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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 44675/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] „ che ha concluso chiedendo .24.

GUCCptcri-r0,t-f (.0-112M,t4.4(' (4,1C.i4-X1‘02.

GtiA X keia)' 1110 udito il d' nsore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza resa in data 8 giugno 2022 la Corte di Appello di Bari ha confermato, quanto al delitto di tentato omicidio, la decisione di condanna emessa in prim o grado dal Tribunale di Trani nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] . 1.1 La pena inflitta in sede di merito è quella di anni sette di reclusione. 1.2 Quanto alle fonti dimostrative, in sede di merito sono state oggetto di valutazione, essenzialmente: a) le dichiarazioni rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], comprensive del riconoscimento fotografico dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] come della persona che ebbe a colpirlo con il coltello; b) il verbale di rinvenimento e sequestro, poche ore dopo il fatto, degli abiti indossati dall'imputato, visibilmente macchiati di sangue; c) il referto medico del pronto soccorso attestante le lesioni subite da [OSCURATO:PERSONA], da cui risultano le ferite all'arto inferiore destro ed all'emitorace sinistro (quest'ultima lesione penetrante) .

2. Quanto ai punti oggetto di discussione nel giudizio di secondo grado, va evidenziato che la Corte di Appello ha confermato : a) la valutazione di attendibilità della vittima, anche in ragione dei plurimi riscontri esterni alla narrazione; b) la qualificazione giuridica del fatto; c) il trattamento sanzionatorio, con diniego delle circostanze attenuanti generiche.

3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle fome di legge - [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è affidato a un unico motivo con cui si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al giudizio di responsabilità. 3.1 Oggetto di ricorso è, in particolare, la valutazione di attendibilità della persona offesa.

La difesa del ricorrente mette in evidenza la scarsa chiarezza espressiva e, in tesi, la scarsa verosimiglianza della narrazione in rapporto alle ragioni della lite e alla condotta da lui stesso tenuta.

Inoltre si contesta il recupero - come riscontro - delle individuazioni fotografiche effettuate da due testi le cui dichiarazioni non sono state acquisite dal Tribunale di primo grado.Si afferma, ancora, che anche in riferimento al preteso movente la decisione impugnata non offre congua motivazione .

4. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché generico e teso a sollecitare rivalutazioni in fatto non consentite in sede di legittimità. 4.1 Ed invero, va premesso che secondo il costante indirizzo interpretativo di questa Corte di legittimità, riassunto nella decisione Sez.

U. n. 41461 del 19.7.2012, rv 253214, l'affermazione di responsabilità può derivare, anche in via esclusiIva, dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa.

Tale 'classe' di elementi di natura dichiarativa non richiede, a fini di ottenere un risultato di prova, la necessaria compresenza di riscontri esterni (non essendo applicabile la particolare previsione di cui all'art. 192 co.3 cod.proc.pen.).

Al contempo si è ribadita la assoluta necessità - con idonea motivazione - di verifica della credibilità soggettiva del dichiarante e della attendibilità intrinseca del suo racconto, verifica ,da realizzarsi in modo più penetrante e rigoroso rispetto a quella richiesta in sede di apprezzamento di affermazioni rese dal teste comune.

Si tratta, pertanto, di un approdo interpretativo che, lungi dal poter essere considerato in termini di «disimpegno argomentativo», tende a rafforzare - nel quadro complessivo della tenuta logica della motivazione - l'onere di apprezzamento gobale degli indici rivelatori di tale attendibilità intrinseca, in mancanza dei quali non potrà dirsi raggiunta una effettiva consistenza probatoria della dichiarazione resa. 4.2 A simile compito - di accurato vaglio di credibilità - non si è sottratta la decisione impugnata, posto che le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] sono state comparate tanto con le risultanze di prova generica che con il complesso degli elementi acquisiti durante la istruttoria dibattimentale.

La comparazione ha determinato, senza alcun vizio logico, la valutazione di piena attendibilità del dichiarante sui profili essenziali del fatto, posto che non solo vi è riscontro obiettivo nelle risultanze del referto medico ma vi è riscontro logico in rapporto alle copiose tracce ematiche rinvenute sugli abiti indossati al momento del fatto, aspetto con cui il ricorrente finisce con l'omettere ogni confronto (ed in ciò va rilevato il vizio di genericità).

In simile contesto, nessun rilievo va attribuito al riferimento - contenuto in sentenza - alle ulteriori individuazioni fotografiche realizzate da altri testi, posto che ciò che rileva, una volta vagliata in modo adeguato l'attendibilità della vittima, è il riconoscimento operato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] in trermini di certezza.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

6. Quanto alle conclusioni della costituita parte civile va rilevato che la parte privata si è limitata a concludere, in trattazione scritta, per la inammissibilità del ricorso senza formulare richiesta alcuna di condanna dell'imputato al pagamento delle spese.

Non va, pertanto, operata liquidazione delle spese del grado.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nulla per le spese di parte civile.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] „ che ha concluso chiedendo .24. GUCCptcri-r0,t-f (.0-112M,t4.4(' (4,1C.i4-X1‘02. GtiA X keia)' 1110 udito il d' nsore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza resa in data 8 giugno 2022 la Corte di Appello di Bari ha confermato, quanto al delitto di tentato omicidio, la decisione di condanna emessa in prim o grado dal Tribunale di Trani nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] . 1.1 La pena inflitta in sede di merito è quella di anni sette di reclusione. 1.2 Quanto alle fonti dimostrative, in sede di merito sono state oggetto di valutazione, essenzialmente: a) le dichiarazioni rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], comprensive del riconoscimento fotografico dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] come della persona che ebbe a colpirlo con il coltello; b) il verbale di rinvenimento e sequestro, poche ore dopo il fatto, degli abiti indossati dall'imputato, visibilmente macchiati di sangue; c) il referto medico del pronto soccorso attestante le lesioni subite da [OSCURATO:PERSONA], da cui risultano le ferite all'arto inferiore destro ed all'emitorace sinistro (quest'ultima lesione penetrante) . 2. Quanto ai punti oggetto di discussione nel giudizio di secondo grado, va evidenziato che la Corte di Appello ha confermato : a) la valutazione di attendibilità della vittima, anche in ragione dei plurimi riscontri esterni alla narrazione; b) la qualificazione giuridica del fatto; c) il trattamento sanzionatorio, con diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle fome di legge - [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a un unico motivo con cui si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al giudizio di responsabilità. 3.1 Oggetto di ricorso è, in particolare, la valutazione di attendibilità della persona offesa. La difesa del ricorrente mette in evidenza la scarsa chiarezza espressiva e, in tesi, la scarsa verosimiglianza della narrazione in rapporto alle ragioni della lite e alla condotta da lui stesso tenuta. Inoltre si contesta il recupero - come riscontro - delle individuazioni fotografiche effettuate da due testi le cui dichiarazioni non sono state acquisite dal Tribunale di primo grado.Si afferma, ancora, che anche in riferimento al preteso movente la decisione impugnata non offre congua motivazione . 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché generico e teso a sollecitare rivalutazioni in fatto non consentite in sede di legittimità. 4.1 Ed invero, va premesso che secondo il costante indirizzo interpretativo di questa Corte di legittimità, riassunto nella decisione Sez. U. n. 41461 del 19.7.2012, rv 253214, l'affermazione di responsabilità può derivare, anche in via esclusiIva, dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa. Tale 'classe' di elementi di natura dichiarativa non richiede, a fini di ottenere un risultato di prova, la necessaria compresenza di riscontri esterni (non essendo applicabile la particolare previsione di cui all'art. 192 co.3 cod.proc.pen.). Al contempo si è ribadita la assoluta necessità - con idonea motivazione - di verifica della credibilità soggettiva del dichiarante e della attendibilità intrinseca del suo racconto, verifica ,da realizzarsi in modo più penetrante e rigoroso rispetto a quella richiesta in sede di apprezzamento di affermazioni rese dal teste comune. Si tratta, pertanto, di un approdo interpretativo che, lungi dal poter essere considerato in termini di «disimpegno argomentativo», tende a rafforzare - nel quadro complessivo della tenuta logica della motivazione - l'onere di apprezzamento gobale degli indici rivelatori di tale attendibilità intrinseca, in mancanza dei quali non potrà dirsi raggiunta una effettiva consistenza probatoria della dichiarazione resa. 4.2 A simile compito - di accurato vaglio di credibilità - non si è sottratta la decisione impugnata, posto che le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] sono state comparate tanto con le risultanze di prova generica che con il complesso degli elementi acquisiti durante la istruttoria dibattimentale. La comparazione ha determinato, senza alcun vizio logico, la valutazione di piena attendibilità del dichiarante sui profili essenziali del fatto, posto che non solo vi è riscontro obiettivo nelle risultanze del referto medico ma vi è riscontro logico in rapporto alle copiose tracce ematiche rinvenute sugli abiti indossati al momento del fatto, aspetto con cui il ricorrente finisce con l'omettere ogni confronto (ed in ciò va rilevato il vizio di genericità). In simile contesto, nessun rilievo va attribuito al riferimento - contenuto in sentenza - alle ulteriori individuazioni fotografiche realizzate da altri testi, posto che ciò che rileva, una volta vagliata in modo adeguato l'attendibilità della vittima, è il riconoscimento operato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] in trermini di certezza. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. 6. Quanto alle conclusioni della costituita parte civile va rilevato che la parte privata si è limitata a concludere, in trattazione scritta, per la inammissibilità del ricorso senza formulare richiesta alcuna di condanna dell'imputato al pagamento delle spese. Non va, pertanto, operata liquidazione delle spese del grado. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così deciso i
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