CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19653/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a procura speciale e nomina poste incalce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale CPP LCN79T24 C349 H).- RICORRENTE –CONTROil [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), inpersona del Sindaco pro tempore.- INTIMATO –per la cassazione della sentenza n. 4698/9/2024 della Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Campania, depositata il 19luglio 2024, non notificata.Numero registro generale 5145/2025Numero sezionale 3286/2026Numero di raccolta generale 19653/2026Data pubblicazione 13/06/2026UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 17 aprile 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Oggetto di controversia sono gli avvisi in atti con cui l’Ufficioriliquidava, in rettifica, l’IMU relativa agli anni 2015/2017, all’esito dellapronuncia giudiziale n. 1286/2021 nelle more intervenuta sulle medesimepretese già azionate con avvisi in precedenza notificati.2. La Corte di secondo grado respingeva l’appello proposto dalcontribuente, premettendo che gli avvisi di accertamento impugnati,emessi il 14 luglio 2021, erano stati adottati in rettifica di quelli inprecedenza emessi, sempre per il citato titolo ed annualità, e parzialmenteannullati con la citata pronuncia, in conformità con la statuizionegiudiziale, così esercitando il Comune nuovamente il potere impositivo inmodo «[…] conforme al decisum divenuto cosa giudicata tra le parti» (cosìnella pronuncia impugnata).3. Avverso tale pronuncia l’istante ha proposto ricorso per cassazione,notificato il 19 febbraio 2025 sulla base di un unico motivo,successivamente illustrato con memoria.4. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] è restato intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso l’istante ha dedotto, in relazione all’art.360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 2-quater, comma1, d.l. n. 564/1994, conv. dalla legge n. 656/1994 e del successivo d.m. n.37 del 1997, anche con riferimento agli artt. 2, 23, 53 e 97 Cost.,contestando la valutazione del Giudice regionale alla luce del sopravvenutointervento della Corte di cassazione (Cass., Sez. Un., n. 30051/2024), inNumero registro generale 5145/2025Numero sezionale 3286/2026Numero di raccolta generale 19653/2026Data pubblicazione 13/06/2026ragione del rilievo che il potere di autotutela dell'Amministrazione puòessere legittimamente esercitato sino al momento in cui non sia decorso iltermine di decadenza ed ove non sia intervenuto in giudicato, assumendoquindi che il nuovo atto accertativo andava annullato con riferimentoall’annualità 2015 per l’intervenuta decadenza e che tutti andavanocomunque annullati per l’intervenuto giudicato.2. Il ricorso, prima che risultare infondato, va dichiarato inammissibile.I dati fattuali accertati dalla Corte regionale danno conto che:- gli avvisi impugnati avevano avuto ad oggetto la «rideterminazionedelle pretese sulla base del pronunciamento del 2021»;- «[…] ciascuno di essi reca chiaramente la dicitura “avvisi in rettifica”a voler dichiarare la continuità e l’effetto conformativo alla sentenza del2021 che per un verso escludeva alcune particelle non attualmentecontemplate, rideterminava le sanzioni e rigettava le eccezioni diprescrizione e decadenza come formulate» (così nella pronunciaimpugnata).[OSCURATO:PERSONA] d’appello ha dato atto che la sentenza n. 1286/2021, il cuicomando è stato attuato dagli avvisi impugnati, era passata in giudicato.3. Muovendo da tale ultimo dato (passaggio giudicato della sentenza n.1286/2021 oggetto attuazione), sfugge la sussistenza dell’interesse alladecisione da parte del contribuente, tenuto conto che gli avvisi impugnatisi sono conformati al predetto giudicato.In tal senso, il ricorso è inammissibile, non avendo il ricorrentedimostrato quale utilità e quale bene della vita conseguirebbedall’accoglimento dell’impugnazione rispetto ad avvisi conformativi delgiudicato, tenuto conto che dal loro annullamento la regola giuridica delNumero registro generale 5145/2025Numero sezionale 3286/2026Numero di raccolta generale 19653/2026Data pubblicazione 13/06/2026rapporto resterebbe comunque quella del giudicato, che gli avvisi inquestione hanno semplicemente attuato.4. In ogni caso, l’impugnazione è pure infondata.Le ragioni del ricorso in esame – come sopra esposto – si fondanosull’eccezione di decadenza e, richiamando i contenuti della pronunciadelle Sezioni Unite di questa Corte (la n. 30051/2024), riposano sul rilievosecondo cui gli avvisi emessi nell’anno 2021 sarebbero espressionedell’esercizio del potere di autotutela sostitutiva da parte del Comune.5. Senonchè, così non è.La Corte di seconda istanza ha ritenuto, con un non sindacabile(perlomeno secondo il parametro censorio prescelto) apprezzamentofattuale, che gli avvisi oggetto di impugnazione avessero costituitoespressione del potere di autotutela conformativa da parte del Comune,che aveva emesso gli atti in esame in rettifica di quelli in precedenzaadottati per adeguarsi ed attuare il decisum della menzionata sentenza,passata in giudicato, che aveva annullato gli atti emessi nell’anno 2018,così ottemperando al suo disposto.Si resta, in tali termini, al di fuori dal perimetro operativodell’autotutela sostitutiva, come definita dalle Sezioni Unite di questaCorte, la cui pronuncia (n. 30051/2024) è stata invocata dal contribuente,giacché tale istituto postula, quale suo indefettibile presupposto chel’originario atto venga espressamente annullato da quello emesso in sededi autotutela (v. pagina n. 36 della predetta sentenza), circostanza questache nella specie manca.Ed infatti, nel caso che occupa, come accertato dalla Corte territorialedi secondo grado gli avvisi emessi nell’anno 2021 ed oggetto diimpugnazione non hanno rimosso i precedenti atti di accertamento emessiNumero registro generale 5145/2025Numero sezionale 3286/2026Numero di raccolta generale 19653/2026Data pubblicazione 13/06/2026nell’anno 2018, essendo stato l’annullamento di questi disposto dallamenzionata pronuncia n. 1286/2021, limitandosi, invece, a rettificare, adadeguare cioè la pretesa fiscale in attuazione alla statuizione giudiziale.Non è, dunque, corretta la premessa fattuale da cui muove la difesadel ricorrente secondo cui gli atti del 2018 sarebbero stati espressione diun «nuovo atto accertativo» (v. pagina 4 del ricorso) in sede di autotutela,essendo stata tale “sanzione” già disposta dal giudice tributario ed ilsuccessivo intervento del Comune è servito solo a conformare la pretesafiscale al comando giudiziale.In tale prospettiva, l’eccezione di decadenza non coglie nel segno, inquanto l’esercizio del potere dell’amministrazione compiuto nell’anno 2021con gli atti in esame non ha costituito espressione di una rinnovatavalutazione dei presupposti della pretesa tributaria, non ha integratol’esercizio di una nuova pretesa accertatrice, avendo solo dato attuazioneal più volte citato accertamento giudiziale relativo agli atti posti nell’anno2018, coperto dal giudicato.6. Non vi è luogo a statuizione sulle spese, stante l’assenza di difese daparte del Comune.7. Nondimeno, va dato atto che ricorrono i presupposti di cui all’art.13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte delricorrente di una somma ulteriore pari a quella eventualmente dovuta atitolo di contributo unificato. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso.Dà atto che sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater,d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte del ricorrente di unaNumero registro generale 5145/2025Numero sezionale 3286/2026Numero di raccolta generale 19653/2026Data pubblicazione 13/06/2026somma ulteriore pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributounificato.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 aprile 2026.[OSCURATO:PERSONA]