CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 novembre 2023
Cassazione n. 51540/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo comune ad entrambi i ricorsi, con cui si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al negato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivarne il mancato riconoscimento, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti - che, peraltro, sono stati puntualmente esaminati nel caso di specie - ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti nonché all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente