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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 07138/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo, ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. n. 137/2020, la declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Tratto a giudizio con decreto in data 29 marzo 2019 per rispondere del delitto di incendio doloso aggravato (artt. 423, 425, primo comma, n. 4, cod. pen.), Francesco [OSCURATO:PERSONA] veniva dichiarato responsabile, con sentenza resa dal Tribunale di Taranto il 27 gennaio 2020, del delitto di cui all'art. 424, secondo comma, cod. pen., così derubricata l'originaria imputazione, e veniva condannato alla pena di cinque anni di reclusione, alle pene accessorie di legge e, quanto alle statuizioni civili, al risarcimento del danno arrecato alla parte civile [OSCURATO:PERSONA] MASELLI, da liquidarsi in separata sede, alle spese processuali sostenute dalla predetta nel giudizio di primo grado e al pagamento di una provvisionale, immediatamente esecutiva, nella misura di 20.000,00 euro.

2. Con sentenza del 16 settembre 2020, la Corte di appello di Lecce, riqualificato il fatto ai sensi degli artt. 423, 425, primo comma, n. 4), e 99, quarto comma, cod. pen., confermava la pronuncia di primo grado.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] era accusato di aver appiccato il fuoco, impiegando liquido combustibile, all'esercizio commerciale denominato 'La boutique della vitella e del suino' di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] MASELLI, contenente merci altamente infiammabili, ubicato all'interno del mercato coperto "box n. 5" in via [OSCURATO:PERSONA], nel centro abitato di Massafra, così cagionando un incendio e ponendo in pericolo la pubblica incolumità (fatto commesso il 26 aprile 2018).

2.2. La Corte di Lecce riteneva di dover disattendere i motivi di gravame, finalizzati a prospettare letture alternative degli indizi che erano stati valorizzati dal primo giudice a sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputato.

In primo luogo, doveva considerarsi quale dato probatorio pacificamente acquisito, grazie al rilevamento satellitare collocato sulla vettura del [OSCURATO:PERSONA] e ai filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza poste in zona, che detta auto si fosse trovata sul luogo dell'incendio pochi minuti prima e pochi minuti dopo il divampare delle fiamme, circostanza neppure contestata dalla difesa.

Nessuna giustificazione plausibile l'imputato aveva fornito: a) sull'intero percorso seguito dalla sua vettura poco prima e subito dopo l'incendio (dalle 22.16.18 alle 22.34.34); b) sulla sosta del veicolo protrattasi per 3 minuti e 31 secondi nei pressi del mercato teatro dell'incendio (dalle 22.31.03 alle 22.34.34), in coincidenza con il divampare delle fiamme; c) sull'anomalo rifornimento notturno di benzina (ore 22.23) effettuato qualche minuto prima che venisse lanciato l'allarme per l'episodio delittuoso, nella misura di circa sei litri, quantitativo perfettamente compatibile con la capienza di una tanica (l'imputato non aveva spiegato, ad esempio, se il rifornimento fosse funzionale a un certo percorso da intraprendere l'indomani e se, soprattutto, non fosse possibile provvedervi il giorno successivo, piuttosto che uscire appositamente di casa per recarsi al distributore di carburante proprio in coincidenza con lo scoppio dell'incendio).

La Corte di appello confermava, poi, la valenza indiziaria di altri elementi apprezzati in primo grado: - l'imputato aveva le chiavi del lucchetto che presidiava il punto principale di accesso al mercato e aveva l'interesse a simulare, proprio per tale ragione, la relativa forzatura col chiodo (simulazione desumibile dal fallimento della prova di scasso effettuata, con analogo chiodo e su almeno due lucchetti simili, dalla persona offesa con l'ausilio di un fabbro e della Polizia giudiziaria); - l'imputato non disponeva delle chiavi dell'ingresso posteriore, ben più riservato e sicuro, rispetto a quello principale, per chi, privo di chiavi, avesse realmente dovuto forzare uno degli ingressi per entrare nel mercato; - l'imputato ben sapeva come spegnere le luci del mercato (lavorando al suo interno ed essendo l'interruttore posto in un luogo non visibile al pubblico), luci effettivamente trovate spente da chi accorse in loco.

Ad avviso della Corte di merito, non pareva, inoltre, così irrilevante, come sostenuto dall'appellante, l'intercettazione valorizzata dal primo giudice.

Più che l'allusione dell'interlocutore del [OSCURATO:PERSONA] (quando questi gli aveva detto che si era trattato non di un incendio, ma, sarcasticamente, di "bruschette", e l'interlocutore aveva risposto: "ho capito"), rilevava che, a fronte di un incendio che, per chi fosse ad esso estraneo, ben avrebbe potuto anche rivelarsi del tutto accidentale, il [OSCURATO:PERSONA] nulla aveva replicato all'affermazione "ho capito" dell'altro uomo.

Tale allusione - secondo i giudici dell'appello - non si poteva spiegare se non come "l'aver capito" che fosse stato proprio il [OSCURATO:PERSONA] il responsabile: e questi, non ribattendo alcunché (come ci si sarebbe aspettati da parte di chi, implicitamente, venisse ingiustamente indicato come l'autore del misfatto), aveva tacitamente confermato l'accusa a lui in tal modo rivolta (poiché, se non avesse avuto nulla a che fare con l'attentato incendiario, avrebbe logicamente dovuto replicare all'affermazione accusatoria).

Infine, andava apprezzato, come logico collante degli elementi indiziari convergenti passati in rassegna, il movente di carattere economico sotteso al delitto, in quanto il negoziante 'rivale' (occupante il box adiacente a quello dell'imputato) aveva deciso di lanciare un'offerta di detersivi - unica merce venduta dal [OSCURATO:PERSONA] - proprio all'indomani della notte in cui fu appiccato l'incendio.

3. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del difensore, sviluppando i seguenti tre motivi.

3.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 191, 192 e 530 cod. proc. pen. e vizio di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità.

La sentenza di condanna era stata emessa sulla base di indizi privi dei requisiti della gravità, precisione e concordanza.

Le deposizioni rese dalla persona offesa MASELLI e dal di lei marito Cosimo PALMITESTA non potevano reputarsi attendibili e si erano rivelate contraddittorie e prive di riscontri nel far convergere i propri sospetti su persone diverse dall'imputato, con il quale avevano escluso ogni motivo di contrasto.

E, in effetti, le evidenze processuali avevano dimostrato la sussistenza di indizi seri nei confronti di una ex dipendente della MASELLI, per vecchi dissapori, e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] RICCI, titolare di una macelleria in concorrenza con quella della persona offesa.

Anche in relazione alla diversità dell'attività commerciale del [OSCURATO:PERSONA], titolare di una rivendita di detersivi, il movente della "concorrenza" non poteva reputarsi plausibile, così come erano rimaste sfornite di alcun riscontro le affermazioni circa le difficoltà economiche in cui il predetto si sarebbe trovato.Quanto alle circostanze relative al percorso seguito dall'auto del [OSCURATO:PERSONA] nei minuti antecedenti e successivi all'incendio, alla sua sosta a breve distanza dal mercato in quegli stessi frangenti e all'anomalo e non spiegato rifornimento notturno di carburante, si trattava di elementi che si fondavano su un presupposto del tutto indimostrato, e, cioè, che alla guida dell'auto quella notte si trovasse l'imputato e non altri.

Inoltre, dette circostanze avrebbero dovuto essere avvalorate da conferme di carattere tecnico, altrimenti non avrebbero potuto che essere apprezzate quale mere supposizioni.

Tanto valeva, con riguardo: a) al mancato approfondimento circa l'impossibilità del dispositivo satellitare di rilevare soste molto brevi o con il motore acceso; b) alla sosta del [OSCURATO:PERSONA] presso il mercato coperto per danneggiare il lucchetto, cercando di simulare l'effrazione; c) alla simulazione dello scasso effettuata dalla persona offesa con l'ausilio del fabbro e della persona offesa, per la quale mancava un'annotazione di polizia giudiziaria che documentasse la simulazione medesima.

Inoltre, la stessa presenza del [OSCURATO:PERSONA] sul luogo dell'incendio poco dopo il fatto non poteva leggersi come indizio grave, preciso e concordante, ma come la conseguenza della preoccupazione del familiare della titolare dell'esercizio commerciale adiacente a quello incendiato a che la propria attività non subisse danni.

Anche l'interpretazione del tenore della conversazione intercettata costituiva nient'altro che il frutto di una supposizione non riscontrata.

Complessivamente, i giudici di merito non avevano fatto buon governo delle regole di valutazione della prova fissate dall'art. 192 cod. proc. pen.

Infine, nessun elemento negativo poteva trarsi dalla circostanza per cui l'imputato aveva scelto di non essere sottoposto ad esame e di rendere dichiarazioni spontanee, posto che il diritto al silenzio costituiva una delle espressioni principali del diritto di difesa.

3.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 423, 425, primo comma, n. 4), cod. pen. e vizio di motivazione.

Del tutto carente era la motivazione a fronte del rilievo difensivo circa l'esistenza o meno dell'elemento psicologico del reato contestato, che rilevava anche in ordine all'avvenuta riqualificazione d'ufficio del fatto contestato secondo l'originario inquadramento.

Se si fosse esaminato più approfonditamente l'elemento soggettivo, sarebbe emerso con evidenza l'intento esclusivo di danneggiare col fuoco e non di provocare un incendio di vaste dimensioni.

