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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2024

Cassazione n. 10293/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];

158. R.G. 31366 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione, per travisamento della prova, in ordine al riconoscimento dell'imputato che sarebbe stato operato dal teste Petrucca e su cui avrebbe riferito l'operante Viola, è formulato in termini non consentiti: la Corte d'appello, infatti, ha specificamente indicato la pagina della trascrizione dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (cfr., pag. 2 della sentenza) in cui è stato riportato quanto riferito dal teste Viola laddove il "travisamento" denunziato dalla difesa consiste nel fatto che il Petrucca, in aula, non avrebbe replicato o effettuato il riconoscimento del ricorrente (cfr., pag. 3 del ricorso); il vizio di "travisamento" deve in realtà riguardare una prova che non sia stata affatto valutata ovvero che sia stata considerata dal giudice di merito in termini incontrovertibilmente difformi (non già dal suo "significato" ma) dal suo "significante" e che venga individuata specificamente e "puntualmente" come idonea a disarticolare il ragionamento su cui si fonda la decisione laddove, invece, nel caso di specie, la difesa si limita ad evidenziare un eventuale e soggettivamente percepito "contrasto" tra quanto riferito dal Viola ed il passo della deposizione del Petrucca riportato nel ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 09/01/2024 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 158. R.G. 31366 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione, per travisamento della prova, in ordine al riconoscimento dell'imputato che sarebbe stato operato dal teste Petrucca e su cui avrebbe riferito l'operante Viola, è formulato in termini non consentiti: la Corte d'appello, infatti, ha specificamente indicato la pagina della trascrizione dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (cfr., pag. 2 della sentenza) in cui è stato riportato quanto riferito dal teste Viola laddove il "travisamento" denunziato dalla difesa consiste nel fatto che il Petrucca, in aula, non avrebbe replicato o effettuato il riconoscimento del ricorrente (cfr., pag. 3 del ricorso); il vizio di "travisamento" deve in realtà riguardare una prova che non sia stata affatto valutata ovvero che sia stata considerata dal giudice di merito in termini incontrovertibilmente difformi (non già dal suo "significato" ma) dal suo "significante" e che venga individuata specificamente e "puntualmente" come idonea a disarticolare il ragionamento su cui si fonda la decisione laddove, invece, nel caso di specie, la difesa si limita ad evidenziare un eventuale e soggettivamente percepito "contrasto" tra quanto riferito dal Viola ed il passo della deposizione del Petrucca riportato nel ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 09/01/2024 Il