successiva comparsa conclusio- nale), che dà conto di tali ragioni: «Nel merito, [OSCURATO:SOCIETA] ha contestato ogni addebito, rilevando che [OSCURATO:PERSONA], per il cui precedente penale non dichiarato la costituenda ATI era stata esclusa dalla gara, non era per disposizione statutaria am- ministratore munito del poteri di legale rappresentanza della [OSCURATO:SOCIETA]. Per tale ragione, egli non era tenuto a rendere le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione alle gare di appalto; di conseguenza, di nessun addebito o respon- sabilità può esser gravata la [OSCURATO:PERSONA] per non aver informato la [OSCURATO:PERSONA] di una circostanza irrilevante ai fini della partecipazione alla gara»; Ric. n. 3933/2021 –Sez. 3 – A d. 27 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 8 b) in ogni caso, che l’espressa riproposizione della questione relativa alla sussistenza della propria responsabilità non era, in effetti, necessaria nel giudizio di rinvio, avendo la stessa costi- tuito motivo dell’originario gravame, oltre che del suo ricorso incidentale per cassazione dichiarato assorbito e dovendo, per- tanto, essere comunque presa in esame in sede di rinvio, anche in mancanza di una espressa sua riproposizione. 1.2Gli assunti della ricorrente sono condivisibili. Va, in primo luogo, escluso che possa essersi formato il giudi- cato interno sulla sussistenza della responsabilità della società convenuta, a seguito della decisione della Corte di Cassazione che ha disposto il giudizio di rinvio, in quanto, in sede di legit- timità, la questione (benché espressamente posta con ricorso incidentale) non è stata esaminata solo perché ritenuta assor- bita. D’altra parte, il richiamo, operato nel corso del giudizio di rin- vio, alle contestazioni sulla sussistenza della propria responsa- bilitàgià avanzate in sede di appello , reiterate in sede di giudi- zio di legittimità con il ricorso incidentale e non esaminate in tale sede, in quanto dichiarate assorbite, è di per sé sufficiente per escludere che sulla questione , anche successivamente, si possaessere formato il giudicato interno. Di conseguenza, tale questioneavrebbe dovuto essere esami- nata e decisa nel giudizio di rinvio. D’altra parte, nelle stesse conclusioni rassegnatenel giudizio di rinvio (e trascritte nella sentenza impugnata), vi è un chiaro richiamo a tutti i motivi di impugnazione già avanzati, in pro- posito,nel primo giudizio di appello: in tale sede era stata po- sta, con il primo ed ilquarto motivo del gravame, la questione relativa alla insussistenza della condotta illecita dedotta da parte attrice; e talequestione era stata affrontata e apparen- temente disattesa dalla corte d’appello, nella sua prima deci- sione, anche se in modo non del tutto chiaro , perché Ric. n. 3933/2021 –Sez. 3 – A d. 27 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 6 di 8 all’enunciazione di argomenti che apparentemente avrebbero potuto comportare il rigetto del gravame sul punto,aveva fatto seguito l’affermazione per cuivi era una ragione “più liquida” di decisione, vale a dire quella relativa alla mancata prova del danno. In ogni caso, l’ambiguitàdella prima decisione della corte d’ap- pellonon ha alcun rilievo concreto, dal momento che, comun- que, la [OSCURATO:SOCIETA].(probabilmente anche a scopo cautela- tivo)aveva impugnato con ricorso incidentale la suddetta (per quanto ambigua)decisione sull’an della responsabilità e il suo ricorso incidentale è stato dichiarato assorbito dalla Corte di Cassazione, cioè non è stata adottata alcuna decisione nel me- rito,rimesso alle valutazioni del giudice del rinvio. Dunque, non vi è dubbio che la questione, posta con l’appello originario, dovesse essere nuovamente presa in esame nel giu- dizio di rinvio. 1.3Le considerazioni che precedono sono di per sé sufficienti perritenere che la questione avanzata con l’atto di appello ori- ginario in ordine all’an della dedotta responsabilità era stata comunque adeguatamente riproposta nel giudizio di rinvio, in concreto, e che, quindi, essa doveva essere esaminata e decisa in tale sede. Di conseguenza, i motividi ricorso in esame sono senz’altro da accogliere, senza la necessità di affrontare la questione giuri- dica di carattere processualerelativa alla necessità, in astratto, di una siffatta riproposizione (in ordine alla quale, cfr., peraltro, di recente: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 12065 del 03/05/2024, Rv. 671484 –01, secondo la quale « i n tema di giudizio di rinvio prosecutorio, la riassunzione, anche ad opera di una sola delle parti, ponendo le stesse nella medesima posizione originaria, impone al giudice del rinvio di decidere la controversia sulla base delle conclusioni già formulate nelle precedenti fasi di me- rito, sicché, fatta salva l’ipotesi di un eventuale giudicato Ric. n. 3933/2021 –Sez. 3 – A d. 27 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 7 di 8 interno, egli è chiamato, anche nella contumacia di una delle parti, a pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni di merito a suo tempo proposte, a prescindere dalla loro formale ed espressa riproposizione»). 2.Con il terzo motivo si denunzia « art. 360, comma 1 n. 3) c.p.c.,”per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ” in relazione all’art. 2697 c.c., là dove il giudice di rinvio ha co- munque violato o falsamente applicato la norma sull’onere della prova, perché ha proceduto ad un ’ indebita equiparazione tra aliunde perceptum ed an debeatur, concludendo che l’assenza di un aliunde perceptum in favore dell’asserita danneggiata Si- ram SpA, dovesse condurre, di per sé, a ritenere dimostrato l’an debeatur». Con il quartomotivo si denunzia «art. 360, comma 1 n. 3) c.p.c. “per violazione o falsa applicazione di norme di diritto” in rela- zione all’art. 1226 e 2697 c.c., per aver il giudice di rinvio ap- plicato in modo aprioristico l’istituto della liquidazione del danno in via equitativa, violando le regole sull’onere della prova che comunque grava, nei limiti del possibile, in capo al soggetto che si ritiene danneggiato». Il terzo ed il quarto motivo di ricorso riguardano la decisione sul quantum debeatur, cioè sulla liquidazione del danno. Essi restano, pertanto,assorbiti, in quanto la corte d’appello ha omesso di decidere i motividi gravame relativi all’ an debeatur , che sono logicamente pregiudizial i rispetto a tutti gli altri, ine- renti il quantum debeatur. A seguito della cassazione della decisione impugnata, in sede di rinvio dovrà, in primo luogo, decidersi in ordine alla sussi- stenza dell’andella responsabilità della società convenuta e, in caso di affermazione di tale responsabilità, dovrà essere altresì rinnovata la valutazione in ordine all’eventuale quantum de- beatur(ferme, in proposito, le indicazioni derivanti dalla prima sentenza dei legittimità). Ric. n. 3933/2021 –Sez. 3 – A d. 27 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 8 di 8 È, peraltro, opportuno precisare che le censure di cui al terzo motivo del ricorso possono considerarsi assorbite in quanto esse assumono rilevanza effettiva esclusivamente con riguardo alla questione della liquidazione del danno: infatti, diversa- mente da quanto pare sostenere la società ricorrente, la corte d’appello non ha affatto «proceduto ad un’indebita equipara- zione tra aliunde perceptum ed an debeatur, concludendo che l’assenza di un aliunde perceptum in favore dell’asserita dan- neggiata [OSCURATO:SOCIETA] , do vesse condurre, di per sé, a ritenere dimostrato l’an debeatur»; al contrario, la corte territoriale, come già chiarito, non ha preso in considerazione le questioni sulla sussistenza dell’andella responsabilità, ritenendole (erro- neamente, per quanto in precedenza esposto) coperte da giu- dicato interno, e si è limitata a rilevare che doveva, invece , escludersi il giudicato sulla insussistenza dell’andel danno (che è cosa diversa dall’andella responsabilità). 3.I primi due motivi del ricorso sono accolt i, assorbiti gli altri , nei sensi di cui in motivazione. La sentenza impugnata è cassata in relazioneai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composi- zione,anche per le spese del giudizio di legittimità. Per questi motivi La Corte: - accoglie i primi due motivi del ricorso, assorb