CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12882/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Napoli confermava la pronuncia resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale ANGELINO Armando era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 159 del 2011 e condannato alla pena di anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione ( perché essendo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, aveva violato la prescrizione di non uscire di casa in orario notturno). Rilevato che avverso il provvedimento suindicato, ricorre l'imputato, per mezzo del difensore, denunciando il vizio di motivazione cori riferimento sia all'affermazione della sua penale responsabilità, che al diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche e alla mancata esclusione della contestata recidiva. In particolare, con il presente atto di gravame, si deduce tanto la mancata considerazione dei rilievi difensivi circa la presenza dell'imputato presso la propria abitazione all'atto del controllo e le ragioni della mancata risposta al citofono, quanto l'ingiustificato automatismo operato dal Giudicante tra l'esistenza dei precedenti penali e l'applicazione della recidiva. Ritenuto che l'unico motivo dedotto è inammissibile perché fondato su mere doglianze di fatto, afferenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (laddove, in punto di configurabilità degli addebiti, si dà atto della inverosimiglianza della tesi difensiva, alla luce delle evidenze probatorie che riscontrano la impossibilità dell'imputato di non sentire il perdurante ed intenso scampanellio del citofono, e la mancata allegazione di stati patologici tali da rendere credibile un sonno così profondo da non essere interrotto dal ripetuto suono del citofono; nondimeno, quanto al trattamento sanzionatorio, si evidenzia come i trascorsi criminali e la personalità dell'imputato, incline alla commissione di reati, giustifichino il mancato riconoscimento delle attenuanti e la mancata esclusione della recidiva (nello stesso ordine di idee, si veda Sez. 6, n. 1071 del 08/01/2016, Martellotti, Rv. 267726). 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila) P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 dicembre