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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 marzo 2024

Cassazione n. 15708/2024

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Rilevato che l'unico motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.

Non vi è ragione per discostarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui non rientra nei poteri del Giudice dell'esecuzione penale qúello di dichiarare l'estinzione per prescrizione di reati in ordine ai quali sia intervenuta sentenza definitiva di condanna, anche se la prescrizione si sia verificata prima del passaggio in giudicato della sentenza, nella pendenza del procedimento da essa definito.

Ed infatti, la decisione di condanna irrevocabile non può essere modificata in sede esecutiva se non violando il principio di intangibilità del giudicato penale (cfr. Sez. 1, n. 46476 del 17/10/2023, Raimo, Rv. 285406 - 01Sez. 2, n. 5496 del 17/11/1999, dep. 2000, Rv. 216350; Sez. 3, n. 2414 del 22/06/1995, Rv. 202529; Sez. 1, n. 3242 del 08/05/1997, Rv. 208392).

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condannailA ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 28 marzo 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. 1. Rilevato che l'unico motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. Non vi è ragione per discostarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui non rientra nei poteri del Giudice dell'esecuzione penale qúello di dichiarare l'estinzione per prescrizione di reati in ordine ai quali sia intervenuta sentenza definitiva di condanna, anche se la prescrizione si sia verificata prima del passaggio in giudicato della sentenza, nella pendenza del procedimento da essa definito. Ed infatti, la decisione di condanna irrevocabile non può essere modificata in sede esecutiva se non violando il principio di intangibilità del giudicato penale (cfr. Sez. 1, n. 46476 del 17/10/2023, Raimo, Rv. 285406 - 01Sez. 2, n. 5496 del 17/11/1999, dep. 2000, Rv. 216350; Sez. 3, n. 2414 del 22/06/1995, Rv. 202529; Sez. 1, n. 3242 del 08/05/1997, Rv. 208392). 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condannailA ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 28 marzo 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15708/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris