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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 22 settembre 2022

Cassazione n. 32072/2022

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guente Rep.

DECRETO Ud. sul ricorso 880-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 190, presso l'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente - 74 avverso la sentenza n. 1,397/2D19 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 25/06/2019; R.G.N. 880/2020 letto l'Atto di rinuncia al Ricorso - sottoscritta dal difensore del ricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti - depositato telematicamente in data 22 settembre 2022; rilevato che la predetta rinuncia, sebbene notificata ritualmente, non è stata accettata dalla controparte [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; P • g' • M • Dichiara estinto il giudizio; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 510,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in C 200,00, ed agli accessori di legge.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza.

Così deciso in Roma il giorno 21-4°- uzz DEP0099i,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente Rep. DECRETO Ud. sul ricorso 880-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 190, presso l'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente - 74 avverso la sentenza n. 1,397/2D19 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 25/06/2019; R.G.N. 880/2020 letto l'Atto di rinuncia al Ricorso - sottoscritta dal difensore del ricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti - depositato telematicamente in data 22 settembre 2022; rilevato che la predetta rinuncia, sebbene notificata ritualmente, non è stata accettata dalla controparte [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; P • g' • M • Dichiara estinto il giudizio; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 510,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in C 200,00, ed agli accessori di legge. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza. Così deciso in Roma il giorno 21-4°- uzz DEP0099i,
Decreto Cassazione n. 32072/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris