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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 luglio 2026

Cassazione n. 23480/2026

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a sentenza n. 207/2024 della CORTE D'APPELLO diCATANZARO, depositata il 12/04/2024 R.G.N. 629/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15214/2024Numero sezionale 2733/2026Data pubblicazione 18/07/20261.

La Corte di Appello di Catanzaro, con la sentenza impugnata,in riforma della pronuncia di primo grado, ha accertato lasussistenza di un rapporto di lavoro subordinato domestico traValentina [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dal gennaio 2009 almaggio 2019, condannando quest’ultimo al pagamento, a titolodi differenze retributive, della somma di euro 70.330,49, oltreaccessori e spese del doppio grado.2.

In sintesi estrema, per quanto qui ancora rilevi, la Corteterritoriale, sulla base delle deposizioni testimoniali acquisite,ha ritenuto come fosse «emerso con certezza che l’odiernaappellante svolgeva assistenza notturna presso [OSCURATO:PERSONA] e, almattino, si occupava della pulizia del giardino del medesimo»,così come la riconducibilità di tale attività al lavoro subordinato,in ragione dell’«assoggettamento della lavoratrice al poteredirettivo e disciplinare del datore di lavoro».3.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso ilsoccombente con tre motivi; ha resistito con controricorsol’intimata.Entrambe le parti hanno comunicato memorie.All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

I motivi di ricorso possono essere esposti secondo la sintesiofferta dalla stessa parte ricorrente.1.1.

Il primo denuncia: «Nullità della sentenza per omessamotivazione o, subordinatamente, per motivazione apparente operplessa e obiettivamente incomprensibile ex art. 360, comma1, n° 4 e 5 c.p.c., con violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., art.118 disp. att. c.p.c., art. 111 COST. per omessa motivazionesulle ragioni giuridiche e di fatto in virtù delle quali è stata decisaNumero registro generale 15214/2024Numero sezionale 2733/2026la natura subordinata del rapporto, con violazione Nou mefrao ldsi ara ccolta generale 23480/2026Data pubblicazione 18/07/2026applicazione dell’art. 2094 c.c., in relazione all’art. 360, n°3c.p.c.

Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che èstato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, comma 1,n° 5, c.p.c., con riferimento all’assoluta mancanza della benchéminima considerazione del fatto che “La sig.ra [OSCURATO:PERSONA],quando era in casa del Sig. [OSCURATO:PERSONA] faceva letteralmente quelloche voleva, decidendo in assoluta autonomia quando entrare eduscire, come passare il tempo al suo interno, guardando latelevisione, stando sul divano….

Nonostante la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] a suo piacimento periodi di frequentazioni più assiduedella casa del sig. [OSCURATO:PERSONA] con periodi di lunghissima assenza,a volte anche di mesi interi, molto più spesso di settimane, ilsig. [OSCURATO:PERSONA] non ha avuto mai modo da ridire, noncontemplando nemmeno l’idea di poter esigere una qualchesoggezione della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] alle sue volontà o di poterimpartire qualsiasi tipo di ordine o direttiva all’indirizzo dellastessa, sia in ordine al tempo da trascorrere nella casa, sia conriferimento a ciò che ella voleva fare all’interno della stessa”,omissione che ha consentito alla corte d’appello di Catanzaro diaffermare l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato,differentemente da quanto statuito dal Giudice di primo gradoche ne aveva negato l’esistenza con rigetto della domanda. »;1.2.

Il secondo motivo deduce: «Nullità della sentenza ex art.360 n° 4 c.p.c., con violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., art. 118disp. att. c.p.c., art. 111 COST. nonché con violazione e falsaapplicazione degli artt. 115 e 116 C.P.C., in relazione all’art.360, co. 1, n° 3 e 5 c.p.c., per assenza di motivazione,motivazione apparente, perplessa e obiettivamenteincomprensibile in ordine all’assenza assoluta di esplicitazionedelle ragioni di fatto che avrebbero consentito alla CorteNumero registro generale 15214/2024Numero sezionale 2733/2026d’appello la delimitazione dell’orario lavorativo giornaNluimeerroo di era ccolta generale 23480/2026Data pubblicazione 18/07/2026settimanale nonché della quantità e qualità del lavoroasseritamente svolto, contrariamente a quanto rilevato dalGiudice di primo grado che aveva accertato e dichiaratol’assenza di prova sul punto.

Omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti, ex art. 360 n° 5, c.p.c., con riferimento all’assolutamancanza della benché minima considerazione del fatto che “Lasig.ra [OSCURATO:PERSONA], quando era in casa del Sig. [OSCURATO:PERSONA] facevaletteralmente quello che voleva, decidendo in assolutaautonomia quando entrare ed uscire, come passare il tempo alsuo interno, guardando la televisione, stando sul divano o….Nonostante la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] alternasse a suo piacimentoperiodi di frequentazioni più assidue della casa del sig. [OSCURATO:PERSONA] periodi di lunghissima assenza, a volte anche di mesi interi,molto più spesso di settimane…,…la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], quandodecideva di andare a casa del sig. [OSCURATO:PERSONA], entrava e uscivaliberamente, senza dover giustificare alcunché essendoassolutamente falso, nella maniera più categorica, che ellastesse in casa del sig. [OSCURATO:PERSONA] con le modalità orarie indicatenel proprio ricorso introduttivo».1.3.

Il terzo motivo denuncia: «Nullità della sentenza peromessa motivazione, anche in senso grafico o,subordinatamente, per motivazione apparente o perplessa eobiettivamente incomprensibile ex art. 360, co. 1, n° 4 c.p.c.,con violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c.,art. 111 COST., nonché con violazione e falsa applicazione degliartt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n° 3, peraver riconosciuto in favore della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] somme didenaro a titolo di festività non godute, tredicesima mensilità eferie non godute, in assenza assoluta di motivazione e diNumero registro generale 15214/2024Numero sezionale 2733/2026qualsiasi elemento di prova dei fatti costitutivi Nudmeelrlo’ dai nra ccolta generale 23480/2026Data pubblicazione 18/07/2026debeatur».2.

Il ricorso non può trovare accoglimento, in quanto i motivipresentano concorrenti profili di infondatezza e diinammissibilità.2.1. [OSCURATO:PERSONA] reputa, innanzitutto, infondate le censure chededucono la nullità della sentenza per asserite carenzemotivazionali.Come noto le Sezioni unite di questa Corte (Cass., Sez.

Un., nn.8053 e 8054 del 2014) hanno sancito che l’anomaliamotivazionale, implicante una violazione di leggecostituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo checomporta la nullità della sentenza solo nel caso di «mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», di«motivazione apparente», di «contrasto irriducibile fraaffermazioni inconciliabili», di «motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile»; si è ulteriormente precisatoche di «motivazione apparente» o di «motivazione perplessa eincomprensibile» può parlarsi laddove essa non renda«percepibili le ragioni della decisione, perché consiste diargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iterlogico seguito per la formazione del convincimento, di talchéessa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sullalogicità del ragionamento del giudice» (Cass., Sez.

Un., n.22232/2016; v. pure Cass., Sez.

Un., n. 16599/2016).Il che non ricorre nella specie in quanto risulta percepibile ilpercorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale perriformare la pronuncia di primo grado, sulla base di unconvincimento fondato sulla valutazione delle deposizionitestimoniali e sulla tipologia di rapporto intercorso tra le parti,e non è sufficiente a determinare il vizio radicale della nullitàNumero registro generale 15214/2024della sentenza né una eventuale insufficienza della motivazioneN, umero sezionale 2733/2026Numero di raccolta generale 23480/2026la circostanza che la medesima non soddisfi le aspettative di chiData pubblicazione 18/07/2026è rimasto soccombente.2.2.

I motivi sono poi inammissibili nella parte in cui evocano ilvizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. al di fuori dei limiticonsentiti dalla rigorosa interpretazione della disposizioneofferta dalle Sezioni unite di questa Corte con le decisioni giàrichiamate (Cass., Sez.

Un., nn. 8053 e 8054 del 2014),esprimendo su tale norma i seguenti princìpi di diritto (principicostantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n.19881/2014, n. 25008/2014, n. 417/2015, oltre che dalleSezioni semplici): «a) la disposizione deve essere interpretata,alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 disp. prel.cod. civ., come riduzione al minimo costituzionale del sindacatosulla motivazione in sede di giudizio di legittimità (v. supra); b)il nuovo testo introduce nell'ordinamento un vizio specifico checoncerne l'omesso esame di un fatto storico, principale osecondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza odagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussionetra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che seesaminato avrebbe determinato un esito diverso dellacontroversia); c) l'omesso esame di elementi istruttori nonintegra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, seil fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso inconsiderazione dal giudice, benché la sentenza non abbia datoconto di tutte le risultanze istruttorie; d) la parte ricorrentedovrà indicare - nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agliartt. 366, primo comma, n. 6), c. p. c. e 369, secondo comma,n. 4), c. p. c. - il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso,il "dato", testuale o extratestuale, da cui ne risulti l'esistenza, il"come" e il "quando" (nel quadro processuale) tale fatto siaNumero registro generale 15214/2024Numero sezionale 2733/2026stato oggetto di discussione tra le parti, e la "decisività" dNeuml efrao tdti ora ccolta generale 23480/2026Data pubblicazione 18/07/2026stesso».I motivi in esame risultano ampiamente irrispettosi di talienunciati; non enucleano, fra l’altro, fatti storici realmenteomessi nella sentenza impugnata, facendo piuttosto riferimentoa valutazioni dei materiali probatori, e, comunque, ritenuti«decisivi» non nel senso inteso da questa Corte, secondo cui èfatto decisivo quello che, se fosse stato esaminato, avrebbeportato ad una soluzione diversa della vertenza con un giudiziodi certezza e non di mera probabilità (v., tra molte, Cass., Sez.Un., n. 3670/2015 e n. 14477/2015), ma nel senso patrocinatodalla parte soccombente, come è confermato anche dalla lorostessa molteplicità (questa Corte ha già sancito l'inammissibilitàdi censure che evochino una moltitudine di fatti e circostanzelamentandone il mancato esame o valutazione da parte dellaCorte di Appello, ma in realtà sollecitandone un esame o unavalutazione nuova da parte della Cassazione, così chiedendo unnuovo giudizio di merito oppure chiamando «fatto decisivo»,indebitamente trascurato, il vario insieme dei materiali di causa;in termini: Cass. n. 21439/2015).Quanto precede determina la cristallizzazione dei fatti così comeaccertati e valutati dai giudici del merito, con conseguenteintangibilità della ricostruzione della vicenda storica, di modoche, amputato ciascun motivo dall’inammissibilità della censuraconcernente l’omesso esame di fatti asseritamente decisivi, ogniresidua doglianza contenuta negli stessi motivi, in particolarequella attinente alla violazione dell’art. 2094 c.c., divieneinammissibile, perché presuppone un mutamento del narrato,non percorribile in questa sede di legittimità che non è deputataa valutare diversamente il merito (v.

Cass. n. 20822/2025, inmotivazione).Numero registro generale 15214/2024Numero sezionale 2733/20262.3.

Parimenti inammissibile è la dedotta violazione degNulmi earor dtit r.a ccolta generale 23480/2026Data pubblicazione 18/07/2026115 e 116 c.p.c.Come ribadito dalle Sezioni unite di questa Corte (cfr. Cass.,Sez.

Un., n. 20867/2020; tra le innumerevoli conformi, v., direcente, Cass. n. 9731/2025), per dedurre la violazione dell'art.115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia postoa fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioèabbia giudicato in contraddizione con la prescrizione dellanorma, il che significa che per realizzare la violazione deveavere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cuialla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, ocontraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base diprove non introdotte dalle parti e disposte invece di suainiziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potereofficioso di disposizione del mezzo probatorio (mentre dettaviolazione non si può ravvisare nella mera circostanza che ilgiudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendomaggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che adaltre).Inoltre, la pronuncia citata rammenta che la violazione dell'art.116 c.p.c. è riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice, nelvalutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, nonabbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa -secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo dilegislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria(come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora laprova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbiainvece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudenteapprezzamento, mentre, ove si deduca – come nella specie -che il giudice ha solamente male esercitato il suo prudenteNumero registro generale 15214/2024apprezzamento della prova, la censura era consentita ai sensNi umero sezionale 2733/2026Numero di raccolta generale 23480/2026dell'art. 360, n. 5, c.p.c., nel testo previgente ed ora solo inData pubblicazione 18/07/2026presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati con lesentenze nn. 8053 e 8054 del 2014 delle Sezioni unite più voltecitate.2.4.

In definitiva, vale conclusivamente rilevare che tutte lecensure, nella sostanza, mirano a criticare la valutazione delledeposizioni testimoniali operata dai giudici d’appello e sul puntooccorre ribadire che il giudizio di attendibilità, sufficienza econgruenza delle testimonianze si colloca interamentenell'ambito della valutazione delle prove, estranea al sindacatoche compete al giudice di legittimità (cfr., tra altre, Cass. n.25166/2019).3.

Pertanto, il ricorso deve essere respinto nel suo complesso,con spese che seguono la soccombenza liquidate come dadispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. Sez.

U. n. 4315/2020).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il soccombente alpagamento delle spese liquidate in euro 5.000,00, oltre euro200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso speseforfettario nella misura del 15%.Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo diNumero registro generale 15214/2024Numero sezionale 2733/2026contributo unificato pari a quello per il ricorso a norNmumae rod dei ral ccolta generale 23480/2026Data pubblicazione 18/07/2026comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 3 giugno 2026.La PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a sentenza n. 207/2024 della CORTE D'APPELLO diCATANZARO, depositata il 12/04/2024 R.G.N. 629/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15214/2024Numero sezionale 2733/2026Data pubblicazione 18/07/20261. La Corte di Appello di Catanzaro, con la sentenza impugnata,in riforma della pronuncia di primo grado, ha accertato lasussistenza di un rapporto di lavoro subordinato domestico traValentina [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dal gennaio 2009 almaggio 2019, condannando quest’ultimo al pagamento, a titolodi differenze retributive, della somma di euro 70.330,49, oltreaccessori e spese del doppio grado.2. In sintesi estrema, per quanto qui ancora rilevi, la Corteterritoriale, sulla base delle deposizioni testimoniali acquisite,ha ritenuto come fosse «emerso con certezza che l’odiernaappellante svolgeva assistenza notturna presso [OSCURATO:PERSONA] e, almattino, si occupava della pulizia del giardino del medesimo»,così come la riconducibilità di tale attività al lavoro subordinato,in ragione dell’«assoggettamento della lavoratrice al poteredirettivo e disciplinare del datore di lavoro».3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso ilsoccombente con tre motivi; ha resistito con controricorsol’intimata.Entrambe le parti hanno comunicato memorie.All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. I motivi di ricorso possono essere esposti secondo la sintesiofferta dalla stessa parte ricorrente.1.1. Il primo denuncia: «Nullità della sentenza per omessamotivazione o, subordinatamente, per motivazione apparente operplessa e obiettivamente incomprensibile ex art. 360, comma1, n° 4 e 5 c.p.c., con violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., art.118 disp. att. c.p.c., art. 111 COST. per omessa motivazionesulle ragioni giuridiche e di fatto in virtù delle quali è stata decisaNumero registro generale 15214/2024Numero sezionale 2733/2026la natura subordinata del rapporto, con violazione Nou mefrao ldsi ara ccolta generale 23480/2026Data pubblicazione 18/07/2026applicazione dell’art. 2094 c.c., in relazione all’art. 360, n°3c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che èstato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, comma 1,n° 5, c.p.c., con riferimento all’assoluta mancanza della benchéminima considerazione del fatto che “La sig.ra [OSCURATO:PERSONA],quando era in casa del Sig. [OSCURATO:PERSONA] faceva letteralmente quelloche voleva, decidendo in assoluta autonomia quando entrare eduscire, come passare il tempo al suo interno, guardando latelevisione, stando sul divano…. Nonostante la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] a suo piacimento periodi di frequentazioni più assiduedella casa del sig. [OSCURATO:PERSONA] con periodi di lunghissima assenza,a volte anche di mesi interi, molto più spesso di settimane, ilsig. [OSCURATO:PERSONA] non ha avuto mai modo da ridire, noncontemplando nemmeno l’idea di poter esigere una qualchesoggezione della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] alle sue volontà o di poterimpartire qualsiasi tipo di ordine o direttiva all’indirizzo dellastessa, sia in ordine al tempo da trascorrere nella casa, sia conriferimento a ciò che ella voleva fare all’interno della stessa”,omissione che ha consentito alla corte d’appello di Catanzaro diaffermare l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato,differentemente da quanto statuito dal Giudice di primo gradoche ne aveva negato l’esistenza con rigetto della domanda. »;1.2. Il secondo motivo deduce: «Nullità della sentenza ex art.360 n° 4 c.p.c., con violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., art. 118disp. att. c.p.c., art. 111 COST. nonché con violazione e falsaapplicazione degli artt. 115 e 116 C.P.C., in relazione all’art.360, co. 1, n° 3 e 5 c.p.c., per assenza di motivazione,motivazione apparente, perplessa e obiettivamenteincomprensibile in ordine all’assenza assoluta di esplicitazionedelle ragioni di fatto che avrebbero consentito alla CorteNumero registro generale 15214/2024Numero sezionale 2733/2026d’appello la delimitazione dell’orario lavorativo giornaNluimeerroo di era ccolta generale 23480/2026Data pubblicazione 18/07/2026settimanale nonché della quantità e qualità del lavoroasseritamente svolto, contrariamente a quanto rilevato dalGiudice di primo grado che aveva accertato e dichiaratol’assenza di prova sul punto. Omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti, ex art. 360 n° 5, c.p.c., con riferimento all’assolutamancanza della benché minima considerazione del fatto che “Lasig.ra [OSCURATO:PERSONA], quando era in casa del Sig. [OSCURATO:PERSONA] facevaletteralmente quello che voleva, decidendo in assolutaautonomia quando entrare ed uscire, come passare il tempo alsuo interno, guardando la televisione, stando sul divano o….Nonostante la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] alternasse a suo piacimentoperiodi di frequentazioni più assidue della casa del sig. [OSCURATO:PERSONA] periodi di lunghissima assenza, a volte anche di mesi interi,molto più spesso di settimane…,…la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], quandodecideva di andare a casa del sig. [OSCURATO:PERSONA], entrava e uscivaliberamente, senza dover giustificare alcunché essendoassolutamente falso, nella maniera più categorica, che ellastesse in casa del sig. [OSCURATO:PERSONA] con le modalità orarie indicatenel proprio ricorso introduttivo».1.3. Il terzo motivo denuncia: «Nullità della sentenza peromessa motivazione, anche in senso grafico o,subordinatamente, per motivazione apparente o perplessa eobiettivamente incomprensibile ex art. 360, co. 1, n° 4 c.p.c.,con violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c.,art. 111 COST., nonché con violazione e falsa applicazione degliartt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n° 3, peraver riconosciuto in favore della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] somme didenaro a titolo di festività non godute, tredicesima mensilità eferie non godute, in assenza assoluta di motivazione e diNumero registro generale 15214/2024Numero sezionale 2733/2026qualsiasi elemento di prova dei fatti costitutivi Nudmeelrlo’ dai nra ccolta generale 23480/2026Data pubblicazione 18/07/2026debeatur».2. Il ricorso non può trovare accoglimento, in quanto i motivipresentano concorrenti profili di infondatezza e diinammissibilità.2.1. [OSCURATO:PERSONA] reputa, innanzitutto, infondate le censure chededucono la nullità della sentenza per asserite carenzemotivazionali.Come noto le Sezioni unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., nn.8053 e 8054 del 2014) hanno sancito che l’anomaliamotivazionale, implicante una violazione di leggecostituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo checomporta la nullità della sentenza solo nel caso di «mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», di«motivazione apparente», di «contrasto irriducibile fraaffermazioni inconciliabili», di «motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile»; si è ulteriormente precisatoche di «motivazione apparente» o di «motivazione perplessa eincomprensibile» può parlarsi laddove essa non renda«percepibili le ragioni della decisione, perché consiste diargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iterlogico seguito per la formazione del convincimento, di talchéessa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sullalogicità del ragionamento del giudice» (Cass., Sez. Un., n.22232/2016; v. pure Cass., Sez. Un., n. 16599/2016).Il che non ricorre nella specie in quanto risulta percepibile ilpercorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale perriformare la pronuncia di primo grado, sulla base di unconvincimento fondato sulla valutazione delle deposizionitestimoniali e sulla tipologia di rapporto intercorso tra le parti,e non è sufficiente a determinare il vizio radicale della nullitàNumero registro generale 15214/2024della sentenza né una eventuale insufficienza della motivazioneN, umero sezionale 2733/2026Numero di raccolta generale 23480/2026la circostanza che la medesima non soddisfi le aspettative di chiData pubblicazione 18/07/2026è rimasto soccombente.2.2. I motivi sono poi inammissibili nella parte in cui evocano ilvizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. al di fuori dei limiticonsentiti dalla rigorosa interpretazione della disposizioneofferta dalle Sezioni unite di questa Corte con le decisioni giàrichiamate (Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014),esprimendo su tale norma i seguenti princìpi di diritto (principicostantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n.19881/2014, n. 25008/2014, n. 417/2015, oltre che dalleSezioni semplici): «a) la disposizione deve essere interpretata,alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 disp. prel.cod. civ., come riduzione al minimo costituzionale del sindacatosulla motivazione in sede di giudizio di legittimità (v. supra); b)il nuovo testo introduce nell'ordinamento un vizio specifico checoncerne l'omesso esame di un fatto storico, principale osecondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza odagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussionetra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che seesaminato avrebbe determinato un esito diverso dellacontroversia); c) l'omesso esame di elementi istruttori nonintegra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, seil fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso inconsiderazione dal giudice, benché la sentenza non abbia datoconto di tutte le risultanze istruttorie; d) la parte ricorrentedovrà indicare - nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agliartt. 366, primo comma, n. 6), c. p. c. e 369, secondo comma,n. 4), c. p. c. - il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso,il "dato", testuale o extratestuale, da cui ne risulti l'esistenza, il"come" e il "quando" (nel quadro processuale) tale fatto siaNumero registro generale 15214/2024Numero sezionale 2733/2026stato oggetto di discussione tra le parti, e la "decisività" dNeuml efrao tdti ora ccolta generale 23480/2026Data pubblicazione 18/07/2026stesso».I motivi in esame risultano ampiamente irrispettosi di talienunciati; non enucleano, fra l’altro, fatti storici realmenteomessi nella sentenza impugnata, facendo piuttosto riferimentoa valutazioni dei materiali probatori, e, comunque, ritenuti«decisivi» non nel senso inteso da questa Corte, secondo cui èfatto decisivo quello che, se fosse stato esaminato, avrebbeportato ad una soluzione diversa della vertenza con un giudiziodi certezza e non di mera probabilità (v., tra molte, Cass., Sez.Un., n. 3670/2015 e n. 14477/2015), ma nel senso patrocinatodalla parte soccombente, come è confermato anche dalla lorostessa molteplicità (questa Corte ha già sancito l'inammissibilitàdi censure che evochino una moltitudine di fatti e circostanzelamentandone il mancato esame o valutazione da parte dellaCorte di Appello, ma in realtà sollecitandone un esame o unavalutazione nuova da parte della Cassazione, così chiedendo unnuovo giudizio di merito oppure chiamando «fatto decisivo»,indebitamente trascurato, il vario insieme dei materiali di causa;in termini: Cass. n. 21439/2015).Quanto precede determina la cristallizzazione dei fatti così comeaccertati e valutati dai giudici del merito, con conseguenteintangibilità della ricostruzione della vicenda storica, di modoche, amputato ciascun motivo dall’inammissibilità della censuraconcernente l’omesso esame di fatti asseritamente decisivi, ogniresidua doglianza contenuta negli stessi motivi, in particolarequella attinente alla violazione dell’art. 2094 c.c., divieneinammissibile, perché presuppone un mutamento del narrato,non percorribile in questa sede di legittimità che non è deputataa valutare diversamente il merito (v. Cass. n. 20822/2025, inmotivazione).Numero registro generale 15214/2024Numero sezionale 2733/20262.3. Parimenti inammissibile è la dedotta violazione degNulmi earor dtit r.a ccolta generale 23480/2026Data pubblicazione 18/07/2026115 e 116 c.p.c.Come ribadito dalle Sezioni unite di questa Corte (cfr. Cass.,Sez. Un., n. 20867/2020; tra le innumerevoli conformi, v., direcente, Cass. n. 9731/2025), per dedurre la violazione dell'art.115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia postoa fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioèabbia giudicato in contraddizione con la prescrizione dellanorma, il che significa che per realizzare la violazione deveavere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cuialla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, ocontraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base diprove non introdotte dalle parti e disposte invece di suainiziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potereofficioso di disposizione del mezzo probatorio (mentre dettaviolazione non si può ravvisare nella mera circostanza che ilgiudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendomaggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che adaltre).Inoltre, la pronuncia citata rammenta che la violazione dell'art.116 c.p.c. è riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice, nelvalutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, nonabbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa -secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo dilegislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria(come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora laprova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbiainvece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudenteapprezzamento, mentre, ove si deduca – come nella specie -che il giudice ha solamente male esercitato il suo prudenteNumero registro generale 15214/2024apprezzamento della prova, la censura era consentita ai sensNi umero sezionale 2733/2026Numero di raccolta generale 23480/2026dell'art. 360, n. 5, c.p.c., nel testo previgente ed ora solo inData pubblicazione 18/07/2026presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati con lesentenze nn. 8053 e 8054 del 2014 delle Sezioni unite più voltecitate.2.4. In definitiva, vale conclusivamente rilevare che tutte lecensure, nella sostanza, mirano a criticare la valutazione delledeposizioni testimoniali operata dai giudici d’appello e sul puntooccorre ribadire che il giudizio di attendibilità, sufficienza econgruenza delle testimonianze si colloca interamentenell'ambito della valutazione delle prove, estranea al sindacatoche compete al giudice di legittimità (cfr., tra altre, Cass. n.25166/2019).3. Pertanto, il ricorso deve essere respinto nel suo complesso,con spese che seguono la soccombenza liquidate come dadispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. Sez. U. n. 4315/2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il soccombente alpagamento delle spese liquidate in euro 5.000,00, oltre euro200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso speseforfettario nella misura del 15%.Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo diNumero registro generale 15214/2024Numero sezionale 2733/2026contributo unificato pari a quello per il ricorso a norNmumae rod dei ral ccolta generale 23480/2026Data pubblicazione 18/07/2026comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 3 giugno 2026.La PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]