Erronea era, anche, la contestazione dell'aggravante, posto che un'attività commerciale, nello specifico una macelleria, non è riconducibile alle categorie degli "ammassi o depositi di materie esplodenti, infiammabili o combustibili" elencate dall'art. 425, primo comma, n. 4), cod. pen. 3.3.

Vizio di motivazione in relazione alla pena e al diniego delle attenuanti generiche.

Il carattere risalente nel tempo dei precedenti a carico dell'imputato non era ostativo alla concessione in suo favore delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero determinato l'applicazione di una pena più congrua.

La sentenza non aveva valutato le argomentazioni difensive che avevano fatto leva sulla natura indiziaria degli elementi fondanti la responsabilità del ricorrente.(17

4. Nella sua requisitoria, fatta pervenire in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Prima di procedere all'esame dei motivi dedotti nell'atto di impugnazione, occorre rammentare alcuni criteri-guida elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte sul tema dell'inammissibilità del ricorso per cassazione, che qui vengono in rilievo.

1.1. Va, in primo luogo, riaffermato che è inammissibile il ricorso fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongano le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultino carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 2, n. 42046 del 17/7/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 6, n. 8700 del 21/1/2013, Leonardo e altri, Rv. 254584; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 4, n. 5191 del 29.3.2000, Rv. 216473; Sez. 5, n. 119333 del 27.1.2005, Rv. 231708).

Ed invero, se i motivi del ricorso per cassazione riproducono integralmente ed esattamente i motivi d'appello senza alcuno specifico, concreto, riferimento alla motivazione della sentenza di secondo grado (se non in modo "nominalistico"), le relative deduzioni non rispondono al concetto stesso di "motivo", perché non si raccordano, con una critica argomentata, a un determinato punto della sentenza impugnata ed appaiono, quindi, come prive del requisito della specificità richiesto, a pena d'inammissibilità, dall'art. 581, lett. c), cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 22/2/2017, Galtelli, Rv. 268822; Sez. 6, n. 13449 del 12/2/2014, Kasem, Rv. 259456; Sez. 2, n. 36406 del 27/6/2012, Livrieri, Rv. 253893; Sez. 1, Ord. n. 4521 del 20/1/2005, Orrù, Rv. 230751; Sez. 4, n. 5191 del 29/3/2000, Barone, Rv. 216473; Sez. 2, n. 11126 del 26/6/1992, Petrosillo ed altro, Rv. 192556).

E' stato ribadito, di recente, a questo riguardo, che mancano di specificità i motivi di ricorso che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., n.m.).

1.2. In secondo luogo, giova ricordare che è inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest'ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita (per tutte, Sez. 5, n. 34149 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], E., Rv. 276566).

2. Passando ad altro tema generale qui pertinente, è opportuno evidenziare che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado per formare un unico complessivo corpo argomentativo (cd.

"doppia conforme"), allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv. 257595).

3. Quanto all'ulteriore tema, qui d'interesse, della valutazione della prova indiziaria, è utile ribadire in questa sede il principio per cui il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (fra molte, Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280605).

Non è superfluo precisare che la prova così raggiunta, se conseguita con rigore metodologico che giustifica e sostanzia il principio del libero convincimento del giudice, non costituisce uno strumento meno qualificato della prova diretta, o storica (Sez. 6, n. 8402 del 9/6/1997, Satanassi, Rv. 209100).

4. Tanto premesso, deve ritenersi inammissibile, in quanto essenzialmente reiterativo di doglianze formulate nei motivi di gravame, adeguatamente confutate dalla Corte di merito, il primo motivo di ricorso, con il quale la difesa del ricorrente, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, insiste nel contestare la responsabilità dell'imputato, in quanto affermata sulla base di indizi non gravi, precisi e concordanti.

4.1. Sono già stati illustrati, nella superiore esposizione in fatto, gli elementi di carattere indiziario apprezzati dai giudici di merito, con valutazioni conformi nei due gradi di giudizio, a sostegno della dichiarazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA].

Di essi (anche) la sentenza impugnata ha fornito un'analisi, prima separata e poi complessiva, puntuale, pervenendo, nel rispetto delle regole fissate dall'art. 192 cod. proc. pen., ad un epilogo decisorio munito di solidità logica tale da giustificare, in una visione unitaria, l'attribuzione del reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio.

Il ricorso tradisce, anzitutto, un approccio aspecifico, nel censurare, nella prima parte, un preteso inadeguato apprezzamento della affidabilità della deposizione resa dalla persona offesa MASELLI, che, nell'economia della decisione, in realtà, e al contrario, non ha rivestito alcuna particolare rilevanza in direzione della responsabilità del ricorrente (tanto che la stessa difesa, palesemente contraddicendosi, addirittura dà, poi, atto che la MASELLI aveva appuntato i suoi sospetti su persone diverse dal [OSCURATO:PERSONA]).

In secondo luogo, come già accennato, il ricorso non fa che riproporre gli stessi rilievi già prospettati in appello, ai quali la Corte leccese ha fornito sempre adeguata risposta, entro i limiti della plausibile opinabilità di apprezzamento.Le censure, che scontano una valutazione parcellizzata e atomistica degli indizi, si pongono, oltre che in termini rivalutativi, quali espressione di mero dissenso dalle conclusioni raggiunte dalla Corte di appello, senza attaccare, con specifiche argomentazioni, determinati passi della motivazione, ma limitandosi, in sostanza, a negare, apoditticamente, la valenza indiziaria degli elementi analizzati dai giudici del gravame e pervenendo, addirittura, al travisamento delle risultanze probatorie quando contestano che, in coincidenza temporale con l'incendio, a bordo dell'autovettura di proprietà del [OSCURATO:PERSONA], il cui itinerario era stato seguito dal rilevatore satellitare e dalle telecamere di videosorveglianza, ci fosse lo stesso proprietario (sul punto, peraltro, è lo stesso imputato a smentire il ricorso, quando, come rilevato in sentenza, ha pacificamente ammesso di essersi recato, subito dopo l'incendio, presso il mercato, a bordo della sua [OSCURATO:PERSONA]).

4.2. Generico e, comunque, manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, attinente all'elemento soggettivo del delitto di incendio ritenuto nella sentenza censurata.

Nel tornare alla qualificazione del fatto in termini di incendio doloso, la Corte di appello si è conformata alla lezione ermeneutica di legittimità, secondo la quale «I delitti di incendio e di danneggiamento seguito da incendio si distinguono in relazione all'elemento psicologico in quanto, mentre il primo è connotato dal dolo generico, ovvero dalla volontà di cagionare l'evento con fiamme che, per le loro caratteristiche e la loro violenza, tendono a propagarsi in modo da creare un effettivo pericolo per la pubblica incolumità, il secondo è connotato dal dolo specifico di danneggiare la cosa altrui, senza la previsione che ne deriverà un incendio con le caratteristiche prima indicate o il pericolo di siffatto evento» (Sez. 1, n. 29294 del 17/5/2019, Feno D. junior, Rv. 276402).

Nel caso di specie, l'elemento doloso è stato correttamente inferito sia dall'utilizzazione della benzina per appiccare il fuoco sia dalla vasta diffusione delle fiamme, che hanno comportato la totale distruzione del locale della MASELLI ed hanno reso necessario, per il loro spegnimento, l'intervento di ben due autopompe dei Vigili del fuoco.

Non è superfluo aggiungere, anche in assenza di una specifica censura sul punto, che la riqualificazione giuridica diversa, pur in assenza di una richiesta del P.M., da parte del giudice di appello è consentita in base al principio enunciato da Sez. 3, n. 1275 del 9/19/2020, dep. 2021, R., Rv. 280578: "Il giudice d'appello, nell'esercizio del potere dovere di procedere alla corretta qualificazione giuridica del fatto, anche quando l'impugnazione sia stata proposta dal solo imputato, per preservare il principio dell'obbligatorietà della legge può dare al reato l'esatta definizione, ancorché più grave di quella attribuita dal giudice di primo grado, fermo restando l'obbligo di pronunciare soltanto sul fatto sottoposto al suo esame, e salvo il divieto di "reformatio in peius" con riferimento alla pena sotto il profilo della sua specie e quantità" (conformi n. 892 del 1998, Rv. 210434; n. 46805 del 2003, Rv. 227354; n. 6753 del 1998, Rv. 211010).

4.2.1. Generica e in fatto è la censura con cui si contesta l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 425, primo comma, n. 4), cod. pen., avendo la Corte di merito fornito adeguata e ragionevole spiegazione della sua sussistenza nell'evidenziare la notoria presenza di alcool o, comunque, di materie infiammabili nei prodotti per la pulizia della casa (detersivi, solventi etc.), oggetto merceologico trattato dalla persona offesa, il che attestava che fosse stato dato alle fiamme un ammasso di materie, oltre che esplodenti, certamente infiammabili.

Inoltre, l'aggravamento previsto dalla norma era esteso anche alle materie "combustibili", a riprova della correttezza dell'applicazione dell'aggravante de qua.

4.3. Altrettanto generico per aspecificità è l'ultimo motivo di ricorso, atteso che il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato non illogicamente ancorato dalla Corte di appello, in primo luogo (ma sul punto il ricorso tace), all'ingente danno economico patito dalla persona offesa, che ha visto integralmente distrutto il suo esercizio commerciale, e, in secondo luogo, ai plurimi precedenti documentati a carico dell'imputato (furto, danneggiamento, minaccia e lesioni personali dolose) nonché alla particolare intensità del dolo.

5. Dalle considerazioni esposte discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al versamento di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo, ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. n. 137/2020, la declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Tratto a giudizio con decreto in data 29 marzo 2019 per rispondere del delitto di incendio doloso aggravato (artt. 423, 425, primo comma, n. 4, cod. pen.), Francesco [OSCURATO:PERSONA] veniva dichiarato responsabile, con sentenza resa dal Tribunale di Taranto il 27 gennaio 2020, del delitto di cui all'art. 424, secondo comma, cod. pen., così derubricata l'originaria imputazione, e veniva condannato alla pena di cinque anni di reclusione, alle pene accessorie di legge e, quanto alle statuizioni civili, al risarcimento del danno arrecato alla parte civile [OSCURATO:PERSONA] MASELLI, da liquidarsi in separata sede, alle spese processuali sostenute dalla predetta nel giudizio di primo grado e al pagamento di una provvisionale, immediatamente esecutiva, nella misura di 20.000,00 euro. 2. Con sentenza del 16 settembre 2020, la Corte di appello di Lecce, riqualificato il fatto ai sensi degli artt. 423, 425, primo comma, n. 4), e 99, quarto comma, cod. pen., confermava la pronuncia di primo grado. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] era accusato di aver appiccato il fuoco, impiegando liquido combustibile, all'esercizio commerciale denominato 'La boutique della vitella e del suino' di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] MASELLI, contenente merci altamente infiammabili, ubicato all'interno del mercato coperto "box n. 5" in via [OSCURATO:PERSONA], nel centro abitato di Massafra, così cagionando un incendio e ponendo in pericolo la pubblica incolumità (fatto commesso il 26 aprile 2018). 2.2. La Corte di Lecce riteneva di dover disattendere i motivi di gravame, finalizzati a prospettare letture alternative degli indizi che erano stati valorizzati dal primo giudice a sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputato. In primo luogo, doveva considerarsi quale dato probatorio pacificamente acquisito, grazie al rilevamento satellitare collocato sulla vettura del [OSCURATO:PERSONA] e ai filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza poste in zona, che detta auto si fosse trovata sul luogo dell'incendio pochi minuti prima e pochi minuti dopo il divampare delle fiamme, circostanza neppure contestata dalla difesa. Nessuna giustificazione plausibile l'imputato aveva fornito: a) sull'intero percorso seguito dalla sua vettura poco prima e subito dopo l'incendio (dalle 22.16.18 alle 22.34.34); b) sulla sosta del veicolo protrattasi per 3 minuti e 31 secondi nei pressi del mercato teatro dell'incendio (dalle 22.31.03 alle 22.34.34), in coincidenza con il divampare delle fiamme; c) sull'anomalo rifornimento notturno di benzina (ore 22.23) effettuato qualche minuto prima che venisse lanciato l'allarme per l'episodio delittuoso, nella misura di circa sei litri, quantitativo perfettamente compatibile con la capienza di una tanica (l'imputato non aveva spiegato, ad esempio, se il rifornimento fosse funzionale a un certo percorso da intraprendere l'indomani e se, soprattutto, non fosse possibile provvedervi il giorno successivo, piuttosto che uscire appositamente di casa per recarsi al distributore di carburante proprio in coincidenza con lo scoppio dell'incendio). La Corte di appello confermava, poi, la valenza indiziaria di altri elementi apprezzati in primo grado: - l'imputato aveva le chiavi del lucchetto che presidiava il punto principale di accesso al mercato e aveva l'interesse a simulare, proprio per tale ragione, la relativa forzatura col chiodo (simulazione desumibile dal fallimento della prova di scasso effettuata, con analogo chiodo e su almeno due lucchetti simili, dalla persona offesa con l'ausilio di un fabbro e della Polizia giudiziaria); - l'imputato non disponeva delle chiavi dell'ingresso posteriore, ben più riservato e sicuro, rispetto a quello principale, per chi, privo di chiavi, avesse realmente dovuto forzare uno degli ingressi per entrare nel mercato; - l'imputato ben sapeva come spegnere le luci del mercato (lavorando al suo interno ed essendo l'interruttore posto in un luogo non visibile al pubblico), luci effettivamente trovate spente da chi accorse in loco. Ad avviso della Corte di merito, non pareva, inoltre, così irrilevante, come sostenuto dall'appellante, l'intercettazione valorizzata dal primo giudice. Più che l'allusione dell'interlocutore del [OSCURATO:PERSONA] (quando questi gli aveva detto che si era trattato non di un incendio, ma, sarcasticamente, di "bruschette", e l'interlocutore aveva risposto: "ho capito"), rilevava che, a fronte di un incendio che, per chi fosse ad esso estraneo, ben avrebbe potuto anche rivelarsi del tutto accidentale, il [OSCURATO:PERSONA] nulla aveva replicato all'affermazione "ho capito" dell'altro uomo. Tale allusione - secondo i giudici dell'appello - non si poteva spiegare se non come "l'aver capito" che fosse stato proprio il [OSCURATO:PERSONA] il responsabile: e questi, non ribattendo alcunché (come ci si sarebbe aspettati da parte di chi, implicitamente, venisse ingiustamente indicato come l'autore del misfatto), aveva tacitamente confermato l'accusa a lui in tal modo rivolta (poiché, se non avesse avuto nulla a che fare con l'attentato incendiario, avrebbe logicamente dovuto replicare all'affermazione accusatoria). Infine, andava apprezzato, come logico collante degli elementi indiziari convergenti passati in rassegna, il movente di carattere economico sotteso al delitto, in quanto il negoziante 'rivale' (occupante il box adiacente a quello dell'imputato) aveva deciso di lanciare un'offerta di detersivi - unica merce venduta dal [OSCURATO:PERSONA] - proprio all'indomani della notte in cui fu appiccato l'incendio. 3. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del difensore, sviluppando i seguenti tre motivi. 3.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 191, 192 e 530 cod. proc. pen. e vizio di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità. La sentenza di condanna era stata emessa sulla base di indizi privi dei requisiti della gravità, precisione e concordanza. Le deposizioni rese dalla persona offesa MASELLI e dal di lei marito Cosimo PALMITESTA non potevano reputarsi attendibili e si erano rivelate contraddittorie e prive di riscontri nel far convergere i propri sospetti su persone diverse dall'imputato, con il quale avevano escluso ogni motivo di contrasto. E, in effetti, le evidenze processuali avevano dimostrato la sussistenza di indizi seri nei confronti di una ex dipendente della MASELLI, per vecchi dissapori, e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] RICCI, titolare di una macelleria in concorrenza con quella della persona offesa. Anche in relazione alla diversità dell'attività commerciale del [OSCURATO:PERSONA], titolare di una rivendita di detersivi, il movente della "concorrenza" non poteva reputarsi plausibile, così come erano rimaste sfornite di alcun riscontro le affermazioni circa le difficoltà economiche in cui il predetto si sarebbe trovato.Quanto alle circostanze relative al percorso seguito dall'auto del [OSCURATO:PERSONA] nei minuti antecedenti e successivi all'incendio, alla sua sosta a breve distanza dal mercato in quegli stessi frangenti e all'anomalo e non spiegato rifornimento notturno di carburante, si trattava di elementi che si fondavano su un presupposto del tutto indimostrato, e, cioè, che alla guida dell'auto quella notte si trovasse l'imputato e non altri. Inoltre, dette circostanze avrebbero dovuto essere avvalorate da conferme di carattere tecnico, altrimenti non avrebbero potuto che essere apprezzate quale mere supposizioni. Tanto valeva, con riguardo: a) al mancato approfondimento circa l'impossibilità del dispositivo satellitare di rilevare soste molto brevi o con il motore acceso; b) alla sosta del [OSCURATO:PERSONA] presso il mercato coperto per danneggiare il lucchetto, cercando di simulare l'effrazione; c) alla simulazione dello scasso effettuata dalla persona offesa con l'ausilio del fabbro e della persona offesa, per la quale mancava un'annotazione di polizia giudiziaria che documentasse la simulazione medesima. Inoltre, la stessa presenza del [OSCURATO:PERSONA] sul luogo dell'incendio poco dopo il fatto non poteva leggersi come indizio grave, preciso e concordante, ma come la conseguenza della preoccupazione del familiare della titolare dell'esercizio commerciale adiacente a quello incendiato a che la propria attività non subisse danni. Anche l'interpretazione del tenore della conversazione intercettata costituiva nient'altro che il frutto di una supposizione non riscontrata. Complessivamente, i giudici di merito non avevano fatto buon governo delle regole di valutazione della prova fissate dall'art. 192 cod. proc. pen. Infine, nessun elemento negativo poteva trarsi dalla circostanza per cui l'imputato aveva scelto di non essere sottoposto ad esame e di rendere dichiarazioni spontanee, posto che il diritto al silenzio costituiva una delle espressioni principali del diritto di difesa. 3.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 423, 425, primo comma, n. 4), cod. pen. e vizio di motivazione. Del tutto carente era la motivazione a fronte del rilievo difensivo circa l'esistenza o meno dell'elemento psicologico del reato contestato, che rilevava anche in ordine all'avvenuta riqualificazione d'ufficio del fatto contestato secondo l'originario inquadramento. Se si fosse esaminato più approfonditamente l'elemento soggettivo, sarebbe emerso con evidenza l'intento esclusivo di danneggiare col fuoco e non di provocare un incendio di vaste dimensioni. Erronea era, anche, la contestazione dell'aggravante, posto che un'attività commerciale, nello specifico una macelleria, non è riconducibile alle categorie degli "ammassi o depositi di materie esplodenti, infiammabili o combustibili" elencate dall'art. 425, primo comma, n. 4), cod. pen. 3.3. Vizio di motivazione in relazione alla pena e al diniego delle attenuanti generiche. Il carattere risalente nel tempo dei precedenti a carico dell'imputato non era ostativo alla concessione in suo favore delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero determinato l'applicazione di una pena più congrua. La sentenza non aveva valutato le argomentazioni difensive che avevano fatto leva sulla natura indiziaria degli elementi fondanti la responsabilità del ricorrente.(17 4. Nella sua requisitoria, fatta pervenire in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Prima di procedere all'esame dei motivi dedotti nell'atto di impugnazione, occorre rammentare alcuni criteri-guida elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte sul tema dell'inammissibilità del ricorso per cassazione, che qui vengono in rilievo. 1.1. Va, in primo luogo, riaffermato che è inammissibile il ricorso fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongano le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultino carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 2, n. 42046 del 17/7/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 6, n. 8700 del 21/1/2013, Leonardo e altri, Rv. 254584; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 4, n. 5191 del 29.3.2000, Rv. 216473; Sez. 5, n. 119333 del 27.1.2005, Rv. 231708). Ed invero, se i motivi del ricorso per cassazione riproducono integralmente ed esattamente i motivi d'appello senza alcuno specifico, concreto, riferimento alla motivazione della sentenza di secondo grado (se non in modo "nominalistico"), le relative deduzioni non rispondono al concetto stesso di "motivo", perché non si raccordano, con una critica argomentata, a un determinato punto della sentenza impugnata ed appaiono, quindi, come prive del requisito della specificità richiesto, a pena d'inammissibilità, dall'art. 581, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 22/2/2017, Galtelli, Rv. 268822; Sez. 6, n. 13449 del 12/2/2014, Kasem, Rv. 259456; Sez. 2, n. 36406 del 27/6/2012, Livrieri, Rv. 253893; Sez. 1, Ord. n. 4521 del 20/1/2005, Orrù, Rv. 230751; Sez. 4, n. 5191 del 29/3/2000, Barone, Rv. 216473; Sez. 2, n. 11126 del 26/6/1992, Petrosillo ed altro, Rv. 192556). E' stato ribadito, di recente, a questo riguardo, che mancano di specificità i motivi di ricorso che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., n.m.). 1.2. In secondo luogo, giova ricordare che è inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest'ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita (per tutte, Sez. 5, n. 34149 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], E., Rv. 276566). 2. Passando ad altro tema generale qui pertinente, è opportuno evidenziare che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado per formare un unico complessivo corpo argomentativo (cd. "doppia conforme"), allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv. 257595). 3. Quanto all'ulteriore tema, qui d'interesse, della valutazione della prova indiziaria, è utile ribadire in questa sede il principio per cui il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (fra molte, Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280605). Non è superfluo precisare che la prova così raggiunta, se conseguita con rigore metodologico che giustifica e sostanzia il principio del libero convincimento del giudice, non costituisce uno strumento meno qualificato della prova diretta, o storica (Sez. 6, n. 8402 del 9/6/1997, Satanassi, Rv. 209100). 4. Tanto premesso, deve ritenersi inammissibile, in quanto essenzialmente reiterativo di doglianze formulate nei motivi di gravame, adeguatamente confutate dalla Corte di merito, il primo motivo di ricorso, con il quale la difesa del ricorrente, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, insiste nel contestare la responsabilità dell'imputato, in quanto affermata sulla base di indizi non gravi, precisi e concordanti. 4.1. Sono già stati illustrati, nella superiore esposizione in fatto, gli elementi di carattere indiziario apprezzati dai giudici di merito, con valutazioni conformi nei due gradi di giudizio, a sostegno della dichiarazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA]. Di essi (anche) la sentenza impugnata ha fornito un'analisi, prima separata e poi complessiva, puntuale, pervenendo, nel rispetto delle regole fissate dall'art. 192 cod. proc. pen., ad un epilogo decisorio munito di solidità logica tale da giustificare, in una visione unitaria, l'attribuzione del reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio. Il ricorso tradisce, anzitutto, un approccio aspecifico, nel censurare, nella prima parte, un preteso inadeguato apprezzamento della affidabilità della deposizione resa dalla persona offesa MASELLI, che, nell'economia della decisione, in realtà, e al contrario, non ha rivestito alcuna particolare rilevanza in direzione della responsabilità del ricorrente (tanto che la stessa difesa, palesemente contraddicendosi, addirittura dà, poi, atto che la MASELLI aveva appuntato i suoi sospetti su persone diverse dal [OSCURATO:PERSONA]). In secondo luogo, come già accennato, il ricorso non fa che riproporre gli stessi rilievi già prospettati in appello, ai quali la Corte leccese ha fornito sempre adeguata risposta, entro i limiti della plausibile opinabilità di apprezzamento.Le censure, che scontano una valutazione parcellizzata e atomistica degli indizi, si pongono, oltre che in termini rivalutativi, quali espressione di mero dissenso dalle conclusioni raggiunte dalla Corte di appello, senza attaccare, con specifiche argomentazioni, determinati passi della motivazione, ma limitandosi, in sostanza, a negare, apoditticamente, la valenza indiziaria degli elementi analizzati dai giudici del gravame e pervenendo, addirittura, al travisamento delle risultanze probatorie quando contestano che, in coincidenza temporale con l'incendio, a bordo dell'autovettura di proprietà del [OSCURATO:PERSONA], il cui itinerario era stato seguito dal rilevatore satellitare e dalle telecamere di videosorveglianza, ci fosse lo stesso proprietario (sul punto, peraltro, è lo stesso imputato a smentire il ricorso, quando, come rilevato in sentenza, ha pacificamente ammesso di essersi recato, subito dopo l'incendio, presso il mercato, a bordo della sua [OSCURATO:PERSONA]). 4.2. Generico e, comunque, manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, attinente all'elemento soggettivo del delitto di incendio ritenuto nella sentenza censurata. Nel tornare alla qualificazione del fatto in termini di incendio doloso, la Corte di appello si è conformata alla lezione ermeneutica di legittimità, secondo la quale «I delitti di incendio e di danneggiamento seguito da incendio si distinguono in relazione all'elemento psicologico in quanto, mentre il primo è connotato dal dolo generico, ovvero dalla volontà di cagionare l'evento con fiamme che, per le loro caratteristiche e la loro violenza, tendono a propagarsi in modo da creare un effettivo pericolo per la pubblica incolumità, il secondo è connotato dal dolo specifico di danneggiare la cosa altrui, senza la previsione che ne deriverà un incendio con le caratteristiche prima indicate o il pericolo di siffatto evento» (Sez. 1, n. 29294 del 17/5/2019, Feno D. junior, Rv. 276402). Nel caso di specie, l'elemento doloso è stato correttamente inferito sia dall'utilizzazione della benzina per appiccare il fuoco sia dalla vasta diffusione delle fiamme, che hanno comportato la totale distruzione del locale della MASELLI ed hanno reso necessario, per il loro spegnimento, l'intervento di ben due autopompe dei Vigili del fuoco. Non è superfluo aggiungere, anche in assenza di una specifica censura sul punto, che la riqualificazione giuridica diversa, pur in assenza di una richiesta del P.M., da parte del giudice di appello è consentita in base al principio enunciato da Sez. 3, n. 1275 del 9/19/2020, dep. 2021, R., Rv. 280578: "Il giudice d'appello, nell'esercizio del potere dovere di procedere alla corretta qualificazione giuridica del fatto, anche quando l'impugnazione sia stata proposta dal solo imputato, per preservare il principio dell'obbligatorietà della legge può dare al reato l'esatta definizione, ancorché più grave di quella attribuita dal giudice di primo grado, fermo restando l'obbligo di pronunciare soltanto sul fatto sottoposto al suo esame, e salvo il divieto di "reformatio in peius" con riferimento alla pena sotto il profilo della sua specie e quantità" (conformi n. 892 del 1998, Rv. 210434; n. 46805 del 2003, Rv. 227354; n. 6753 del 1998, Rv. 211010). 4.2.1. Generica e in fatto è la censura con cui si contesta l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 425, primo comma, n. 4), cod. pen., avendo la Corte di merito fornito adeguata e ragionevole spiegazione della sua sussistenza nell'evidenziare la notoria presenza di alcool o, comunque, di materie infiammabili nei prodotti per la pulizia della casa (detersivi, solventi etc.), oggetto merceologico trattato dalla persona offesa, il che attestava che fosse stato dato alle fiamme un ammasso di materie, oltre che esplodenti, certamente infiammabili. Inoltre, l'aggravamento previsto dalla norma era esteso anche alle materie "combustibili", a riprova della correttezza dell'applicazione dell'aggravante de qua. 4.3. Altrettanto generico per aspecificità è l'ultimo motivo di ricorso, atteso che il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato non illogicamente ancorato dalla Corte di appello, in primo luogo (ma sul punto il ricorso tace), all'ingente danno economico patito dalla persona offesa, che ha visto integralmente distrutto il suo esercizio commerciale, e, in secondo luogo, ai plurimi precedenti documentati a carico dell'imputato (furto, danneggiamento, minaccia e lesioni personali dolose) nonché alla particolare intensità del dolo. 5. Dalle considerazioni esposte discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al versamento di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il
Decreto Cassazione n. 07138/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris