CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 35357/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE d'APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità per entrambi i ricorsi; ricorsi trattati con contraddittorio scritto ex art.23 co. 8 d.l. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Campobasso ha parzialmente riformato la sentenza con cui il Tribunale di Isernia aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per il reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli. Con la sentenza di secondo grado, fermi tutti gli altri aspetti attinenti alla responsabilità ed alle circostanze, la Corte ha proceduto alla riduzione della pena. 2. Gli imputati hanno presentato distinti ricorsi per i seguenti motivi. 3. [OSCURATO:PERSONA] deduce: - violazione di legge (art.606, lett. c, c.p.p.) in relazione all'art.178 c.p.p., avendo inviato, in data 5 novembre 2021, nomina di fiducia con richiesta di termine a difesa, disattesa dal Tribunale che ha proceduto alla nomina di difensore di ufficio; - violazione di legge e vizio di motivazione (art.606 lett. b ed e, c.p.p.) in relazione all'art.192 c.p.p.: l'imputato era mero trasportato della vettura del Morra, ed era ignaro del trasporto degl attrezzi sequestrati da parte del guidatore e proprietario della vettura. Manca pertanto la prova che il [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza della presenza degli stessi, che non può essere basata sul pedegree penale dell'imputato; - violazione di legge (art.606, lett. b e c, c.p.p.) in relazione all'art.131 bis c.p.p.: la motivazione fornita per negare il beneficio richiesto è del tutto insufficiente e manifestamente illogica. 4. [OSCURATO:PERSONA] deduce due motivi, incentrati rispettivamente su violazione di legge (art.606 lett.b, c.p.p.) e su vizio di motivazione (art.606 lett. e, c.p.p.) in relazione sia alla natura degli strumenti rinvenuti e sequestrati ed alla loro idoneità a commettere reati contro il patrimonio, che alla determinazione della pena, per cui manca una adeguata motivazione. 5. [OSCURATO:PERSONA] Mastroberardino ha inviato mail con memoria le cui conclusioni chiedono la inammissibilità di entrambi i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] merita accoglimento in relazione al secondo motivo di ricorso, con assorbimento dell'ultimo e manifesta infondatezza del primo. 2. Partendo dalla questione processuale (primo motivo) l'infondatezza manifesta deriva dalla semplice lettura dell'art.108 c.p.p., che esplicitamente circoscrive la facoltà di chiedere il termine a difesa nel caso di 'subentro' di nuovo difensore (di fiducia o d'ufficio) "nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità, e nel caso di abbandono" circostanze che non sono nemmeno state dedotte nel caso concreto. Infatti, secondo quanto si legge in atti (atto di appello di [OSCURATO:PERSONA]) prima della nomina del difensore di fiducia, vi era un difensore d'ufficio, semplicemente "cessa(to) dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia" come recita l'ultimo comma dell'art.97 c.p.p., in assenza di una di quelle specifiche ragioni (rinuncia, revoca, incompatibilità o abbandono) che, rendendo evidente la rottura del rapporto professionale ed impellente la necessità della nomina di un nuovo difensore di fiducia, giustificano la necessità di un rinvio, per assicurare il pieno esercizio del diritto di difesa. Ed è appena il caso di evidenziare che la cessazione dalle funzioni opera a prescindere dalla inclusione, nel mandato difensivo, di formule quali la 'revoca espressa di ogni difensore in precedenza nominato" o simili formule 'di chiusura', prive di significato concreto a fronte di una cessazione ope legis, oltre che in assenza, nel caso specifico, di anteriore nomina fiduciaria. In difetto di eventi 'perturbatori' del rapporto professionale, quali quelli indicati dall'art. 108 c.p.p., consentire il termine a difesa in ogni caso significherebbe porre nelle mani dell'imputato un indebito strumento dilatorio. Questa Corte, d'altro canto, ha già affermato che "il termine a difesa di cui all'art. 108 cod. proc. pen. è funzionale ad assicurare una difesa effettiva e non determina il diritto dell'imputato ad ottenere il rinvio dell'udienza in ogni caso di nomina tardiva, dovendo il diritto di difesa essere bilanciato con il principio della ragionevole durata del processo ed esercitato senza trasformare le nomine e le revoche dei difensori in un sistema di controllo delle scansioni e dei tempi del processo" (Sez. 4, n. 4928 del 27/10/2022, Fattore, Rv. 284094 - 01; Sez. 4, n. 48020 del 12/07/2018, Bruno, Rv. 274036 - 01). ( 3. È invece fondato il secondo motivo di ricorso, seppure impropriamente formulato in relazione alla violazione dell'art.192 c.p.p. (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Imp. Filardo, Rv. 280027 - 04). In relazione al [OSCURATO:PERSONA], mero trasportato sulla vettura condotta e di proprietà del Morra, l'affermazione di responsabilità è basata su una valutazione manifestamente illogica del fatto, a fronte dell'ovvio rilievo che nei confronti di costui fosse innanzi tutto necessario dimostrare la consapevolezza della presenza degli strumenti nella vettura (che, da quanto si comprende dalla lettura della sentenza, non erano immediatamente visibili). Equiparare pertanto le responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e di Morra in base al fatto che non si siano immediatamente giustificati o a circostanze di tempo e di luogo del fermo, appare una forzatura che soverchia la logica comune, perché non dimostra la consapevolezza della presenza degli attrezzi, e che permette a questa Corte quella valutazione della tenuta logica della motivazione che costituisce, in relazione ai vizi di motivazione (art.606 lett. e, c.p.p.), l'ambito del vaglio consentito nel giudizio di legittimità. Per tale ragione, sotto questo aspetto, la sentenza va annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Salerno per competenza, risultando assorbito l'ulteriore motivo di ricorso. 4. Il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] è invece inammissibile perché proposto da soggetto privo di legittimazione come emerge dalla circostanza che il ricorso risulta sottoscritto dall'imputato personalmente, in violazione del disposto dell'art.613 cod. proc. pen.. L'autentica sotto la sottoscrizione personale, così come la delega al deposito dell'atto non sono ovviamente equipollenti al mandato professionale. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Salerno. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così ciso in Roma, 20 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA] sigliere r&ptore [OSCURATO:PERSONA] esco [OSCURATO:PERSONA] DEPOS