CassazionedecretoSezione 2Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 15450/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
N ORIANO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.[OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura incalce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;- ricorrente -controavv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé stesso, conindicazione dell’indirizzo pec;- controricorrente -avverso la sentenza n. 7/2020 della CORTE D'APPELLO di L’AQUILA,pubblicata in data 8/1/2020;Numero registro generale 27106/2020Numero sezionale 1954/2025Numero di raccolta generale 15450/2026Data pubblicazione 20/05/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del30/6/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 628/2015, il Tribunale di Chieti accolsel’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. avverso il decreto ingiuntivon. 797/2013, con cui le era stato ingiunto il pagamento in favoredell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dell’importo di euro 89.471,95 oltreinteressi maturati e maturandi, dalla domanda al saldo, a titolo dicompenso professionale; in particolare, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] aveva svoltola sua attività di legale nel giudizio instaurato presso il Tribunale diTorino, conclusosi con la sentenza n. 5310/2013, con cui la Bancad’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. era stata condannata alla restituzione, allasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. poi ingiunta, della somma di euro 258.420,72.L’opponente aveva dedotto l’illegittimità del patto di quota liteconvenuto, perché il comma 4 dell’art. 13 della legge n. 247/2012 vieta«i patti con cui l’avvocato percepisca come compenso, in tutto o inparte, una quota del bene oggetto della prestazione o della ragionelitigiosa».Il Tribunale ritenne nullo il patto perché il compenso era statoparametrato in percentuale rispetto al risultato; la clausola azionatadal professionista e contenuta nel contratto di conferimento d’incaricodel 7/4/2009 prevedeva, infatti, che il compenso sarebbe stato«determinato in ragione del 25% della somma costituente l’effettivautilità economica che andrà a conseguire la [OSCURATO:SOCIETA]., in virtùdell’intervento legale dei professionisti (minor debito o maggiorcredito), il tutto al netto delle spese borsuali, nonché delle eventualisomme riconosciute in sede giudiziale a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Seccia a titolo di spese di giudizio e a carico della banca soccombente»;non era stata, pertanto, rispettata la proporzione tra l’effettiva utilitàeconomica conseguita dalla società in conseguenza dell’interventoRic. 2020 n. 27106 sez. 2 - ad. 30-6-2025 -2-Numero registro generale 27106/2020Numero sezionale 1954/2025Numero di raccolta generale 15450/2026Data pubblicazione 20/05/2026legale del professionista, l’impegno a lui richiesto e la prevedibilitàdell’esito, atteso che i principi giurisprudenziali invocati dalla parte inmateria di contratti bancari erano già da tempo consolidati. Revocato,quindi, il decreto ingiuntivo, il Tribunale condannò la società alpagamento, in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], di un compenso liquidatosecondo tariffa.2. Con sentenza n. 7/2020, la Corte d’appello di L’Aquila, inaccoglimento dell’appello proposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto invecevalido il patto intercorso tra le parti. Per quel che qui rileva, la Corteterritoriale ha innanzitutto rimarcato che la validità dell’accordo sullamisura del compenso, sottoscritto in data 7/4/2009, avrebbe dovutoessere scrutinata in riferimento alla disciplina vigente al momento dellasua conclusione e, perciò, alla disciplina dell’art. 2233 cod. civ. comenovellato dalla legge n. 248/2006, secondo cui era soltanto necessarioche il patto di quota lite, non più vietato, risultasse da accordo in formascritta e non violasse l’art. 1261 cod. civ.; ha rilevato, quindi, che nellaspecie non era stata pattuita alcuna cessione di crediti litigiosi; haaggiunto, poi, che la violazione del principio di proporzionalità deicompensi pattuiti rispetto all’attività effettivamente svolta, riscontratain primo grado, costituiva un profilo rilevante a livello disciplinare,secondo la previsione dell’art. 45 del codice deontologico forense, manon nei rapporti interprivati; ha escluso infine che la affermatasproporzione della misura percentuale pattuita fosse significativa ai finidella decisione perché rilevante unicamente ai fini della riduzione adequità del compenso che l’opponente non aveva chiesto.Pertanto, la Corte d’appello ha riconosciuto un compenso di euro64.605,18 (corrispondente al 25% dell’importo conseguito dallasocietà), oltre interessi e spese.3. Avverso questa sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorsoper cassazione, affidato a un unico motivo, illustrato da successivaRic. 2020 n. 27106 sez. 2 - ad. 30-6-2025 -3-Numero registro generale 27106/2020Numero sezionale 1954/2025Numero di raccolta generale 15450/2026Data pubblicazione 20/05/2026memoria; l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, depositandosuccessivamente una memoria conclusionale relativa a diverso giudiziopendente dinnanzi alla Corte d’appello di Venezia.RAGIONI DELLA DECISIONEPreliminarmente deve rilevarsi che la memoria depositatadall’avv. [OSCURATO:PERSONA] è relativa a diverso giudizio pendente dinnanzi allaCorte d’appello di Venezia e non è perciò ammissibile.1. Con l’unico motivo, articolato in riferimento al n.3 del comma1 dell’art. 360 cod. proc. civ., la società ha denunciato la violazione efalsa applicazione degli artt. 1261 cod. civ., 45 del Codice deontologicoforense, 2, comma 2 e 2 bis d.l. n. 223 del 2006 e 13, commi 3 e 4della l. n. 247 del 2012, per avere la Corte territoriale erroneamenteritenuta preclusa dai limiti delle allegazioni in primo grado lavalutazione della nullità del patto di quota lite in riferimento al criteriodi necessaria proporzionalità del compenso rispetto all’attivitàeffettivamente svolta; pure erroneamente avrebbe affermato che l’art.45 del codice deontologico forense – che prescrive il rispetto di questoprincipio - opererebbe soltanto in sede disciplinare e non in quellacivilistica e che l’eventuale violazione di questo principio sarebbe statarilevante soltanto ai fini di una riconduzione ad equità, se chiesta, però,tempestivamente. La Corte territoriale avrebbe dovuto, invece, proprioprocedere al giudizio di proporzionalità della misura percentualepattuita rispetto alla tariffa di mercato, tenuto conto del valore e dellacomplessità della lite, in applicazione dei principi fissati dalle Sezioniunite, secondo cui la sentenza dichiarativa della nullità di un contrattoper un motivo diverso da quello allegato dalla parte corrisponde pursempre alla domanda originariamente proposta, sia per causa petendi(l'inidoneità del contratto a produrre effetti a causa della sua nullità),sia per petitum (la declaratoria di invalidità e di conseguente inefficaciaab origine dell'atto) e che il potere di rilievo officioso della nullità delRic. 2020 n. 27106 sez. 2 - ad. 30-6-2025 -4-Numero registro generale 27106/2020Numero sezionale 1954/2025Numero di raccolta generale 15450/2026Data pubblicazione 20/05/2026contratto la cui validità ed efficacia è, invece, presupposto dellapretesa, spetta anche al giudice investito del gravame, trattandosi diquestione afferente ai fatti costitutivi della domanda e integrante,perciò, un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio anche in appello,ex art. 345 cod. proc. civ.1.1. Il motivo è fondato.La Corte d’appello, come già riportato, ha innanzitutto rimarcatoche la validità dell’accordo sulla misura del compenso, sottoscritto indata 7/4/2009, avrebbe dovuto essere scrutinata in riferimento alladisciplina vigente al momento della sua conclusione e, perciò, alladisciplina dell’art. 2233 cod. civ. come novellato dalla legge n.248/2006, secondo cui era soltanto necessaria, che il patto di quotalite, non più vietato, risultasse da accordo in forma scritta; ha ritenuto,quindi, che la nullità della clausola non potesse derivare dalla violazionedell’art. 1261 cod. civ., atteso che nella specie non era stata pattuitaalcuna cessione di crediti litigiosi, né potesse essere collegata allariscontrata violazione del principio di proporzionalità dei compensipattuiti rispetto all’attività effettivamente svolta, previsto dall’art. 45codice deontologico forense, trattandosi di profilo rilevante a livellodisciplinare e non nei rapporti interprivati; ha escluso, altresì, che fossesignificativa la rilevata sproporzione della misura percentuale pattuitaperché rilevante unicamente ai fini della riduzione ad equità delcompenso che l’opponente non aveva chiesto.La motivazione non è conforme ai principi ormai stabilmenteaffermati nella giurisprudenza di questa Corte.Innanzitutto, pur vero che il patto di quota lite, stipulato dopo lariformulazione dell'art. 2233 cod. civ. operata dal d.l. n. 223 del 2006,conv. con modif. dalla l. n. 248 del 2006 e prima dell'entrata in vigoredell'art. 13, comma 4, della l. n. 247 del 2012, è valido se stipulato inRic. 2020 n. 27106 sez. 2 - ad. 30-6-2025 -5-Numero registro generale 27106/2020Numero sezionale 1954/2025Numero di raccolta generale 15450/2026Data pubblicazione 20/05/2026forma scritta e non in violazione del divieto di cessione dei creditilitigiosi di cui all'art. 1261 cod. civ.È vero, tuttavia, che, ai fini della sua validità, il patto deve pure esserevalutato in riferimento alla sussistenza della proporzione tra ilcompenso pattuito, tenuto conto della tariffa di mercato e il risultatoconseguito, stabilito dalle parti all'epoca della conclusione delcontratto, valutato sotto un profilo causale nonché sotto il profilodell'equità, alla stregua della regola integrativa di cui all'art. 45 delcodice deontologico forense nel testo deliberato il 18 gennaio 2007(Cass. Sez. 2, n. 2135 del 29/01/2025; Cass. Sez. 2, n. 28914 del05/10/2022, con indicazione dei precedenti rilevanti).Come precisato da questa Corte, il divieto del cosiddetto «pattodi quota lite» tra l'avvocato ed il cliente trova il suo fondamentonell'esigenza di assoggettare a disciplina il contenuto patrimoniale diun peculiare rapporto di opera intellettuale, al fine di tutelare da uncanto l'interesse del cliente e, d’altro canto, la dignità della professioneforense, che risulterebbe pregiudicata tutte le volte in cui, nellaconvenzione concernente il compenso, sia ravvisabile la partecipazionedel professionista agli interessi economici finali ed esterni allaprestazione richiestagli. Con la sentenza n. 25012 del 25/11/2014, leSezioni Unite, pronunciando in tema di impugnazione delle decisionidisciplinari del [OSCURATO:PERSONA], hanno ritenuto che laprescrizione dell'art. 45 del codice deontologico avesse intesoprevenire il rischio di abusi commessi a danno del cliente e precluderela conclusione di accordi iniqui, sicché il giudice deve valutare se lastima effettuata dalle parti, all'epoca della conclusione dell'accordo, siasproporzionata per eccesso rispetto alla tariffa di mercato, tenuto contodi tutti i fattori rilevanti, soprattutto del valore e della complessità dellalite e della natura del servizio professionale, comprensivodell'assunzione del rischio.Ric. 2020 n. 27106 sez. 2 - ad. 30-6-2025 -6-Numero registro generale 27106/2020Numero sezionale 1954/2025Numero di raccolta generale 15450/2026Data pubblicazione 20/05/2026In particolare, come sottolineato da questa Corte, il patto di quota lite,vietato in modo assoluto dall'art. 2233, terzo comma cod. civ. nella suaoriginaria formulazione, è divenuto lecito in base alla modifica operatadal comma 2 bis dell'art. 2 del d.l. n. 223 del 2006, aggiunto dalla leggedi conversione n. 248 del 2006, che ha stabilito l'abrogazione delledisposizioni legislative che prevedevano, tra l'altro, il divieto di pattuirecompensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti. Nellasso di tempo intercorso tra il d.l. n. 223 del 2006 e la l. n. 247 del2012, che ha modificato la previgente disciplina, ratione temporisapplicabile, si è posto il problema della compatibilità dei contratti cheprevedevano un patto di quota lite con il divieto di cessione dei creditia favore di soggetti esercenti determinate attività ex art. 1261 cod.civ., con l’operatività del requisito di adeguatezza e proporzionalità delcompenso rispetto all'opera prestata: secondo l’art. 45 del codicedeontologico forense, nel testo modificato con la delibera C.N. F. del18 gennaio 2007, infatti, era consentita all'avvocato la pattuizione conil cliente di compensi parametrati al raggiungimento degli obiettiviperseguiti, fermo il divieto dell'art. 1261 cod. civ., purché queicompensi fossero «proporzionati all'attività svolta»; la ratio di taledivieto è stata ravvisata proprio nella necessità di subordinare lacongruità del compenso a un giudizio di proporzionalità rispettoall’attività prestata. La previsione del codice deontologico costituisceha natura di fonte integrativa dei precetti normativi e, come tale, èinterpretabile da questa Corte di legittimità (Cass., Sez. Un., n. 26810del 20/12/2007).Il sindacato giudiziale sull'adeguatezza e sulla proporzionalitàdella misura del compenso rispetto all'opera prestata è necessitato,allora, dall'art. 2233, comma 2 cod. civ. e proprio dall'art. 45 del codicedeontologico: in tal senso, anche lo scrutinio di validità del pattodev’essere incentrata sulla sua causa concreta e sull'equilibrio delleRic. 2020 n. 27106 sez. 2 - ad. 30-6-2025 -7-Numero registro generale 27106/2020Numero sezionale 1954/2025Numero di raccolta generale 15450/2026Data pubblicazione 20/05/2026prestazioni previste dalle parti, in applicazione dell'art. 1418, comma2 cod. civ. e può, perciò, condurre a una dichiarazione di sua nullità(così Cass. n. 28914/2022 cit., con indicazione dei precedentirilevanti).Tale nullità non concerne l'intero contratto di patrocinio, masoltanto la clausola relativa al compenso, ai sensi dell'art. 1419,comma 2 cod. civ.Pertanto, erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto che loscrutinio della proporzionalità del compenso consegua soltanto allaproposizione di una domanda di riduzione ad equità del patto: il difettodi adeguatezza e congruità riverbera, invece, come detto, direttamentei suoi effetti sulla nullità dell’accordo in quanto ne inficia la causaconcreta.2. Il ricorso è, perciò, accolto e la sentenza impugnata deveessere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila in diversacomposizione, perché, in applicazione dei rilievi e dei principi suesposti,provveda al riesame della validità del patto intercorso tra le parti edella fondatezza dell’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da[OSCURATO:PERSONA] s.a.s..Decidendo in sede di rinvio, la Corte d’appello statuirà anche sullespese di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte d’appello di L’aquila, in diversa composizione, anche per laliquidazione delle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile della Corte suprema di Cassazione, del 30 giugno 2025.La PresidenteMilena FalaschiRic. 2020 n. 27106 sez. 2 - ad. 30-6-2025 -8-