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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 marzo 2023

Cassazione n. 11195/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.8435/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); - controricorrente avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

NAPOLI n. 7442/2018 depositata il 04/09/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva emesso nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] srl avviso di accertamento per recupero credito di imposta per gli anni 2011, 2012 e 2013 a seguito di omessa indicazione di un serbatoio nel quadro B della dichiarazione di cui all’art. 3 comma 2 d.P.R. n. 277/2000.

La società aveva proposto ricorso che la CTP di Caserta aveva rigettato.

Proposto appello, la CTR della Campania aveva parzialmente accolto il gravame perché l ’omessa indicazione del serbatoio, trattandosi di un serbatoio destinato all’uso di mezzi di trasporto propri e non allo stoccaggio verso terzi, non aveva avuto effetti elusivi e non escludevail beneficio.

Avverso questa pronunzia ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli affidato a due motivi.

Resiste con controricorso la società. [OSCURATO:PERSONA]: La ricorrente ha depositato istanza di sospensione ex lege n. 197/2022 intende ndo avvalersi della procedura di definizione agevolata della lite pendente.

Sussistono i presupposti della sospensione ai sensi dell’art. 1 comma 197 legge n. 197/2022. p.q.m. sospende il giudizio sino al 10 luglio 2023 e rinvia a nuo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.8435/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); - controricorrente avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 7442/2018 depositata il 04/09/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva emesso nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] srl avviso di accertamento per recupero credito di imposta per gli anni 2011, 2012 e 2013 a seguito di omessa indicazione di un serbatoio nel quadro B della dichiarazione di cui all’art. 3 comma 2 d.P.R. n. 277/2000. La società aveva proposto ricorso che la CTP di Caserta aveva rigettato. Proposto appello, la CTR della Campania aveva parzialmente accolto il gravame perché l ’omessa indicazione del serbatoio, trattandosi di un serbatoio destinato all’uso di mezzi di trasporto propri e non allo stoccaggio verso terzi, non aveva avuto effetti elusivi e non escludevail beneficio. Avverso questa pronunzia ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli affidato a due motivi. Resiste con controricorso la società. [OSCURATO:PERSONA]: La ricorrente ha depositato istanza di sospensione ex lege n. 197/2022 intende ndo avvalersi della procedura di definizione agevolata della lite pendente. Sussistono i presupposti della sospensione ai sensi dell’art. 1 comma 197 legge n. 197/2022. p.q.m. sospende il giudizio sino al 10 luglio 2023 e rinvia a nuo
Sentenza Cassazione n. 11195/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris