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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2022

Cassazione n. 14630/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso, con un unico atto, avverso la sentenza di cui in epigrafe pronunciata che li ha riconosciuti colpevole del reato di cui agli artt.. 110, 56, 624, 625 n. 2) cod. pen., per avere al fine di trarne profitto, posto in essere atti diretti in modo non equivoco ad impossessarsi dei beni custoditi in un garage di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], di cui forzavano la saracinesca, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla loro volontà (intervento della polizia giudiziaria).

Formulano un unico motivo, con cui fanno vallere il vizio di cui all'art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen. per non essersi il giudice conformato agli obblighi motivazionali, non esplicitando il ragionamento probatorio, disattendendo le risultanze probatorie e formulando una motivazione assolutamente generica.

I ricorsi sono inammissibili, in quanto connotati da assoluta genericità, essendo proposto un motivo che non si coniuga all'enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di fatto e di diritto e degli elementi che sorreggono la doglianza.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 19 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:PERSONA] F1 -ia [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 546, comma 2 cod. proc. pen. il provvedimento è firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] DEP

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso, con un unico atto, avverso la sentenza di cui in epigrafe pronunciata che li ha riconosciuti colpevole del reato di cui agli artt.. 110, 56, 624, 625 n. 2) cod. pen., per avere al fine di trarne profitto, posto in essere atti diretti in modo non equivoco ad impossessarsi dei beni custoditi in un garage di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], di cui forzavano la saracinesca, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla loro volontà (intervento della polizia giudiziaria). Formulano un unico motivo, con cui fanno vallere il vizio di cui all'art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen. per non essersi il giudice conformato agli obblighi motivazionali, non esplicitando il ragionamento probatorio, disattendendo le risultanze probatorie e formulando una motivazione assolutamente generica. I ricorsi sono inammissibili, in quanto connotati da assoluta genericità, essendo proposto un motivo che non si coniuga all'enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di fatto e di diritto e degli elementi che sorreggono la doglianza. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:PERSONA] F1 -ia [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 546, comma 2 cod. proc. pen. il provvedimento è firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] DEP
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